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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/12/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 247/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 247/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MELIS FULVIA, elettivamente domiciliata in VIALE DEL LAVORO N. 15 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PALA ARIANNA, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in
Via Peppino Catte n. 3 NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: - Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre e l'assegnazione della casa coniugale in Orosei, loc. Cala Liberotto alla madre;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2
il martedì ed il giovedì, nel pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 20,30; i fine settimana alternati dalle ore 16,30 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica;
30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli minori mediante il versamento a favore della sig.ra della somma mensile Pt_1 di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del CNF di Roma da ritenersi parte integrante del presente verbale;
- spese di lite compensate tra le parti;
- sospensione del percorso di sostegno piscologico ed educativo a favore dei minori presso il Consultorio di Orosei.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alle condizioni previste dall'accordo intercorso tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.03.2022 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 7.12.2008, iscritto nei registri dell'ufficio Controparte_1 dello stato civile del comune di Orosei al numero 28, parte II, serie A dell'anno 2008; che dall'unione sono nati due figli: (nato l'[...]) e (nata il Per_1 Per_2
25.12.2012); che con sentenza n. 379/2020 pubblicata il 09.11.2020, il Tribunale di
Nuoro ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al sig. , affidando CP_1
i figli minori in via esclusiva alla sig.ra che in seguito all'appello presentato Pt_1
Pag. 2 di 6 dal coniuge, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha revocato la dichiarazione di addebit;
, che dall'ottobre 2017 i coniugi non hanno più vissuto insieme ed è cessata ogni comunione di vita materiale e spirituale.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Orosei in data 07.12.2008 Controparte_1
(Atto n. 28, parte II, serie A); affidarsi i figli minori in via esclusiva a Parte_1 che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori;
assegnare la casa coniugale in Orosei, loc. Cala Liberotto, con quanto l'arreda,
a limitare il diritto di visita ai soli fine settimana alternativamente, Parte_1
dalle ore 16:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
il mese di luglio o di agosto, alternativamente, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; disporsi che corrisponda, a titolo di contributo Controparte_1 nell'obbligo di mantenimento verso i figli, la somma di € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, nel domicilio del genitore affidatario, somma da adeguarsi annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;
disporsi che le spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti, siano sostenute nella misura del
50% dai genitori.
Con comparsa depositata il 20.05.2022 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
[...]
l'affidamento condiviso dei figli minori e con residenza stabile presso la Per_1 Per_2
casa materna e responsabilità separata dei genitori sulle questioni ordinarie nei periodi di convivenza;
il padre starà con i figli due giorni la settimana, il martedì ed il giovedì, nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 20,30; i fine settimana, alternativamente, dalle ore 16,30 del venerdì per riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina;
il mese di luglio o di agosto, alternativamente, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'
Angelo; i bambini passeranno il giorno del loro compleanno alternativamente con i genitori e parteciperanno al compleanno del genitore che lo festeggia, per l'intera giornata (ore 9,00-21,30) a prescindere dal giorno secondo gli accordi di cui sopra;
la
Pag. 3 di 6 casa coniugale sita in Località Cala Liberotto, Orosei (NU) via delle Mimose 27 verrà assegnata alla signora con quanto in essa contenuto;
il signor Parte_1 CP_1 contribuirà al mantenimento dei figli e con un assegno mensile di €. Per_2 Per_1
250.00 da pagarsi con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
le spese straordinarie (mediche- non previste dal Servizio Sanitario Nazionale-, scolastiche, ricreative, sportive di svago, ecc.), preventivamente concordate per iscritto tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% tra i genitori, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente;
per la definizione delle spese straordinarie, onde evitare inutili contenziosi, si farà riferimento al protocollo d'intesa siglato tra i magistrati della prima sez. del tribunale Ordinario di Roma e l'Ordine degli avvocati di Roma il 17/12/2014 ; poiché ognuna delle parti è percettrice di reddito sufficiente, ciascuna provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
6. impegno della signora a prestare consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del Pt_1
sig. e dei figli per quanto occorresse. CP_1
Svolta l'udienza presidenziale, sentite le parti e assunti i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, con sentenza del 03.05.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Orosei il 7.12.2008 e ha disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo con la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Sentito il minore e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza Per_1
del 24.10.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 26.11.2024 i procuratori hanno concluso in conformità alle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo. Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha mandato al PM per le conclusioni.
