Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1272 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesca Mammone Consigliere Dott. Irene Lupo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
TIRABOSCHI ANTONELLA , con elezione di domicilio in VIA CAMPERIO, 9 20123 MILANO, presso e nello studio dell'avv. TIRABOSCHI ANTONELLA
-appellante-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio dell'avv. LATORRACA VINCENZO , con elezione P.IVA_2 di domicilio presso e nello studio dell'avv. LATORRACA VINCENZO in Lecco via Cavour 63 ;
-appellata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Voglia l'ECC.ma Corte d'Appello di Milano riformare la sentenza n 164/2024 resa inter partes dal Tribunale di Lecco causa RG 2999/2017 e per l'effetto accogliere le conclusioni rese in primo grado e ritualmente riprodotte in atto di citazione d'appello come segue In Via principale Riformare integralmente la sentenza di primo grado e per l'effetto: • respingere tutte le domande esplicate dall'appellato attore in primo grado perché pretestuose, inammissibili, irricevibili ed infondate • accertare e dichiarare il grave inadempimento dell' confermando la risoluzione Controparte_1 del Contratto d'appalto disposta dal Comune ex art 136 D.lgs. 163/2006; • In ogni caso accertare e dichiarare l'irricevibilità, inammissibilità e infondatezza delle riserve dell'Appaltatore per i motivi descritti in atti di causa e comunque perché intempestive ai sensi degli artt. 190 e 191 DPR 207/2010, nonché ai sensi dell'art. 240 bis Dlgs
1
•Accogliere la domanda riconvenzionale esplicata in primo grado dal condannando l' Pt_1 CP_1 al risarcimento dei danni complessivamente ammontanti ad € 291.314,23,
[...] come riepilogati in atti: a titolo di danno emergente comprensivo delle seguenti voci: penali da ritardo pari ad € 91.314,23 oltre ai maggiori oneri contrattuali relativi all'attività di rinnovo della procedura contrattuale e per l'ultimazione delle opere mancanti a titolo di lucro cessante l'importo di € 200.000,00. In via subordinata In riforma della sentenza appellata • nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere confermata la disapplicazione della delibera comunale di risoluzione del rapporto contrattuale con ogni conseguenza giuridica, respingere tutte le domande attoree in quanto comunque inammissibili e/o infondate nel merito;
• anche previa compensazione delle somme che dovessero essere eventualmente riconosciute in favore dell'Impresa tenendo conto di quanto effettivamente già pagato dal Pt_1
In ogni caso • accertare che le somme risultanti dalla sottrazione da quanto portato in stato di consistenza delle somme già pagate dal è € 74.757, 56; • condannare Pt_1
l'Appellato alla restituzione integrale o parziale al Comune di delle somme Parte_1 che saranno espropriate al Comune di o da questo versate in forza Parte_1 dell'esecuzione forzata del titolo di primo grado posta in essere dall' Controparte_1 con atto di pignoramento notificato in data 18.10.2024 per l'importo di € 404 985, 15 ( Allegato 1) oltre imposta di registro per € 6.889,00 ( Allegato 2) oltre spese di notifica precetto e spese di procedura esecutiva e interessi sino al soddisfo. In via istruttoria • Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio con sostituzione del CTU per i seguenti gravi motivi che comportano la nullità della stessa e la sua inidoneità allo scopo:
1. contrasto con regole granitiche in materia di riserve;
2. contrasto con i documenti in atti 3. violazione del principio del contraddittorio. • Ammettere le prove testimoniali rigettate in primo grado con i testi illegittimamente dichiarati incapaci sulle seguenti circostanze: 1) Vero che il progetto dell'ampliamento e razionalizzazione della Struttura scolastica di cui è causa è stato verificato e validato come da doc. 29 che si rammostra: 2) Vero che l'impresa ha abbandonato il cantiere dal gennaio 2017 come da ordini di servizio del CP_1 febbraio 2017 sub docc. 8A, 8B e 35che si rammostrano? 3) Vero che è stata contestata la posa dei pannelli in facciata in quanto difformi dai prospetti di progetto e dall'autorizzazione paesaggistica posti a base di gara, come indicati nelle tavole 15 e 17 come da ODS sub docc. 8A,8B e 35 che mi si rammostrano? 4) Vero che lo stato di consistenza delle opere eseguite dall'Impresa sino all' 11 luglio 2017 sulla base del progetto appaltato e delle due varianti approvate è quello che risulta dal doc.13 che mi si rammostra e che confermo? 5) Vero che il Collaudatore in corso d' opera ha richiesto la certificazione di conformità rilasciata dal produttore del serramento, come da PEC del 13 settembre 2013 doc. 44 che si rammostra 6) Vero che i certificati
