CASS
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/12/2025, n. 31334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31334 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18285-2023 proposto da: CC IA GR, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Carlo ROMITA;
- ricorrente -
contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberigo PANINI e Paolo AR TOSI;
- controricorrente -
nonché contro Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Inammissibilità del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. Rep. Ud. 26/06/2025 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 31334 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: UI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 01/12/2025 2 SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA MARINA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi PARENTI;
- controricorrente -
e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), DE SC IC, NC AB;
- intimati -
Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di ET, depositata in data 02/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. TE IM UI;
udita la Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna AR SOLDI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati Carlo ROMITA e Paolo AR TOSI. FATTI DI CAUSA 1. AR RA MA ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di ET, che - nel pronunciarsi sull’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società BA RE di Puglia e Basilicata S.c.p.a. (d’ora in poi, “BA RE”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla MA, del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confronti della Società Cooperativa IL AR S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente. 2. Riferisce, nel proprio ricorso, AR RA MA - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell’immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l’intera sua famiglia, costituita dal marito, AE NG, socio della cooperativa IL AR (successivamente deceduto, il 9 dicembre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell’immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l’esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, BA RE resa inadempiente rispetto all’obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di IL AR - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di ET del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché BA RE, in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di IL AR, essa MA - e, al suo pari, pure DO De CE e NA CH, che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all’esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per quanto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la domanda, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell’entità del debito gravante sui singoli possessori/prenotatari ai fini dell’assegnazione del lotto. Attraverso ulteriori scansioni processuali si giungeva, così, all’adozione del decreto di trasferimento, in favore di AR RA MA, del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da BA RE (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l’assegnazione del Lotto 1, alla MA, sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell’ambito dell’esecuzione in esame”. Rigettata l’istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’allegazione del preteso difetto di legittimazione di AR RA MA, per le stesse ragioni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l’esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell’accoglimento della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente. A tale conclusione l’adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le eccezioni e difese dell’odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non essere stati opposti, in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall’opponente BA RE, vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell’odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa IL AR, quale erede del defunto marito AE NG. Difatti, BA RE produceva sentenza resa dal Tribunale delle Imprese di Roma, il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l’11 marzo 2015 - con la quale AE NG era stato escluso dalla suddetta società cooperativa. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell’opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente BA popolare, di restituzione, a AR RA MA, di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato. 3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la MA, sulla base - come detto - di sette motivi, gli ultimi due dei quali, peraltro, proposti in via condizionata. 3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’opposizione) e violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., anche in relazione ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 DU (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. Il motivo si articola in tre censure. La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della qualità di socio in capo a AE NG, coniuge della MA”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma. Osserva, al riguardo, la ricorrente che tale “modus decidendi” contrasterebbe con l’art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di legittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell’opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d’ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo investito, a tempo debito, gli atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l’oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a AE NG, e per esso all’erede AR RA MA. La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di ET avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa MA in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizio del potere di rilevo