TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2640 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 23.10.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via M. Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv.
ND RO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
, nata a [...], il [...], C.F. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli alla Via Piscicelli, 50/B, presso lo studio dell'avv. Ferraro Daniela, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 01.07.2025, i coniugi epigrafati, premettevano di aver contratto matrimonio in Napoli, il giorno 20.12.2013, in costanza del quale nascevano i figli , in Per_1
Napoli il 02.10.2014, e , in Napoli il 04.09.2017; che, venuta meno l'affectio coniugalis, le Per_2 parti addivenivano alla separazione consensuale in virtù di sentenza n. 2928/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 07.07.2023, che aveva omologato le condizioni dalle stesse pattuite.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 17.10.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi, in data 14.06.2023, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 2928/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.07.2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“a) La Sig.ra , per sopravvenute esigenze di natura personale e familiare, connesse alla Parte_2 necessità di avvicinarsi al proprio nucleo di origine, ha manifestato la volontà di trasferire la propria residenza nella città di Napoli. Conseguentemente, la medesima si impegna a lasciare l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Don Minzoni n. 5, già destinato a casa coniugale e a lei precedentemente assegnato, non oltre un anno dal deposito della sentenza di divorzio, impegnandosi a trovare una nuova sistemazione abitativa in locazione, i cui oneri saranno integralmente a suo carico.
A decorrere da tale momento, l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Don Minzoni n. 5, tornerà nella piena disponibilità del sig. . Parte_1
b) Il Sig. , potrà tenere con sé i figli minori e ogni quindici Parte_1 Per_1 Per_2 giorni, il lunedì e il martedì, con diritto al pernottamento. Nelle settimane in cui i figli pernottano con il padre, lo stesso potrà trascorrere con loro un ulteriore pomeriggio settimanale, con rientro serale dopo la cena;
nelle settimane in cui invece non è previsto il pernottamento, i pomeriggi da trascorrere con i figli saranno due, con modalità analoghe. Le parti si impegnano a concordare settimanalmente, con spirito collaborativo e nel rispetto della stabilità dei minori, i giorni esatti e gli orari dei suddetti pagina 2 di 5 incontri, tenendo conto degli impegni scolastici, delle attività extra-scolastiche dei figli e delle rispettive esigenze lavorative. In relazione alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno i giorni festivi in modo alternato con ciascun genitore, ad anni alterni, secondo la seguente ripartizione: un anno i giorni 24, 26 Dicembre e 1 Gennaio con un genitore, e il 25, 31 Dicembre e 6 Gennaio con l'altro; l'anno successivo si invertirà la turnazione. Ogni ulteriore giorno delle festività natalizie sarà concordato tra i genitori con almeno 24 ore di preavviso. Per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o Pasquetta, secondo orari da concordare in base alle esigenze dei minori. I figli trascorreranno il proprio compleanno possibilmente in compagnia di entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, si procederà ad anni alterni. Ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno, e se tale festa, cadrà nei fine settimana si opererà uno scambio a semplice richiesta, senza che l'altro genitore possa opporsi. In relazione alle ferie estive, i minori trascorreranno un periodo complessivo di quindici giorni con il padre, da concordarsi preventivamente tra le parti, anche tenendo conto delle esigenze organizzative e lavorative di entrambi i genitori. Tali quindici giorni potranno essere fruiti consecutivamente o suddivisi, in sette giorni nel mese di Luglio e otto nel mese di Agosto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Ad ogni modo, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Il Sig. , si obbliga a corrispondere a decorrere dalla data di pubblicazione della Parte_1 sentenza di divorzio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_3
, la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00), da versarsi entro e non oltre il Persona_4 giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...]
o con altro mezzo di pagamento equipollente previamente concordato tra le parti. Tale Pt_2 somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sentenza. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato Pt_1 contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
d) Le parti concordano, tuttavia, che a fronte della riduzione dell'assegno di mantenimento da €
800,00 ad € 700,00, il Sig. , che all'attualità percepisce per intero (100%) l'Assegno Parte_1
pagina 3 di 5 Unico per i figli minori vi rinuncerà in favore della Sig.ra , con decorrenza dal Parte_2 momento in cui la medesima lascerà l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA), Via Don Minzoni n.