2 richiesti sono stati consegnati solo l'8.11.2017 con lettera dell'avvocato Latorraca come da doc.18 che si rammostra;
7) Vero che per l'ultimazione dei lavori sono previste opere per un importo di € 129.899,04 come da Relazione che si rammostra prodotta sub doc. 46; 8) Vero che per completare i lavori saranno necessari 60 giorni come da doc. 46 che si rammostra;
9) Vero che nel gennaio 2017 i servizi comunali hanno dovuto installare una pompa per fare uscire l'acqua accumulata a causa del mancato collegamento dei pluviali che ha danneggiato la nuova centrale termica e causato allagamenti;
10) Vero che la mancata esecuzione delle opere di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche ha comportato, con le forti piogge, ristagni d' acqua lungo il perimetro dell'edificio, infiltrazioni capillari nei muri e nelle pavimentazioni come da fotografie prodotte sub doc. 48 che mi si rammostra;
11) Vero che lo slittamento dei lavori ha provocato lo slittamento del rinnovo degli arredi che il Comune di può pagare avendo ottenuto un finanziamento dalla Parte_1
di € 100.000,00 per la fornitura di arredi dell'intero plesso Controparte_2 scolastico di cui insegnanti e bambini non hanno potuto fruire negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 ; 12) Vero che la sospensione dei lavori di cui ai docc. 32 e 33 che mi si rammostrano è stata disposta dalla DL per la presenza nell'area di lavori da parte della ditta di Villa d'Adda Testi Arch., e Controparte_3 Testimone_1 arch. come già rubricati Si indicano a teste: sulle circostanze da 1 a Testimone_2
4: il DL Arch. via Fabani 45 Morbegno Arch. , via Testimone_1 Persona_1
Colombaio, 13 Costa Masnaga RUP l'arch. presso l'UT, via Testimone_2
Matteotti 6 Comune di sulle circostanze da 5 a 11 il DL l'Arch. Parte_1 Tes_1
via Fabani 45 Morbegno il ing. , via Fabani
[...] Controparte_4 Controparte_5
45 Morbegno il Collaudatore in corso d' opera Arch. via Comasina Testimone_3
18 Verano Brianza il RUP l' arch. presso l'UT, via Matteotti 6 Testimone_2
Comune di Sulle circostanze n. 10 e 11 il Dr. Dirigente Scolastico Dr. Parte_1
presso Istituto Comprensivo via Garibaldi 109 Sulla Persona_2 Parte_1 circostanza n. 12 Arch., e arch. come già Testimone_1 Testimone_2 rubricati In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali relativi e spese anche per rimborso forfettario nella misura del 15% ex articolo 2 DM 55/2014, oltre IVA e CPA del giudizio di primo grado del presente giudizio e del procedimento ex art 696 cpc.
PER Controparte_1
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello così giudicare: preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'appello; in ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con ogni consequenziale statuizione. Spese del grado integralmente rifuse.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecco con sentenza in data 10-2-24 condannava il Parte_1
al pagamento di €229.625,60, oltre interessi contrattuali, spese legali e di
[...] consulenza tecnica d'ufficio, in favore dell' per Controparte_1 lavori eseguiti nell'ambito di un contratto d'appalto stipulato il 24.09.2015. La causa verte sulle contrapposte eccezioni di inadempimento in relazione all'appalto di “ampliamento e razionalizzazione struttura scolastica Scuola Primaria E.T. Moneta di Missaglia”, stipulato in data 24.9.2015, reciprocamente sollevate tra la appaltatrice e la stazione appaltante Controparte_1
con le conseguenti pretese patrimoniali. Parte_1
Il giudice riteneva che quanto è emerso dall'istruttoria contraddice la tesi dell'inadempimento dell'appaltatrice e invece depone nel senso dell'oggettiva impossibilità per questa di proseguire i lavori per le carenze progettuali e le inerzie del “ la CTU, preceduta da atp ha fornito complessivamente un quadro di Pt_1 costante difficoltà nell'esecuzione dell'appalto imputabile a carenze progettuali e ritardi dell'Ente, fino a giungere alla sostanziale paralisi dei lavori. Tale quadro non è stato contraddetto dalle prove orali assunte, che anzi con riferimento ad alcuni aspetti l'hanno avvalorato. Di conseguenza, si deve constatare che alla fine di Gennaio 2017 l'attrice non ha abbandonato il cantiere ma semplicemente non ha potuto continuare le opere mancanti per il ritardo nell'adozione della perizia di variante, a cui era tra l'altro collegata la possibilità di contabilizzare le ingenti lavorazioni