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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/12/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2393 /2025
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, viene chiamata la causa iscritta al n. 2393/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Domenico IO, per parte ricorrente , l'avv. Angela Maria Parte_1
Fontana per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. IO impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e, nello specifico la regolarità delle notifiche sia delle comunicazioni di debito sia degli avvisi di addebito in quanto dalle ricevute prodotte dall' detti atti risultano consegnati a persona diversa dal destinatario CP_1 senza alcuna ulteriore specificazione. In ogni caso nella denegata ipotesi in cui si ritenessero regolari le notifiche dei titoli esecutivi, rappresenta che, in ogni caso, sarebbe, comunque, prescritto l'anno 2014.
L'avv. Fontana impugna e contesta il ricorso perché infondato riportandosi ache alla sospensione
COVID19.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2393/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via Podgora, 4, presso lo studio degli avv.ti Domenico
IO e ST IO, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena, 108, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Adamo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4 speciale, autenticata per atto Notaio Dott. in Roma, Rep. n. 183055 Racc. n. Persona_2
13239 del 23/07/2025.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, accertato e dichiarato, per tutti i motivi di ricorso, che gli avvisi di addebito recanti n. 39420230003203254000 e n. 39420230003203153000 sono illegittimi, si compiaccia l'ecc.mo Tribunale di Palmi adito di revocare e/o annullare i predetti atti e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente non tenuto a corrispondere all'Istituto previdenziale la somma di €
27.523,45, richiesta a titolo di contributi previdenziali ed oneri accessori;
conseguentemente, tanto disposto, dichiarare nullo e/o annullabile il preavviso di fermo amministrativo n.
09480202500003157000, al quale sono sottesi i 2 avvisi di addebito impugnati;
Voglia, in ogni
Pag. 2 di 6 caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1 con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di dichiarare il suo Controparte_5 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare, comunque, il ricorso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per la revoca e/o l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480202500003157000, notificato il
30 giugno 2025, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito:
• n. 39420230003203153000, con il quale l' ha chiesto la corresponsione dell'importo CP_1 di € 12.365,20, comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi, per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2017;
• n. 39420230003203254000 con il quale l' ha chiesto la corresponsione dell'importo CP_1 di € 15.065,28, comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi, per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. relativi agli anni 2014 e 2016;
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo. CP_1
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_1 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati i seguenti atti interruttivi:
• la comunicazione di debito del 7 marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022;
• la comunicazione di debito del 20 giugno 2022, notificata il primo luglio 2022;
• l'avviso di addebito n. 39420230003203153000, periodi 1-2-3/2017 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, da comunicazione di debito notificata il 01.07.2022), notificato il 11 gennaio 2024;
• l'avviso di addebito n. 39420230003203254000, periodi 3/2014, 1-2-3/2016 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, da comunicazione di debito notificata il 18.03.2022),
Pag. 3 di 6 notificato il 11 novembre 2024; il preavviso di fermo amministrativo notificato in data
30/06/2025
Si è costituita anche l' ed ha eccepito il suo difetto di Controparte_6 legittimazione passiva e l'infondatezza delle eccezioni sollevate in ricorso.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di iscrivere ipoteca per l'importo prescritto
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
L' ha depositato agli atti di causa: CP_1
• la comunicazione di debito n. 670020602050K4202203, spedita con raccomandata n.
68981356251-2, relativa ai contributi previdenziali dovuti in percentuale sul reddito per gli anni 2014 e 2016, corredata dall'avviso di ricevimento che attesta l'avvenuta consegna a mani del destinatario in data 18 marzo 2022;
• la comunicazione di debito n. 670020602050K4202206, spedita con raccomandata n.
68982477671-9, relativa ai contributi in percentuali sul reddito dovuti per l'anno 2017, corredata dall'avviso di ricevimento che attesta la consegna ad un soggetto diverso dal ricorrente senza indicazione della relazione intercorrente tra i due;
• l'avviso di addebito n. 394 2023 00032032 54 000, spedito con raccomandata n.
66492981452-4, con il quale è stato intimato il pagamento del saldo 2014 e della prima e seconda rata anno 2016, consegnato a soggetto diverso dal destinatario senza l'attestazione della relazione tra il destinatario ed il ricevente.
• l'avviso di addebito n. 394 2023 00032031 53 000, spedito con raccomandata n.
