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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/06/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3082/2023 R.G.; tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Mauro Villani - appellanti;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare De Baggis - Controparte_1
appellata; nonché
, contumace - altro appellato;
Controparte_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3317/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 5 marzo 2025) è stata fissata udienza di discussione ex artt. 350 terzo comma, 350-bis primo comma, 281sexies
c.p.c., con termine note dell'11 giugno 2025.
La formula terminativa, introdotta dal D.Lgs.149-2022, ancorchè riferita ai giudizi d'appello per le sentenze di primo grado depositate dopo il 30 giugno 2023, è stata utilizzata in ragione della completezza delle difese svolte e della necessità (sempre immanente nel sistema) di contrarre i tempi del processo e di agevolare le decisioni senza differimenti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n.3317/2022 con cui il Giudice di Pace di Taranto ha respinto la loro domanda risarcitoria per le lesioni subite il 15.06.2019, a bordo dell'imbarcazione di proprietà di e condotta da assicurata con la Controparte_2 Controparte_3
compagnia Controparte_1
Gli appellanti hanno premesso che:
-in data 15.06.2019, alle ore 15:15 circa, mentre erano “in piedi” a bordo dell'imbarcazione di , cadevano all'interno della stessa, a causa della Controparte_2
improvvisa partenza del natante, avviata da mentre il passaggio Controparte_3
di un'altra imbarcazione nelle vicinanze generava un forte moto ondoso;
-a causa della caduta subivano lesioni fisiche;
-il Giudice di Pace di Taranto rigettava la domanda risarcitoria proposta dai deducenti nei confronti del e di giudicando incauta la CP_2 Controparte_1
condotta tenuta dagli stessi in occasione dell'evento infortunistico.
Gli appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle proprie domande risarcitorie e vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali, iva e cap come per legge, rispetto ad entrambi i gradi di giudizio, deducendo che:
-il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto che “l'azione promossa dagli attori, presuppone l'individuazione esatta del natante coinvolto e l'indicazione della sua compagnia assicuratrice, nei confronti della quale l'assicurazione del vettore potrà eventualmente esercitare la rivalsa”, nonostante non fosse stata addebitata al conducente di tale imbarcazione alcuna condotta colposa nella causazione dell'incidente;
-ha erroneamente ritenuto inesatta la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti della Compagnia assicuratrice del natante a bordo del quale hanno subito le lesioni;
2 -tale domanda deve essere valutata come “proceduralmente corretta”, in quanto proposta ai sensi dell'art. 141 del C.d.A., che configura un'azione speciale in favore del terzo trasportato danneggiato, senza il coinvolgimento del vettore, dalla cui responsabilità si prescinde ai fini del risarcimento, anche alla luce del costante orientamento della Suprema Corte in materia;
-il Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria in spregio alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, avendo gli attori dimostrato di aver subito un danno a seguito del sinistro e avendo ulteriormente provato la dinamica dell'evento e, quindi, la piena sussistenza dell'an;
-il primo giudice ha applicato alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione l'art.1227 c.c., ritenendo erroneamente che l'imbarcazione del si trovasse in CP_2
balia delle onde al momento del fatto e che gli attori avrebbero dovuto conformare la loro condotta a tale circostanza, in realtà insussistente;
-ha ingiustamente rigettato la richiesta di nomina del Ctu Medico-Legale formulata dagli attori, precludendo agli stessi di provare il quantum debeatur. ha innanzitutto dedotto l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
art. 348- bis c.p.c. e ne ha poi contestato la fondatezza, esponendo che:
-il Giudice di Pace ha correttamente inquadrato giuridicamente la fattispecie, ha valutato in modo organico e complessivo l'attività istruttoria espletata e la documentazione acquisita agli atti, fornendo una congrua, adeguata e inattaccabile spiegazione dei motivi del suo convincimento;
-le disposizioni poste dagli appellanti a fondamento delle loro istanze di risarcimento, precipuamente dettate dal legislatore in tema di risarcimento del terzo trasportato, sono inapplicabili al caso di specie, non trattandosi di un sinistro nel quale siano rimasti coinvolti, con relativa collisione, due natanti;
-anche in ipotesi di applicabilità di tale disciplina, la domanda sarebbe inammissibile, non avendo gli attori individuato l'altra imbarcazione coinvolta e la relativa compagnia assicuratrice, così impedendo l'esercizio della conseguente azione di rivalsa;
3 -la versione dei fatti fornita dagli attori e confermata dal teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, è incompatibile con il complesso delle acquisizioni processuali esaminate dal primo Giudice;
-il confronto tra le dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di causa e quelle rilasciate dagli attori alle autorità marittime, lette anche alla luce della mancata comparizione degli attori per rendere l'interrogatorio loro deferito dalla Compagnia appellata, acclara come il testimone abbia reso delle dichiarazioni di puro favore, disattese dalle risultanze dei documenti acquisiti agli atti, segno evidente della sua inattendibilità;
-il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che gli attori avessero tenuto un comportamento imprudente e negligente, tale da interrompere il nesso eziologico tra la condotta del conducente del natate a bordo del quale si trovavano e il verificarsi delle lesioni;
-il primo Giudice, previa corretta disamina delle norme invocate dagli attori quale titolo delle loro istanze, è giustamente pervenuto a un provvedimento di rigetto integrale delle domande risarcitorie.