d’ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell’opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui “le contestazioni riguardanti gli atti di una fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da BA RE che l’assegnazione del Lotto 1 ad essa MA sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell’ambito dell’esecuzione in esame”, l’interesse a proporre l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall’opponente, al più tardi entro i venti giorni dall’ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è decisa l’assegnazione del Lotto 1 all’odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo degli acconti già versati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. Del pari, avrebbe errato il giudice della fase di merito dell’opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il secondo motivo di ricorso, stante la natura meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell’impugnativa della delibera di esclusione di AE NG dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa MA. La terza censura denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., stante la espressa rinunzia della BA procedente alla vendita forzata competitiva del Lotto 1, già in occasione dell’udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l’interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell’odierna ricorrente. 3.2. Il secondo motivo, che è “riferito alla intervenuta- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a AE NG, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell’art. 2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle delibere societarie;
contemporanea violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e delle regole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell’art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.”. Anche il presente motivo si articola in più censure, per l’esattezza, quattro. In particolare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma, di rigetto dell’impugnativa della delibera di esclusione di AE NG dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa MA, e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l’art. 2533 cod. civ., che sancisce l’immediata esecutività delle delibere societarie. Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazione di essa MA. Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l’art. 2929 cod. civ. di protezione dell’acquisto dell’assegnatario”. 9 In particolare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. - il Tribunale di ET avrebbe violato l’art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un’interpretazione dei motivi dell’appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legittimità della delibera che ha disposto l’esclusione del NG dalla compagine sociale”. D’altra parte, ulteriore violazione dell’art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall’essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa MA, giudicato che l’avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito NG (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. Inoltre, come detto, viene denunciata anche la violazione dell’art. 2929 cod. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle Imprese addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell’assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all’assegnazione- vendita”, e segnatamente al decreto di trasferimento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell’acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. La quarta censura denuncia il carattere assertivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle Imprese comportasse la sopravvenuta perdita della legittimazione di essa MA. Secondo l’odierna ricorrente, infatti, il Tribunale di ET “non spiega per quale ragione o istituto (giuridici) il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità della relativa delibera) dalla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all’assegnazione comporti il venir meno dell’efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto della esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia della sig.ra MA durante tutte le attività della procedura esecutiva”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prudente apprezzamento della prova (violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”. 3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del Tribunale di Roma sulla carenza della qualità di socio del Sig. NG rispetto alla posizione della Sig.ra MA in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell’art. 2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla MA secondo cui il provvedimento di esclusione non incide sulle sue pretese, riguardando lo stesso il marito AE NG e non lei, reale socia della Cooperativa”. Invero, ove si dovesse ritenere che il Tribunale abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa IL Marittima, la sentenza impugnata avrebbe violato “l’art. 2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra MA al libro soci della Cooperativa è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della Cooperativa IL AR, la sig.ra MA doveva essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso NG”. Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l’incidenza della delibera di esclusione del marito dalla Cooperativa IL AR sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circostanza che essa MA propose l’opposizione di terzo sul presupposto di essere l’erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall’allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra MA quale socio erede del marito defunto NG: l’azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig. NG (e così della sig.ra MA, quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod. civ., anche in relazione all’art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la BA procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della Cooperativa e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltro, tale errore di diritto “risulta suggellato dal fatto che la BA procedente aveva rinunziato”, sin dall’udienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forzata competitiva del Lotto 1, poi e così assegnato alla sig.ra MA”. Il tutto, infine, “fermo restando che la citata sentenza del Tribunale di Roma, in quanto limitata all’impugnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in essa indicato”. Considerato, poi, “che l’assegnazione-vendita del bene alla sig.ra MA atterrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito dell’opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (promossa dal terzo creditore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e quello di scambio, ciò essendo comunque competenza esclusiva della Sezione Imprese del Tribunale di Roma tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. e dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003”. 3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all’art. 111, comma 6, Cost. ed all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motivazione con violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e consistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig.ra MA rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. Orbene, nell’intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a quelle allegazioni e difese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all’evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento. 3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell’opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all’accoglimento dell’opposizione, di ordinare la restituzione all’assegnatario delle somme versate per il trasferimento”, denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”. Si censura la statuizione con cui il Tribunale si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa BA opponente, di restituzione, ad essa MA, delle somme dalla medesima versate per l’acquisto del lotto assegnato. Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l’opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata della propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la restituzione non solo di quanto 14 pagato direttamente alla Cooperativa per gli acconti (€ 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecutiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rigore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi rispetto alla restituzione del prezzo dell’assegnazione- trasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”. 3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l’impugnata decisione dell’opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della MA, denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell’esecuzione. D’altra parte, sottolinea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell’alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., segnatamente nel senso di sopravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe una soccombenza “per così dire, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a quelle tipizzate nella disposizione dell’art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricamente, per la BA RE, formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in quanto l’accoglimento dell’opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società BA RE ed IL AR, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati DO De CE, NA CH e l’ADER 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 7. Il Procuratore Generale, in persona di una sua Sostituta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. 8. La ricorrente e la controricorrente BA RE hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile. 16 9.1. Come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, risulta carente - nella specie - un’adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all’individuazione dei motivi dell’iniziativa assunta ex art. 617 cod. proc. civ. da BA RE, così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Ricostruzione, questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di AR RA MA, giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell’ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del Procuratore Generale - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della MA e del suo dante causa dalla compagine dei soci della Cooperativa IL AR), vale a dire l’antefatto dell’opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all’adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal Tribunale. Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A riguardo, infatti, va osservato che l’indicazione dei motivi dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto processuale”, del quale è necessario dare conto, costituendo l’esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli atti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. Sotto quest’ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), pur nell’interpretazione “non formalistica” che dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s’impone, in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite, alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fase di merito dell’opposizione esecutiva possano, in tesi, essere indotte dallo sviluppo della fase sommaria, restando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quello oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest’ultima (unico idoneo a definire l’ambito dell’opposizione nel suo complesso considerata). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti. 11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando AR RA MA a rifondere, alle società BA RE di Puglia e Basilicata S.c.p.a. e Cooperativa IL AR S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025. Il Consigliere estensore TE IM UI Il Presidente Franco DE STEFANO