effettuate in precedenza, nonostante le carenze progettuali, pur di non fermare i lavori. Il ritardo nella adozione della perizia di seconda variante è oggettivo e addirittura confermato in sede di interrogatorio formale, così come l'esclusione dell'appaltatrice dal contraddittorio propedeutico all'approvazione. Dopo mesi di stallo, al momento dell'approvazione unilaterale della seconda variante, oltre alla permanenza di questioni problematiche come evidenziato in CTU, la società appaltatrice si è trovata di fronte al diniego del 4° SAL, nonostante tutte le lavorazioni effettuate per non fermare i lavori ma non contabilizzate in assenza della variante, con la prospettiva di dover continuare lavori sulla base di prezzi non concordati. Dunque, alla stregua delle risultanze processuali, deve essere disapplicata la delibera comunale unilaterale di risoluzione dell'appalto e devono essere riconosciute all'attrice le seguenti somme: euro 119.103,18 di riserve riconosciute in CTU ed euro 110.522,50 di lavorazioni successive al 3° S.A.L., per un totale di euro 229.625,6, oltre interessi come da contratto dal dovuto al saldo. Invece, in assenza della pur minima attività assertiva utile alla quantificazione, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno curriculare e di danno emergente.
In sintesi dunque il Tribunale ha ritenuto che il fosse inadempiente per non Pt_1 aver tempestivamente approvato una perizia suppletiva necessaria per il completamento dell'opera e per aver adottato la risoluzione contrattuale senza
4 fondamento. La CTU ha evidenziato, inoltre, che alcune lavorazioni risultavano necessarie ma non riconosciute dal Pt_1
Avverso la sentenza proponeva appello il per : Pt_1
- 1. errore nei conteggi relativi al terzo sal (avendo condannato il comune a pagare € 110.522.50,00 in luogo di € 71.116,40 non avendo tenuto conto di quanto effettivamente già versato dall'amministrazione) ;
-2. Erronea decisione in ordine alla risoluzione contrattuale in quanto legittima e dovuta a grave inadempimento dell'Impresa;
-3. erronea valutazione delle riserve dell'Impresa da ritenersi invece intempestive e infondate;
-4. errore in fatto e in diritto in relazione ai danni pretesi dal Pt_1
-5. errore in relazione agli interessi dovuti;
-6. violazione e falsa applicazione dell'art.1460 cc;
-7.violazione e falsa applicazione dell'art. 240 bis e 132 d.lgs 163/06;
-7. necessità di “reiterazione” della CTU in quanto affetta da incongruenze ed errori;
-8. mancata ammissione della prova testimoniale del direttore dei lavori e del responsabile del procedimento.
Costituitasi in giudizio l'appellata a sua volta chiedeva l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In particolare, l'Impresa ha contestato i motivi di appello, ribadendo che al Pt_1 erano imputabili carenze progettuali sicchè la risoluzione contrattuale intimata dal era illegittima e che la CTU aveva confermato la correttezza delle pretese Pt_1 economiche avanzate dall'impresa.
Fatte precisare le conclusioni la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Esaminando, dunque, i motivi di appello, con il primo l'appellante censura la sentenza di primo grado laddove il giudice ha riconosciuto a favore dell'impresa un importo di €110.522,50 per lavorazioni successive al 3° SAL.
5 Secondo il Comune, l'importo ancora dovuto dal per lavorazioni successive Pt_1 al terzo SAL non è di € 110.522,50, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure bensì il minore importo di euro 71.116,4, come emerge dallo stato di consistenza , dedotti i pagamenti già effettuati dal . Pt_1
Assume parte appellata che non sussiste alcun errore nei conteggi e che comunque si tratta, peraltro, di eccezione/motivo riportato per la prima volta nella citazione in appello e conseguentemente inammissibile.
Ritiene la Corte che la censura sia fondata. Infatti, la stessa impresa nel suo atto di citazione nelle conclusioni ha quantificato la differenza tra l'importo dello stato di consistenza e gli acconti versati in euro 71.116,40 , importo al quale poi avrebbe dovuto aggiungersi quanto risultante dalle riserve iscritte dall'impresa. Il già in primo grado, ha prodotto documentazione ( doc 13 e 15 comune) Pt_1 dalla quale risulta come dovuto a titolo di lavorazioni successive al terzo sal l'importo di euro 71.116,40, corrispondente a quanto già enucleato in citazione dall'impresa. Sicchè quest'ultimo importo deve ritenersi pacificamente ammesso da entrambe le parti e quindi dovuto con conseguente riforma della sentenza in parte qua.
Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza laddove ritiene illegittima la risoluzione contrattuale intimata dal essendo invece, a dire Pt_1 dell'appellante, legittima e conseguente al grave inadempimento dell'Impresa. Secondo il correttamente l'ente ha intimato la risoluzione contrattuale Pt_1 all'impresa atteso il grave inadempimento della stessa che avrebbe ritardato nell'esecuzione dell'appalto e infine abbandonato il cantiere;
contesta, inoltre ,che la mancata approvazione della perizia di variante da parte del giustificasse tale Pt_1 inadempimento dell'impresa. Ritiene la corte che la censura non sia fondata.
Nella specie il ctu ha riscontrato numerosi errori progettuali1 tant'è che il R.U.P., con ordine di servizio del 10.10.2016, aveva richiesto al direttore dei lavori la predisposizione della perizia di variante, stabilendo il termine del 30.10.2016 per il completamento dell'iter amministrativo;
è poi altrettanto provato che tale ordine di servizio venne disatteso dal DL dell'ente committente, sebbene la variante fosse resa necessaria per integrare lavorazioni non previste nel progetto originario, ma indispensabili per completare l'opera nonché per correggere errori progettuali e adeguare l'opera alle normative vigenti, e volta a sanare le carenze progettuali e contabilizzare lavorazioni aggiuntive necessarie per completare l'opera.
Sindaco del Comune di nel corso dell'interrogatorio formale Persona_3 Parte_1 ha confermato che l'ordine di servizio del RUP del 10-10-16 venne disatteso e che l'impresa, pur avendo presentato le proprie osservazioni alla seconda perizia suppletiva di variante, veniva completamente esclusa dal contraddittorio propedeutico all'approvazione. Mentre il teste escusso, p.i.e. , riferiva la Testimone_4 circostanza della mancata redazione della perizia di variante da parte del direttore dei lavori nei termini indicati nell'ordine di servizio e l'assenza di contraddittorio nella redazione delle successive varianti. Confermava, inoltre, che l'impresa non aveva abbandonato il cantiere e che era stata costretta a sospendere le lavorazioni per la mancanza della documentazione tecnica che avrebbe dovuto fornire il Pt_1 adoperandosi, comunque, per soddisfare le richieste dell'Amministrazione in relazione al ripristino della recinzione, al passaggio pedonale ed al collegamento delle tubazioni ai tombini all'inizio del 2017, con la manutenzione dell'area di cantiere sino alla liberazione.
Il collaudatore, incaricato dal Comune di , arch. Parte_1 Testimone_3 testimoniava, a sua volta, la circostanza che l'ordine di servizio n. 1 era stato disatteso dal direttore dei lavori (come confermato anche dall'arch. supporto al Per_1 responsabile del procedimento).
o Il rivestimento delle pareti esterne con doghe metalliche era descritto in maniera inadeguata. Non erano presenti dettagli costruttivi sufficienti a garantire la corretta esecuzione, e la progettazione originaria era diversa da quanto richiesto successivamente dalla Direzione Lavori.
5. Assenze in Documentazione e Certificazioni:
o Non erano stati predisposti certificati essenziali per la SCIA di agibilità, inclusi il collaudo tecnico- amministrativo e la pratica dei Vigili del Fuoco. L'assenza di questi documenti ha messo in discussione la sicurezza e la regolarità del progetto.
6. Modifiche non Autorizzate:
o Alcune modifiche, come la traslazione dell'edificio, sono state effettuate senza seguire le procedure autorizzative necessarie. Ciò ha sollevato dubbi sulla legittimità delle varianti apportate in corso d'opera.
7. Errori nelle Quantità dei Materiali:
o Diverse discrepanze sono state identificate nelle quantità originariamente previste e quelle effettivamente necessarie, come nel caso delle murature in Poroton (incremento del 49%) e delle contropareti in cartongesso (incremento del 17%). 8. Non Conformità alle Normative di Sicurezza:
o Il progetto includeva dichiarazioni mendaci di "non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi".
Inoltre, mancavano indicazioni sul numero totale delle persone che avrebbero frequentato la scuola, necessario per stabilire i requisiti di sicurezza.
9. Opere non Funzionali Autonomamente:
o Il progetto non costituiva un lotto funzionale, ovvero non era autonomamente operativo senza ulteriori interventi. Ciò violava le norme sui lavori pubblici.