La società appellata ha quindi concluso per il rigetto dei motivi di appello con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
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*** *** ***
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che e avevano proposto due giudizi Pt_2 Pt_1
distinti dinanzi al Giudice di Pace di Taranto (n.3914-2021/n.3915-2021), poi riuniti e definiti con la sentenza n.3317-2022, gravata d'appello.
Sul piano delle allegazioni, la aveva esposto che “cadeva all'interno della Pt_2
barca” a causa della manovra improvvisa e delle oscillazioni prodotte dalla brusca accelerazione di (conducente) nel momento in cui passava nelle Controparte_3
vicinanze dell'imbarcazione un natante che “creava un'onda” con “spostamento e rollìo dell'imbarcazione”.
4 Le stesse allegazioni da parte del Pesare.
Il Giudice di Pace ha rigettato entrambe le domande evidenziando che:
1) il testimone escusso aveva riferito dati circostanziali Testimone_1
non dedotti negli atti di citazione come lo sfioramento da parte del natante in movimento, con la fiancata sinistra, della fiancata destra della barca condotta dal , ancora ferma;
CP_3
2) la aveva reso all'Ufficio Marittimo una dichiarazione non proprio Pt_2
coincidente con il fatto raccontato dal testimone;
3) le parti avevano omesso di fornire i necessari dati identificativi per l'altro natante e la sua Compagnia assicuratrice;
4) le parti avevano tenuto una condotta negligente, rilevante sul piano della responsabilità, ex art.1227 c.c..
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L'appello non appare fondato.
La lettura degli atti difensivi del giudizio di primo grado e l'esame degli elementi istruttori non consente di individuare – soprattutto - la sussistenza e la dinamica del fatto.
Gli attori, qualche giorno dopo rispetto alla data del dedotto evento, hanno reso dichiarazioni spontanee all'Ufficio Marittimo di Maruggio nei seguenti termini:”eravamo fermi in acqua (…) quando un altro natante, posto nelle nostre vicinanze, è partito passando davanti alla nostra prora e causando un moto ondoso;
nello stesso momento, il , che era alla conduzione del nostro mezzo nautico, CP_3
dava marcia in avanti e per tale situazione l'unità subiva un rollio che determinava la
(nostra) caduta verso l'interno del natante (…)”.
Il testimone ha fornito i seguenti dati:
-al momento dei fatti vi erano tre barche nelle immediate vicinanze;
-il conducente della barca di colore bianco, era seduto a poppa, mentre i due ragazzi erano circa al centro della barca, entrambi in piedi;
5 -la barca “in movimento” passava vicino, a poca distanza dalla barca su cui si trovavamo i due ragazzi, sfiorando con la propria fiancata sinistra quella destra dell'imbarcazione ancora ferma;
-la barca passava abbastanza veloce, sicuramente non andava piano, e a seguito di tanto vedevo crearsi un'onda che passava lateralmente lungo l'imbarcazione ferma, facendola oscillare da destra verso sinistra;
-la ragazza cadeva in avanti verso prua e il ragazzo cadeva all'indietro verso poppa.