- ricorrente -
contro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso gli indirizzi di posta elettronica dei propri difensori come in atti, rappresentata e difesa dagli Avvocati Alberigo PANINI e Paolo AR TOSI;
- controricorrente -
nonché contro Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Inammissibilità del ricorso R.G.N. 18285/2023 Cron. Rep. Ud. 26/06/2025 Udienza Pubblica Civile Sent. Sez. 3 Num. 31334 Anno 2025 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: UI STEFANO GIAIME Data pubblicazione: 01/12/2025 2 SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA MARINA S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luigi PARENTI;
- controricorrente -
e contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER), DE SC IC, NC AB;
- intimati -
Avverso la sentenza n. 1581/2023, del Tribunale di ET, depositata in data 02/08/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. TE IM UI;
udita la Sostituta Procuratrice Generale, Dott.ssa Anna AR SOLDI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli Avvocati Carlo ROMITA e Paolo AR TOSI. FATTI DI CAUSA 1. AR RA MA ricorre, sulla base di sette motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/23, del 2 agosto 2023, del Tribunale di ET, che - nel pronunciarsi sull’opposizione agli atti esecutivi, proposta dalla società BA RE di Puglia e Basilicata S.c.p.a. (d’ora in poi, “BA RE”) ed avente ad oggetto il decreto del 15 settembre 2020 di assegnazione, alla MA, del lotto n. 1 (nonché tutti gli atti, provvedimenti e verbali di udienza a questo presupposti e comunque connessi e/o conseguenti), decreto emesso nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare da essa promossa, nei confronti della Società Cooperativa IL AR S,c.a.r.l., in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato con rogito notarile del 1° ottobre 2008 - ha 3 dichiarato, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, il difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente. 2. Riferisce, nel proprio ricorso, AR RA MA - quale “antefatto”, rispetto alla vicenda oggetto del presente giudizio - di aver sempre abitato nell’immobile, poi identificato come lotto n. 1 della suddetta procedura esecutiva, sin dal 26 ottobre 2010, con l’intera sua famiglia, costituita dal marito, AE NG, socio della cooperativa IL AR (successivamente deceduto, il 9 dicembre 2018), e dai loro figli. La detenzione dell’immobile, infatti, conseguiva al riconoscimento del diritto di abitazione, avvenuto in attesa della formalizzazione della vendita e del frazionamento del mutuo, essendosi ritenuta impellente l’esigenza abitativa anche a fronte del versamento di acconti, per € 66.949,80, da parte del prenotatario. Essendosi, però, BA RE resa inadempiente rispetto all’obbligo di frazionamento del mutuo, veniva instaurato un procedimento - svoltosi pure nel contraddittorio di IL AR - di frazionamento coatto, concluso con decreto del Presidente del Tribunale di ET del 30 luglio 2012, invano reclamato dal suddetto istituto di credito e dallo stesso, comunque, non adempiuto. Per tale ragione, e dunque in virtù di tale diritto di abitazione, allorché BA RE, in forza del suddetto contratto di mutuo fondiario, intraprendeva procedura esecutiva immobiliare nei confronti di IL AR, essa MA - e, al suo pari, pure DO De CE e NA CH, che versavano, in relazione ad altri lotti, nelle medesime condizioni - proponevano opposizione di terzo all’esecuzione. In accoglimento della stessa, con ordinanza del 14 gennaio 2019, veniva, pertanto, sospesa la vendita competitiva dei lotti prenotati dagli opponenti (e dunque, per quanto qui di interesse, anche quella del lotto n. 1), ritenendosi, inoltre, meritevole di accoglimento la domanda, 4 contestualmente formulata, diretta alla determinazione dell’entità del debito gravante sui singoli possessori/prenotatari ai fini dell’assegnazione del lotto. Attraverso ulteriori scansioni processuali si giungeva, così, all’adozione del decreto di trasferimento, in favore di AR RA MA, del 15 settembre 2020, con contestuale pagamento del prezzo. Il provvedimento in questione, come indicato in premessa, veniva fatto oggetto di opposizione da BA RE (al pari degli atti presupposti, connessi e conseguenti), per lamentare che l’assegnazione del Lotto 1, alla MA, sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell’ambito dell’esecuzione in esame”. Rigettata l’istanza di sospensione, con provvedimento oggetto di reclamo (in relazione al quale interveniva declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione dell’allegazione del preteso difetto di legittimazione di AR RA MA, per le stesse ragioni valorizzate nella sentenza oggi impugnata, di seguito meglio indicate), l’esito della fase di merito del giudizio di opposizione consisteva nell’accoglimento della stessa, per declaratoria di difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente. A tale conclusione l’adito Tribunale perveniva - in applicazione del principio della “ragione più liquida” e, dunque, senza vagliare le eccezioni e difese dell’odierna ricorrente, neppure esclusa quella relativa alla tardività della proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., per non essere stati opposti, in termini, i provvedimenti presupposto del decreto di trasferimento - sulla base di quanto allegato dall’opponente BA RE, vale a dire, la “sopravvenuta” perdita, da parte dell’odierna ricorrente, della qualità di socia della cooperativa IL AR, quale erede del defunto marito AE NG. Difatti, BA RE produceva sentenza resa dal Tribunale delle Imprese di Roma, il 5 17 febbraio 2021, di reiezione della impugnativa della delibera societaria - del 25 febbraio 2015, comunicata l’11 marzo 2015 - con la quale AE NG era stato escluso dalla suddetta società cooperativa. Così provvedendo, peraltro, il giudice dell’opposizione si dichiarava incompetente a pronunciarsi sulla domanda, proposta dalla stessa opponente BA popolare, di restituzione, a AR RA MA, di quanto dalla stessa, a qualunque titolo, versato. 