7 Peraltro, è dallo stesso ordine di servizio che si ricava che la perizia di variante condizionasse la prosecuzione dei lavori laddove si dispone che il DL presenti perizia di variante in relazione a quanto previsto dall'art. 152 e 159 dpr 207/10, norme che disciplinano la sospensione dei lavori .
La perizia suppletiva di variante veniva, poi, predisposta solo in data 25.5.2017 e trasmessa all'Impresa in data 1.6.2017, in violazione dell'art. 4 del contratto d'appalto (e delle norme richiamate), secondo cui la perizia avrebbe dovuto essere "redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010", verbale di concordamento non intervenuto.
Tanto premesso, in via generale si osserva che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha consolidato il principio secondo cui (Cassazione Civile n. 12698/14) la stazione appaltante ha l'obbligo di predisporre un progetto esecutivo che consenta l'immediata realizzazione dell'opera senza necessità di ulteriori integrazioni o specificazioni. Un progetto non completo può configurare una responsabilità della stazione appaltante per eventuali ritardi o costi aggiuntivi;
inoltre la stazione appaltante deve garantire la tempestiva approvazione delle modifiche progettuali necessarie (Cass. Civ. n. 3830/13). L'assenza di varianti adeguate e tempestive equivale, dunque a un inadempimento grave della stazione appaltante, come evidenziato dalla Suprema Corte in tema di appalti pubblici .
Ciò premesso, provata la mancata tempestiva approvazione della perizia di variante in contraddittorio con l'impresa, necessaria alla prosecuzione dei lavori , del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono le contestazioni da parte del degli Pt_1 errori progettuali e carenze documentali imputabili al come riscontrati nel Pt_1 corso dell'atp e poi ulteriormente confermati in sede di ctu e oggetto di contraddittorio nonché di integrazioni della ctu . Infatti, assodato che la variante, a detta del RUP, era necessaria per la prosecuzione dei lavori e che la stessa è stata disattesa dall'amministrazione, l'inadempimento dell'impresa deve essere escluso essendo, viceversa, acclarata l'omissione del comune in ordine all'approvazione della perizia di variante con conseguente legittimità dell'eccezione di inadempimento da parte dell'impresa.
In ogni caso, a mero fine di completezza, per quanto riguarda la mancanza della relazione geologica2 rilevata nella CTU, e contestata dal va detto che il Pt_1 doc. n. 57 prodotto dal Comune di a dimostrazione della sussistenza di tale Parte_1 relazione, prova proprio il contrario, atteso che trattasi di una relazione risalente (del 26 giugno 1985 e dunque di trent'anni prima dall'appalto per cui è causa), indirizzata ad altra impresa e relativa ad altro progetto.
Le medesime conclusioni valgono per quanto rilevato dal ctu in relazione alla mancata predisposizione da parte del Comune di certificati essenziali alle autorizzazioni paesaggistica e scia collaudo tecnico-amministrativo e la pratica dei Vigili del Fuoco ha messo in discussione la sicurezza e la regolarità del progetto: la circostanza che poi tali certificazioni siano state rilasciate dallo stesso comune non vale a confutare la bontà della perizia con riferimento alla non regolarità del progetto iniziale.
Con il terzo motivo di appello il ritiene erronea la valutazione del giudice in Pt_1 ordine alle riserve sollevate dall'Impresa, da ritenersi invece, a dire dell'appellante, intempestive e infondate. Parte appellante censura, inoltre, il quantum delle riserve come comprese nell'importo determinato in sentenza .
In particolare, l'appellante , censura la ctu laddove ha considerato:
la Riserva 19: “Assistenze murarie non comprese nel contratto. L'importo è stato calcolato sulla base delle quantità rilevate nello stato di consistenza e applicando un ribasso forfettario del 12,41% come indicato nel listino CCIAA di Milano. Importo ammissibile: € 51.318,05”
Parte appellante assume che tali importi non sono dovuti in quanto il capitolato speciale d'appalto all'art. 22 prevede che nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta secondo le condizioni stabilite nel capitolato.
Ritiene la corte che la censura non sia fondata atteso che, alla luce della ctu, emerge come tale riserva corrisponda di fatto non a completamento di lavori previsti, bensì a a lavori non previsti ma necessari per il completamento dell'opera.