I due attori, cui la società di assicurazioni convenuta aveva deferito interrogatorio formale, non sono comparsi per la prova per interpello, come dichiarato dal Giudice di Pace nell'ordinanza del 12 luglio 2022, ai fini dell'art.232 cpc.
Secondo tali evidenze, nel giudizio di primo grado, non si è delineato un quadro probatorio univoco sul fatto costitutivo della domanda.
E' sufficiente il raffronto tra la descrizione generica del fatto contenuta in citazione, le dichiarazioni delle parti all'Autorità Marittima, le dichiarazioni del testimone, per escludere l'assolvimento dell'onere della prova da parte degli istanti, poiché:
-negli atti di citazione dei giudizi riuniti non vi sono state allegazioni specifiche sul fatto;
-le parti hanno dichiarato all'Autorità Marittima che l'”altro natante, posto nelle nostre vicinanze, è partito passando davanti alla nostra prora e causando un moto ondoso”;
-il testimone ha, invece, riferito che l'altra barca era in movimento e passava abbastanza veloce sfiorando con la propria fiancata sinistra quella destra dell'imbarcazione ancora ferma e che, a seguito di tanto, “vedeva” crearsi un'onda che passava lateralmente lungo l'imbarcazione ferma, facendola oscillare da destra verso sinistra ed ancora che il passaggio dell'onda e la partenza della barca furono quasi contemporanee.
Gli attori hanno attribuito la responsabilità al conducente che avviava la CP_3
barca con una improvvisa e brusca accelerata, senza specificare in citazione le modalità della caduta e senza fornire elementi specifici sui fattori causali;
invero,
6 stando al racconto del testimone sarebbe stato il moto ondoso provocato dall'altro natante che passava a velocità sostenuta a determinare l'oscillazione dell'imbarcazione e, quindi, la caduta del all'indietro verso poppa e della Pt_1
in avanti verso prua;
al riguardo, va rimarcato che negli atti di citazione non Pt_2
sono stati allegati questi profili.
Gli appellanti, nel censurare la decisione reiettiva del primo Giudice, hanno affermato che l'art.141 CdA prevede il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo trasportante con il solo onere di provare di “aver subito un danno a seguito dell'occorso” e non delle modalità dell'incidente.
Per l'esame e la valutazione di tale motivo (punto nodale dell'impugnazione) valgono le seguenti ragioni.
L'art. 141 CdA ha introdotto nell'ordinamento un'azione diretta in favore del terzo trasportato da esercitarsi nei confronti dell'assicuratore del vettore (tranne che nell'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito), che è così strutturata:
-il terzo trasportato promuove la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 "nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro" ed esercita "l'azione diretta" nei confronti della medesima impresa "nei termini di cui all'art. 145";
-il danno viene risarcito dall'assicuratrice del vettore "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro";
-il risarcimento è liquidato "entro il massimale minimo di legge" e "fermo restando quanto previsto all'art. 140" (che pone il criterio della riduzione proporzionale per il caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale);
-e' fatto comunque salvo, in favore del danneggiato, "il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo";
-l'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere (rectius: può chiedere che venga estromessa) l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato;
-l'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
7 Le Sezioni Unite della Cassazione, nella pronuncia n.35318 del 30 novembre 2022 hanno affermato che: ““lo scopo della norma è dunque quello di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale;
scopo che il legislatore ha inteso conseguire con due strumenti:
a) assegnare alla vittima un debitore certo e facilmente individuabile;
b) ridurre ulteriormente, rispetto alla presunzione già prevista dall'art. 2054 c.c., comma 1, l'onere della prova gravante sul danneggiato, da intendersi limitata al fatto di essere stato trasportato a bordo del veicolo e alla natura ed entità dei danni patiti in conseguenza del sinistro, con impossibilità per il vettore (o il suo assicuratore) di liberarsi semplicemente dimostrando la responsabilità di un altro conducente””.
(…) Deve “”darsi risposta alla specifica questione rimessa alle Sezioni Unite: ossia se il sistema delineato dall'art. 141 cod. ass. presupponga che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli o se l'azione diretta possa essere esercitata anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si trovava il passeggero danneggiato.
