TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/11/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281-SEXIES, COMMA 3, C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1220 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione al termine di discussione orale all'udienza del 19.11.2025 con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni, pendente TRA (C.F. ) E (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), entrambi elettivamente domiciliati in San Pietro a Maida (CZ), via G. La Pira n. C.F._2
100, presso lo studio legale dell'avv. Domenico Giampà, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI CONTRO (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in La Spezia, via Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 252/2024 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 3.9.2024, notificato in data 28.9.2024. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di discussione ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Va premesso che la presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4.7.2009. 1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato e proponevano Parte_1 Controparte_1 opposizione avverso il d.i. del Tribunale di Lamezia Terme n. 252/2024, emesso nei loro confronti ed in favore della con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 35.680,56, oltre interessi Controparte_2
e spese del monitorio, per crediti relativi all'inadempimento di un contratto di finanziamento personale stipulato con la Compass Banca s.p.a. successivamente ceduti ex latere creditoris all'odierna società opposta. A fondamento della spiegata opposizione l'attore eccepiva la improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, la mancata comunicazione di decadenza del beneficio del termine e il difetto di legittimazione attiva del concessionario nel rapporto. Sulla scorta di tali deduzioni la parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria della sua inefficacia, il tutto con il successo delle spese di lite. 1.2. Si costituiva in giudizio la la quale contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso Controparte_2 formulati, chiedendone il rigetto nel merito, con la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e la liquidazione a suo vantaggio delle spese di processo. 1.3. All'udienza del 19.11.2025 di prima comparizione delle parti e svoltasi mediante trattazione scritta, i
1 disputanti davano atto dell'intervenuta sottoscrizione di una scrittura privata di transazione e chiedevano entrambe dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione all'esito del deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c., con riserva di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Entrambe le parti costituite hanno chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo definito la controversia con una scrittura privata di transazione di cui hanno fatto menzione nelle note cartolari di udienza.
3. Orbene, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. sent. n. 12844 del 3.9.03). Pertanto, qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. 3.1. Nel caso di specie, è pacifico che le parti in causa sono addivenute ad un accordo transattivo con il quale hanno definito tutti gli aspetti della vertenza tra loro pendente. Ebbene, ritiene il Tribunale che la conciliazione determini la cessazione della materia del contendere, avendo le parti definito volontariamente e bonariamente tutti i punti controversi attinenti al presente procedimento. Sul punto, infatti, merita di essere osservato che, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga conciliata e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio 2000 n. 368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672 ; Cass., 1995 n. 12614; Cass., 1995 n. 9781 ; Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n. 1614 ; Cass., 1994 n. 576 ; Cass., 1993 n. 9401). Ed infatti, quanto alla cessazione della materia del contendere, deve ritenersi che essa costituisca una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Più in particolare, secondo consolidata giurisprudenza, "il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una
2 situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass., sez. III, 11.01.2006 n. 271; cfr. Cass., sez. III, 02.08.2004 n. 14775; v. anche Cass., Sez. I, 7.05.2009 n. 10553 secondo cui "la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). 3.2. Orbene, nel caso in disamina, in considerazione della transazione intervenuta tra le parti, è venuta meno ogni ragione di contrasto tra i contendenti. Deve ritenersi sussistere, cioè, una situazione dalla quale risulta concretamente venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado. La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 23289/07 - n. 2567/2007 : "La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto"). Con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio è necessario, pertanto, che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cass. n. 4034/07
- n. 6909/2009 - n.10553/2009: "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese"). La cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (cfr. Cass. n. 801/1998).
3 Stando alla giurisprudenza, non è possibile terminare il processo con la formula di cessata materia del contendere in ipotesi di residuo dissenso tra le parti. L'accordo, dunque, si pone quale requisito imprescindibile e deve riguardare “il profilo storico non meno che le conseguenze giuridiche del fatto”; in altre parole, le parti devono concordare tanto sul reale avvento del fatto, quanto sulle conseguenze giuridiche dello stesso. Solo in questo caso può affermarsi che nel corso del processo sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato “completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti”, facendo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda, quale originariamente proposta in giudizio, ed escludendo sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa”. D'altronde, come ampiamente detto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (vedi Cass. 1089 del. 24/01/2003). Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. 3.3. Vi è poi che venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (così Cass. n. 46 dell'11.01.1990). Va precisato, altresì, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale bensì anche ad una loro compensazione (cfr. Cass. n. 7094 del 1.12.1986). In pratica, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza. (sent. Cass. Civ., sez. VI, del 11/08/2022 n. 24714) Purtuttavia, come appena detto, nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese non va statuito sempre in base al principio della soccombenza virtuale, ma occorre provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti, sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione (Trib. di Milano 7 novembre 2022). L'art. 92 c.p.c., inoltre, prevede che le spese di lite possono essere compensate quando vi è soccombenza reciproca o quando si verificano altre ragioni gravi ed eccezionali che la motivazione della sentenza deve indicare esplicitamente. La possibilità di compensare le spese, poi, vi è anche quando le parti abbiano sollecitato la loro integrale compensazione, una volta che sia dichiarata cessata la materia del contendere. 3.4. L'intervenuto accordo transattivo tra le parti che compone la lite facendo sorgere nuove obbligazioni in sostituzione di quelle originarie, determina il venir meno dell'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia. Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende prestare adesione, ha affermato che la cessazione della materia del contendere
4 verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione (Cass., Sez. II, 10 aprile 2014, n. 8428). Va, dunque, revocato il decreto ingiuntivo n. 252/2024 essendo intervenuta, per le ragioni testè illustrate, la cessazione della materia del contendere. 5. Le spese della presente procedura, come da richiesta concorde delle parti devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 252/2024 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 3.9.2024, notificato in data 28.9.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 26 novembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
5