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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 593/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 593/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIESI MAURO e dell'avv. LA RUSSA GERONIMO
( ) CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20100 MILANO, C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1949/2023; oggetto: opposizione agli atti esecutivi – cessione crediti
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025,
pagina 1 di 6 celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.01.2022, il signor conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la introducendo Controparte_1
la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi precedentemente instaurato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allegando, tra l'altro:
− che il giudizio traeva origine dal contratto di apertura di credito concluso dalla Elleffe Organizzazioni & Management Immobiliari s.r.l., garantita dal signor quale terzo datore di ipoteca;
Pt_1
− che il credito veniva ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione alla;
CP_1
− che aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna decreto CP_1
ingiuntivo n. 1711/2019 per la somma di Euro 298.018,70;
− che era stata introdotta procedura esecutiva anche nei confronti del signor in forza di tale titolo;
Pt_1
− che l'opponente contestava a vario titolo la regolarità delle notificazioni;
− che, inoltre, il signor contestava la titolarità in capo alla Pt_1
del diritto di credito per mancanza di prova nell'ambito CP_1
della procedura di cartolarizzazione, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione;
− che il signor aveva diritto al risarcimento dei danni per Pt_1
l'ingiusta esecuzione subita.
pagina 2 di 6 Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dall'opponente con condanna alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1949 depositata il 05.10.2023, respingeva l'opposizione, distinguendo i profili riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi, da quelli qualificabili come opposizione all'esecuzione, ossia, con riguardo a questi ultimi, quelli relativi alla titolarità in capo alla del diritto ad agire in via esecutiva in forza della cessione del CP_1
credito perfezionatasi in suo favore nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (quale incorporante dell'originaria Controparte_2
creditrice ) . CP_3 CP_1
L'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge e, quindi, tardivamente.
La titolarità del diritto in capo a era stata, invece, provata, oltre CP_1 che con l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con la dichiarazione del cedente, Intesa San Paolo s.p.a., nella quale si dava atto che il debito delle Elleffe era stato oggetto di quella cessione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor per i Parte_1
seguenti motivi.
1. L'opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., era stata introdotta tempestivamente e i difetti di notificazione denunciati erano sussistenti.
2. Mancavano sia la prova del credito, sia quella della legittimazione di perché la società appellata ha agito in violazione delle CP_1 norme che regolano il sistema bancario e, in particolare, non è “iscritta al 106 TUB” e, quindi, non è autorizzata al recupero dei crediti ceduti tramite operazioni di cartolarizzazione;
tale circostanza si concreta nella violazione dell'art. 132 TUB.
pagina 3 di 6 Si è costituita la eccependo la inammissibilità dell'appello, Controparte_1 sia sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c., sia per violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere introdotto il signor domande e/o eccezioni nuove. Pt_1
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Prescindendo da eventuali profili di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del precetto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello non può essere accolto perché manifestamente inammissibile sotto altri profili.
Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché la sentenza che decide il giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è appellabile.
Poiché le censure formulate dal signor attengono tutte a pretesi vizi di Pt_1
notifica, esse sono riconducibili a vizi formali del precetto e degli atti di esecuzione, impugnabili solo mediante opposizione agli atti esecutivi che, però, oltre a essere stata pacificamente proposta tardivamente, non è suscettibile di impugnazione alla luce di quanto disposto dall'art. 618, secondo comma, c.p.c.
Peraltro, quanto alla natura dell'opposizione, si osserva che è lo stesso signor ad avere qualificato la propria iniziativa quale opposizione agli atti Pt_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo provveduto il Tribunale, correttamente, a riqualificare la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. con riferimento alle sole contestazioni riguardanti la titolarità del diritto di credito in capo alla
. CP_1
Tuttavia, anche il secondo motivo di appello è inammissibile, in quanto fondato su allegazioni del tutto nuove e, quindi, non deducibili per la prima volta in questa sede ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Dinanzi al Tribunale, il signor ha, infatti, contestato la sussistenza in Pt_1
capo alla società opposta del diritto di credito, sulla base della “tradizionale”
pagina 4 di 6 questione del difetto di prova del perfezionamento della cessione con riferimento allo specifico credito per il quale è stata avviata l'azione esecutiva, non potendosi riconoscere rilevanza dirimente alla mera pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.
