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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/03/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1041/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Feo Parte_2
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione del giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari, , al fine di ottenerne la sua condanna al Parte_2 risarcimento dei danni -patrimoniali e non, quantificati in misura non inferiore ad €
250.000,00-, asseritamente subiti in conseguenza del licenziamento disposto dal , Pt_2 quale direttore generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, della quale il Pt_1 era dipendente, con la qualifica e mansioni di funzionario.
Si deduceva essere il licenziamento illegittimo ed ingiusto, per infondatezza dei relativi addebiti disciplinari.
Il costituendosi, eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito, -per Pt_2 essere la competenza del Giudice del lavoro-, e la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la prescrizione di eventuali crediti.
Si contestava la violazione del principio del “ne bis in idem”, in considerazione della già avvenuta impugnazione del licenziamento innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, essendo stato chiesto, nel relativo giudizio, anche il risarcimento del danno per l'asserita illegittimità del provvedimento adottato nei confronti del US.
Si concludeva per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alle spese, ed anche ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Pagina 1 Rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Bari per la decisione sulla questione della competenza funzionale, veniva poi disposta la restituzione al Giudice rimettente, rilevando che risultava esser, nella specie, stata promossa azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti del quale dipendente -con ruolo apicale- della Pt_2
BPPB.
All'esito del giudizio, svoltosi a mezzo di sola produzione documentale, veniva emessa la sentenza n. 2435/2023 pubblicata il 20/06/2023 con la quale il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la manifesta infondatezza, e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, oltre che al pagamento dell'importo, in sentenza indicato, ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di prime cure giungeva a tali conclusioni ritenendo che:
1) La valutazione sulle richieste istruttorie era già stata effettuata dal Giudice Istruttore, che aveva rigettato le relative istanze:
2) Il disconoscimento dei documenti operato dal , si appalesava generico ed Pt_1 apodittico,
avendo il medesimo peraltro già proposto querela di falso al riguardo;
3) Inconferente doveva ritenersi la richiesta formulata ex art. 295 c.p.c.,
per mancanza del rapporto di pregiudizialità giuridica, rispetto alla controversia avente ad oggetto la querela di falso;
4) Le doglianze manifestate -e peraltro reiterate pedissequamente, rispetto ad altro parallelo giudizio, proposto nei confronti di altro funzionario della BPPB )- Per_1 concernenti l'incidenza in termini di pregiudizio alla sfera esistenziale e professionale, all'immagine e alla sfera affettivo-relazionale, ed attinenti a:
- L'illegittimità del licenziamento, per non esservi state preventive contestazioni e non essere avvenuta l'audizione del , e per esser il licenziamento stato Pt_1 disposto durante il periodo di comporto;
- La mancanza di notifica sia del provvedimento di licenziamento, sia della preventiva comunicazione finalizzata a consentire la correlata audizione, nonostante la comunicazione alla Banca -e dal dell'indirizzo presso il Pt_1 quale poter recapitare la corrispondenza;
- La inconfigurabilità di condotte valutabili ai fini dell'accertamento disciplinare;
- La irrilevanza di quanto contestato, ai fini della ravvisabilità di pregiudizi rispetto al lavoro svolto, e della compromissione del rapporto fiduciario, precisando di non esser mai, prima del licenziamento, state mosse contestazioni disciplinari, e di aver sempre ricevuto valutazioni di professionalità positive, nel rapporto lavorativo alle dipendenze dalla BPPB;
- La riscontrabilità, alla stregua di quanto accertato dalla Banca d'Italia, di irregolarità per «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, rilevate nei
Pagina 2 confronti del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, del Collegio sindacale»;
- La mancanza del requisito dell'immediatezza delle contestazioni;
- La nullità ed inefficacia del provvedimento di licenziamento, perché intimato dal direttore generale , anziché dal consiglio di amministrazione della Parte_2
Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
- La pretestuosità delle contestazioni di inadempimento mosse dal , in Pt_2 quanto non supportate da alcun riscontro sulla violazione della normativa interna aziendale all'epoca vigente;
- La mancanza di sottoscrizione per accettazione dal di circolari (n. 15 del Pt_1
2005, n. 103 del 2005, n. 5 del 2003, manuale C 1) ed ordini di servizio riferiti alla competenza territoriale della agenzia 1 di Bari, della BPPB;
- La mancata sottoscrizione di ordini di servizio della Banca, riferiti al carico di lavoro spettante, non avendo il ricevuto specifiche disposizioni, riferite Pt_1 alle prestazioni lavorative asseritamente omesse, ed essendo comunque state addebitate omissioni con riferimento a quanto innanzi (ordini di servizio);
- La mancata riferibilità al US della istruzione di pratiche di mutuo al di fuori della competenza territoriale della Dipendenza della BPPB;
- L'avvenuta deliberazione dei mutui dal superiore gerarchico –il direttore
[...]
e comunque la avvenuta stipulazione dalla BPPB, con ratifica di fatto Pt_3 dell'operato del US;
- L'omessa allegazione, da parte del , di qualsivoglia prova in ordine Pt_2 all'attribuibilità nonché riferibilità al delle proposte afferenti i mutui Pt_1 contestati, e della gestione dei relativi clienti;
- Le false e diffamatorie -con violazione dell'art. 2043 c.c.- contestazioni del , Pt_2 sulla presunta responsabilità del in ordine alla destinazione dei mutui Pt_1 oggetto di contestazione, anche per mancata acquisizione di documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche;
- La mancanza di custodia dei fascicoli concernenti i mutui, in quanto collocati in armadi privi di chiave, ed accessibili al personale interno, ed anche da estranei;
- La natura mistificatoria, strumentale e la parzialità delle contestazioni del - Pt_2 in violazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c.-, per mancanza di responsabilità,
e di obblighi specifici a carico del settorista -quale era il riferiti alla Pt_1 richiesta di documenti (in atti indicati) agli aspiranti mutuatari;
- L'infondatezza, fumosità ed apoditticità delle singole contestazioni mosse;
- L'inconfigurabilità di comportamenti idonei a giustificare le contestazioni disciplinari;
Pagina 3 - La lesione alla reputazione professionale e personale del derivante Pt_1 dall'illegittimo licenziamento per giusta causa, risultando essere la sanzione adottata, sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti in concreto addebitati;
- L'inconfigurabilità della giusta causa di licenziamento, anche per mancanza di dolo nei comportamenti imputati, e di alcuna recidiva, rilevando che le attività svolte dal , erano state vagliate e confermate dal diretto superiore Pt_1 gerarchico –direttore ed anche dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Pt_3 che aveva stipulato i mutui contestati;
- La connotazione ritorsiva del licenziamento disposto dal , quale reazione Pt_2 rispetto a missive indirizzate dal ai responsabili della Banca, a seguito di Pt_1 reiterati comportamenti di demansionamento e mobbizzanti posti in essere ai suoi danni.
- La mancata imputazione di alcun addebito al direttore dell'Agenzia 1, che comunque aveva proceduto a deliberare, avendone i relativi poteri, tutti i mutui oggetto di contestazione;
- L'omessa affissione, o comunicazione al , del codice disciplinare, con Pt_1 effetti sulla validità del licenziamento;
- La mancanza di motivazione del provvedimento di licenziamento a firma del
Pt_2
- La lesività di tale provvedimento, perché privo di qualsivoglia motivazione;
- La consapevolezza e volontà del , di contestare fatti contrari alla realtà, con Pt_2 lo specifico scopo di denigrare e diffamare l'odierno attore, in violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c.;
- La faziosità dell'esposizione e la documentata parzialità e falsità intrinseca delle contestazioni mosse, che avrebbero integrato il reato di diffamazione aggravata.
Non potevano essere condivise, perché
- Era stata esclusa in sede penale la configurabilità delle condotte diffamatorie, offensive, lesive della reputazione del , e imputate al Pt_1 Pt_2
Avendo il GIP rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta dal , ritenendo la Pt_1 Per_ mancanza di volontà offensiva e lesiva da parte degli indagati ( ed ), ed aver i Pt_2 medesimi solo svolto attività istituzionali volte a valutare -in nome e per conto della
Banca- il comportamento del lavoratore, ed i presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare, rilevando dovere le relative questioni, essere affrontate nell'ambito delle competenti sedi.
Il Tribunale precisava peraltro che, pur non rivestendo il decreto di archiviazione autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, le considerazioni rese in tale provvedimento, potevano esser comunque oggetto di valutazione nel giudizio, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
Pagina 4 - Non potevano ricavarsi, dalle allegazioni offerte dall'attore, elementi dai quali poter desumere la rilevanza, ai fini risarcitori, delle condotte poste in essere dal
Pt_2
Considerando che la censura, nel merito, delle motivazioni sottese al licenziamento, doveva ritenersi attinente a valutazioni da formulare nel giudizio del lavoro, e nell'ambito dell'impugnativa del licenziamento,
- Apodittiche e non circostanziate dovevano ritenersi le asserzioni concernenti la volontà lesiva addebitata al;
Pt_2
- Le contestazioni mosse, dovevano ritenersi attinenti comunque a questioni da affrontare nell'ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento, e quindi innanzi al Giudice del lavoro;
- Il Giudice del lavoro aveva rigettato -con sentenza passata in giudicato- il ricorso per impugnativa del licenziamento, ritenendolo quindi legittimo;
- Alcuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti del posto che il Pt_2 licenziamento era stato approvato dal CdA della BPPB -che si era costituita anche nel giudizio per la relativa impugnazione-, e che quindi il aveva agito in Pt_2 nome e per conto della Banca, manifestando all'esterno la volontà della stessa, in forza del rapporto di immedesimazione organica, essendo quindi il licenziamento
-ed anche le relative valutazioni- riconducibile alla Banca;
- Il Giudice del lavoro si era pronunciato sulle medesime questioni di fatto e di diritto, sollevate anche nel giudizio contro il rendendo sentenza passata in Pt_2 giudicato
- Gli accertamenti del Giudice del lavoro, costituivano premessa logica indispensabile, ai fini delle valutazioni del giudizio proposto contro il
essendo state proposte in tale giudizio, le stesse censure già Pt_2 formulate innanzi al GdL;
- La sentenza del GdL, costituiva un elemento di prova documentale, a riscontro della verifica della situazione giuridica oggetto anche di accertamento nel giudizio nei confronti del potendosi utilizzare le relative risultanze sulla scorta del Pt_2 principio di libera valutazione, da formulare anche con riferimento ad altri elementi di giudizio, desumibili dagli atti di causa;
- Le considerazioni e conclusioni e l'iter logico seguito dal GdL andavano integralmente condivisi, non dovendo essere rimessi in discussione;
- Per quanto considerato dal GdL, il licenziamento dovesse ritenersi ritualmente intimato, e fondato sulla gravità degli addebiti, essendo integrata la giusta causa e proporzionata la sanzione irrogata;
- Dovesse in conseguenza escludersi il carattere ritorsivo, ingiurioso e diffamatorio del licenziamento, tanto essendo anche stato ritenuto nel giudizio cautelare svoltosi innanzi al GdL -con rigetto del ricorso del e del relativo reclamo- Pt_1
Pagina 5 - Dovesse in conseguenza escludersi la lesione della dignità, dell'immagine e della reputazione del;
Pt_1
- L'eventuale carattere ingiurioso, strumentale e pretestuoso, doveva comunque esser provato dal soggetto licenziato;
- Nella specie non erano riscontrabili, nella comunicazione del licenziamento, espressioni lesive della dignità del lavoratore, o riscontri sulla particolare risonanza e pubblicità data, anche all'esterno, della vicenda.
- Le asserzioni dell'attore al riguardo, erano risultate apodittiche, non motivate, generiche, e contrastanti con le risultanze processuali di tutti i giudizi instaurati da (tutti conclusisi con esito sfavorevole), non avendo il medesimo Pt_1 spiegato in cosa sarebbero consistite le -non meglio precisate- “dichiarazioni offensive” e come, concretamente, le stesse sarebbero state divulgate nei confronti di una moltitudine di soggetti (non meglio specificati)
- Inconferente ed irrilevante doveva ritenersi il rilievo concernente la mancanza di pregressi addebiti disciplinari al;
Pt_1
- il licenziamento non si era accompagnato a considerazioni non necessarie sulle qualità personali e/o professionali di;
non essendo state attribuite Pt_1 indebitamente condotte infamanti, non essendo rinvenibili espressioni offensive o volontà vendicativa o denigratoria, non essendo spiegato perché il ed Pt_2 anche i “vertici” della Banca avrebbero inteso, quale unico scopo delle loro azioni,
“colpire” e denigrare “sul piano dell'immagine professionale e personale”. Pt_1
5) Fossero sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c.
Ritenendo anche la palese violazione dell'obbligo di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., e per esser stata intrapresa una iniziativa processuale avventata, con tesi giuridiche insostenibili, e con abuso dello strumento processuale, essendo ravvisabile la natura pretestuosa dei motivi posti alla base della domanda.
Il proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con Pt_1 accoglimento delle proprie domande, e la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio.