La Riserva 3: “Modifica ai serramenti, inserita nella seconda perizia di variante senza concordamento dei nuovi prezzi. Include lacune progettuali riguardanti caratteristiche acustiche. Importo ammissibile: € 32.212,64”
Parte appellante assume che la tipologia dei serramenti con ante scorrevoli fosse prevista in contratto e che per la normativa intervenuta era stato chiesto solo un adeguamento dei vetri quotati a parte nella perizia di variante n. 2.
sottosuolo, definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica”.
9 Ritiene la Corte che anche questa doglianza non sia fondata atteso che la seconda perizia di variante non è stata approvata dall'appaltatore sicchè il CTU ha considerato il prezzo dei serramenti come verbalmente concordato in contraddittorio con r.u.p., d.l., collaudatore medesimo, Sindaco, Assessore e impresa, prezzo, poi, disatteso nella perizia di variante non sottoposta al contraddittorio con l'impresa.
La riserva n. 7 è relativa alle opere elettriche che si sono rese necessarie, a detta dell'esperto, in aggiunta a quelle di capitolato, circostanza non specificatamente contestata dal comune: il ctu ne ha verificato la installazione e ne ha quantificato i costi .
Con riferimento alle riserve relative alle facciate , parte appellante contesta che le stesse fossero impeditive della prosecuzione dei lavori.
Viceversa, il ctu ha rilevato che il progetto originale prevedeva doghe metalliche per il rivestimento esterno, ma i particolari esecutivi mancavano di dettagli sufficienti, e ciò ha costretto l'impresa a sviluppare soluzioni autonome. .
Le istruzioni della Direzione Lavori sono state ritenute dal ctu insufficienti per colmare le lacune progettuali, contribuendo alle difformità riscontrate in cantiere e che hanno richiesto interventi aggiuntivi per correggere o adattare le lavorazioni, con impatti sui costi e sui tempi di esecuzione.
Tanto premesso, i rilievi del ctu mettono in evidenza la necessità degli interventi aggiuntivi per sanare le carenze progettuali e trovano altresì conferma nella deposizione testimoniale del direttore di cantiere sig che ha così dichiarato: Tes_4
“preciso che abbiamo potuto lavorare fino agli inizi di gennaio ma poi abbiamo dovuto sospendere i lavori sulla facciata per mancanza della documentazione tecnica da parte del committente. Comunque l'attività è proseguita per realizzare opere richieste dell'Amministrazione (ripristino recinzione, passaggio pedonale e collegamento tubazioni acque meteoriche ai tombini all'inizio del 2017, manutenzione area di cantiere fino alla liberazione)”.
Dunque, l'impresa aveva maturato il diritto alla liquidazione del quarto sal, tenuto conto delle riserve ammesse dal ctu euro 193.860,74 e dello stato di consistenza .
Parte appellante censura inoltre la sentenza laddove non ha ritenuto che l'impresa avrebbe dovuto apporre una riserva all'ordine di servizio in data 14-2-17 e alla perizia di variante n. 2 non sottoscritta.
La doglianza è infondata. Infatti, essendo l'ordine di servizio intervenuto tardivamente, mesi dopo la segnalazione del RUP, e non essendo stata la perizia di variante sottoposta al contraddittorio dell'impresa, l'inadempimento del Pt_1
10 giustificava ex se l'eccezione dell'impresa alla quale è conseguita la sospensione dei lavori senza necessità di elevare alcuna riserva.
Assume ancora l'appellante che “la perizia era stata definita quanto all'an negli incontri di cantiere. Relativamente al quantum gli elaborati dalla DL erano conosciuti dall'Impresa almeno dal 28 novembre 2016 ed evidentemente non erano stati accettati dall'esecutore…Quindi l'Impresa non è stata esclusa dal confronto: questo è avvenuto nei modi di legge e semplicemente la Stazione appaltante non ha ritenuto di aderire alle esose richieste economiche dell'Impresa che non trovavano giustificazione negli atti d'appalto”.
Anche questa doglianza non è fondata. Come si è detto il Sindaco nel corso dell'interrogatorio formale ha riferito che l'ordine di servizio n. 1 del 10.10.2016 veniva disatteso e che l'Impresa, pur avendo presentato le proprie osservazioni alla seconda perizia suppletiva di variante, veniva completamente esclusa dal contraddittorio propedeutico all'approvazione e ciò anche in violazione dell'art 4 del contratto di appalto nonché dell'art. 163 del dpr 207/10 citato nel contratto medesimo.
Con altro motivo di appello il comune censura la violazione e falsa applicazione dell'art.1460 cc.
L'appellante, in particolare, lamenta che l'eccezione di inadempimento avanzata dall'impresa sarebbe contraria a buona fede.