3. Avverso la sentenza del Tribunale veliterno ha proposto ricorso per cassazione la MA, sulla base - come detto - di sette motivi, gli ultimi due dei quali, peraltro, proposti in via condizionata. 3.1. Il primo motivo, che è “riferito alla scelta della ragione più liquida della decisione”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell’art. 276, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. e dell’art. 569, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 618, comma 2, cod. proc. civ.; nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. in relazione all’art. 618, comma 2, cod. proc. civ. (omessa pronuncia e/o omesso rilievo d’ufficio dell’inammissibilità dell’opposizione) e violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., anche in relazione ai principi del giusto e ragionevole processo ex art. 111 Cost. e 6 DU (per intervenuta rinuncia della banca)”, con “conseguente nullità della sentenza”. Il motivo si articola in tre censure. La prima, investe la decisione di applicare il principio della “ragione più liquida”, e ciò “stante il carattere assorbente della intervenuta carenza della qualità di socio in capo a AE NG, coniuge della MA”, siccome risultante dalla 6 sopravvenuta sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma. Osserva, al riguardo, la ricorrente che tale “modus decidendi” contrasterebbe con l’art. 276, comma 2, cod. proc. civ., perché il - preteso - difetto di legittimazione o, meglio, di titolarità del diritto sostanziale, costituiva questione “di merito”, destinato a “cedere il passo” a “questioni pregiudiziali di rito (intempestività /inammissibilità dell’opposizione), eccepite dalla parte e comunque rilevabili d’ufficio”, esse si da definire, ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ., secondo il principio della “ragione più liquida”. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, non solo perché intempestiva (non avendo investito, a tempo debito, gli atti presupposto del decreto di trasferimento ed attinenti al prezzo del lotto, ovvero l’oggetto della proposta opposizione), ma anche in ragione della “novità” della domanda - proposta per la prima volta nella fase di merito del giudizio ex art. 617 cod. proc. civ. - relativa alla “sopravvenuta” perdita della qualità di socio in capo a AE NG, e per esso all’erede AR RA MA. La seconda censura si fonda sul presupposto che il Tribunale di ET avrebbe implicitamente disatteso le suddette eccezioni pregiudiziali “in rito”, sollevate da essa MA in ordine alla proposta opposizione, decisione da ritenere “viziata per violazione degli artt. 112 e art. 617, comma 2, cod. proc. civ.”, e ciò in ragione di un “omesso o errato esercizio del potere di rilevo d’ufficio su decadenze e preclusioni processuali (in entrambi i casi comportanti il rigetto dell’opposizione in luogo del dichiarato accoglimento)”. Si riporta, sul punto, la ricorrente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui “le contestazioni riguardanti gli atti di una fase del procedimento sono irreversibilmente precluse nella successiva fase se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre 2022, n. 27677). 7 Nel caso di specie, essendo stato lamentato da BA RE che l’assegnazione del Lotto 1 ad essa MA sarebbe avvenuta “ad un prezzo notevolmente più basso rispetto a quello stimato dal CTU nell’ambito dell’esecuzione in esame”, l’interesse a proporre l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi sussistente, e avrebbe dovuto essere tempestivamente coltivato dall’opponente, al più tardi entro i venti giorni dall’ordinanza del 12 novembre 2019, con la quale si è decisa l’assegnazione del Lotto 1 all’odierna ricorrente, e ciò a seguito del deposito, in data 9 agosto 2019, da parte del notaio incaricato, del frazionamento del mutuo contenente il prezzo massimo di cessione (€ 224.970,65) ed il calcolo degli acconti già versati da sottrarre (€ 66.949,80), comportante il saldo prezzo (coincidente con la quota di mutuo frazionata), come indicato nel decreto di trasferimento, di € 158.020,85. Del pari, avrebbe errato il giudice della fase di merito dell’opposizione a dare rilievo ad una domanda “nuova”, quale quella fondata sulla “sopravvenuta” - qualificazione, peraltro, contestata con il secondo motivo di ricorso, stante la natura meramente dichiarativa della sentenza di rigetto dell’impugnativa della delibera di esclusione di AE NG dalla società - situazione in capo al defunto coniuge di essa MA. La terza censura denuncia violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., stante la espressa rinunzia della BA procedente alla vendita forzata competitiva del Lotto 1, già in occasione dell’udienza del 4 giugno 2019, sicché essa, in questo modo, avrebbe “perso l’interesse ad ogni contestazione sulla detta assegnazione” in favore dell’odierna ricorrente. 3.2. Il secondo motivo, che è “riferito alla intervenuta- sopravvenuta carenza della qualità di socio della cooperativa” in capo a AE NG, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 8 3) e 5), cod. proc. civ. - “violazione o falsa applicazione dell’art. 2533 cod. civ. in relazione al principio della immediata esecutività delle delibere societarie;