Contestando l'incompetenza funzionale, e l'erroneità della decisione resa sulla richiesta ex art. 295 c.p.c. -quale vizio della decisione-, venivano quindi addotti, a sostegno dell'impugnazione, i motivi che possono esser così compendiati:
a) Carenza di motivazione sul rigetto delle richieste di prova b) Omessa considerazione delle plurime querele di falso proposte, e disconoscimento dei documenti, e contestazioni di conformità
Con inutilizzabilità degli stessi in mancanza di istanza di verificazione, chiedendone lo stralcio dal fascicolo processuale;
Pagina 6 c) Omessa convocazione ed intervento del P.M. nonostante la proposta querela di falso;
d) Omessa pronuncia sull'istanza di riunione e) Omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Deducendo che oggetto di querela di falso, erano i documenti concernenti le contestazioni disciplinari f) Erronea valutazione sulla responsabilità del Pt_2
Sostenendo esser ravvisabili nella specie l'abuso dei mezzi di disciplina, e la violazione delle norme che governano il rapporto di lavoro.
Ed ancora che il medesimo aveva contestato scientemente irregolarità prive di fondamento, e che il licenziamento era stato disposto senza poteri, e non ratificato g) Lesività della dignità personale e professionale, in conseguenza del comportamento tenuto dal Pt_2
Colpevole di aver “propiziato” il licenziamento.
h) Erroneità delle valutazioni formulate sulla rilevanza del decreto di archiviazione i) Omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale del Pt_2
Rilevando aver il medesimo agito senza poteri, disattendendo le garanzie disciplinari, violando l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ed il CCNL di settore,
j) Connotazione emulativa, falsa, diffamatoria degli addebiti, e carenza di riscontri k) Omessa audizione del e invalidità del licenziamento, anche per Pt_1 mancanza di forma scritta l) Inconfigurabilità di condotte disciplinarmente rilevanti, ed indeterminatezza, anche temporale, di tali condotte, e carenza di contestazione immediata m) Connotazione strumentale, pretestuosa, offensiva, di inadempimenti non provati;
Contestando i singoli profili di addebito disciplinare,
n) Valenza diffamatoria ed emulativa delle contestazioni disciplinari, ed in quanto infondate o) Omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale, sulla infondatezza delle contestazioni, sulla violazione della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, sulla lesione della reputazione personale e professionale p) Carattere ritorsivo del licenziamento, e relativo scopo diffamatorio,
In quanto perseguito a mezzo addebiti falsi, gratuiti, emulativi, con ravvisabilità dell'animus nocendi e diffamandi
q) Erronea determinazione delle spese di lite, ed ingiustificata condanna ex art. 96
c.p.c.
Pagina 7 Venivano formulate richieste di interrogatorio formale e di prova per testi sulle vicende oggetto degli addebiti disciplinari;
nonché di ordine ex art. 210 c.p.c., riferito ad atti concernenti il procedimento disciplinare.
L'appellante si opponeva alla richiesta di prova formulata da parte avversa, chiedendo, in caso di relativa ammissione, di essere abilitato a prova contraria;
si insisteva nella richiesta di stralcio di diversi documenti nell'atto di appello indicati.
Veniva anche proposta querela di falso, con riferimento a firme non riconducibili al
, e poste su documenti versati in atti. Pt_1
Si costituiva l'appellato che, chiedendo il rigetto dell'appello e contestandone la Pt_2 fondatezza, sollevava anche eccezione ex art. 342 c.p.c., rilevando la ripetitività delle deduzioni articolate, e la reiterazione pedissequa delle argomentazioni già espresse nel giudizio di impugnativa del licenziamento irrogato dalla BPPB, concluso con sentenza passata in giudicato.
Rilevando che il Gip aveva escluso -su conforme conclusione del PM- la ravvisabilità dei fatti posti a base delle richieste risarcitorie di controparte, si evidenziava che l'appellante si era limitato a riproporre tutte le argomentazioni già articolate nel giudizio di impugnativa del licenziamento, con la sola e correlata imputazione dei medesimi fatti, ed a titolo di responsabilità extracontrattuale, al e senza chiarire alcunché al Pt_2 riguardo.
Veniva inoltre contestata l'irrilevanza di tutti i disconoscimenti e querele, e che nulla era stato dedotto e chiarito in merito dall'appellante, e con riferimento alla rilevanza dei documenti contestati.
In particolare si contestava che nessuno dei documenti di specie era a firma del Pt_2 trattandosi di documenti della BPPB, e già prodotti nel giudizio concernente l'impugnazione del licenziamento, deducendo quindi non essere le eventuali falsità imputabili al medesimo e non essere le relative verifiche rilevanti nell'odierno Pt_2 giudizio.
Ed ancora che l'irrilevanza delle questioni e richieste concernenti le querele di falso e disconoscimenti, conseguiva alla valutazione resa dal Giudice di primo grado, posto la relativa decisione non era stata fondata sui documenti ex adverso disconosciuti -ed in relazione ai quali controparte aveva chiesto l'autorizzazione a proporre querela di falso-.
Si deduceva che le attività svolte dal erano stata espletate nell'ambito del Pt_2 rapporto di immedesimazione organica
Ed ancora che non era stata affatto data prova sulla sussistenza del fatto illecito, del dolo o colpa, del danno ingiusto, e del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno ingiusto.
Si rilevava che alcuna accusa era poi stata mossa ad personam, ed al sulla Pt_2 falsificazione dei documenti
Pagina 8 Veniva inoltre contestato anche il motivo concernente la condanna per lite temeraria, per mancanza di specifiche censure e relative deduzioni, su quanto argomentato dal
Tribunale al riguardo.
Nel corso del giudizio di appello, veniva dall'appellante presentata istanza ex art. 295
c.p.c., per pendenza di altro giudizio pregiudiziale, avente ad oggetto querela di falso avverso diversi documenti allegati al fascicolo e posti a base del provvedimento di licenziamento, documenti peraltro già contestati e disconosciuti dal , chiedendo in Pt_1 via gradata rinvio per acquisire l'esito del procedimento pendente per querela di falso.
**************************
L'appello, anche a prescindere da qualsivoglia valutazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondato.
Occorre difatti, ed in primis, considerare che le contestazioni poste a base del licenziamento, e la legittimità del licenziamento del , sono già state sottoposte al Pt_1 vaglio del Giudice del lavoro;
il relativo giudizio si è concluso con il rigetto dell'impugnativa; la pronuncia è passata in giudicato.
I comportamenti disciplinarmente rilevanti, imputati al , risultano quindi esser Pt_1 stati già valutati, essendo stati ritenuti non ingiustificati gli addebiti, sui quali comunque si torna nel presente giudizio, al fine di chiederne in sostanza una nuova ed ulteriore valutazione, rispetto a quella già compiuta dal Giudice del lavoro.
Vengono qui proposte, e riproposte rispetto a quanto già avvenuto nel giudizio di impugnativa del licenziamento, questioni attinenti alla mancanza di preventive ed immediate contestazioni e di audizione del , alla carenza delle notifiche delle Pt_1 relative comunicazioni;
alla inconfigurabilità di condotte disciplinarmente rilevanti;
alla infondatezza e genericità degli addebiti mossi, alla inimputabilità al di carenze e Pt_1 responsabilità riconducibili ad altri soggetti -ed ai superiori gerarchici ed alla organizzazione interna della Banca-; alla mancata compromissione del rapporto fiduciario, alla mancanza di competenza ed attribuzioni del soggetto (il che aveva Pt_2 intimato il licenziamento;
ed in definitiva alla inconfigurabilità della giusta causa addotta a sostegno del licenziamento, e alla mancanza di motivazione del relativo provvedimento, da ritenere lesivo proprio perché immotivato.
Tutte le indicate questioni, sono correlate a verifiche da condursi, e condotte, nel giudizio intrapreso -e conclusosi con sentenza definitiva di rigetto- per l'impugnativa del licenziamento, essendo attinenti a questioni procedimentali, alla carenza di motivazione, ed alla insussistenza, non rilevanza ed inimputabilità dei fatti contestati, e quindi alla inconfigurabilità dei presupposti e della giusta causa del licenziamento.
In tale giudizio è stata peraltro formulata anche la domanda risarcitoria, correlata alla eventuale -ma esclusa- verifica di illegittimità del licenziamento.
Si vorrebbero qui sottoporre a nuovo sindacato le medesime questioni già decise con sentenza del GdL -passata in giudicato- sull'impugnativa del licenziamento del . Pt_1
Pagina 9 Gli esiti di tale pronuncia definitiva, sono quindi chiaramente opponibili al , Pt_1 posto che la sentenza del Giudice del Lavoro, fa indubbiamente stato quanto all'accertamento dei fatti storici sottoposti dal alla valutazione del Giudice del Pt_1 lavoro, e con riferimento alla legittimità e sussistenza dei presupposti del licenziamento.
Va considerato che se pure il giudizio del lavoro ha valutato i rapporti tra il e la Pt_1
BPPB, le relative verifiche sono comunque state attinenti a questioni che hanno coinvolto anche l'attività ed iniziative, e comunicazioni, poste in essere dallo stesso odierno convenuto , a titolo personale, ma in nome e Parte_4 Parte_5 per conto della Banca, e nell'ambito del rapporto di immedesimazione organica, avendone la Banca ratificato l'operato, confermando quanto riconducibile all'attività del come chiaramente desumibile dalla avvenuta costituzione della BPPB nel giudizio Pt_2 di impugnativa di licenziamento.
Pur stante quanto constatato, si dovrebbe, ad avviso dell'appellante, nuovamente procedere alle valutazioni già formulate sui fatti presupposti, sulle contestazioni disciplinari, sulle modalità attuative, e sulla documentazione di riferimento, e quindi su aspetti concernenti la legittimità del licenziamento, con rinnovazione del sindacato al riguardo, e nonostante l'intervenuto giudicato della sentenza resa dal Giudice del lavoro, avente ad oggetto le questioni innanzi richiamate.
Va anche considerato, ai fini della valutazione delle richieste ed asserzioni dell'appellante, che il , con l'iniziativa intrapresa ad personam nei confronti del Pt_1
e con formulazione di richiesta condannatoria per responsabilità ex art. 2043 c.c., Pt_2 imputa al convenuto, la pretestuosità, natura mistificatoria, strumentalità, falsità e diffamatorietà delle contestazioni di inadempimento mosse, se pur in nome e per conto della Banca, nel procedimento disciplinare de quo.
Tanto anche con particolare riferimento alle contestazioni del concernenti la Pt_2 responsabilità del riferite alla destinazione dei mutui oggetto di verifica nella Pt_1 attività di settorista svolta dal medesimo;
ed ancora per la mancata acquisizione di documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche.
Il deduce la mancanza di proprie responsabilità al riguardo, per non essere Pt_1 previsti obblighi specifici a suo carico, e per aver svolto le funzioni di mero settorista, non avendo obbligo di chiedere -agli aspiranti mutuatari- i documenti oggetto di contestazione.
Viene quindi asserita la connotazione ritorsiva del licenziamento, deducendo esser stato disposto in reazione rispetto a missive indirizzate dal alla Banca, nelle quali Pt_1 il medesimo si doleva di reiterati comportamenti di demansionamento e mobbizzanti posti in essere ai suoi danni.
L'appellante quindi deduce esser derivata, a cagione della natura e finalità delle contestazioni, la lesione alla reputazione professionale e personale, e gli altri pregiudizi in atti indicati, sempre e comunque riconducendoli all'illegittimità del licenziamento per
Pagina 10 giusta causa, ed alla sproporzione della sanzione adottata, e quindi alla insussistenza/irrilevanza dei correlati addebiti.
Il intende quindi addebitare al dei comportamenti ed iniziative Pt_1 Pt_2 scientemente pretestuosi, strumentali, con rappresentazione di fatti e circostanze false e mistificatorie, che dovrebbero comunque trovare il relativo sostrato nella imputata volontà di porre in essere una deliberata ritorsione nei confronti del , con Pt_1 contestazione di fatti contrari alla realtà.
Tale è il rappresentato fondamento della responsabilità addebitata al che Pt_2 avrebbe -secondo la prospettazione attorea- agito intenzionalmente ai danni del , Pt_1 ed a mezzo degli atti e contestazioni caratterizzate nei termini testè evidenziati.
Occorre al riguardo tener conto che il ha -come già rilevato - agito in nome e per Pt_2 conto della Banca, e nelle iniziative adottate per il procedimento disciplinare de quo.
Va anche considerato che tali contestazioni, e la relativa rispondenza a quanto in concreto accertabile (e poi giudizialmente accertato), sono comunque concernenti fatti e circostanze oggetto di addebito ai fini dell'iniziativa disciplinare.
Essendo tali fatti e circostanze, stati oggetto -nella valutazione della relativa fondatezza- del giudizio concernente l' impugnativa di licenziamento, non è pertanto prescindibile intersecare i relativi piani di valutazione, rispetto a quanto oggetto di verifica nel presente giudizio.
E' stato correttamente affermato, in prime cure, che gli accertamenti del Giudice del lavoro, costituiscono premessa logica indispensabile, ai fini delle valutazioni del giudizio proposto contro il essendo state proposte in tale giudizio, le stesse censure già Pt_2 formulate innanzi al GdL.
L'accertamento della falsità, pretestuosità, natura mistificatoria lamentata dall'appellante, deve difatti passare attraverso il vaglio di quanto già esaminato nel giudizio di impugnativa del licenziamento, dove i medesimi fatti sono stati già valutati, e considerati idoneo sostegno ai fini della ravvisabilità della giusta causa.