Ritiene il Collegio che la seconda possibilità debba essere esclusa e che l'azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli. E ciò alla luce di una interpretazione dell'art. 141 che - come prescritto dall'art. 12 preleggi - deve tener conto del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore (che, desunta dal dato letterale, vale - a sua volta - a
"illuminarlo" e a definirne la portata), nell'ambito di una lettura che abbia presente la complessiva struttura dell'articolo e che colga la logica interna e l'interdipendenza fra le sue disposizioni.
Va evidenziato, in primo luogo, il dato letterale ineludibile costituito dall'espressione
"a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", ove l'utilizzo del plurale non consente di dubitare che il legislatore abbia avuto presente unicamente l'ipotesi del sinistro avvenuto fra due o più veicoli, senza prendere in considerazione l'ipotesi dell'incidente che abbia visto veicolo coinvolto un solo mezzo.
Ciò rilevato, deve escludersi che tale dato letterale sia superabile sul piano interpretativo, sì da poter ritenere che la disciplina, pur riferita letteralmente ad almeno due mezzi, possa trovare applicazione anche in caso di unico veicolo.
L'intero "meccanismo" disegnato dall'art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici, quella del vettore e quella del responsabile civile, la prima delle quali provvede (salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito) ad erogare il risarcimento al trasportato danneggiato, sulla base di un
8 accertamento circoscritto all'esistenza e all'entità del danno causalmente correlato al sinistro, salvo poi rivalersi nei confronti della diversa compagnia assicuratrice del responsabile (o corresponsabile) civile, previo accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva, peraltro, la possibilità dell'assicuratore del responsabile civile, che riconosca la responsabilità del proprio assicurato, di intervenire nel giudizio e di chiedere l'estromissione dell'assicuratrice del vettore).
L'interazione fra l'assicuratore che anticipa il risarcimento e quello destinato a sopportarne il peso definitivo a seguito della rivalsa del primo presuppone necessariamente una duplicità di enti assicurativi che non può aversi, per definizione, quando nel sinistro sia coinvolto un solo veicolo, nel qual caso l'assicuratore è unico
(ossia quello del vettore possibile responsabile civile): rispetto ad esso non avrebbe ragion d'essere la duplicazione delle fasi (quella preliminare di accertamento del danno causalmente correlato all'incidente e quella successiva di accertamento della responsabilità) che comporterete un inutile dispendio di attività giudiziali oltre ad una inversione illogica del normale ordine delle questioni da decidere.
L'applicazione dell'art. 141 cod. ass. in caso di unico veicolo coinvolto comporterebbe pertanto la necessità di sostenere una lettura "abrogativa" della norma, che metta del tutto in ombra sia il dato letterale del riferimento a due enti assicurativi, sia - soprattutto l'intero meccanismo dell'anticipazione/rivalsa che (come spiegato al punto 10.2) costituisce lo strumento attraverso cui il legislatore ha inteso realizzare un ragionevole bilanciamento fra l'esigenza di agevolare il terzo trasportato nel conseguimento del risarcimento e quella di far gravare il peso definitivo di tale risarcimento sul garante del conducente responsabile.
Deve pertanto concludersi che il riconoscimento dell'azione ex art. 141 cod. ass. a favore del trasportato nell'unico veicolo coinvolto nel sinistro comporterebbe una forzatura del dato letterale che non risulterebbe giustificata, sul piano logico- sistematico, da ragioni di tutela rafforzata del danneggiato (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di coinvolgimento di due o più veicoli) e si tradurrebbe in una sostanziale lettura abrogativa del meccanismo di anticipazione/rivalsa ideato dal legislatore.
Quanto si è detto finora sulle finalità e sui presupposti di operatività dell'art. 141 cod. ass. consente di confermare quanto affermato da Cass. n. 25033/2019 in punto di non necessità di uno scontro materiale fra i veicoli e di sufficienza del mero coinvolgimento nel sinistro di almeno due di essi, come nel caso di condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che
9 costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri.