66492981451-3, con il quale ha intimato il pagamento della prima, seconda rata e del saldo anno 2017, corredata dall'avviso di ricevimento sottoscritto, in data 11 gennaio 2024, da soggetto diverso dal destinatario senza indicazione della relazione intercorrente tra i due soggetti;
La comunicazione di debito ricevuta da persona diversa dal destinatario senza indicazione della sua relazione con il destinatario non può essere considerata valida poiché non consente di verificare se il ricevente sia persona di famiglia o incaricata alla ricezione degli atti o estraneo e, quindi, se la raccomandata sia stata consegnata al domicilio del destinatario affinché questi abbia potuto avere conoscenza.
Con riferimento agli avvisi di addebito, non risulta neppure spedita la raccomandata informativa richiesta dagli artt. 14 e 7 della legge n. 890/1982.
Pag. 4 di 6 Gli avvisi di addebito non possono considerarsi notificati, per cui alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, i contributi previdenziali a percentuale sul reddito, relativi al saldo 2014 e alla prima, seconda e saldo 2017 sono prescritti.
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi e, pertanto, il pagamento va effettuato entro il mese di giugno dell'anno successivo al quale si riferisce il reddito prodotto.
Per l'anno 2014 i contributi andavano versati nel 2015, per cui il termine di 5 anni è maturato a maggio del 2021, considerando anche i 311 giorni di sospensione della prescrizione come disciplinata dal D.L. n. 18/2020, art. 37, e D.L. n. 183/2020, art. 11, ossia prima dalla notifica della comunicazione di debito n. 670020602050K4202203, avvenuta il 18 marzo 2022.
Per l'anno 2017 i contributi andavano versati nel giugno del 2018 per cui il termine quinquennale, comprensivo della sospensione covid, è scaduto ad aprile 2024.
Alla data del 30 giugno 2025, di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, i contributi a percentuale sul reddito relativi al saldo 2014, 1 rata, 2 rata e saldo 2017 sono prescritti.
Non sono prescritti i contributi a percentuali sul reddito dovuti per l'anno 2016, prima e seconda rata, poiché il termine di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione di debito n.
670020602050K4202203, ricevuta dal ricorrente il 18 marzo 2022, e sospeso dalla normativa covid19.
È prescritto anche il credito dovuto per somme aggiuntiva o sanzione relativi agli anni 2014 e 2017.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono, in solido, a carico dell' e dell' , in persona dei Controparte_6 CP_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con Parte_1 distrazione agli avv.ti Domenico. IO , che hanno fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
IA FI, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato:
Pag. 5 di 6
1.1 dall'l'avviso di addebito n. 394 2023 00032032 54 000, spedito con raccomandata n.
66492981452-4, nella parte in cui intima il pagamento del saldo 2014 e delle somme aggiuntive per tale omesso versamento;
1.2 dall'avviso di addebito n. 394 2023 00032031 53 000, spedito con raccomandata n.
66492981451-3, con il quale ha intimato il pagamento della prima, seconda rata e del saldo anno 2017 e delle somme aggiuntive;
2. dichiara illegittima la comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo nella parte in cui comprende i contributi previdenziali e somme aggiuntive anni 2014 e 2017 portati dai suddetti avvisi di addebito;
3. condanna, in solido, l' e l' , in persona dei rispettivi Controparte_6 CP_1 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore degli avv.ti Domenico IO e ST IO, che hanno Parte_1 fatto richiesta.
Palmi, 9 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
IA FI
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Addì 09/12/2025, davanti al giudice onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, viene chiamata la causa iscritta al n. 2393/2025 R.G.
Sono presenti l'avv. Domenico IO, per parte ricorrente , l'avv. Angela Maria Parte_1
Fontana per delega dell'avv. Dario Adornato, per parte resistente . CP_1
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., invita le parti alla discussione orale della causa.
Le parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa riportandosi a tutte le rispettive deduzioni, eccezioni, difese e richieste, anche istruttorie, contenute negli atti e verbali di causa e chiedono la decisione. L'avv. IO impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e, nello specifico la regolarità delle notifiche sia delle comunicazioni di debito sia degli avvisi di addebito in quanto dalle ricevute prodotte dall' detti atti risultano consegnati a persona diversa dal destinatario CP_1 senza alcuna ulteriore specificazione. In ogni caso nella denegata ipotesi in cui si ritenessero regolari le notifiche dei titoli esecutivi, rappresenta che, in ogni caso, sarebbe, comunque, prescritto l'anno 2014.
L'avv. Fontana impugna e contesta il ricorso perché infondato riportandosi ache alla sospensione
COVID19.