E' stata quindi esclusa la fondatezza delle doglianze al riguardo mosse dal , Pt_1 doglianze che vengono oggi riproposte, senza peraltro addurre elementi di novità, e differenti rispetto a quanto già sottoposto e valutato dal Giudice del lavoro, salva l'imputazione ad personam nei confronti del ed a titolo di responsabilità Pt_2 extracontrattuale.
La responsabilità addebitata al -e per la quale viene formulata richiesta Pt_2 risarcitoria- è quindi basata sui medesimi fatti già oggetto del vaglio giudiziale, e di accertamento in via definitiva.
L'appellante fa -nella prospettazione data- discendere la natura lesiva della Pt_1 reputazione personale e professionale e dei pregiudizi asseritamente subiti, da quanto assunto sulla falsità ed addebito (pretestuoso e strumentale) di fatti contrari alla realtà da parte del sostenendo essere tale ultimo consapevole di aver formulato Pt_2
Pagina 11 contestazioni avulse da riscontri concreti -e quindi per fatti non veritieri-, ma anche di aver perseguito lo specifico scopo di denigrare e diffamare il , invocando la Pt_1 violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c.
Anche a volere eventualmente prescindere dalle relative constatazioni e valutazioni formulate dal GIP, che ha disposto l'archiviazione con riferimento alle ipotesi di reato addebitate al ben potendo (come del resto considerato dal Tribunale) esser Parte_6 valorizzate le conclusioni raggiunte in sede penale, anche al fine di valutare quanto dedotto e chiesto nel presente giudizio-, va comunque considerato che l'apprezzamento richiesto dall'attore/appellante, ai fini dell'asserita riscontrabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c., concerne sempre e comunque -come già rilevato- fatti già valutati nel giudizio del lavoro e nello stesso contestati, ed oggetto di delibazione sulla relativa fondatezza.
Se quel che si contesta nella specie è, in particolare, la falsità e non rispondenza alla realtà di tali fatti -e quindi la relativa pretestuosità e strumentalità- ed in quanto posti a fondamento del licenziamento, deve comunque esser considerato che l'accertamento al riguardo, in quanto relativo a fatti e circostanze che sono state oggetto di descrizione negli addebiti disciplinari, è comunque correlato alle verifiche condotte in sede di impugnativa di licenziamento, che, in quanto oggetto di pronuncia definitiva, non sono più contestabili dallo stesso , che è stato parte del relativo giudizio. Pt_1
In sostanza la verifica di infondatezza o meno delle contestazioni disciplinari mosse al
, costituisce il sostrato fattuale necessario ai fini dell'esame e valutazioni di Pt_1 quanto imputato al per responsabilità ex art. 2043 c.c. Pt_2
Tale verifica è già stata condotta dal Giudice del lavoro, ed ha portato alle conclusioni innanzi evidenziate.
Va quindi considerato che il richiedente avrebbe dovuto, in forza della ripartizione dell'onere probatorio discendente dall'art. 2043 c.c., fornire in primis riscontri sulla sussistenza dei fatti dannosi forieri dei lamentati pregiudizi.
Su tali fatti, identificati dall'appellante nei termini innanzi specificati, ed in particolare sulla constatazione delle contestazioni di inadempimento mosse in sede disciplinare, e relative doglianze il Giudice del Lavoro ha considerato che:
- Era stato dimostrato l'avvenuto inoltro delle comunicazioni concernenti il procedimento di licenziamento, all'indirizzo di residenza del , dovendosi Pt_1 ritenere la relativa conoscenza da parte del medesimo;
- Irrilevante doveva ritenersi la contestazione sulla non autenticità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno relativa alla missiva concernente l'addebito disciplinare, assumendo rilievo l'avvenuto recapito all' indirizzo del;
Pt_1
- Il licenziamento era stato comunicato, prima che il US desse notizia del suo stato di malattia, essendo quindi valido ed efficace;
- Irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del licenziamento, doveva ritenersi la dedotta mancata affissione del codice disciplinare, comunque non rispondente al
Pagina 12 vero, essendo peraltro la fonte di disciplina delle condotte illecite puntualmente contestate, rinvenibile direttamente nella legge;
- Essere generiche e non esaustive le giustificazioni addotte dal a sostegno Pt_1 della impugnativa del licenziamento, e quindi esser fondati gli addebiti mossi dalla Banca;
- Infondata doveva esser ritenuta la doglianza sulla non immediata contestazione, avendo comunque il , avuto la possibilità di difendersi in diverse sedi, Pt_1 essendo peraltro gli illeciti disciplinari stati contestati subito dopo la conclusione della verifica ispettiva condotta, all'esito della quale la Banca aveva avuto piena cognizione delle irregolarità commesse
- –sotto il profilo oggettivo e soggettivo– dovessero esser ritenuti gli CP_1 addebiti, ed comportamenti e le mancanze contestati al e la ravvisabilità Pt_1 della giusta causa, e la constatazione di proporzionalità della sanzione irrogata.
Essendo, per quanto innanzi, stata esclusa -in via definitiva- la fondatezza delle contestazioni al riguardo sollevate dal , viene a mancare la base fattuale Pt_1 giustificativa della asserita imputabilità al delle condotte innanzi richiamate, Pt_2 proprio perché escluse, nella relativa oggettività, dalla sentenza passata in giudicato, resa nei confronti del Pt_1
La mancanza del basilare riscontro fattuale necessario ex art. 2043 c.c., di per sé comporta l'inconfigurabilità della relativa fattispecie e dell'addebitabilità al della Pt_2 invocata responsabilità.
Va inoltre considerato che l'addebito riferito all'atteggiaento ritorsivo imputato al Pt_2
-che comunque concerne l'ambito della coscienza e volontà delle condotte-, non trova riscontro ex actis.
L'eventuale desumibilità di tale atteggiamento, doveva essere, in ipotesi, ricavabile dalla pretestuosità e strumentalità delle contestazioni disciplinari, connotazioni che devono ritenersi escluse, stanti gli esiti e valutazioni formulate nell'apposito giudizio svoltosi innanzi al GdL.
Anche i risvolti di lesività per pregiudizi personali e professionali, ed in particolare in termini di diffamatorietà, non risultano esser dimostrati, essendo stata peraltro esclusa la relativa rilevanza penale (come da provvedimento del GIP già richiamato), e potendo le risultanze del relativo procedimento, esser anche valorizzabili ai fini della presente decisione.
Va ancora osservato che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2043
c.c., occorre sia riscontrata anche la dolosità o colposità delle condotte.
Essendo le contestazioni mosse nei confronti del , concernenti addebiti disciplinari Pt_2 infondatamente, ingiustamente e strumentalmente mossi, con prospettazione di fatti anche non rispondenti alla realtà, deve ritenersi esser state prospettate, in capo al condotte dolose, poste in essere anche per fini ritorsivi. Pt_2
Si deduce, in sostanza, che il avrebbe scientemente mosso gli addebiti di specie, Pt_2 pur nella consapevole insussistenza dei relativi presupposti.
Pagina 13 Va al riguardo rilevato che avendo il , posto a fondamento della domanda Pt_1 risarcitoria, l'illegittimità del licenziamento con particolare riferimento alla inconfigurabilità degli addebiti mossi -e comunque la pretestuosità, e finanche la falsità-, il medesimo avrebbe dovuto dimostrare che colui (il che ha formulato ingiusti Pt_2 addebiti che hanno portato al licenziamento, dovesse essere a conoscenza dell'infondatezza delle accuse, ed aver in tal guisa agito con dolo (come si prospetta nella specie) -o colpa grave-, e quindi nella consapevolezza della assoluta mancanza dei presupposti e condizioni, e della insussistenza dei fatti e della chiara irrilevanza disciplinare.
L'esame degli elementi desumibili ex actis porta, con verifica improntata ai criteri testè richiamati, a ritenere che nella specie non risultano esser ravvisabili riscontri che possano indurre a ritenere integrata tale ipotesi, e quindi che siano imputabili al Pt_2 condotte idonee a cagionare i riflessi pregiudizievoli sulla reputazione e dal punto di vista diffamatorio, lamentati dall'appellante.
Le contestazioni mosse dal , sugli addebiti disciplinari de quibus, sono, per Pt_1 quanto evincibile dalla pronuncia definitiva del GdL, infondate.
A quanto innanzi consegue la valutazione di inconfigurabilità della relativa falsità e pretestuosità -incompatibile con le valutazioni ed accertamenti e conclusioni raggiunti dal
GdL-, e quindi delle connotazioni di lesività come dedotte dall'appellante.
Non sono peraltro apprezzabili -non essendo neppure stati addotti elementi al riguardo- specifiche considerazioni sulle qualità personali e professionali del , ma solo Pt_1 contestazioni di singoli addebiti per violazione delle regole che devono governare le prestazioni professionali rese.
Gli esiti del procedimento penale e del giudizio del lavoro concernente l'impugnativa di licenziamento, e tutto quanto sopra posto in rilievo, inducono quindi a ritenere del tutto destituite di fondamento le contestazioni mosse dal , nei confronti del . Pt_1 Pt_2
In siffatto quadro non può esser ravvisata alcuna condotta lesiva imputabile al Pt_2 non essendo stati oggetto di addebito fatti o circostanze false e mai verificatesi, ma essendovi stata una prospettazione sulle mancanze -dal nell'esecuzione del Pt_1 rapporto di lavoro.
Quanto asserito al riguardo, non ha trovato conferma né in termini di rilevanza penalistica -anche in particolare per l'imputato falso- prospettati dal , e neppure Pt_1 in chiave di fondatezza rispetto a quanto oggetto di valutazione sui profili civilistici.
A quanto innanzi consegue la inconfigurabilità della lesione della dignità, dell'immagine e della reputazione nei termini prospettati dal , non appalesandosi peraltro profili Pt_1 di ingiuriosità del licenziamento;
non sono neppure apprezzabili connotazioni di diffusività delle relative questioni e decisioni, tali da integrare una fattispecie di natura diffamatoria
-che comunque e sempre, presuppone la verifica sui relativi fatti posti a fondamento, verifica già condotta (si ribadisce) nel giudizio del lavoro-.
Non si ravvisano, in definitiva, i presupposti per la valutazione di fondatezza della chiesta tutela risarcitoria, essendovi, peraltro, anche carenza di apposite allegazioni argomentative al riguardo, e sulla connotazione delle condotte imputate al , e nei Pt_2 termini sopra descritti.
Pagina 14 Quanto poi alle singole questioni addotte a supporto dell'appello, occorre considerare che:
I) La verifica della competenza funzionale, è stata già vagliata in prime cure, con apposita individuazione del Giudice civile per la trattazione e decisione della controversia;
non risulta peraltro esser stata formulata, dall' appellante, alcuna specifica richiesta al riguardo -non riscontrabile nel petitum-, ed ai fini della correlata riforma della pronuncia di primo grado;
II) La richiesta ex art. 295 c.p.c. non è suscettibile di accoglimento, essendo correlata a valutazioni concernenti questioni già affrontate e decise con sentenza passata in giudicato, all'esito del giudizio svoltosi innanzi al GdL per l'impugnativa del licenziamento;
non sussiste peraltro alcun rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello relativo alla querela di falso.
III) Quanto alle richieste di prova, occorre considerare, e ribadire, che le stesse attengono sempre e comunque a fatti già oggetto del vaglio del GdL, e della decisione passata in giudicato che ha valutato i fatti de quibus;
IV) La doglianza sulla omessa considerazione delle plurime querele di falso proposte,
e disconoscimento dei documenti, e contestazioni di conformità
Verte su documenti e circostanze già oggetto di valutazione e della decisione del GdL.
V) La riunione richiesta non si appalesa necessaria,
essendo incensurabile la decisione al riguardo, in quanto rimessa al potere ordinatorio del Giudice, e non essendo la reiezione della richiesta de qua, suscettibile di impugnazione
VI) Quanto all'erronea valutazione sula responsabilità del Pt_2
Si richiamano le ragioni innanzi evidenziate sulla infondatezza dell'addebito.
VII) In merito alla dedotta lesione della dignità personale e professionale del comportamento tenuto dal Pt_2
Si ribadisce quanto testè, ed in precedenza, rilevato
VIII) La contestata erroneità delle valutazioni formulate sulla rilevanza del decreto di archiviazione
È doglianza infondata, posto che le relative risultanze sono -come sono state- liberamente valutabili dal Giudice, unitamente ad ulteriori elementi desumibili dagli atti del fascicolo
IX) Circa la omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale del Pt_2
La relativa infondatezza deriva dalle considerazioni sopra esposte sulla già avvenuta valutazione -nel giudizio innanzi al GdL- dei fatti posti a base dell'addebito, e sulla mancanza di riscontri sull'elemento soggettivo.