Considerato l'accordo tra i coniugi e la sentenza non definitiva del 03.05.2023 che ha già disposto in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 4 di 6 Considerata l'età dei figli e e la situazione patrimoniale delle parti, Per_1 Per_2 si ritiene che le condizioni relative all'affidamento, alle modalità di visita del padre e all'assegno mensile come concordate tra le parti corrispondano all'interesse dei minori.
Deve altresì essere accolta la domanda delle parti volta a ottenere la sospensione del percorso di sostegno psicologico ed educativo a favore dei minori. Nelle relazioni depositate in data 14.11.2024 il Servizio Sociale del comune di Orosei e il Consultorio
Familiare di Siniscola, sede di Orosei hanno dato atto del raggiungimento e della sussistenza die presupposti per la sospensione del servizio.
Le spese di lite, come espressamente richiesto dalle parti, vanno interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre;
2) assegna la casa coniugale sita in Orosei, loc. Cala Liberotto, alla madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e il Per_1 Per_2
martedì ed il giovedì, nel pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 20,30; i fine settimana alternati dalle ore 16,30 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica;
30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
minori mediante il versamento a favore della sig.ra della somma mensile Pt_1 di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del CNF di Roma da ritenersi parte integrante del presente verbale;
5) dispone la sospensione del percorso di sostegno psicologico ed educativo a favore dei minori presso il Consultorio di Orosei;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14.12.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott.ssa Francesca Lecis Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 247/2022, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MELIS FULVIA, elettivamente domiciliata in VIALE DEL LAVORO N. 15 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. PALA ARIANNA, elettivamente domiciliato in elettivamente domiciliato in
Via Peppino Catte n. 3 NUORO presso lo studio del difensore
CONVENUTO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare:
Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: - Affidare i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre e l'assegnazione della casa coniugale in Orosei, loc. Cala Liberotto alla madre;
- disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e Per_1 Per_2
il martedì ed il giovedì, nel pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 20,30; i fine settimana alternati dalle ore 16,30 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica;
30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
- porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli minori mediante il versamento a favore della sig.ra della somma mensile Pt_1 di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del CNF di Roma da ritenersi parte integrante del presente verbale;
- spese di lite compensate tra le parti;
- sospensione del percorso di sostegno piscologico ed educativo a favore dei minori presso il Consultorio di Orosei.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alle condizioni previste dall'accordo intercorso tra le parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'1.03.2022 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio con in data 7.12.2008, iscritto nei registri dell'ufficio Controparte_1 dello stato civile del comune di Orosei al numero 28, parte II, serie A dell'anno 2008; che dall'unione sono nati due figli: (nato l'[...]) e (nata il Per_1 Per_2
25.12.2012); che con sentenza n. 379/2020 pubblicata il 09.11.2020, il Tribunale di
Nuoro ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al sig. , affidando CP_1
i figli minori in via esclusiva alla sig.ra che in seguito all'appello presentato Pt_1
Pag. 2 di 6 dal coniuge, la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha revocato la dichiarazione di addebit;
, che dall'ottobre 2017 i coniugi non hanno più vissuto insieme ed è cessata ogni comunione di vita materiale e spirituale.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Orosei in data 07.12.2008 Controparte_1
(Atto n. 28, parte II, serie A); affidarsi i figli minori in via esclusiva a Parte_1 che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori;
assegnare la casa coniugale in Orosei, loc. Cala Liberotto, con quanto l'arreda,
a limitare il diritto di visita ai soli fine settimana alternativamente, Parte_1
dalle ore 16:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
il mese di luglio o di agosto, alternativamente, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; disporsi che corrisponda, a titolo di contributo Controparte_1 nell'obbligo di mantenimento verso i figli, la somma di € 400,00 entro il giorno 5 di ogni mese, nel domicilio del genitore affidatario, somma da adeguarsi annualmente in misura pari agli indici Istat di variazione del costo della vita;
disporsi che le spese straordinarie, preventivamente concordate tra le parti, siano sostenute nella misura del
50% dai genitori.