IL GIUDICE ONORARIO, IN FUNZIONE DI G.L., all'esito della discussione orale, udite le conclusioni delle parti, esaminati gli atti e documenti di causa, ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio, pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Pag. 1 di 6 Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa IA FI, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2393/2025 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Polistena (RC), Via Podgora, 4, presso lo studio degli avv.ti Domenico
IO e ST IO, dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, presso la sede dell'Agenzia , domicilio degli avv.ti Dario Cosimo Adornato, Ettore Triolo, Valeria CP_1
Grandizio, che lo rappresentano e difendano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Rep. 37875/7313 del Persona_1
22.3.2024;
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale degli Alimena, 108, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Adamo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del Giudizio Calabria, come autorizzato per procura Controparte_4 speciale, autenticata per atto Notaio Dott. in Roma, Rep. n. 183055 Racc. n. Persona_2
13239 del 23/07/2025.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, accertato e dichiarato, per tutti i motivi di ricorso, che gli avvisi di addebito recanti n. 39420230003203254000 e n. 39420230003203153000 sono illegittimi, si compiaccia l'ecc.mo Tribunale di Palmi adito di revocare e/o annullare i predetti atti e, per l'effetto, dichiarare il ricorrente non tenuto a corrispondere all'Istituto previdenziale la somma di €
27.523,45, richiesta a titolo di contributi previdenziali ed oneri accessori;
conseguentemente, tanto disposto, dichiarare nullo e/o annullabile il preavviso di fermo amministrativo n.
09480202500003157000, al quale sono sottesi i 2 avvisi di addebito impugnati;
Voglia, in ogni
Pag. 2 di 6 caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente chiede di dichiarare l'interposta opposizione infondata in fatto ed in diritto;
CP_1 con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, preliminarmente, di dichiarare il suo Controparte_5 difetto di legittimazione passiva;
nel merito, di rigettare, comunque, il ricorso proposto poiché infondato in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarre, ex art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto difensore
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso e per la revoca e/o l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 09480202500003157000, notificato il
30 giugno 2025, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito:
• n. 39420230003203153000, con il quale l' ha chiesto la corresponsione dell'importo CP_1 di € 12.365,20, comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi, per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2017;
• n. 39420230003203254000 con il quale l' ha chiesto la corresponsione dell'importo CP_1 di € 15.065,28, comprensivo delle somme aggiuntive e degli interessi, per il presunto mancato versamento dei contributi I.V.S. relativi agli anni 2014 e 2016;
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dai suddetti avvisi di addebito, la mancata notifica degli avvisi di addebito e la decadenza dell' dall'iscrizione a ruolo. CP_1
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituito l' ed ha eccepito la sua CP_1 carenza di legittimazione passiva, la decadenza dall'opposizione essendo decorsi i termini di cui agli artt. 617 cpc e 24, comma 5, del D.Lgs n. 46/99, sostenendo, peraltro, che la prova dell'interruzione di termini spetti all'ente di riscossione e, pertanto, in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione della prova della notifica degli atti interruttivi della prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati i seguenti atti interruttivi:
• la comunicazione di debito del 7 marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022;
• la comunicazione di debito del 20 giugno 2022, notificata il primo luglio 2022;
• l'avviso di addebito n. 39420230003203153000, periodi 1-2-3/2017 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, da comunicazione di debito notificata il 01.07.2022), notificato il 11 gennaio 2024;
• l'avviso di addebito n. 39420230003203254000, periodi 3/2014, 1-2-3/2016 (ctb. a percentuale eccedenti il minimale, da comunicazione di debito notificata il 18.03.2022),
Pag. 3 di 6 notificato il 11 novembre 2024; il preavviso di fermo amministrativo notificato in data
30/06/2025
Si è costituita anche l' ed ha eccepito il suo difetto di Controparte_6 legittimazione passiva e l'infondatezza delle eccezioni sollevate in ricorso.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali.
Con l'opposizione parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito e, quindi,
l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di iscrivere ipoteca per l'importo prescritto
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
L' ha depositato agli atti di causa: CP_1
• la comunicazione di debito n. 670020602050K4202203, spedita con raccomandata n.
68981356251-2, relativa ai contributi previdenziali dovuti in percentuale sul reddito per gli anni 2014 e 2016, corredata dall'avviso di ricevimento che attesta l'avvenuta consegna a mani del destinatario in data 18 marzo 2022;
• la comunicazione di debito n. 670020602050K4202206, spedita con raccomandata n.