X) Quanto alla connotazione emulativa, falsa, diffamatoria delle contestazioni disciplinari,
Pagina 15 La infondatezza della doglianza, consegue sempre alle considerazioni testè richiamate, e su quanto posto in rilievo sui già avvenuti accertamenti -in via definitiva-, concernenti fatti e circostanze rnuovamente riproposti nella presente controversia, assumendo rilevanza anche la carenza di prova sulla connotazione offensiva e sui relativi riflessi pregiudizievoli
XI) Le censure sulla omessa audizione del e invalidità del licenziamento, Pt_1 anche per mancanza di forma scritta;
sulla inconfigurabilità di condotte disciplinarmente rilevanti, ed indeterminatezza, anche temporale, di tali condotte, e carenza di contestazione immediata;
sulla connotazione strumentale, pretestuosa, offensiva, di inadempimenti non provati;
Sono questioni già sottoposte alla valutazione nel giudizio innanzi al GdL, essendo state oggetto di relativa decisione passata in giudicato
Sulla connotazione strumentale, pretestuosa, offensiva, di inadempimenti non provati, si richiama quanto già in precedenza argomentato sulla relativa infondatezza, per mancanza di riscontri sul presupposto fattuale, ed anche dell'elemento soggettivo, essendo anche carente il relativo supporto allegativo/argomentativo al riguardo;
XII) Sul motivo concernente l'omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale, sulla infondatezza delle contestazioni, sulla violazione della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, sulla lesione della reputazione personale e professionale
Va ribadito quanto sopra argomentato, sulla già compiuta verifica e valutazione dei fatti, che nell'odierno giudizio vengono addebitati direttamente al e quindi sulla Pt_2 inconfigurabilità di elementi che possano indurre a valutare gli addebiti mossi ad personam dal , Pt_1
XIII) Quanto al dedotto carattere ritorsivo del licenziamento, e relativo scopo diffamatorio,
Oltre a non esservi riscontri sulla diffusione delle notizie relative alle vicende che hanno coinvolto il ed alla relativa modalità diffusiva -risultando le relative affermazioni Pt_2 esser relegate al rango di mere asserzioni- va considerato che la ritenuta legittimità del licenziamento, confligge con la prospettata natura ritorsiva, che avrebbe dovuto comportare una verifica di pretestuosità, strumentalità e relativa ingiustificatezza, che deve ritenersi incompatibile con la già ritenuta fondatezza degli addebiti disciplinari, come acclarato nel giudizio svoltosi innanzi al GdL.
Può al riguardo rilevarsi che all'esito di tale giudizio,
- Gli addebiti mossi al sono stati ritenuti fondati, considerando la gravità, Pt_1 anomalia, abusività e reiterazione delle condotte, in violazione della normativa interna;
- Vi è stata compromissione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro;
- Inconferente doveva ritenersi la circostanza che al non fosse mai stato Pt_1 mosso alcun addebito disciplinare;
Pagina 16 - Il licenziamento si appalesava sanzione legittima e proporzionata rispetto alle inadempienze ed alle irregolarità perpetrate dal lavoratore;
- Non vi era stata alcuna indebita e non necessaria pubblicizzazione del licenziamento, e che la vicenda avesse avuto particolare risonanza;
- Alcuna specificazione era stata resa sulle asserite, e non meglio precisate,
“dichiarazioni offensive” e sulla relativa divulgazione;
- Non erano state formulate considerazioni non necessarie, sulle qualità personali e/o professionali del , né state attribuite indebitamente condotte Pt_1 infamanti
- Alcuna prova poteva ravvisarsi sulla imputata antigiuridicità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, e dell'illiceità dei motivi ad essa sottesi,
Come è quindi agevole constatare, sono stati oggetto di precedente approfondimento e valutazione, non solo i profili di legittimità del licenziamento, ma anche gli asseriti -e non provati- risvolti diffamatori e lesivi della reputazione, concernenti la offensività delle contestazioni -escluse dal GdL-, e gli apprezzamenti lesivi sulla persona e professionalità del . Pt_1
Tutte tali valutazioni, riguardano i medesimi atti -e relativo contenuto- e questioni già esaminati nel giudizio del lavoro, e che sono pedissequamente state riproposte nel presente giudizio.
Anche le questioni correlate alle querele di falso, ed ai disconoscimenti e richieste di stralcio di documenti, non sono suscettibili di valutazione, a fronte di una verifica condotta sul compendio probatorio già sottoposto al GdL, che ha portato al rigetto delle richieste, come poc'anzi precisato.
Considerando quindi che nella specie è stata proposta una domanda fondata su quanto già dedotto nel primo giudizio (di impugnativa del licenziamento) dal , va anche Pt_1 ricordato che il giudicato -formatosi sula sentenza del GdL- copre tanto il dedotto quanto il deducibile e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(infra Cass. III, 11 gennaio 2024, n. 1259 ; Cass. civ., n. 14535/2012).
Pur essendosi il giudizio innanzi al GdL, svolto tra il e la BPPB, le questioni sulle Pt_1 quali si è formato il giudicato, risultano essere le medesime riproposte dal nella Pt_1 presente sede, con riferimento all'accertamento dei fatti e contestazioni mosse, ed idoneità ai fini del licenziamento.
La inconfigurabilità di risvolti offensivi, diffamatori e lesivi, e quindi di conseguenze dannose, va valutata avuto riguardo sempre ai medesimi fatti, che integrano l'elemento oggettivo dell'imputazione della responsabilità risarcitoria.
Le stesse censure mosse nei confronti della BPPB, e per atti e contestazioni a firma del vengono traslate nei confronti del medesimo, con gli addebiti di pretestuosità, Pt_2 strumentalità, offensività e lesività, e di natura ritorsiva dell'iniziativa disciplinare, per fatti/circostanze/contestazioni, comunque già vagliate, quanto alla ravvisabilità delle
Pagina 17 correlate basi fattuali, nella relativa infondatezza, e per quanto addebitato nei confronti della Banca.
Si configura in tal guisa, una sostanziale duplicazione di giudizi, volta ad ottenere la ri- valutazione dei medesimi fatti, non nei confronti della Banca -originaria destinataria delle doglianze- ma del dirigente rappresentante della stessa, imputando al medesimo gli stessi addebiti già mossi all'istituto di credito, e promuovendo l'iniziativa ad personam, supportandola comunque con le medesime doglianze oggetto del giudizio di impugnativa del licenziamento.
Non risultano quindi esser apprezzabili -non essendo stati esplicitati- con riferimento agli aspetti oggettivo/fattuali, i profili differenziali tra la presente azione e quella precedentemente proposta, rispetto alla quale la odierna controversia si connota solo per essere indirizzata contro il , con addebito di responsabilità ex art. 2043 c.c., Pt_2 comunque fondato sugli stessi fatti già giudicati.
Va peraltro considerato che, anche se, stricto iure, non è dato ravvisare l'ipotesi del giudicato esterno e la violazione del principio del ne bis in idem, assume comunque rilevanza la necessità di evitare giudicati contrastanti, in assecondamento dell'interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
(Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087).
Da ultimo, occorre rilevare l'infondatezza del motivo concernente la disciplina delle spese di lite, posto che la relativa valutazione è stata correttamente ragguagliata ai valori medi dello scaglione di riferimento, individuato alla stregua della quantificazione data nel petitum attoreo.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dei valori minimi invocati dall'appellante, vista la molteplicità di questioni e l'ampiezza delle deduzioni sottoposte nel giudizio.
Deve anche esser considerato che la fase di istruttoria/trattazione, va riconosciuta a prescindere dall'avvenuto espletamento delle attività istruttorie, essendo la predetta voce riferita anche alla trattazione.
Al cospetto di tutto quanto innanzi argomentato, la domanda per danni formulata dall' attore, e le censure sollevate in appello rispetto alla pronuncia di rigetto del Tribunale, devono ritenersi infondate.
Tanto anche con riferimento alla contestazione della condanna ex art. 96 c.p.c. resa in prime cure.
Va al riguardo considerato che tale decisione condannatoria è stata sorretta da apposita ed idonea motivazione, e con valorizzazione del riscontrabile abuso dello strumento processuale -e con tentativo di perseguimento di un ingiusto profitto a carico del Pt_2 individuato nell'avventatezza della iniziativa processuale, della prospettazione di tesi giuridiche insostenibili, e della pretestuosità dei motivi posti alla base della domanda, che hanno costretto la controparte a contrastare le plurime ingiustificate iniziative, con dispendio di risorse personali ed economiche a fronte di un procedimento penale -prima-
e di un giudizio civile -poi- privi di qualsivoglia base di fondatezza, tanto affermando per
Pagina 18 avere il già promosso numerosi procedimenti, in sede civile e penale, Pt_1 negativamente riscontrati.
Si è dato anche rilievo alla constatazione della reiterazione, dal , delle stesse Pt_1 circostanze già valutate ed oggetto di decisione nei diversi giudizi intrapresi, ed in particolare in quello svoltosi innanzi al GdL per l'impugnativa di licenziamento, ravvisando il disvalore della condotta e la temerarietà dell'iniziativa processuale, proprio alla luce della pedissequa riproposizione delle medesime doglianze, reiterate pervicacemente nonostante le numerose pronunce negative di rese.
In definitiva è stato ritenuto che il , travalicando il limite della “normale Pt_1 prudenza” -già di per sé giustificativa della condanna ex art. 96 cpc-, ha palesemente abusato dello strumento processuale, cagionando un notevole spreco di energie giurisdizionali.
A fronte di tale argomentata scelta, il ha dedotto non esser stati travalicati i Pt_1 limiti della legittima prospettazione difensiva, sostenendo difettare la prova dell'elemento soggettivo -mala fede o colpa grave- necessaria per il riconoscimento della relativa responsabilità, ed ancora non esser sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
La contestazione non risulta esser idonea a contrastare le argomentazioni rese al riguardo dal Giudice di prime cure, ed in quanto concernenti la condotta processuale abusiva, per esser stata assunta una iniziativa che si è appalesata in contrasto con il criterio della normale prudenza.
Tanto posto che nella specie è dato riscontrare la pedissequa riproposizione delle medesime questioni già vagliate e decise in via definitiva, con richiesta di ulteriore valutazione palesemente insuscettibile di recepimento, stante il precedente vaglio già effettuato con pronuncia passata in giudicato, avendo quindi l'iniziativa de qua, comportato un inutile ed oneroso dispendio di attività processuale.
La temerarità, e configurabilità del presupposto giustificativo della condanna, si ravvisano quindi nella reiterazione, dal , delle stesse circostanze, questioni e Pt_1 doglianze, già valutate ed oggetto di decisione nei diversi giudizi intrapresi, ed in particolare in quello svoltosi innanzi al GdL per l'impugnativa di licenziamento.
Va peraltro considerato che tutte le iniziative del , vertenti sulle medesime Pt_1 questioni sottoposte in sede civile e penale, sono state disattese nelle relative richieste, e con valutazione dei medesimi fatti in differenti sedi.
In particolare sono stati oggetto di rigetto il ricorso ex art. 700 c.p.c., il relativo reclamo, e l'impugnativa di licenziamento proposti innanzi al GdL, seguita dalle pronunce della Corte d'appello e della Cassazione.
Anche in sede penale, i procedimenti azionati su impulso del US, si sono conclusi decreti di archiviate del Gip, e tanto anche con riferimento a quanto imputato al Pt_2 per condotte penalmente rilevanti per ipotesi di falso e diffamazione.
La pedissequa riproposizione -anche nel giudizio di appello-, delle doglianze già oggetto di valutazione e decisione definitiva, comporta la ravvisabilità dei presupposti ex art. 96 c.p.c., non solo nel giudizio di primo grado, ma vieppiù anche nel giudizio di
Pagina 19 appello, dovendosi richiamare e condividere le argomentazioni rese al riguardo, e sopra evidenziate, a sostegno della disponenda condanna, ed anche considerare che già in primo grado è stata oggetto di specifico rilievo la riproposizione delle medesime questioni già decise, e la pregiudizialità logica degli accertamenti -definitivi- del Giudice del lavoro, ai fini delle valutazioni del giudizio proposto contro il . Pt_2
Va rilevato al riguardo che la S.C. ha affermato che (Cassazione civile sez. un.,
09/07/2024, n.18718) riproporre questioni già decise in via definitiva comporta condanna per lite temeraria, integrando un comportamento contrario a buona fede, che configura un abuso del processo, giustificando la condanna ex art. 96 c.p.c.
Va, pertanto, disposta anche nel giudizio di appello, la condanna per lite temeraria.
I relativi importi, possono esser liquidati in considerazione delle richiamate circostanze, che inducono a ritenere congrua la determinazione in misura pari alla metà delle somme liquidata in dispositivo a titolo di spese.
Le spese di lite, parametrate al valore della controversia -è stata chiesta la condanna ad un importo non inferiore ad € 520.000,00 per danni- e quindi agli importi oggetto di richiesta risarcitoria, seguono la soccombenza.
Va, stante il rigetto dell'appello, anche emessa la declaratoria ex art. art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2435/2023 pubblicata il 20/06/2023, del Tribunale di Bari, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 Pt_2
, che si liquidano in complessivi € 20.000,00 oltre accessori come per
[...] legge;
- Condanna , al pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. Parte_1
96 c.p.c., della somma di € 10.000,00, a favore di;
Parte_2
- Dichiara che l'appellante , è tenuto, per quanto previsto dall' Parte_1 art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r. g. 1041/2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Parte_1
-appellante-
c/
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Feo Parte_2
-appellato-
CONCLUSIONI come precisate negli atti di costituzione del giudizio di appello, e richiamate come da verbali in atti
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Bari, , al fine di ottenerne la sua condanna al Parte_2 risarcimento dei danni -patrimoniali e non, quantificati in misura non inferiore ad €
250.000,00-, asseritamente subiti in conseguenza del licenziamento disposto dal , Pt_2 quale direttore generale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, della quale il Pt_1 era dipendente, con la qualifica e mansioni di funzionario.