contemporanea violazione degli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e delle regole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violazione dell’art. 2929 cod. civ.”, oltre a “vizio di motivazione con violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.”. Anche il presente motivo si articola in più censure, per l’esattezza, quattro. In particolare, con la prima censura si contesta che la sentenza del Tribunale delle Imprese di Roma, di rigetto dell’impugnativa della delibera di esclusione di AE NG dalla società cooperativa, potesse integrare un “fatto sopravvenuto”, la perdita della qualità di socio in capo al coniuge di essa MA, e ciò attesa la natura meramente dichiarativa di tale sentenza. Difatti, la delibera di esclusione del socio, atto di natura recettizia, ove non sia giudizialmente sospesa, continua senza alcuna soluzione - fino alla pronuncia definitiva di rigetto della relativa impugnazione - “a spiegare i suoi effetti, appunto risolutori, come tali da opporre, se ritenuto, anche ai terzi, nelle occasioni e/o sedi del caso”, sicché ritenere il contrario viola l’art. 2533 cod. civ., che sancisce l’immediata esecutività delle delibere societarie. Avrebbe, dunque, errato la sentenza impugnata ad affermare una sopravvenuta carenza di legittimazione di essa MA. Le censure seconda e terza sono illustrate in modo unitario, deducendo che “il giudice a quo ha altresì violato o falsamente applicato gli artt. 2908 e 2909 cod. civ. e le regole distintive tra sentenze dichiarative/di mero accertamento e sentenze costitutive, nonché violato l’art. 2929 cod. civ. di protezione dell’acquisto dell’assegnatario”. 9 In particolare, si evidenzia che - non essendo la sentenza suddetta munita del certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. - il Tribunale di ET avrebbe violato l’art. 2909, là dove trae la conclusione del passaggio in giudicato di tale sentenza da un’interpretazione dei motivi dell’appello esperito avverso di essa che, a dire dello stesso, “non riguardano la statuizione relativa alla legittimità della delibera che ha disposto l’esclusione del NG dalla compagine sociale”. D’altra parte, ulteriore violazione dell’art. 2909 cod. civ. sarebbe costituita dall’essere stato ignorato “il giudicato interno derivante dall’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., proposta dalla stessa MA, giudicato che l’avrebbe riconosciuta, nel 2019, “quale socia erede del marito NG (oltreché titolare di diritto di abitazione)”. Inoltre, come detto, viene denunciata anche la violazione dell’art. 2929 cod. civ., essendosi ritenuta la pronuncia del Tribunale delle Imprese addirittura idonea “ad invalidare tutti gli atti del processo esecutivo già compiuti, nonostante quell’assunto «accertamento costitutivo» fosse successivo all’assegnazione- vendita”, e segnatamente al decreto di trasferimento del 15 settembre 2020 (oltretutto, pure trascritto presso il registro immobiliare il 18 novembre 2020), e quindi “inidoneo a produrre effetti in pregiudizio dell’acquirente-assegnatario”, ai sensi della norma suddetta. La quarta censura denuncia il carattere assertivo della motivazione con cui si è ritenuto che la suddetta sentenza del Tribunale delle Imprese comportasse la sopravvenuta perdita della legittimazione di essa MA. Secondo l’odierna ricorrente, infatti, il Tribunale di ET “non spiega per quale ragione o istituto (giuridici) il fatto della esclusione di socio siccome «confermato» (cioè siccome «confermata» la legittimità della relativa delibera) dalla sopravvenuta sentenza di rigetto della relativa impugnazione comporti il sopravvenuto venir meno di 10 quella «legittimazione attiva» e come e perché tale sopravvenuta carenza rispetto all’assegnazione comporti il venir meno dell’efficacia degli atti della procedura esecutiva compiuti/esauriti, dinanzi al dato oggettivo che il fatto della esclusione del socio/carenza della relativa qualità soggettiva esisteva dal 2015 e non era stato mai dedotto né era stata mai contestata la qualità di socia della sig.ra MA durante tutte le attività della procedura esecutiva”. In questa stessa prospettiva, inoltre, emergerebbe pure “un errato esercizio, da parte del giudice a quo, del proprio prudente apprezzamento della prova (violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.) su un fatto assunto come decisivo ed oggetto di ampia contrastante trattazione in corso di causa”. 3.3. Il terzo motivo, che è “riferito alla incidenza/opponibilità della sentenza del Tribunale di Roma sulla carenza della qualità di socio del Sig. NG rispetto alla posizione della Sig.ra MA in proprio”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione dell’art. 2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione. Si censura la sentenza impugnata là dove reputa infondate “le argomentazioni prospettate dalla MA secondo cui il provvedimento di esclusione non incide sulle sue pretese, riguardando lo stesso il marito AE NG e non lei, reale socia della Cooperativa”. Invero, ove si dovesse ritenere che il Tribunale abbia escluso “implicitamente” che la ricorrente sia socia della cooperativa IL Marittima, la sentenza impugnata avrebbe violato “l’art. 2421 cod. civ. in relazione agli artt. 2470, 2478 e 2538 cod. civ.”, e ciò “perché la permanente documentata iscrizione della sig.ra MA al libro soci della Cooperativa è tipicamente lo strumento 11 di opponibilità dello status di socio”. Difatti, secondo la ricorrente, “dagli atti risultavano entrambe le posizioni e qualifiche”, sicché, “in assenza di contestazioni/prove in contrasto con quanto risultante dal libro soci della Cooperativa IL AR, la sig.ra MA doveva essere comunque considerata socia, oltreché erede del socio escluso NG”. Rammenta, inoltre, la ricorrente di aver pure “contestato l’incidenza della delibera di esclusione del marito dalla Cooperativa IL AR sulla sua posizione di socio in proprio, avendo pure al riguardo prodotto (senza ricevere contestazioni) il libro soci della Cooperativa”, dalla quale risultava “chiaramente” la sua iscrizione come socia. Né potrebbe darsi rilievo - come avrebbe fatto la sentenza