5, già adibito a casa coniugale, e comunque non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Tale obbligazione si intende automaticamente attivata al verificarsi della predetta condizione;
e) Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i Parte_1 figli alla sola presentazione della documentazione fiscale per le spese relative al corredo scolastico annuale, all'acquisto dei libri di testo, alle tasse scolastiche, alle gite scolastiche, alla mensa, al trasporto scolastico, al corredo sportivo, alle spese mediche coperte dal SSN, invece dovranno essere concordate quelle per l'attività ludico-sportive, per le visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
f) Dalla data della separazione il sig. ha sempre e solo versato negli anni l'importo Parte_1 del mantenimento mensile senza però versare nulla per l'adeguamento Istat, all'attualità gli arretrati non pagati che verranno versati nelle modalità pattuite a parte tra i coniugi e che si sintetizzano di seguito:. Il Sig. riconosce di essere debitore nei confronti della Sig.ra Parte_1 Parte_2 per mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento della somma complessiva di € 2.263,72 che sarà corrisposta, con le seguenti modalità: • € 1.000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2025; • €
1.263,72 entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
g) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
h) Le parti presentano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 20.12.2013 tra
, nato ad [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], C.F. alle Parte_2 CodiceFiscale_2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli - (atto n. 147, parte II, serie A, Sez. Z, anno 2013) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio
n. 2640/2025 r.g.v.g.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2640 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 23.10.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili su ricorso congiunto, vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Via M. Cervantes n. 55/5, presso lo studio dell'avv.
ND RO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
, nata a [...], il [...], C.F. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Napoli alla Via Piscicelli, 50/B, presso lo studio dell'avv. Ferraro Daniela, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 01.07.2025, i coniugi epigrafati, premettevano di aver contratto matrimonio in Napoli, il giorno 20.12.2013, in costanza del quale nascevano i figli , in Per_1
Napoli il 02.10.2014, e , in Napoli il 04.09.2017; che, venuta meno l'affectio coniugalis, le Per_2 parti addivenivano alla separazione consensuale in virtù di sentenza n. 2928/2023, emessa dal
Tribunale di Napoli Nord in data 07.07.2023, che aveva omologato le condizioni dalle stesse pattuite.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte congiunte, depositate in data 17.10.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi, in data 14.06.2023, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 2928/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 07.07.2023, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle condizioni pattuite e quivi di seguito riportate:
“a) La Sig.ra , per sopravvenute esigenze di natura personale e familiare, connesse alla Parte_2 necessità di avvicinarsi al proprio nucleo di origine, ha manifestato la volontà di trasferire la propria residenza nella città di Napoli. Conseguentemente, la medesima si impegna a lasciare l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Don Minzoni n. 5, già destinato a casa coniugale e a lei precedentemente assegnato, non oltre un anno dal deposito della sentenza di divorzio, impegnandosi a trovare una nuova sistemazione abitativa in locazione, i cui oneri saranno integralmente a suo carico.