Premesso che il Tribunale ha correttamente rilevato che la prova è stata adeguatamente integrata mediante dichiarazione della cessione proveniente dal cedente, occorre precisare che nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla stessa , sicché CP_1
eventuali eccezioni in ordine alla titolarità avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non in quella esecutiva:
l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo assorbe ogni questione riguardante la prova della cessione del credito in capo all'opposta, pur dovendosi dare atto che in appello tale questione non è stata riproposta dall'opponente.
Il signor si è, invece, concentrato esclusivamente sul preteso esercizio Pt_1
abusivo dell'attività creditizia da parte della per mancata CP_1 iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari autorizzati tenuto della Banca
d'TA (artt. 106 e 132 TUB), questione, tuttavia, del tutto nuova, sia in fatto, sia in diritto, in quanto mai prospettata nel corso del giudizio di primo grado.
Trova, quindi, applicazione l'art. 345 c.p.c. e l'impugnazione, anche con riguardo al secondo motivo di censura, deve essere dichiarata inammissibile.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della società appellata, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 260.001,00 ed
Euro 520.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della Parte_1
delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 14.239,00 Controparte_1
per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 593/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DI MASO EMANUELE,
APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CHIESI MAURO e dell'avv. LA RUSSA GERONIMO
( ) CORSO DI PORTA VITTORIA 18 20100 MILANO, C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1949/2023; oggetto: opposizione agli atti esecutivi – cessione crediti
Rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 4 marzo 2025,
pagina 1 di 6 celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e come da note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 28.01.2022, il signor conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la introducendo Controparte_1
la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi precedentemente instaurato ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allegando, tra l'altro:
− che il giudizio traeva origine dal contratto di apertura di credito concluso dalla Elleffe Organizzazioni & Management Immobiliari s.r.l., garantita dal signor quale terzo datore di ipoteca;
Pt_1
− che il credito veniva ceduto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione alla;
CP_1
− che aveva ottenuto dal Tribunale di Bologna decreto CP_1
ingiuntivo n. 1711/2019 per la somma di Euro 298.018,70;
− che era stata introdotta procedura esecutiva anche nei confronti del signor in forza di tale titolo;
Pt_1
− che l'opponente contestava a vario titolo la regolarità delle notificazioni;
− che, inoltre, il signor contestava la titolarità in capo alla Pt_1
del diritto di credito per mancanza di prova nell'ambito CP_1
della procedura di cartolarizzazione, non potendosi ritenere sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione;
− che il signor aveva diritto al risarcimento dei danni per Pt_1
l'ingiusta esecuzione subita.
pagina 2 di 6 Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande proposte Controparte_1 dall'opponente con condanna alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1949 depositata il 05.10.2023, respingeva l'opposizione, distinguendo i profili riconducibili all'opposizione agli atti esecutivi, da quelli qualificabili come opposizione all'esecuzione, ossia, con riguardo a questi ultimi, quelli relativi alla titolarità in capo alla del diritto ad agire in via esecutiva in forza della cessione del CP_1
credito perfezionatasi in suo favore nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (quale incorporante dell'originaria Controparte_2
creditrice ) . CP_3 CP_1
L'opposizione agli atti esecutivi era stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge e, quindi, tardivamente.
La titolarità del diritto in capo a era stata, invece, provata, oltre CP_1 che con l'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con la dichiarazione del cedente, Intesa San Paolo s.p.a., nella quale si dava atto che il debito delle Elleffe era stato oggetto di quella cessione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello il signor per i Parte_1
seguenti motivi.