impugnata - alla circostanza che essa MA propose l’opposizione di terzo sul presupposto di essere l’erede del marito, socio della cooperativa. Difatti, sarebbe “illogico, incoerente ed inconferente ritenere infondato il fatto integrato dall’allegazione della qualità di socio in proprio, in base alla considerazione che l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. sia stata proposta dalla sig.ra MA quale socio erede del marito defunto NG: l’azione quale erede di socio non elide né estingue di per sé quella risultante qualità di socio in proprio”. Di qui, quindi, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 9.4. Il quarto motivo, che è “riferito alla legittimazione attiva della banca opponente a dedurre la carenza della qualità di socio in capo al sig. NG (e così della sig.ra MA, quale erede)”, denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2247, 2519, 2533 cod. civ., anche in relazione all’art. 1372 cod. civ. ed alle regole di correttezza e buona fede”. 12 Assume la ricorrente che “la BA procedente era - come è - terza rispetto al rapporto tra socio della Cooperativa e la società Cooperativa”, sicché, “in punto di contestazione del rapporto tra quelle parti”, essa era “carente di legittimazione a far valere ogni relativa doglianza”. Peraltro, tale errore di diritto “risulta suggellato dal fatto che la BA procedente aveva rinunziato”, sin dall’udienza del 4 giugno 2019, “alla vendita forzata competitiva del Lotto 1, poi e così assegnato alla sig.ra MA”. Il tutto, infine, “fermo restando che la citata sentenza del Tribunale di Roma, in quanto limitata all’impugnativa della delibera di esclusione del socio, attiene al rapporto associativo, non a quello di scambio tra socio e società cooperativa, come chiaramente in essa indicato”. Considerato, poi, “che l’assegnazione-vendita del bene alla sig.ra MA atterrebbe semmai al rapporto di scambio”, se ne deduce che, “nella sede di merito dell’opposizione ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (promossa dal terzo creditore procedente), non può essere formulata statuizione alcuna sui presupposti e sulle condizioni di incidenza tra il rapporto associativo e quello di scambio, ciò essendo comunque competenza esclusiva della Sezione Imprese del Tribunale di Roma tra le parti di quel rapporto: e così, alla violazione delle dette norme processuali si aggiunge la violazione dell’art. 38 cod. proc. civ. e dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003”. 3.5. Il quinto motivo, che è “riferito al presupposto del decreto di trasferimento”, denuncia - ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. - violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. “sotto la specie della omessa pronuncia o carenza assoluta di motivazione, anche in relazione all’art. 111, comma 6, Cost. ed all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.”, per “insufficienza e/o incoerenza della motivazione con violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.”. 13 Nel dare rilievo al difetto della qualità di socio, la sentenza impugnata avrebbe “offerto una motivazione incoerente ed incomprensibile”, e ciò al cospetto del presupposto, espressamente risultante del medesimo decreto di trasferimento “e consistente nel diritto di abitazione vantato dalla sig.ra MA rispetto al bene assegnato”, e ciò ancorché tale diritto sia “stato dedotto e discusso in corso del giudizio di opposizione”. Orbene, nell’intero corpo della sentenza “non compare riferimento alcuno a quelle allegazioni e difese”, a loro volta documentate/provate dal testo letterale del decreto di trasferimento, donde il denunciato vizio di omessa pronuncia. Sotto diverso profilo, prosegue la ricorrente, si è in presenza di un vizio di motivazione su un dato oggettivo e all’evidenza decisivo, ampiamente trattato dalle parti in corso di giudizio e risultante provato dallo stesso espresso riferimento al diritto di abitazione contenuto nel decreto di trasferimento. 3.6. Il sesto motivo, che è proposto qualora sia “confermata la decisione dell’opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito “alla dichiarata incompetenza sulla domanda conseguenziale all’accoglimento dell’opposizione, di ordinare la restituzione all’assegnatario delle somme versate per il trasferimento”, denuncia “falsa applicazione degli artt. 38 e 617 cod. proc. civ.” e “violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.”. Si censura la statuizione con cui il Tribunale si è dichiarato incompetente sulla domanda, pur sempre formulata dalla stessa BA opponente, di restituzione, ad essa MA, delle somme dalla medesima versate per l’acquisto del lotto assegnato. Tale statuizione, secondo la ricorrente, “integra pregiudizio per l’opposta dichiarata soccombente, la quale, appunto, si troverebbe privata della propria casa ma senza poter contestualmente ricevere la restituzione non solo di quanto 14 pagato direttamente alla Cooperativa per gli acconti (€ 66.949,80), ma anche del saldo prezzo, pari ad € 158.020,85, determinato in sede esecutiva e poi comunque versato direttamente alla procedura esecutiva”. Si sottolinea che la dichiarata incompetenza funzionale risulta errata perché, a rigore, “neanche dovrebbe porsi un tema di statuizione da parte del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi rispetto alla restituzione del prezzo dell’assegnazione- trasferimento del bene, trattandosi di atto dovuto, di competenza e nei poteri del G.E., conseguenziale alla inefficacia del decreto di trasferimento emesso dal medesimo G.E.”. 