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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3708/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 832/2020,
pubblicata il 7.4.2020, a seguito di rimessione dalla Cassazione in forza di sentenza n. 19984/2023 del 12.7.2023, che ha cassato la setenza della corte di appello di Napoli n. 1823/2021, pubblicata il 19.5.2021
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nella qualità di procuratore di se stesso ed elett.te dom.to C.F._1
presso il suo studio in Cardito, alla via Gramsci n. 5
Appellante
E
corrente in Caserta alla via Quercione n.65, in persona Controparte_1
del suo leg.le rapp.te p.t. , C.F. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'vvvocato Emanuele Lombardi (C.F.: con C.F._2
studio in Marcianise alla via Vittorio Alfieri n.12 Palazzo Lombardi, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
All'udienza del 13.2.2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 309 c.p.c. dall'udienza del 6.2.2025 nella quale le parti non comparivano, queste nuovamente non sono comparse.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti, dà
1 luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che,
assunta dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c., va adottata con sentenza, con gli effetti previsti dall'art. 393 c.p.c..
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visti gli artt. 127 ter comma 4 e 309 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 24 febbraio 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro cons. rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 3708/2023, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 832/2020,
pubblicata il 7.4.2020, a seguito di rimessione dalla Cassazione in forza di sentenza n. 19984/2023 del 12.7.2023, che ha cassato la setenza della corte di appello di Napoli n. 1823/2021, pubblicata il 19.5.2021
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), nella qualità di procuratore di se stesso ed elett.te dom.to C.F._1
presso il suo studio in Cardito, alla via Gramsci n. 5
Appellante
E
corrente in Caserta alla via Quercione n.65, in persona Controparte_1
del suo leg.le rapp.te p.t. , C.F. , rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1
difeso dall'vvvocato Emanuele Lombardi (C.F.: con C.F._2
studio in Marcianise alla via Vittorio Alfieri n.12 Palazzo Lombardi, giusta mandato in calce alla comparsa di risposta
Appellata
Motivi della decisione
All'udienza del 13.2.2025, cui la causa era stata rinviata ex art. 309 c.p.c. dall'udienza del 6.2.2025 nella quale le parti non comparivano, queste nuovamente non sono comparse.
Pertanto, l'indicata inattività per due udienze, come si ricava dall'art. 127 ter comma 4 c.p.c., applicabile indifferentemente a tutti i procedimenti pendenti, dà
1 luogo immediatamente alla declaratoria di estinzione del processo, pronuncia che,
assunta dal collegio ex art. 307 u.c. c.p.c., va adottata con sentenza, con gli effetti previsti dall'art. 393 c.p.c..
Le spese, a mente dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
a) visti gli artt. 127 ter comma 4 e 309 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) nulla sulle spese.
Napoli, così deciso in data 24 febbraio 2025
Il cons. est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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