Si deduceva essere il licenziamento illegittimo ed ingiusto, per infondatezza dei relativi addebiti disciplinari.
Il costituendosi, eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice adito, -per Pt_2 essere la competenza del Giudice del lavoro-, e la propria carenza di legittimazione passiva, oltre che la prescrizione di eventuali crediti.
Si contestava la violazione del principio del “ne bis in idem”, in considerazione della già avvenuta impugnazione del licenziamento innanzi al Giudice del Lavoro di Bari, essendo stato chiesto, nel relativo giudizio, anche il risarcimento del danno per l'asserita illegittimità del provvedimento adottato nei confronti del US.
Si concludeva per il rigetto della domanda, con condanna dell'attore alle spese, ed anche ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.
Pagina 1 Rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale di Bari per la decisione sulla questione della competenza funzionale, veniva poi disposta la restituzione al Giudice rimettente, rilevando che risultava esser, nella specie, stata promossa azione per responsabilità extracontrattuale nei confronti del quale dipendente -con ruolo apicale- della Pt_2
BPPB.
All'esito del giudizio, svoltosi a mezzo di sola produzione documentale, veniva emessa la sentenza n. 2435/2023 pubblicata il 20/06/2023 con la quale il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la manifesta infondatezza, e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite, oltre che al pagamento dell'importo, in sentenza indicato, ex art. 96 c.p.c.
Il Giudice di prime cure giungeva a tali conclusioni ritenendo che:
1) La valutazione sulle richieste istruttorie era già stata effettuata dal Giudice Istruttore, che aveva rigettato le relative istanze:
2) Il disconoscimento dei documenti operato dal , si appalesava generico ed Pt_1 apodittico,
avendo il medesimo peraltro già proposto querela di falso al riguardo;
3) Inconferente doveva ritenersi la richiesta formulata ex art. 295 c.p.c.,
per mancanza del rapporto di pregiudizialità giuridica, rispetto alla controversia avente ad oggetto la querela di falso;
4) Le doglianze manifestate -e peraltro reiterate pedissequamente, rispetto ad altro parallelo giudizio, proposto nei confronti di altro funzionario della BPPB )- Per_1 concernenti l'incidenza in termini di pregiudizio alla sfera esistenziale e professionale, all'immagine e alla sfera affettivo-relazionale, ed attinenti a:
- L'illegittimità del licenziamento, per non esservi state preventive contestazioni e non essere avvenuta l'audizione del , e per esser il licenziamento stato Pt_1 disposto durante il periodo di comporto;
- La mancanza di notifica sia del provvedimento di licenziamento, sia della preventiva comunicazione finalizzata a consentire la correlata audizione, nonostante la comunicazione alla Banca -e dal dell'indirizzo presso il Pt_1 quale poter recapitare la corrispondenza;
- La inconfigurabilità di condotte valutabili ai fini dell'accertamento disciplinare;
- La irrilevanza di quanto contestato, ai fini della ravvisabilità di pregiudizi rispetto al lavoro svolto, e della compromissione del rapporto fiduciario, precisando di non esser mai, prima del licenziamento, state mosse contestazioni disciplinari, e di aver sempre ricevuto valutazioni di professionalità positive, nel rapporto lavorativo alle dipendenze dalla BPPB;
- La riscontrabilità, alla stregua di quanto accertato dalla Banca d'Italia, di irregolarità per «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, rilevate nei
Pagina 2 confronti del Consiglio di amministrazione, del Direttore generale, del Collegio sindacale»;
- La mancanza del requisito dell'immediatezza delle contestazioni;
- La nullità ed inefficacia del provvedimento di licenziamento, perché intimato dal direttore generale , anziché dal consiglio di amministrazione della Parte_2
Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
- La pretestuosità delle contestazioni di inadempimento mosse dal , in Pt_2 quanto non supportate da alcun riscontro sulla violazione della normativa interna aziendale all'epoca vigente;
- La mancanza di sottoscrizione per accettazione dal di circolari (n. 15 del Pt_1
2005, n. 103 del 2005, n. 5 del 2003, manuale C 1) ed ordini di servizio riferiti alla competenza territoriale della agenzia 1 di Bari, della BPPB;
- La mancata sottoscrizione di ordini di servizio della Banca, riferiti al carico di lavoro spettante, non avendo il ricevuto specifiche disposizioni, riferite Pt_1 alle prestazioni lavorative asseritamente omesse, ed essendo comunque state addebitate omissioni con riferimento a quanto innanzi (ordini di servizio);
- La mancata riferibilità al US della istruzione di pratiche di mutuo al di fuori della competenza territoriale della Dipendenza della BPPB;
- L'avvenuta deliberazione dei mutui dal superiore gerarchico –il direttore
[...]
e comunque la avvenuta stipulazione dalla BPPB, con ratifica di fatto Pt_3 dell'operato del US;
- L'omessa allegazione, da parte del , di qualsivoglia prova in ordine Pt_2 all'attribuibilità nonché riferibilità al delle proposte afferenti i mutui Pt_1 contestati, e della gestione dei relativi clienti;
- Le false e diffamatorie -con violazione dell'art. 2043 c.c.- contestazioni del , Pt_2 sulla presunta responsabilità del in ordine alla destinazione dei mutui Pt_1 oggetto di contestazione, anche per mancata acquisizione di documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche;
- La mancanza di custodia dei fascicoli concernenti i mutui, in quanto collocati in armadi privi di chiave, ed accessibili al personale interno, ed anche da estranei;
- La natura mistificatoria, strumentale e la parzialità delle contestazioni del - Pt_2 in violazione dei principi di cui all'art. 2043 c.c.-, per mancanza di responsabilità,
e di obblighi specifici a carico del settorista -quale era il riferiti alla Pt_1 richiesta di documenti (in atti indicati) agli aspiranti mutuatari;
- L'infondatezza, fumosità ed apoditticità delle singole contestazioni mosse;
- L'inconfigurabilità di comportamenti idonei a giustificare le contestazioni disciplinari;
Pagina 3 - La lesione alla reputazione professionale e personale del derivante Pt_1 dall'illegittimo licenziamento per giusta causa, risultando essere la sanzione adottata, sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti in concreto addebitati;
- L'inconfigurabilità della giusta causa di licenziamento, anche per mancanza di dolo nei comportamenti imputati, e di alcuna recidiva, rilevando che le attività svolte dal , erano state vagliate e confermate dal diretto superiore Pt_1 gerarchico –direttore ed anche dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Pt_3 che aveva stipulato i mutui contestati;
- La connotazione ritorsiva del licenziamento disposto dal , quale reazione Pt_2 rispetto a missive indirizzate dal ai responsabili della Banca, a seguito di Pt_1 reiterati comportamenti di demansionamento e mobbizzanti posti in essere ai suoi danni.
- La mancata imputazione di alcun addebito al direttore dell'Agenzia 1, che comunque aveva proceduto a deliberare, avendone i relativi poteri, tutti i mutui oggetto di contestazione;
- L'omessa affissione, o comunicazione al , del codice disciplinare, con Pt_1 effetti sulla validità del licenziamento;
- La mancanza di motivazione del provvedimento di licenziamento a firma del
Pt_2
- La lesività di tale provvedimento, perché privo di qualsivoglia motivazione;
- La consapevolezza e volontà del , di contestare fatti contrari alla realtà, con Pt_2 lo specifico scopo di denigrare e diffamare l'odierno attore, in violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c.;
- La faziosità dell'esposizione e la documentata parzialità e falsità intrinseca delle contestazioni mosse, che avrebbero integrato il reato di diffamazione aggravata.
Non potevano essere condivise, perché
- Era stata esclusa in sede penale la configurabilità delle condotte diffamatorie, offensive, lesive della reputazione del , e imputate al Pt_1 Pt_2
Avendo il GIP rigettato l'opposizione all'archiviazione proposta dal , ritenendo la Pt_1 Per_ mancanza di volontà offensiva e lesiva da parte degli indagati ( ed ), ed aver i Pt_2 medesimi solo svolto attività istituzionali volte a valutare -in nome e per conto della
Banca- il comportamento del lavoratore, ed i presupposti per l'irrogazione della sanzione disciplinare, rilevando dovere le relative questioni, essere affrontate nell'ambito delle competenti sedi.
Il Tribunale precisava peraltro che, pur non rivestendo il decreto di archiviazione autorità di cosa giudicata nel giudizio civile, le considerazioni rese in tale provvedimento, potevano esser comunque oggetto di valutazione nel giudizio, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie.
Pagina 4 - Non potevano ricavarsi, dalle allegazioni offerte dall'attore, elementi dai quali poter desumere la rilevanza, ai fini risarcitori, delle condotte poste in essere dal
Pt_2
Considerando che la censura, nel merito, delle motivazioni sottese al licenziamento, doveva ritenersi attinente a valutazioni da formulare nel giudizio del lavoro, e nell'ambito dell'impugnativa del licenziamento,
- Apodittiche e non circostanziate dovevano ritenersi le asserzioni concernenti la volontà lesiva addebitata al;
Pt_2
- Le contestazioni mosse, dovevano ritenersi attinenti comunque a questioni da affrontare nell'ambito del giudizio di impugnativa del licenziamento, e quindi innanzi al Giudice del lavoro;
- Il Giudice del lavoro aveva rigettato -con sentenza passata in giudicato- il ricorso per impugnativa del licenziamento, ritenendolo quindi legittimo;
- Alcuna pretesa poteva essere avanzata nei confronti del posto che il Pt_2 licenziamento era stato approvato dal CdA della BPPB -che si era costituita anche nel giudizio per la relativa impugnazione-, e che quindi il aveva agito in Pt_2 nome e per conto della Banca, manifestando all'esterno la volontà della stessa, in forza del rapporto di immedesimazione organica, essendo quindi il licenziamento
-ed anche le relative valutazioni- riconducibile alla Banca;
- Il Giudice del lavoro si era pronunciato sulle medesime questioni di fatto e di diritto, sollevate anche nel giudizio contro il rendendo sentenza passata in Pt_2 giudicato
- Gli accertamenti del Giudice del lavoro, costituivano premessa logica indispensabile, ai fini delle valutazioni del giudizio proposto contro il
essendo state proposte in tale giudizio, le stesse censure già Pt_2 formulate innanzi al GdL;
- La sentenza del GdL, costituiva un elemento di prova documentale, a riscontro della verifica della situazione giuridica oggetto anche di accertamento nel giudizio nei confronti del potendosi utilizzare le relative risultanze sulla scorta del Pt_2 principio di libera valutazione, da formulare anche con riferimento ad altri elementi di giudizio, desumibili dagli atti di causa;
- Le considerazioni e conclusioni e l'iter logico seguito dal GdL andavano integralmente condivisi, non dovendo essere rimessi in discussione;
- Per quanto considerato dal GdL, il licenziamento dovesse ritenersi ritualmente intimato, e fondato sulla gravità degli addebiti, essendo integrata la giusta causa e proporzionata la sanzione irrogata;
- Dovesse in conseguenza escludersi il carattere ritorsivo, ingiurioso e diffamatorio del licenziamento, tanto essendo anche stato ritenuto nel giudizio cautelare svoltosi innanzi al GdL -con rigetto del ricorso del e del relativo reclamo- Pt_1
Pagina 5 - Dovesse in conseguenza escludersi la lesione della dignità, dell'immagine e della reputazione del;
Pt_1
- L'eventuale carattere ingiurioso, strumentale e pretestuoso, doveva comunque esser provato dal soggetto licenziato;
- Nella specie non erano riscontrabili, nella comunicazione del licenziamento, espressioni lesive della dignità del lavoratore, o riscontri sulla particolare risonanza e pubblicità data, anche all'esterno, della vicenda.
- Le asserzioni dell'attore al riguardo, erano risultate apodittiche, non motivate, generiche, e contrastanti con le risultanze processuali di tutti i giudizi instaurati da (tutti conclusisi con esito sfavorevole), non avendo il medesimo Pt_1 spiegato in cosa sarebbero consistite le -non meglio precisate- “dichiarazioni offensive” e come, concretamente, le stesse sarebbero state divulgate nei confronti di una moltitudine di soggetti (non meglio specificati)
- Inconferente ed irrilevante doveva ritenersi il rilievo concernente la mancanza di pregressi addebiti disciplinari al;
Pt_1
- il licenziamento non si era accompagnato a considerazioni non necessarie sulle qualità personali e/o professionali di;
non essendo state attribuite Pt_1 indebitamente condotte infamanti, non essendo rinvenibili espressioni offensive o volontà vendicativa o denigratoria, non essendo spiegato perché il ed Pt_2 anche i “vertici” della Banca avrebbero inteso, quale unico scopo delle loro azioni,
“colpire” e denigrare “sul piano dell'immagine professionale e personale”. Pt_1
5) Fossero sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c.
Ritenendo anche la palese violazione dell'obbligo di lealtà e probità di cui all'art. 88
c.p.c., e per esser stata intrapresa una iniziativa processuale avventata, con tesi giuridiche insostenibili, e con abuso dello strumento processuale, essendo ravvisabile la natura pretestuosa dei motivi posti alla base della domanda.
Il proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con Pt_1 accoglimento delle proprie domande, e la condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto a titolo risarcitorio.