In via generale, va detto che l'eccezione di inadempimento, disciplinata dall'articolo 1460 cc, consente a una parte di un contratto a prestazioni corrispettive di sospendere l'adempimento della propria obbligazione se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Tuttavia, l'esercizio di tale diritto deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede oggettiva, che impone comportamenti corretti e leali tra le parti contrattuali. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito l'importanza della buona fede nell'applicazione dell'eccezione di inadempimento. Nella sentenza n. 36295 del 28 dicembre 2023, la Corte ha affermato che il rifiuto di adempiere non deve essere contrario a buona fede, intesa in senso oggettivo come condotta conforme agli standard di correttezza generalmente accettati. Il giudice di merito deve valutare se l'inadempimento della controparte abbia inciso sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, giustificando proporzionalmente la sospensione dell'adempimento.
Venendo alla fattispecie sub iudice, il motivo di appello non è fondato, non ravvisandosi in capo all'impresa alcuna violazione del dovere di correttezza laddove ha sollevato l'eccezione di inadempimento.
Come si è detto, infatti:
11 - il R.U.P., con ordine di servizio del 10.10.2016, aveva richiesto al direttore dei lavori la predisposizione della perizia di variante, stabilendo il termine del 30.10.2016 per il completamento dell'iter amministrativo;
- in mancanza della perizia, l'appaltatore era stato costretto a chiedere alla Stazione appaltante le modalità attraverso cui proseguire i lavori in data 2.11 e 16.12.2016, senza riscontro;
Part
- in data 24.1.2017 l'appaltatore chiedeva l'emissione del IV al fine di stabilire l'importo dei lavori eseguiti a quella data;
la perizia suppletiva di variante veniva predisposta - a distanza di sette mesi dal termine concesso dal RUP - solo in data 25.5.2017 e trasmessa all'Impresa in data 1.6.2017, in violazione dell'art. 4 del contratto d'appalto (e delle norme richiamate), secondo cui la perizia avrebbe dovuto essere “redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010”;
- la Stazione appaltante ometteva il contraddittorio previsto dal contratto e dalla disciplina sui lavori pubblici, sicchè la stessa perizia di variante è stata resa in mancanza di verbale di concordamento di nuovi prezzi e di atto di sottomissione, mai predisposto dalla Stazione appaltante;
- lo stato di consistenza perveniva solo in data 20.7.2017 e, in data 2.8.2017, richiamato il contenuto della corrispondenza precedente, l'Impresa presentava n. 33 riserve e 22 allegati allo stato di consistenza predisposto dal Direttore dei lavori, per un totale di € 224.031,16 (sub doc. 17), e, non ricevendo alcun riscontro, sollecitava nuovamente il (sub doc. 18) e depositava ricorso per ATP. Pt_1
Viceversa, la committente, omettendo di illustrare all'appaltatore le ragioni per cui venivano respinte le riserve, in violazione dell'art. 136 D. Lgs n. 163/2006, dichiarava la risoluzione del contratto con delibera di G.C. n. 145 del 20.10.2017, nella quale ordinava “all'appaltatore di provvedere, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 163/2006 al ripiegamento dei cantieri e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della risoluzione” .
Alla luce di quanto sopra, nessuna violazione del principio di buona fede è ravvisabile in capo all'impresa che si è trovata, da un lato, impossibilitata a completare i lavori e, dall'altro, non remunerata per l'attività svolta: pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha disapplicato la delibera di risoluzione del contratto da parte del in quanto illegittima. Pt_1
Il lamenta inoltre con altro motivo di appello la violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 240 bis e 132 d.lgs 163/06.
12 Assume l'appellante che le riserve sollevate non sarebbero dovute in quanto l'impresa si era contrattualmente assunta l'alea di non avanzare eccezioni relativamente agli elaborati progettuali e che le riserve sollevate sarebbero eccedenti il 20% dell'importo contrattuale e pertanto superiori all'importo consentito ex art. 240 bis d. lg n 163/06.
La censura non è fondata. L'impresa non ha sollevato eccezioni in relazione agli elaborati progettuali bensì è stato lo stesso Rup a ritenere necessaria una perizia in variante per consentire la prosecuzione dei lavori, variante che, come si è detto non è stata né tempestiva né conforme al contratto né alle norme ivi richiamate.
Inoltre, le riserve come riconosciute dal ctu ammontano ad euro119.103,18 e pertanto sono inferiori al 20% dell' importo contrattuale ( euro 867.159,97), e quindi sono dovute.