Con comparsa depositata il 20.05.2022 si è costituito in giudizio CP_1
, il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
[...]
l'affidamento condiviso dei figli minori e con residenza stabile presso la Per_1 Per_2
casa materna e responsabilità separata dei genitori sulle questioni ordinarie nei periodi di convivenza;
il padre starà con i figli due giorni la settimana, il martedì ed il giovedì, nel pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 20,30; i fine settimana, alternativamente, dalle ore 16,30 del venerdì per riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina;
il mese di luglio o di agosto, alternativamente, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'
Angelo; i bambini passeranno il giorno del loro compleanno alternativamente con i genitori e parteciperanno al compleanno del genitore che lo festeggia, per l'intera giornata (ore 9,00-21,30) a prescindere dal giorno secondo gli accordi di cui sopra;
la
Pag. 3 di 6 casa coniugale sita in Località Cala Liberotto, Orosei (NU) via delle Mimose 27 verrà assegnata alla signora con quanto in essa contenuto;
il signor Parte_1 CP_1 contribuirà al mantenimento dei figli e con un assegno mensile di €. Per_2 Per_1
250.00 da pagarsi con bonifico bancario entro il 5 di ogni mese e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' ISTAT;
le spese straordinarie (mediche- non previste dal Servizio Sanitario Nazionale-, scolastiche, ricreative, sportive di svago, ecc.), preventivamente concordate per iscritto tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% tra i genitori, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente;
per la definizione delle spese straordinarie, onde evitare inutili contenziosi, si farà riferimento al protocollo d'intesa siglato tra i magistrati della prima sez. del tribunale Ordinario di Roma e l'Ordine degli avvocati di Roma il 17/12/2014 ; poiché ognuna delle parti è percettrice di reddito sufficiente, ciascuna provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
6. impegno della signora a prestare consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del Pt_1
sig. e dei figli per quanto occorresse. CP_1
Svolta l'udienza presidenziale, sentite le parti e assunti i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli, con sentenza del 03.05.2023 il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Orosei il 7.12.2008 e ha disposto con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo con la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c.
Sentito il minore e acquisite le relazioni dei Servizi Sociali, all'udienza Per_1
del 24.10.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra indicate.
All'udienza del 26.11.2024 i procuratori hanno concluso in conformità alle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo. Il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione e ha mandato al PM per le conclusioni.
Considerato l'accordo tra i coniugi e la sentenza non definitiva del 03.05.2023 che ha già disposto in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Pag. 4 di 6 Considerata l'età dei figli e e la situazione patrimoniale delle parti, Per_1 Per_2 si ritiene che le condizioni relative all'affidamento, alle modalità di visita del padre e all'assegno mensile come concordate tra le parti corrispondano all'interesse dei minori.
Deve altresì essere accolta la domanda delle parti volta a ottenere la sospensione del percorso di sostegno psicologico ed educativo a favore dei minori. Nelle relazioni depositate in data 14.11.2024 il Servizio Sociale del comune di Orosei e il Consultorio
Familiare di Siniscola, sede di Orosei hanno dato atto del raggiungimento e della sussistenza die presupposti per la sospensione del servizio.
Le spese di lite, come espressamente richiesto dalle parti, vanno interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dispone l'affidamento dei figli minori a entrambi i genitori con collocazione presso l'abitazione della madre;
2) assegna la casa coniugale sita in Orosei, loc. Cala Liberotto, alla madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori e il Per_1 Per_2
martedì ed il giovedì, nel pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 20,30; i fine settimana alternati dalle ore 16,30 del sabato sino alle ore 21,00 della domenica;
30 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
durante le vacanze natalizie, alternativamente di anno in anno, dal 22 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo;
4) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
minori mediante il versamento a favore della sig.ra della somma mensile Pt_1 di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat e da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate secondo i criteri stabiliti dal protocollo del CNF di Roma da ritenersi parte integrante del presente verbale;
5) dispone la sospensione del percorso di sostegno psicologico ed educativo a favore dei minori presso il Consultorio di Orosei;
6) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Pag. 5 di 6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 14.12.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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