3.7. Il settimo motivo, che è proposto qualora sia “confermata l’impugnata decisione dell’opposizione agli atti esecutivi” ed è riferito alla condanna alle spese di soccombenza a carico della MA, denuncia falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Assume la ricorrente la non sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni “per la rigida (diremmo: “asettica”) applicazione del criterio della soccombenza, ricorrendo invero i presupposti per la compensazione integrale delle spese, nei confronti di tutte le parti”. In tal senso, del resto, si era già provveduto in sede di reclamo avverso il provvedimento di diniego della sospensione dell’esecuzione. D’altra parte, sottolinea la ricorrente, “nella fattispecie si opera (ovvero si opererebbe in senso estensivo) nell’alveo della «assoluta novità della questione trattata» di cui all’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., segnatamente nel senso di sopravvenienze relative a questioni dirimenti”; comunque sussistendo “le altre analoghe ragioni di compensazione siccome risultante dalla norma a seguito di Corte Cost. 19 aprile 2018 n. 77”. 15 Infine, ricorrerebbe una soccombenza “per così dire, «impropria», perché dipendente, secondo la stessa prospettazione del giudicante, da fatto sopravvenuto”, come tale integrante “quelle analoghe gravi ed eccezionali ragioni di compensazione rispetto a quelle tipizzate nella disposizione dell’art. 92 cod. proc. civ.”; simmetricamente, per la BA RE, formalmente vittoriosa, sussisterebbe comunque una soccombenza quantomeno virtuale, “in quanto l’accoglimento dell’opposizione è avvenuto per motivi estranei a quelli del ricorso in opposizione”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, le società BA RE ed IL AR, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Sono rimasti solo intimati DO De CE, NA CH e l’ADER 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza. 7. Il Procuratore Generale, in persona di una sua Sostituta, ha fatto pervenire requisitoria scritta, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. 8. La ricorrente e la controricorrente BA RE hanno presentato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il ricorso è inammissibile. 16 9.1. Come rilevato anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, risulta carente - nella specie - un’adeguata ricostruzione dei fatti oggetto di giudizio, soprattutto in relazione all’individuazione dei motivi dell’iniziativa assunta ex art. 617 cod. proc. civ. da BA RE, così come proposti già nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Ricostruzione, questa, vieppiù necessaria, ove si consideri il carattere del tutto inusitato del provvedimento di “assegnazione” in favore di AR RA MA, giacché adottato in favore di un soggetto non portatore di alcun credito (e, pertanto, in carenza di base legale nella vigente disciplina processuale), nell’ambito della procedura esecutiva per espropriazione immobiliare che ha messo capo a quel provvedimento. Invero, il ricorso si diffonde - secondo quanto osservato, come detto, pure nella requisitoria scritta del Procuratore Generale - su una serie di vicende giudiziarie pregresse alla procedura suddetta (in particolare, i giudizi pendenti per accertare la legittimità, o meno, della esclusione della MA e del suo dante causa dalla compagine dei soci della Cooperativa IL AR), vale a dire l’antefatto dell’opposizione esecutiva in esame, senza che siano spiegati tutti i passaggi che hanno condotto all’adozione, come già rilevato, di un provvedimento di assegnazione palesemente irrituale qual era quello poi caducato dal Tribunale. Tali carenze si traducono, dunque, in un vizio del ricorso da apprezzare a norma dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. A riguardo, infatti, va osservato che l’indicazione dei motivi dell’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. rileva, in primo luogo, come “fatto processuale”, del quale è necessario dare conto, costituendo l’esposizione dei fatti di causa un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, in modo da consentire a questo giudice di legittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia 17 ed oggetto di impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760- 01). In secondo luogo, il ricorso ex art. 617 cod. proc. costituiva, nel caso che occupa, uno degli atti sui quali la presente impugnazione per cassazione si fonda. Sotto quest’ultimo profilo, deve ribadirsi che sono “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). Si tratta, peraltro, di un onere - questo di “puntuale indicazione” del documento o atto su cui si fonda il ricorso - da ritenersi ineludibile (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), pur nell’interpretazione “non formalistica” che dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. s’impone, in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite, alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. E tanto vale viepiù quando le argomentazioni sviluppate per la fase di merito dell’opposizione esecutiva possano, in tesi, essere indotte dallo sviluppo della fase sommaria, restando indispensabile il confronto con il solo “thema decidendum” ritualmente introdotto e, cioè, quello oggetto del ricorso 18 introduttivo di quest’ultima (unico idoneo a definire l’ambito dell’opposizione nel suo complesso considerata). 10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione alle rispettive attività defensionali espletate dalle parti controricorrenti. 11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando AR RA MA a rifondere, alle società BA RE di Puglia e Basilicata S.c.p.a. e Cooperativa IL AR S.c.a.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, in favore della prima, in misura di € 7.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, in favore della seconda, in misura di € 5.100,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari 19 a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, all’esito della camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 26 giugno 2025. Il Consigliere estensore TE IM UI Il Presidente Franco DE STEFANO