Contestando l'incompetenza funzionale, e l'erroneità della decisione resa sulla richiesta ex art. 295 c.p.c. -quale vizio della decisione-, venivano quindi addotti, a sostegno dell'impugnazione, i motivi che possono esser così compendiati:
a) Carenza di motivazione sul rigetto delle richieste di prova b) Omessa considerazione delle plurime querele di falso proposte, e disconoscimento dei documenti, e contestazioni di conformità
Con inutilizzabilità degli stessi in mancanza di istanza di verificazione, chiedendone lo stralcio dal fascicolo processuale;
Pagina 6 c) Omessa convocazione ed intervento del P.M. nonostante la proposta querela di falso;
d) Omessa pronuncia sull'istanza di riunione e) Omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Deducendo che oggetto di querela di falso, erano i documenti concernenti le contestazioni disciplinari f) Erronea valutazione sulla responsabilità del Pt_2
Sostenendo esser ravvisabili nella specie l'abuso dei mezzi di disciplina, e la violazione delle norme che governano il rapporto di lavoro.
Ed ancora che il medesimo aveva contestato scientemente irregolarità prive di fondamento, e che il licenziamento era stato disposto senza poteri, e non ratificato g) Lesività della dignità personale e professionale, in conseguenza del comportamento tenuto dal Pt_2
Colpevole di aver “propiziato” il licenziamento.
h) Erroneità delle valutazioni formulate sulla rilevanza del decreto di archiviazione i) Omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale del Pt_2
Rilevando aver il medesimo agito senza poteri, disattendendo le garanzie disciplinari, violando l'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, ed il CCNL di settore,
j) Connotazione emulativa, falsa, diffamatoria degli addebiti, e carenza di riscontri k) Omessa audizione del e invalidità del licenziamento, anche per Pt_1 mancanza di forma scritta l) Inconfigurabilità di condotte disciplinarmente rilevanti, ed indeterminatezza, anche temporale, di tali condotte, e carenza di contestazione immediata m) Connotazione strumentale, pretestuosa, offensiva, di inadempimenti non provati;
Contestando i singoli profili di addebito disciplinare,
n) Valenza diffamatoria ed emulativa delle contestazioni disciplinari, ed in quanto infondate o) Omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale, sulla infondatezza delle contestazioni, sulla violazione della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, sulla lesione della reputazione personale e professionale p) Carattere ritorsivo del licenziamento, e relativo scopo diffamatorio,
In quanto perseguito a mezzo addebiti falsi, gratuiti, emulativi, con ravvisabilità dell'animus nocendi e diffamandi
q) Erronea determinazione delle spese di lite, ed ingiustificata condanna ex art. 96
c.p.c.
Pagina 7 Venivano formulate richieste di interrogatorio formale e di prova per testi sulle vicende oggetto degli addebiti disciplinari;
nonché di ordine ex art. 210 c.p.c., riferito ad atti concernenti il procedimento disciplinare.
L'appellante si opponeva alla richiesta di prova formulata da parte avversa, chiedendo, in caso di relativa ammissione, di essere abilitato a prova contraria;
si insisteva nella richiesta di stralcio di diversi documenti nell'atto di appello indicati.
Veniva anche proposta querela di falso, con riferimento a firme non riconducibili al
, e poste su documenti versati in atti. Pt_1
Si costituiva l'appellato che, chiedendo il rigetto dell'appello e contestandone la Pt_2 fondatezza, sollevava anche eccezione ex art. 342 c.p.c., rilevando la ripetitività delle deduzioni articolate, e la reiterazione pedissequa delle argomentazioni già espresse nel giudizio di impugnativa del licenziamento irrogato dalla BPPB, concluso con sentenza passata in giudicato.
Rilevando che il Gip aveva escluso -su conforme conclusione del PM- la ravvisabilità dei fatti posti a base delle richieste risarcitorie di controparte, si evidenziava che l'appellante si era limitato a riproporre tutte le argomentazioni già articolate nel giudizio di impugnativa del licenziamento, con la sola e correlata imputazione dei medesimi fatti, ed a titolo di responsabilità extracontrattuale, al e senza chiarire alcunché al Pt_2 riguardo.
Veniva inoltre contestata l'irrilevanza di tutti i disconoscimenti e querele, e che nulla era stato dedotto e chiarito in merito dall'appellante, e con riferimento alla rilevanza dei documenti contestati.
In particolare si contestava che nessuno dei documenti di specie era a firma del Pt_2 trattandosi di documenti della BPPB, e già prodotti nel giudizio concernente l'impugnazione del licenziamento, deducendo quindi non essere le eventuali falsità imputabili al medesimo e non essere le relative verifiche rilevanti nell'odierno Pt_2 giudizio.
Ed ancora che l'irrilevanza delle questioni e richieste concernenti le querele di falso e disconoscimenti, conseguiva alla valutazione resa dal Giudice di primo grado, posto la relativa decisione non era stata fondata sui documenti ex adverso disconosciuti -ed in relazione ai quali controparte aveva chiesto l'autorizzazione a proporre querela di falso-.
Si deduceva che le attività svolte dal erano stata espletate nell'ambito del Pt_2 rapporto di immedesimazione organica
Ed ancora che non era stata affatto data prova sulla sussistenza del fatto illecito, del dolo o colpa, del danno ingiusto, e del nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno ingiusto.
Si rilevava che alcuna accusa era poi stata mossa ad personam, ed al sulla Pt_2 falsificazione dei documenti
Pagina 8 Veniva inoltre contestato anche il motivo concernente la condanna per lite temeraria, per mancanza di specifiche censure e relative deduzioni, su quanto argomentato dal
Tribunale al riguardo.
Nel corso del giudizio di appello, veniva dall'appellante presentata istanza ex art. 295
c.p.c., per pendenza di altro giudizio pregiudiziale, avente ad oggetto querela di falso avverso diversi documenti allegati al fascicolo e posti a base del provvedimento di licenziamento, documenti peraltro già contestati e disconosciuti dal , chiedendo in Pt_1 via gradata rinvio per acquisire l'esito del procedimento pendente per querela di falso.
**************************
L'appello, anche a prescindere da qualsivoglia valutazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondato.
Occorre difatti, ed in primis, considerare che le contestazioni poste a base del licenziamento, e la legittimità del licenziamento del , sono già state sottoposte al Pt_1 vaglio del Giudice del lavoro;
il relativo giudizio si è concluso con il rigetto dell'impugnativa; la pronuncia è passata in giudicato.
I comportamenti disciplinarmente rilevanti, imputati al , risultano quindi esser Pt_1 stati già valutati, essendo stati ritenuti non ingiustificati gli addebiti, sui quali comunque si torna nel presente giudizio, al fine di chiederne in sostanza una nuova ed ulteriore valutazione, rispetto a quella già compiuta dal Giudice del lavoro.
Vengono qui proposte, e riproposte rispetto a quanto già avvenuto nel giudizio di impugnativa del licenziamento, questioni attinenti alla mancanza di preventive ed immediate contestazioni e di audizione del , alla carenza delle notifiche delle Pt_1 relative comunicazioni;
alla inconfigurabilità di condotte disciplinarmente rilevanti;
alla infondatezza e genericità degli addebiti mossi, alla inimputabilità al di carenze e Pt_1 responsabilità riconducibili ad altri soggetti -ed ai superiori gerarchici ed alla organizzazione interna della Banca-; alla mancata compromissione del rapporto fiduciario, alla mancanza di competenza ed attribuzioni del soggetto (il che aveva Pt_2 intimato il licenziamento;
ed in definitiva alla inconfigurabilità della giusta causa addotta a sostegno del licenziamento, e alla mancanza di motivazione del relativo provvedimento, da ritenere lesivo proprio perché immotivato.
Tutte le indicate questioni, sono correlate a verifiche da condursi, e condotte, nel giudizio intrapreso -e conclusosi con sentenza definitiva di rigetto- per l'impugnativa del licenziamento, essendo attinenti a questioni procedimentali, alla carenza di motivazione, ed alla insussistenza, non rilevanza ed inimputabilità dei fatti contestati, e quindi alla inconfigurabilità dei presupposti e della giusta causa del licenziamento.
In tale giudizio è stata peraltro formulata anche la domanda risarcitoria, correlata alla eventuale -ma esclusa- verifica di illegittimità del licenziamento.
Si vorrebbero qui sottoporre a nuovo sindacato le medesime questioni già decise con sentenza del GdL -passata in giudicato- sull'impugnativa del licenziamento del . Pt_1
Pagina 9 Gli esiti di tale pronuncia definitiva, sono quindi chiaramente opponibili al , Pt_1 posto che la sentenza del Giudice del Lavoro, fa indubbiamente stato quanto all'accertamento dei fatti storici sottoposti dal alla valutazione del Giudice del Pt_1 lavoro, e con riferimento alla legittimità e sussistenza dei presupposti del licenziamento.
Va considerato che se pure il giudizio del lavoro ha valutato i rapporti tra il e la Pt_1
BPPB, le relative verifiche sono comunque state attinenti a questioni che hanno coinvolto anche l'attività ed iniziative, e comunicazioni, poste in essere dallo stesso odierno convenuto , a titolo personale, ma in nome e Parte_4 Parte_5 per conto della Banca, e nell'ambito del rapporto di immedesimazione organica, avendone la Banca ratificato l'operato, confermando quanto riconducibile all'attività del come chiaramente desumibile dalla avvenuta costituzione della BPPB nel giudizio Pt_2 di impugnativa di licenziamento.
Pur stante quanto constatato, si dovrebbe, ad avviso dell'appellante, nuovamente procedere alle valutazioni già formulate sui fatti presupposti, sulle contestazioni disciplinari, sulle modalità attuative, e sulla documentazione di riferimento, e quindi su aspetti concernenti la legittimità del licenziamento, con rinnovazione del sindacato al riguardo, e nonostante l'intervenuto giudicato della sentenza resa dal Giudice del lavoro, avente ad oggetto le questioni innanzi richiamate.
Va anche considerato, ai fini della valutazione delle richieste ed asserzioni dell'appellante, che il , con l'iniziativa intrapresa ad personam nei confronti del Pt_1
e con formulazione di richiesta condannatoria per responsabilità ex art. 2043 c.c., Pt_2 imputa al convenuto, la pretestuosità, natura mistificatoria, strumentalità, falsità e diffamatorietà delle contestazioni di inadempimento mosse, se pur in nome e per conto della Banca, nel procedimento disciplinare de quo.
Tanto anche con particolare riferimento alle contestazioni del concernenti la Pt_2 responsabilità del riferite alla destinazione dei mutui oggetto di verifica nella Pt_1 attività di settorista svolta dal medesimo;
ed ancora per la mancata acquisizione di documentazione necessaria all'istruzione delle pratiche.
Il deduce la mancanza di proprie responsabilità al riguardo, per non essere Pt_1 previsti obblighi specifici a suo carico, e per aver svolto le funzioni di mero settorista, non avendo obbligo di chiedere -agli aspiranti mutuatari- i documenti oggetto di contestazione.
Viene quindi asserita la connotazione ritorsiva del licenziamento, deducendo esser stato disposto in reazione rispetto a missive indirizzate dal alla Banca, nelle quali Pt_1 il medesimo si doleva di reiterati comportamenti di demansionamento e mobbizzanti posti in essere ai suoi danni.
L'appellante quindi deduce esser derivata, a cagione della natura e finalità delle contestazioni, la lesione alla reputazione professionale e personale, e gli altri pregiudizi in atti indicati, sempre e comunque riconducendoli all'illegittimità del licenziamento per
Pagina 10 giusta causa, ed alla sproporzione della sanzione adottata, e quindi alla insussistenza/irrilevanza dei correlati addebiti.
Il intende quindi addebitare al dei comportamenti ed iniziative Pt_1 Pt_2 scientemente pretestuosi, strumentali, con rappresentazione di fatti e circostanze false e mistificatorie, che dovrebbero comunque trovare il relativo sostrato nella imputata volontà di porre in essere una deliberata ritorsione nei confronti del , con Pt_1 contestazione di fatti contrari alla realtà.
Tale è il rappresentato fondamento della responsabilità addebitata al che Pt_2 avrebbe -secondo la prospettazione attorea- agito intenzionalmente ai danni del , Pt_1 ed a mezzo degli atti e contestazioni caratterizzate nei termini testè evidenziati.
Occorre al riguardo tener conto che il ha -come già rilevato - agito in nome e per Pt_2 conto della Banca, e nelle iniziative adottate per il procedimento disciplinare de quo.
Va anche considerato che tali contestazioni, e la relativa rispondenza a quanto in concreto accertabile (e poi giudizialmente accertato), sono comunque concernenti fatti e circostanze oggetto di addebito ai fini dell'iniziativa disciplinare.
Essendo tali fatti e circostanze, stati oggetto -nella valutazione della relativa fondatezza- del giudizio concernente l' impugnativa di licenziamento, non è pertanto prescindibile intersecare i relativi piani di valutazione, rispetto a quanto oggetto di verifica nel presente giudizio.
E' stato correttamente affermato, in prime cure, che gli accertamenti del Giudice del lavoro, costituiscono premessa logica indispensabile, ai fini delle valutazioni del giudizio proposto contro il essendo state proposte in tale giudizio, le stesse censure già Pt_2 formulate innanzi al GdL.
L'accertamento della falsità, pretestuosità, natura mistificatoria lamentata dall'appellante, deve difatti passare attraverso il vaglio di quanto già esaminato nel giudizio di impugnativa del licenziamento, dove i medesimi fatti sono stati già valutati, e considerati idoneo sostegno ai fini della ravvisabilità della giusta causa.