L'appellante, invoca, poi, in via istruttoria sia il rinnovo della CTU che l'escussione di testi non ammessi dal giudice di prime cure.
Tanto premesso, l'istanza rinnovo della ctu non può essere accolta essendo la consulenza analitica e adeguatamente motivata. Infatti, nessuna censura può essere mossa al giudice di primo grado che ha condiviso le conclusioni del ctu: secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo confermata con la sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Per quanto riguarda le prove orali, l'appellante chiede che vangano escussi quali testimoni il direttore dei lavori e il RUP. Anche questa istanza non può essere accolta, non solo in quanto i predetti hanno un evidente interesse in causa essendo entrambi incaricati dal committente, ma anche in quanto le loro determinazioni risultano già documentalmente acquisite.
Parte appellante si duole, infine, della ritenuta erroneità nella determinazione degli interessi.
Secondo l'appellante il Tribunale ha stabilito che sulle somme di cui alla condanna maturassero interessi contrattuali dal dovuto al saldo confondendo riserve e importi
13 contrattuali delle lavorazioni e quindi creando confusione sulla data decorrenza e il saggio degli interessi in contratto diversi per i SAL e le riserve. Assume l'appellante che “ alla data dell'interruzione delle lavorazioni l'Appaltatore non aveva diritto al pagamento di un SAL- il contratto prevede il pagamento al raggiungimento del 25% dell'importo dell'appalto (cfr. doc.17 art.27) e comunque ai sensi dell'art. 22 dello stesso non potevano essere contabilizzati impianti o manufatti che necessitassero di certificazioni- e gli interessi decorrono trascorsi 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, mentre per la contabilizzazione delle riserve il contratto ( doc. 3) all'art. 14 prevede l'instaurarsi della procedura ex art. 240 Dlgs 163/2006 e l'art. 50 del Capitolato ( doc. 17) l'insorgere del diritto ai soli interessi legali trascorsi 60 giorni da un provvedimento esecutivo” .
Anche questo motivo di appello non è fondato. Infatti, gli interessi decorrono dal momento di esigibilità del credito. Nel caso di specie , attese le reciproche contestazioni e la sospensione dei lavori , la liquidazione degli importi dovuti a titolo di Sal e riserve è avvenuta a seguito del giudizio in cui è stata disposta ctu. Pertanto, sono dovuti dalla domanda giudiziale, gli interessi moratori come contrattualmente pattuiti ( art. 29 comma 2) in caso di inadempimento del comune, come accertato.
La condanna alle spese del giudizio di primo e secondo grado deve tener conto dell'esito complessivo della lite (Cass n. 11423/16, n. 1757/17, n. 9064/18, n. 14916/20) che vede il comune soccombente che pertanto, è tenuto al pagamento delle spese dei entrambi i gradi che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza n 164/2024 resa dal Tribunale di Lecco in data 10-2-24,
-condanna l'appellante a pagare a il Controparte_1 minor importo di euro 190.219,58 oltre interessi moratori come contrattualmente pattuiti dalla domanda al saldo;
-condanna l'appellata a restituire all'appellante quanto eventualmente dal Pt_1 già corrisposto in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio che liquida in euro 14.000,00 per il primo grado e in euro 9900,00 per il secondo grado oltre spese generali e oneri di legge;
-conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Milano, 15/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1
1. Mancanza della Relazione Geologica:
o Il progetto iniziale non includeva la relazione geologica, un documento fondamentale per garantire la sicurezza e l'adeguatezza delle costruzioni, specialmente per una scuola.
2. Carente Progetto Esecutivo:
o Il progetto mancava di dettagli costruttivi adeguati, come particolari costruttivi per le facciate e i tagli verticali delle doghe, necessari per la realizzazione dell'opera. Alcuni elementi sono stati progettati e realizzati dall'impresa senza indicazioni precise.
3. Difetti nel Progetto Elettrico e Termico:
o Il progetto dell'impianto elettrico era incompleto e non includeva componenti essenziali come lampade per la verifica illuminotecnica, inverter per impianto fotovoltaico e pannelli solari. Anche l'impianto termico era carente, con la mancanza di una caldaia adeguata.
4. Carenze nella Facciata:
6 2 Infatti, la relazione geologica (art. 26 c. 1, lett. a d.P.R. 207/2010) deve sempre essere allegata al progetto: si tratta infatti di un documento obbligatorio contenuto all'interno delle relazioni specialistiche come attualmente ribadito al capitolo C10.1 della circolare n. 7 del 21 gennaio 2019. La norma prevede cha la relazione geologica debba comprendere: “sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del
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