68982477671-9, relativa ai contributi in percentuali sul reddito dovuti per l'anno 2017, corredata dall'avviso di ricevimento che attesta la consegna ad un soggetto diverso dal ricorrente senza indicazione della relazione intercorrente tra i due;
• l'avviso di addebito n. 394 2023 00032032 54 000, spedito con raccomandata n.
66492981452-4, con il quale è stato intimato il pagamento del saldo 2014 e della prima e seconda rata anno 2016, consegnato a soggetto diverso dal destinatario senza l'attestazione della relazione tra il destinatario ed il ricevente.
• l'avviso di addebito n. 394 2023 00032031 53 000, spedito con raccomandata n.
66492981451-3, con il quale ha intimato il pagamento della prima, seconda rata e del saldo anno 2017, corredata dall'avviso di ricevimento sottoscritto, in data 11 gennaio 2024, da soggetto diverso dal destinatario senza indicazione della relazione intercorrente tra i due soggetti;
La comunicazione di debito ricevuta da persona diversa dal destinatario senza indicazione della sua relazione con il destinatario non può essere considerata valida poiché non consente di verificare se il ricevente sia persona di famiglia o incaricata alla ricezione degli atti o estraneo e, quindi, se la raccomandata sia stata consegnata al domicilio del destinatario affinché questi abbia potuto avere conoscenza.
Con riferimento agli avvisi di addebito, non risulta neppure spedita la raccomandata informativa richiesta dagli artt. 14 e 7 della legge n. 890/1982.
Pag. 4 di 6 Gli avvisi di addebito non possono considerarsi notificati, per cui alla data della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo, i contributi previdenziali a percentuale sul reddito, relativi al saldo 2014 e alla prima, seconda e saldo 2017 sono prescritti.
I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi e, pertanto, il pagamento va effettuato entro il mese di giugno dell'anno successivo al quale si riferisce il reddito prodotto.
Per l'anno 2014 i contributi andavano versati nel 2015, per cui il termine di 5 anni è maturato a maggio del 2021, considerando anche i 311 giorni di sospensione della prescrizione come disciplinata dal D.L. n. 18/2020, art. 37, e D.L. n. 183/2020, art. 11, ossia prima dalla notifica della comunicazione di debito n. 670020602050K4202203, avvenuta il 18 marzo 2022.
Per l'anno 2017 i contributi andavano versati nel giugno del 2018 per cui il termine quinquennale, comprensivo della sospensione covid, è scaduto ad aprile 2024.
Alla data del 30 giugno 2025, di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, i contributi a percentuale sul reddito relativi al saldo 2014, 1 rata, 2 rata e saldo 2017 sono prescritti.
Non sono prescritti i contributi a percentuali sul reddito dovuti per l'anno 2016, prima e seconda rata, poiché il termine di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione di debito n.
670020602050K4202203, ricevuta dal ricorrente il 18 marzo 2022, e sospeso dalla normativa covid19.
È prescritto anche il credito dovuto per somme aggiuntiva o sanzione relativi agli anni 2014 e 2017.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.618,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono, in solido, a carico dell' e dell' , in persona dei Controparte_6 CP_1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ed a favore della parte ricorrente, , con Parte_1 distrazione agli avv.ti Domenico. IO , che hanno fatto richiesta.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
IA FI, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara prescritto il credito portato:
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1.1 dall'l'avviso di addebito n. 394 2023 00032032 54 000, spedito con raccomandata n.
66492981452-4, nella parte in cui intima il pagamento del saldo 2014 e delle somme aggiuntive per tale omesso versamento;
1.2 dall'avviso di addebito n. 394 2023 00032031 53 000, spedito con raccomandata n.
66492981451-3, con il quale ha intimato il pagamento della prima, seconda rata e del saldo anno 2017 e delle somme aggiuntive;
2. dichiara illegittima la comunicazione di iscrizione del fermo amministrativo nella parte in cui comprende i contributi previdenziali e somme aggiuntive anni 2014 e 2017 portati dai suddetti avvisi di addebito;
3. condanna, in solido, l' e l' , in persona dei rispettivi Controparte_6 CP_1 legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli onorari, che liquida in complessivi €.
1.618,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte ricorrente,
, da distrarsi in favore degli avv.ti Domenico IO e ST IO, che hanno Parte_1 fatto richiesta.
Palmi, 9 dicembre 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
IA FI
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