Ciò che rileva è il fatto che venga in gioco la possibile responsabilità di almeno due conducenti e, quindi, di almeno due enti assicurativi, determinandosi pertanto le condizioni per attuare quel meccanismo di anticipazione (del risarcimento al trasportato) da parte dell'impresa assicuratrice del vettore e della successiva rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile che - come si è detto costituisce lo strumento mediante il quale il legislatore ha inteso rafforzare la tutela del danneggiato (…)
Possono essere formulati i seguenti principi di diritto:
"l'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito";
"la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 cod. ass. al traportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile";
"nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile"””.
Il Tribunale, a fronte di tali ineludibili principi e del fatto che gli attori-appellanti hanno sostenuto la fondatezza della domanda proprio con riguardo all'art.141 CdA omettendo il dato del coinvolgimento dei due natanti e non contestando l'aggancio normativo all'art.141 CdA contenuto nella sentenza impugnata, deve confermare la decisione del Giudice di Pace perché:
-gli attori non hanno compiuto allegazioni per l'altro natante e non hanno potuto fruire delle agevolazioni probatorie;
-la valutazione della domanda ai sensi dell'art.144 CdA e dei principi sulla responsabilità civile (artt.2043-2054 c.c.) ha dovuto evidenziare sia le discrasie tra allegazioni e prova orale, sia l'assorbente responsabilità degli attori ex art.1227 c.c.;
10 -tale valutazione ha inevitabilmente reso superflua la prova liberatoria ex art.2054 primo comma c.c..
Conclusivamente, gli assunti degli attori-appellanti hanno incontrato i suddetti limiti che hanno contribuito a definire il perimetro di infondatezza della vicenda dedotta in giudizio, unitamente alla mancanza di denuncia del sinistro da parte del proprietario dell'imbarcazione ed agli effetti processuali connessi alla mancata comparizione degli attori per l'interpello.
I limiti di allegazione e di prova vanno evidenziati anche per altro profilo.
I Giudici di legittimità, nell'ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25771, occupandosi di un caso di responsabilità del conducente di un'imbarcazione in presenza della c.d. onda anomala, hanno stabilito che è compito del giudice di merito verificare e valutare quale sia stato, in concreto, il comportamento del conducente al fine di accertarne la correttezza, in relazione ad un evento (quello, appunto, dell'onda anomala) che non costituisce un fatto eccezionale della nautica da diporto. E ciò in quanto l'art. 2054
c.c. comma 1 c.c. dispone che il conducente è obbligato al risarcimento "se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".
Secondo Cass. sez.VI 13 aprile 2022 n.12063, “in tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità a carico del vettore per i danni al viaggiatore opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa detta presunzione esclusa quando sia accertata la mancanza di una colpa in capo al vettore, come nel caso in cui il sinistro venga attribuito al fatto del viaggiatore (così la sentenza 23 febbraio
2009, n. 4343, ribadita dalla più recente ordinanza 13 gennaio 2021, n. 414)” (…); si legge in motivazione: “così inquadrati i termini giuridici della questione, il Collegio osserva che la sentenza impugnata resiste ai motivi di ricorso. Il Tribunale di Napoli, infatti, nel ricondurre la responsabilità dell'accaduto all'oscillazione della barca causata dall'impatto con l'onda ed al comportamento dello stesso danneggiato, "che non è riuscito a dominare una situazione tipica del trasporto su unità da diporto di dimensioni modeste", ha anche escluso, nella sostanza, che si potesse ravvisare alcuna forma di imperizia a carico del conducente dell'imbarcazione (…) l'esclusione di una responsabilità del conducente e l'accertata imperizia del trasportato sono state ritenute le cause della caduta patita dall'odierno ricorrente”.
Nel caso in esame, gli attori hanno indicato il fattore causale nella condotta negligente ed imperita del conducente del natante che – secondo la tesi difensiva – sarebbe partito bruscamente, con molta accelerazione, ma – per come esposto nell'analisi dell'istruttoria – questo dato non ha avuto riscontri probatori.
Pertanto, l'appello va rigettato.
11 La condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.3082-2023 RG tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.3317-2022 del Giudice di Pace di Taranto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate, in favore della società convenuta-appellata, nell'importo di
€1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva;
-ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso l'11 giugno 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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