1. L'opposizione, da qualificarsi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., era stata introdotta tempestivamente e i difetti di notificazione denunciati erano sussistenti.
2. Mancavano sia la prova del credito, sia quella della legittimazione di perché la società appellata ha agito in violazione delle CP_1 norme che regolano il sistema bancario e, in particolare, non è “iscritta al 106 TUB” e, quindi, non è autorizzata al recupero dei crediti ceduti tramite operazioni di cartolarizzazione;
tale circostanza si concreta nella violazione dell'art. 132 TUB.
pagina 3 di 6 Si è costituita la eccependo la inammissibilità dell'appello, Controparte_1 sia sotto il profilo dell'art. 342 c.p.c., sia per violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere introdotto il signor domande e/o eccezioni nuove. Pt_1
Le parti hanno precisato le conclusioni ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 marzo 2025, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
Prescindendo da eventuali profili di inammissibilità dell'impugnazione per violazione del precetto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello non può essere accolto perché manifestamente inammissibile sotto altri profili.
Il primo motivo di impugnazione è inammissibile perché la sentenza che decide il giudizio di opposizione agli atti esecutivi non è appellabile.
Poiché le censure formulate dal signor attengono tutte a pretesi vizi di Pt_1
notifica, esse sono riconducibili a vizi formali del precetto e degli atti di esecuzione, impugnabili solo mediante opposizione agli atti esecutivi che, però, oltre a essere stata pacificamente proposta tardivamente, non è suscettibile di impugnazione alla luce di quanto disposto dall'art. 618, secondo comma, c.p.c.
Peraltro, quanto alla natura dell'opposizione, si osserva che è lo stesso signor ad avere qualificato la propria iniziativa quale opposizione agli atti Pt_1
esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo provveduto il Tribunale, correttamente, a riqualificare la domanda quale opposizione ex art. 615 c.p.c. con riferimento alle sole contestazioni riguardanti la titolarità del diritto di credito in capo alla
. CP_1
Tuttavia, anche il secondo motivo di appello è inammissibile, in quanto fondato su allegazioni del tutto nuove e, quindi, non deducibili per la prima volta in questa sede ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Dinanzi al Tribunale, il signor ha, infatti, contestato la sussistenza in Pt_1
capo alla società opposta del diritto di credito, sulla base della “tradizionale”
pagina 4 di 6 questione del difetto di prova del perfezionamento della cessione con riferimento allo specifico credito per il quale è stata avviata l'azione esecutiva, non potendosi riconoscere rilevanza dirimente alla mera pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione.
Premesso che il Tribunale ha correttamente rilevato che la prova è stata adeguatamente integrata mediante dichiarazione della cessione proveniente dal cedente, occorre precisare che nel caso in esame, il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla stessa , sicché CP_1
eventuali eccezioni in ordine alla titolarità avrebbero dovuto essere formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non in quella esecutiva:
l'esistenza di un titolo esecutivo definitivo assorbe ogni questione riguardante la prova della cessione del credito in capo all'opposta, pur dovendosi dare atto che in appello tale questione non è stata riproposta dall'opponente.
Il signor si è, invece, concentrato esclusivamente sul preteso esercizio Pt_1
abusivo dell'attività creditizia da parte della per mancata CP_1 iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari autorizzati tenuto della Banca
d'TA (artt. 106 e 132 TUB), questione, tuttavia, del tutto nuova, sia in fatto, sia in diritto, in quanto mai prospettata nel corso del giudizio di primo grado.
Trova, quindi, applicazione l'art. 345 c.p.c. e l'impugnazione, anche con riguardo al secondo motivo di censura, deve essere dichiarata inammissibile.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della società appellata, sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra Euro 260.001,00 ed
Euro 520.000,00); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
II – condanna il signor alla refusione in favore della Parte_1
delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 14.239,00 Controparte_1
per compenso, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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