E' stata quindi esclusa la fondatezza delle doglianze al riguardo mosse dal , Pt_1 doglianze che vengono oggi riproposte, senza peraltro addurre elementi di novità, e differenti rispetto a quanto già sottoposto e valutato dal Giudice del lavoro, salva l'imputazione ad personam nei confronti del ed a titolo di responsabilità Pt_2 extracontrattuale.
La responsabilità addebitata al -e per la quale viene formulata richiesta Pt_2 risarcitoria- è quindi basata sui medesimi fatti già oggetto del vaglio giudiziale, e di accertamento in via definitiva.
L'appellante fa -nella prospettazione data- discendere la natura lesiva della Pt_1 reputazione personale e professionale e dei pregiudizi asseritamente subiti, da quanto assunto sulla falsità ed addebito (pretestuoso e strumentale) di fatti contrari alla realtà da parte del sostenendo essere tale ultimo consapevole di aver formulato Pt_2
Pagina 11 contestazioni avulse da riscontri concreti -e quindi per fatti non veritieri-, ma anche di aver perseguito lo specifico scopo di denigrare e diffamare il , invocando la Pt_1 violazione del principio di cui all'art. 2043 c.c.
Anche a volere eventualmente prescindere dalle relative constatazioni e valutazioni formulate dal GIP, che ha disposto l'archiviazione con riferimento alle ipotesi di reato addebitate al ben potendo (come del resto considerato dal Tribunale) esser Parte_6 valorizzate le conclusioni raggiunte in sede penale, anche al fine di valutare quanto dedotto e chiesto nel presente giudizio-, va comunque considerato che l'apprezzamento richiesto dall'attore/appellante, ai fini dell'asserita riscontrabilità della responsabilità ex art. 2043 c.c., concerne sempre e comunque -come già rilevato- fatti già valutati nel giudizio del lavoro e nello stesso contestati, ed oggetto di delibazione sulla relativa fondatezza.
Se quel che si contesta nella specie è, in particolare, la falsità e non rispondenza alla realtà di tali fatti -e quindi la relativa pretestuosità e strumentalità- ed in quanto posti a fondamento del licenziamento, deve comunque esser considerato che l'accertamento al riguardo, in quanto relativo a fatti e circostanze che sono state oggetto di descrizione negli addebiti disciplinari, è comunque correlato alle verifiche condotte in sede di impugnativa di licenziamento, che, in quanto oggetto di pronuncia definitiva, non sono più contestabili dallo stesso , che è stato parte del relativo giudizio. Pt_1
In sostanza la verifica di infondatezza o meno delle contestazioni disciplinari mosse al
, costituisce il sostrato fattuale necessario ai fini dell'esame e valutazioni di Pt_1 quanto imputato al per responsabilità ex art. 2043 c.c. Pt_2
Tale verifica è già stata condotta dal Giudice del lavoro, ed ha portato alle conclusioni innanzi evidenziate.
Va quindi considerato che il richiedente avrebbe dovuto, in forza della ripartizione dell'onere probatorio discendente dall'art. 2043 c.c., fornire in primis riscontri sulla sussistenza dei fatti dannosi forieri dei lamentati pregiudizi.
Su tali fatti, identificati dall'appellante nei termini innanzi specificati, ed in particolare sulla constatazione delle contestazioni di inadempimento mosse in sede disciplinare, e relative doglianze il Giudice del Lavoro ha considerato che:
- Era stato dimostrato l'avvenuto inoltro delle comunicazioni concernenti il procedimento di licenziamento, all'indirizzo di residenza del , dovendosi Pt_1 ritenere la relativa conoscenza da parte del medesimo;
- Irrilevante doveva ritenersi la contestazione sulla non autenticità della firma apposta sulla ricevuta di ritorno relativa alla missiva concernente l'addebito disciplinare, assumendo rilievo l'avvenuto recapito all' indirizzo del;
Pt_1
- Il licenziamento era stato comunicato, prima che il US desse notizia del suo stato di malattia, essendo quindi valido ed efficace;
- Irrilevante, ai fini della verifica di legittimità del licenziamento, doveva ritenersi la dedotta mancata affissione del codice disciplinare, comunque non rispondente al
Pagina 12 vero, essendo peraltro la fonte di disciplina delle condotte illecite puntualmente contestate, rinvenibile direttamente nella legge;
- Essere generiche e non esaustive le giustificazioni addotte dal a sostegno Pt_1 della impugnativa del licenziamento, e quindi esser fondati gli addebiti mossi dalla Banca;
- Infondata doveva esser ritenuta la doglianza sulla non immediata contestazione, avendo comunque il , avuto la possibilità di difendersi in diverse sedi, Pt_1 essendo peraltro gli illeciti disciplinari stati contestati subito dopo la conclusione della verifica ispettiva condotta, all'esito della quale la Banca aveva avuto piena cognizione delle irregolarità commesse
- –sotto il profilo oggettivo e soggettivo– dovessero esser ritenuti gli CP_1 addebiti, ed comportamenti e le mancanze contestati al e la ravvisabilità Pt_1 della giusta causa, e la constatazione di proporzionalità della sanzione irrogata.
Essendo, per quanto innanzi, stata esclusa -in via definitiva- la fondatezza delle contestazioni al riguardo sollevate dal , viene a mancare la base fattuale Pt_1 giustificativa della asserita imputabilità al delle condotte innanzi richiamate, Pt_2 proprio perché escluse, nella relativa oggettività, dalla sentenza passata in giudicato, resa nei confronti del Pt_1
La mancanza del basilare riscontro fattuale necessario ex art. 2043 c.c., di per sé comporta l'inconfigurabilità della relativa fattispecie e dell'addebitabilità al della Pt_2 invocata responsabilità.
Va inoltre considerato che l'addebito riferito all'atteggiaento ritorsivo imputato al Pt_2
-che comunque concerne l'ambito della coscienza e volontà delle condotte-, non trova riscontro ex actis.
L'eventuale desumibilità di tale atteggiamento, doveva essere, in ipotesi, ricavabile dalla pretestuosità e strumentalità delle contestazioni disciplinari, connotazioni che devono ritenersi escluse, stanti gli esiti e valutazioni formulate nell'apposito giudizio svoltosi innanzi al GdL.
Anche i risvolti di lesività per pregiudizi personali e professionali, ed in particolare in termini di diffamatorietà, non risultano esser dimostrati, essendo stata peraltro esclusa la relativa rilevanza penale (come da provvedimento del GIP già richiamato), e potendo le risultanze del relativo procedimento, esser anche valorizzabili ai fini della presente decisione.
Va ancora osservato che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2043
c.c., occorre sia riscontrata anche la dolosità o colposità delle condotte.
Essendo le contestazioni mosse nei confronti del , concernenti addebiti disciplinari Pt_2 infondatamente, ingiustamente e strumentalmente mossi, con prospettazione di fatti anche non rispondenti alla realtà, deve ritenersi esser state prospettate, in capo al condotte dolose, poste in essere anche per fini ritorsivi. Pt_2
Si deduce, in sostanza, che il avrebbe scientemente mosso gli addebiti di specie, Pt_2 pur nella consapevole insussistenza dei relativi presupposti.
Pagina 13 Va al riguardo rilevato che avendo il , posto a fondamento della domanda Pt_1 risarcitoria, l'illegittimità del licenziamento con particolare riferimento alla inconfigurabilità degli addebiti mossi -e comunque la pretestuosità, e finanche la falsità-, il medesimo avrebbe dovuto dimostrare che colui (il che ha formulato ingiusti Pt_2 addebiti che hanno portato al licenziamento, dovesse essere a conoscenza dell'infondatezza delle accuse, ed aver in tal guisa agito con dolo (come si prospetta nella specie) -o colpa grave-, e quindi nella consapevolezza della assoluta mancanza dei presupposti e condizioni, e della insussistenza dei fatti e della chiara irrilevanza disciplinare.
L'esame degli elementi desumibili ex actis porta, con verifica improntata ai criteri testè richiamati, a ritenere che nella specie non risultano esser ravvisabili riscontri che possano indurre a ritenere integrata tale ipotesi, e quindi che siano imputabili al Pt_2 condotte idonee a cagionare i riflessi pregiudizievoli sulla reputazione e dal punto di vista diffamatorio, lamentati dall'appellante.
Le contestazioni mosse dal , sugli addebiti disciplinari de quibus, sono, per Pt_1 quanto evincibile dalla pronuncia definitiva del GdL, infondate.
A quanto innanzi consegue la valutazione di inconfigurabilità della relativa falsità e pretestuosità -incompatibile con le valutazioni ed accertamenti e conclusioni raggiunti dal
GdL-, e quindi delle connotazioni di lesività come dedotte dall'appellante.
Non sono peraltro apprezzabili -non essendo neppure stati addotti elementi al riguardo- specifiche considerazioni sulle qualità personali e professionali del , ma solo Pt_1 contestazioni di singoli addebiti per violazione delle regole che devono governare le prestazioni professionali rese.
Gli esiti del procedimento penale e del giudizio del lavoro concernente l'impugnativa di licenziamento, e tutto quanto sopra posto in rilievo, inducono quindi a ritenere del tutto destituite di fondamento le contestazioni mosse dal , nei confronti del . Pt_1 Pt_2
In siffatto quadro non può esser ravvisata alcuna condotta lesiva imputabile al Pt_2 non essendo stati oggetto di addebito fatti o circostanze false e mai verificatesi, ma essendovi stata una prospettazione sulle mancanze -dal nell'esecuzione del Pt_1 rapporto di lavoro.
Quanto asserito al riguardo, non ha trovato conferma né in termini di rilevanza penalistica -anche in particolare per l'imputato falso- prospettati dal , e neppure Pt_1 in chiave di fondatezza rispetto a quanto oggetto di valutazione sui profili civilistici.
A quanto innanzi consegue la inconfigurabilità della lesione della dignità, dell'immagine e della reputazione nei termini prospettati dal , non appalesandosi peraltro profili Pt_1 di ingiuriosità del licenziamento;
non sono neppure apprezzabili connotazioni di diffusività delle relative questioni e decisioni, tali da integrare una fattispecie di natura diffamatoria
-che comunque e sempre, presuppone la verifica sui relativi fatti posti a fondamento, verifica già condotta (si ribadisce) nel giudizio del lavoro-.
Non si ravvisano, in definitiva, i presupposti per la valutazione di fondatezza della chiesta tutela risarcitoria, essendovi, peraltro, anche carenza di apposite allegazioni argomentative al riguardo, e sulla connotazione delle condotte imputate al , e nei Pt_2 termini sopra descritti.
Pagina 14 Quanto poi alle singole questioni addotte a supporto dell'appello, occorre considerare che:
I) La verifica della competenza funzionale, è stata già vagliata in prime cure, con apposita individuazione del Giudice civile per la trattazione e decisione della controversia;
non risulta peraltro esser stata formulata, dall' appellante, alcuna specifica richiesta al riguardo -non riscontrabile nel petitum-, ed ai fini della correlata riforma della pronuncia di primo grado;
II) La richiesta ex art. 295 c.p.c. non è suscettibile di accoglimento, essendo correlata a valutazioni concernenti questioni già affrontate e decise con sentenza passata in giudicato, all'esito del giudizio svoltosi innanzi al GdL per l'impugnativa del licenziamento;
non sussiste peraltro alcun rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello relativo alla querela di falso.
III) Quanto alle richieste di prova, occorre considerare, e ribadire, che le stesse attengono sempre e comunque a fatti già oggetto del vaglio del GdL, e della decisione passata in giudicato che ha valutato i fatti de quibus;
IV) La doglianza sulla omessa considerazione delle plurime querele di falso proposte,
e disconoscimento dei documenti, e contestazioni di conformità
Verte su documenti e circostanze già oggetto di valutazione e della decisione del GdL.
V) La riunione richiesta non si appalesa necessaria,
essendo incensurabile la decisione al riguardo, in quanto rimessa al potere ordinatorio del Giudice, e non essendo la reiezione della richiesta de qua, suscettibile di impugnazione
VI) Quanto all'erronea valutazione sula responsabilità del Pt_2
Si richiamano le ragioni innanzi evidenziate sulla infondatezza dell'addebito.
VII) In merito alla dedotta lesione della dignità personale e professionale del comportamento tenuto dal Pt_2
Si ribadisce quanto testè, ed in precedenza, rilevato
VIII) La contestata erroneità delle valutazioni formulate sulla rilevanza del decreto di archiviazione
È doglianza infondata, posto che le relative risultanze sono -come sono state- liberamente valutabili dal Giudice, unitamente ad ulteriori elementi desumibili dagli atti del fascicolo
IX) Circa la omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale del Pt_2
La relativa infondatezza deriva dalle considerazioni sopra esposte sulla già avvenuta valutazione -nel giudizio innanzi al GdL- dei fatti posti a base dell'addebito, e sulla mancanza di riscontri sull'elemento soggettivo.