A decorrere da tale momento, l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Don Minzoni n. 5, tornerà nella piena disponibilità del sig. . Parte_1
b) Il Sig. , potrà tenere con sé i figli minori e ogni quindici Parte_1 Per_1 Per_2 giorni, il lunedì e il martedì, con diritto al pernottamento. Nelle settimane in cui i figli pernottano con il padre, lo stesso potrà trascorrere con loro un ulteriore pomeriggio settimanale, con rientro serale dopo la cena;
nelle settimane in cui invece non è previsto il pernottamento, i pomeriggi da trascorrere con i figli saranno due, con modalità analoghe. Le parti si impegnano a concordare settimanalmente, con spirito collaborativo e nel rispetto della stabilità dei minori, i giorni esatti e gli orari dei suddetti pagina 2 di 5 incontri, tenendo conto degli impegni scolastici, delle attività extra-scolastiche dei figli e delle rispettive esigenze lavorative. In relazione alle vacanze natalizie, i minori trascorreranno i giorni festivi in modo alternato con ciascun genitore, ad anni alterni, secondo la seguente ripartizione: un anno i giorni 24, 26 Dicembre e 1 Gennaio con un genitore, e il 25, 31 Dicembre e 6 Gennaio con l'altro; l'anno successivo si invertirà la turnazione. Ogni ulteriore giorno delle festività natalizie sarà concordato tra i genitori con almeno 24 ore di preavviso. Per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua o Pasquetta, secondo orari da concordare in base alle esigenze dei minori. I figli trascorreranno il proprio compleanno possibilmente in compagnia di entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, si procederà ad anni alterni. Ciascun genitore trascorrerà in compagnia dei figli il proprio compleanno, e se tale festa, cadrà nei fine settimana si opererà uno scambio a semplice richiesta, senza che l'altro genitore possa opporsi. In relazione alle ferie estive, i minori trascorreranno un periodo complessivo di quindici giorni con il padre, da concordarsi preventivamente tra le parti, anche tenendo conto delle esigenze organizzative e lavorative di entrambi i genitori. Tali quindici giorni potranno essere fruiti consecutivamente o suddivisi, in sette giorni nel mese di Luglio e otto nel mese di Agosto. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli. Ad ogni modo, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Il Sig. , si obbliga a corrispondere a decorrere dalla data di pubblicazione della Parte_1 sentenza di divorzio, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_3
, la somma mensile di euro 700,00 (settecento/00), da versarsi entro e non oltre il Persona_4 giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...]
o con altro mezzo di pagamento equipollente previamente concordato tra le parti. Tale Pt_2 somma sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sentenza. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraccitato Pt_1 contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e non saranno economicamente indipendenti.
d) Le parti concordano, tuttavia, che a fronte della riduzione dell'assegno di mantenimento da €
800,00 ad € 700,00, il Sig. , che all'attualità percepisce per intero (100%) l'Assegno Parte_1
pagina 3 di 5 Unico per i figli minori vi rinuncerà in favore della Sig.ra , con decorrenza dal Parte_2 momento in cui la medesima lascerà l'immobile sito in Mugnano di Napoli (NA), Via Don Minzoni n.
5, già adibito a casa coniugale, e comunque non oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Tale obbligazione si intende automaticamente attivata al verificarsi della predetta condizione;
e) Il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i Parte_1 figli alla sola presentazione della documentazione fiscale per le spese relative al corredo scolastico annuale, all'acquisto dei libri di testo, alle tasse scolastiche, alle gite scolastiche, alla mensa, al trasporto scolastico, al corredo sportivo, alle spese mediche coperte dal SSN, invece dovranno essere concordate quelle per l'attività ludico-sportive, per le visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
f) Dalla data della separazione il sig. ha sempre e solo versato negli anni l'importo Parte_1 del mantenimento mensile senza però versare nulla per l'adeguamento Istat, all'attualità gli arretrati non pagati che verranno versati nelle modalità pattuite a parte tra i coniugi e che si sintetizzano di seguito:. Il Sig. riconosce di essere debitore nei confronti della Sig.ra Parte_1 Parte_2 per mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento della somma complessiva di € 2.263,72 che sarà corrisposta, con le seguenti modalità: • € 1.000,00 entro e non oltre il 30 settembre 2025; • €
1.263,72 entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
g) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
h) Le parti presentano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni patrimoniali concordate dalle parti.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 20.12.2013 tra
, nato ad [...], il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
, nata a [...], il [...], C.F. alle Parte_2 CodiceFiscale_2 condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli - (atto n. 147, parte II, serie A, Sez. Z, anno 2013) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Anna Scognamiglio
n. 2640/2025 r.g.v.g.
pagina 5 di 5