X) Quanto alla connotazione emulativa, falsa, diffamatoria delle contestazioni disciplinari,
Pagina 15 La infondatezza della doglianza, consegue sempre alle considerazioni testè richiamate, e su quanto posto in rilievo sui già avvenuti accertamenti -in via definitiva-, concernenti fatti e circostanze rnuovamente riproposti nella presente controversia, assumendo rilevanza anche la carenza di prova sulla connotazione offensiva e sui relativi riflessi pregiudizievoli
XI) Le censure sulla omessa audizione del e invalidità del licenziamento, Pt_1 anche per mancanza di forma scritta;
sulla inconfigurabilità di condotte disciplinarmente rilevanti, ed indeterminatezza, anche temporale, di tali condotte, e carenza di contestazione immediata;
sulla connotazione strumentale, pretestuosa, offensiva, di inadempimenti non provati;
Sono questioni già sottoposte alla valutazione nel giudizio innanzi al GdL, essendo state oggetto di relativa decisione passata in giudicato
Sulla connotazione strumentale, pretestuosa, offensiva, di inadempimenti non provati, si richiama quanto già in precedenza argomentato sulla relativa infondatezza, per mancanza di riscontri sul presupposto fattuale, ed anche dell'elemento soggettivo, essendo anche carente il relativo supporto allegativo/argomentativo al riguardo;
XII) Sul motivo concernente l'omessa pronuncia sulla responsabilità extracontrattuale, sulla infondatezza delle contestazioni, sulla violazione della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, sulla lesione della reputazione personale e professionale
Va ribadito quanto sopra argomentato, sulla già compiuta verifica e valutazione dei fatti, che nell'odierno giudizio vengono addebitati direttamente al e quindi sulla Pt_2 inconfigurabilità di elementi che possano indurre a valutare gli addebiti mossi ad personam dal , Pt_1
XIII) Quanto al dedotto carattere ritorsivo del licenziamento, e relativo scopo diffamatorio,
Oltre a non esservi riscontri sulla diffusione delle notizie relative alle vicende che hanno coinvolto il ed alla relativa modalità diffusiva -risultando le relative affermazioni Pt_2 esser relegate al rango di mere asserzioni- va considerato che la ritenuta legittimità del licenziamento, confligge con la prospettata natura ritorsiva, che avrebbe dovuto comportare una verifica di pretestuosità, strumentalità e relativa ingiustificatezza, che deve ritenersi incompatibile con la già ritenuta fondatezza degli addebiti disciplinari, come acclarato nel giudizio svoltosi innanzi al GdL.
Può al riguardo rilevarsi che all'esito di tale giudizio,
- Gli addebiti mossi al sono stati ritenuti fondati, considerando la gravità, Pt_1 anomalia, abusività e reiterazione delle condotte, in violazione della normativa interna;
- Vi è stata compromissione del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro;
- Inconferente doveva ritenersi la circostanza che al non fosse mai stato Pt_1 mosso alcun addebito disciplinare;
Pagina 16 - Il licenziamento si appalesava sanzione legittima e proporzionata rispetto alle inadempienze ed alle irregolarità perpetrate dal lavoratore;
- Non vi era stata alcuna indebita e non necessaria pubblicizzazione del licenziamento, e che la vicenda avesse avuto particolare risonanza;
- Alcuna specificazione era stata resa sulle asserite, e non meglio precisate,
“dichiarazioni offensive” e sulla relativa divulgazione;
- Non erano state formulate considerazioni non necessarie, sulle qualità personali e/o professionali del , né state attribuite indebitamente condotte Pt_1 infamanti
- Alcuna prova poteva ravvisarsi sulla imputata antigiuridicità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, e dell'illiceità dei motivi ad essa sottesi,
Come è quindi agevole constatare, sono stati oggetto di precedente approfondimento e valutazione, non solo i profili di legittimità del licenziamento, ma anche gli asseriti -e non provati- risvolti diffamatori e lesivi della reputazione, concernenti la offensività delle contestazioni -escluse dal GdL-, e gli apprezzamenti lesivi sulla persona e professionalità del . Pt_1
Tutte tali valutazioni, riguardano i medesimi atti -e relativo contenuto- e questioni già esaminati nel giudizio del lavoro, e che sono pedissequamente state riproposte nel presente giudizio.
Anche le questioni correlate alle querele di falso, ed ai disconoscimenti e richieste di stralcio di documenti, non sono suscettibili di valutazione, a fronte di una verifica condotta sul compendio probatorio già sottoposto al GdL, che ha portato al rigetto delle richieste, come poc'anzi precisato.
Considerando quindi che nella specie è stata proposta una domanda fondata su quanto già dedotto nel primo giudizio (di impugnativa del licenziamento) dal , va anche Pt_1 ricordato che il giudicato -formatosi sula sentenza del GdL- copre tanto il dedotto quanto il deducibile e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(infra Cass. III, 11 gennaio 2024, n. 1259 ; Cass. civ., n. 14535/2012).
Pur essendosi il giudizio innanzi al GdL, svolto tra il e la BPPB, le questioni sulle Pt_1 quali si è formato il giudicato, risultano essere le medesime riproposte dal nella Pt_1 presente sede, con riferimento all'accertamento dei fatti e contestazioni mosse, ed idoneità ai fini del licenziamento.
La inconfigurabilità di risvolti offensivi, diffamatori e lesivi, e quindi di conseguenze dannose, va valutata avuto riguardo sempre ai medesimi fatti, che integrano l'elemento oggettivo dell'imputazione della responsabilità risarcitoria.
Le stesse censure mosse nei confronti della BPPB, e per atti e contestazioni a firma del vengono traslate nei confronti del medesimo, con gli addebiti di pretestuosità, Pt_2 strumentalità, offensività e lesività, e di natura ritorsiva dell'iniziativa disciplinare, per fatti/circostanze/contestazioni, comunque già vagliate, quanto alla ravvisabilità delle
Pagina 17 correlate basi fattuali, nella relativa infondatezza, e per quanto addebitato nei confronti della Banca.
Si configura in tal guisa, una sostanziale duplicazione di giudizi, volta ad ottenere la ri- valutazione dei medesimi fatti, non nei confronti della Banca -originaria destinataria delle doglianze- ma del dirigente rappresentante della stessa, imputando al medesimo gli stessi addebiti già mossi all'istituto di credito, e promuovendo l'iniziativa ad personam, supportandola comunque con le medesime doglianze oggetto del giudizio di impugnativa del licenziamento.
Non risultano quindi esser apprezzabili -non essendo stati esplicitati- con riferimento agli aspetti oggettivo/fattuali, i profili differenziali tra la presente azione e quella precedentemente proposta, rispetto alla quale la odierna controversia si connota solo per essere indirizzata contro il , con addebito di responsabilità ex art. 2043 c.c., Pt_2 comunque fondato sugli stessi fatti già giudicati.
Va peraltro considerato che, anche se, stricto iure, non è dato ravvisare l'ipotesi del giudicato esterno e la violazione del principio del ne bis in idem, assume comunque rilevanza la necessità di evitare giudicati contrastanti, in assecondamento dell'interesse pubblico sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
(Cassazione civile sez. I, 04/07/2022, n.21087).
Da ultimo, occorre rilevare l'infondatezza del motivo concernente la disciplina delle spese di lite, posto che la relativa valutazione è stata correttamente ragguagliata ai valori medi dello scaglione di riferimento, individuato alla stregua della quantificazione data nel petitum attoreo.
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dei valori minimi invocati dall'appellante, vista la molteplicità di questioni e l'ampiezza delle deduzioni sottoposte nel giudizio.
Deve anche esser considerato che la fase di istruttoria/trattazione, va riconosciuta a prescindere dall'avvenuto espletamento delle attività istruttorie, essendo la predetta voce riferita anche alla trattazione.
Al cospetto di tutto quanto innanzi argomentato, la domanda per danni formulata dall' attore, e le censure sollevate in appello rispetto alla pronuncia di rigetto del Tribunale, devono ritenersi infondate.
Tanto anche con riferimento alla contestazione della condanna ex art. 96 c.p.c. resa in prime cure.
Va al riguardo considerato che tale decisione condannatoria è stata sorretta da apposita ed idonea motivazione, e con valorizzazione del riscontrabile abuso dello strumento processuale -e con tentativo di perseguimento di un ingiusto profitto a carico del Pt_2 individuato nell'avventatezza della iniziativa processuale, della prospettazione di tesi giuridiche insostenibili, e della pretestuosità dei motivi posti alla base della domanda, che hanno costretto la controparte a contrastare le plurime ingiustificate iniziative, con dispendio di risorse personali ed economiche a fronte di un procedimento penale -prima-
e di un giudizio civile -poi- privi di qualsivoglia base di fondatezza, tanto affermando per
Pagina 18 avere il già promosso numerosi procedimenti, in sede civile e penale, Pt_1 negativamente riscontrati.
Si è dato anche rilievo alla constatazione della reiterazione, dal , delle stesse Pt_1 circostanze già valutate ed oggetto di decisione nei diversi giudizi intrapresi, ed in particolare in quello svoltosi innanzi al GdL per l'impugnativa di licenziamento, ravvisando il disvalore della condotta e la temerarietà dell'iniziativa processuale, proprio alla luce della pedissequa riproposizione delle medesime doglianze, reiterate pervicacemente nonostante le numerose pronunce negative di rese.
In definitiva è stato ritenuto che il , travalicando il limite della “normale Pt_1 prudenza” -già di per sé giustificativa della condanna ex art. 96 cpc-, ha palesemente abusato dello strumento processuale, cagionando un notevole spreco di energie giurisdizionali.
A fronte di tale argomentata scelta, il ha dedotto non esser stati travalicati i Pt_1 limiti della legittima prospettazione difensiva, sostenendo difettare la prova dell'elemento soggettivo -mala fede o colpa grave- necessaria per il riconoscimento della relativa responsabilità, ed ancora non esser sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
La contestazione non risulta esser idonea a contrastare le argomentazioni rese al riguardo dal Giudice di prime cure, ed in quanto concernenti la condotta processuale abusiva, per esser stata assunta una iniziativa che si è appalesata in contrasto con il criterio della normale prudenza.
Tanto posto che nella specie è dato riscontrare la pedissequa riproposizione delle medesime questioni già vagliate e decise in via definitiva, con richiesta di ulteriore valutazione palesemente insuscettibile di recepimento, stante il precedente vaglio già effettuato con pronuncia passata in giudicato, avendo quindi l'iniziativa de qua, comportato un inutile ed oneroso dispendio di attività processuale.
La temerarità, e configurabilità del presupposto giustificativo della condanna, si ravvisano quindi nella reiterazione, dal , delle stesse circostanze, questioni e Pt_1 doglianze, già valutate ed oggetto di decisione nei diversi giudizi intrapresi, ed in particolare in quello svoltosi innanzi al GdL per l'impugnativa di licenziamento.
Va peraltro considerato che tutte le iniziative del , vertenti sulle medesime Pt_1 questioni sottoposte in sede civile e penale, sono state disattese nelle relative richieste, e con valutazione dei medesimi fatti in differenti sedi.
In particolare sono stati oggetto di rigetto il ricorso ex art. 700 c.p.c., il relativo reclamo, e l'impugnativa di licenziamento proposti innanzi al GdL, seguita dalle pronunce della Corte d'appello e della Cassazione.
Anche in sede penale, i procedimenti azionati su impulso del US, si sono conclusi decreti di archiviate del Gip, e tanto anche con riferimento a quanto imputato al Pt_2 per condotte penalmente rilevanti per ipotesi di falso e diffamazione.
La pedissequa riproposizione -anche nel giudizio di appello-, delle doglianze già oggetto di valutazione e decisione definitiva, comporta la ravvisabilità dei presupposti ex art. 96 c.p.c., non solo nel giudizio di primo grado, ma vieppiù anche nel giudizio di
Pagina 19 appello, dovendosi richiamare e condividere le argomentazioni rese al riguardo, e sopra evidenziate, a sostegno della disponenda condanna, ed anche considerare che già in primo grado è stata oggetto di specifico rilievo la riproposizione delle medesime questioni già decise, e la pregiudizialità logica degli accertamenti -definitivi- del Giudice del lavoro, ai fini delle valutazioni del giudizio proposto contro il . Pt_2
Va rilevato al riguardo che la S.C. ha affermato che (Cassazione civile sez. un.,
09/07/2024, n.18718) riproporre questioni già decise in via definitiva comporta condanna per lite temeraria, integrando un comportamento contrario a buona fede, che configura un abuso del processo, giustificando la condanna ex art. 96 c.p.c.
Va, pertanto, disposta anche nel giudizio di appello, la condanna per lite temeraria.
I relativi importi, possono esser liquidati in considerazione delle richiamate circostanze, che inducono a ritenere congrua la determinazione in misura pari alla metà delle somme liquidata in dispositivo a titolo di spese.
Le spese di lite, parametrate al valore della controversia -è stata chiesta la condanna ad un importo non inferiore ad € 520.000,00 per danni- e quindi agli importi oggetto di richiesta risarcitoria, seguono la soccombenza.
Va, stante il rigetto dell'appello, anche emessa la declaratoria ex art. art. 13 comma
1quater del D.P.R. 115/2002
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2435/2023 pubblicata il 20/06/2023, del Tribunale di Bari, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 Pt_2
, che si liquidano in complessivi € 20.000,00 oltre accessori come per
[...] legge;
- Condanna , al pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. Parte_1
96 c.p.c., della somma di € 10.000,00, a favore di;
Parte_2
- Dichiara che l'appellante , è tenuto, per quanto previsto dall' Parte_1 art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 26/2/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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