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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. /1959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1959/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. MASIERO LUANA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. PELLEGRINELLI DANIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente:
“pronuncia degli cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
collocamento paritario presso i genitori con spostamento della residenza anagrafica dei figli minori presso la madre dei minori;
visite come segue, salvi migliori e diversi accordo tra i genitori: - nella prima e terza settimana: i figli staranno con il padre dalle ore 18.00 del mercoledì, fino a quando il padre li accompagnerà a scuola il giovedì mattina, e dalle ore 18.00 del giovedì pomeriggio, fino
Pagina 1 al venerdì mattina quando il padre li porterà a scuola;
- nella seconda e quarta settimana di ogni mese il padre terrà i figli dalle ore 18.00 del lunedì fino a quando li porterà a scuola il martedì mattina, e dalle ore 18.00 del giovedì fino a quando li porterà a scuola il lunedì mattina, eccezion fatta per il pomeriggio del venerdì in cui i figli minori staranno con la madre dall'uscita di scuola (14.00), fino alle ore 18.00, quando il padre li andrà a prendere dalla madre;
ciascun genitore trascorrerà con i figli 7 giorni durante le vacanze natalizie (a settimane alternate di anno in anno), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, il cui periodo andrà reciprocamente comunicato entro il 30 Aprile di ogni anno;
il giorno del compleanno dei figli andrà trascorso ad anni alterni con l'un genitore e con l'altro; i compleanni del genitore e della festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore cui la ricorrenza si riferisce;
fatti salvi diversi accordi tra le parti;
l'assegno unico universale sarà percepito per l'intero dalla madre dei minori, che potrà farne richiesta anche in assenza di consenso del padre dei minori;
il padre provvederà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre di un assegno entro il giorno 5 di ogni mese pari ad euro 850,00
(425,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
laddove
l'ammontare dell'assegno unico e universale in favore della madre dei minori, non raggiungesse la somma di 160,00 euro a figlio, il padre verserà alla madre la somma di euro mensili di 450,00 euro per ogni figlio;
il padre provvederà al 70% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Pagina 2 universitaria; f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
La ha allegato di avere contratto matrimonio il 29.8.2009 in Porto Viro (RO), atto Pt_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Viro (RO), parte II
Serie A al numero 15 anno 2009 e di essersi separata consensualmente dal coniuge in forza di sentenza n. 754 di questo tribunale pubblicata l'08.09.2023, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 8.9.2023, specificando che dall'unione sono nati il Per_1
31.03.2012 e il 23.12.2014, entrambi studenti non economicamente Per_2
autosufficienti.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso e paritario ad entrambi i genitori dei figli minorenni, con collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre;
un contributo per il mantenimento dei figli di € 1.200,00 (€ 600,00 a figlio); la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 65% a carico del e del 35% CP_1 della madre;
la percezione esclusiva dell'assegno unico universale;
un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda sullo status, di affidamento condiviso e paritetico dei figli e alla attribuzione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla ricorrente, oltre alla ripartizione percentuale 65-35% delle spese straordinarie;
il ha chiesto al tribunale di statuire CP_1
il mantenimento diretto o, in subordine, di stabilire in euro 600,00 complessivi la contribuzione dovuta per il mantenimento ordinario dei figli. Si è, infine, opposto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Con decreto del 12.12.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Pagina 3 Con provvedimento del 12.12.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 19.3.2025, nella quale sentite le parti ed il giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in forma congiunta.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. giusta l'espressa rinuncia formulata dalle parti.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 754 di pubblicata l'08.09.2023, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 8.9.2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e all'interesse della prole di minore età.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , contratto in PORTO VIRO in data Pt_1 CP_1
29/08/2009, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
PORTO VIRO nell'anno 2009, parte II Serie A al numero 15;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
C. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.03.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1959/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. MASIERO LUANA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. PELLEGRINELLI DANIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI Per parte ricorrente e parte resistente:
“pronuncia degli cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
collocamento paritario presso i genitori con spostamento della residenza anagrafica dei figli minori presso la madre dei minori;
visite come segue, salvi migliori e diversi accordo tra i genitori: - nella prima e terza settimana: i figli staranno con il padre dalle ore 18.00 del mercoledì, fino a quando il padre li accompagnerà a scuola il giovedì mattina, e dalle ore 18.00 del giovedì pomeriggio, fino
Pagina 1 al venerdì mattina quando il padre li porterà a scuola;
- nella seconda e quarta settimana di ogni mese il padre terrà i figli dalle ore 18.00 del lunedì fino a quando li porterà a scuola il martedì mattina, e dalle ore 18.00 del giovedì fino a quando li porterà a scuola il lunedì mattina, eccezion fatta per il pomeriggio del venerdì in cui i figli minori staranno con la madre dall'uscita di scuola (14.00), fino alle ore 18.00, quando il padre li andrà a prendere dalla madre;
ciascun genitore trascorrerà con i figli 7 giorni durante le vacanze natalizie (a settimane alternate di anno in anno), 3 giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo), due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, il cui periodo andrà reciprocamente comunicato entro il 30 Aprile di ogni anno;
il giorno del compleanno dei figli andrà trascorso ad anni alterni con l'un genitore e con l'altro; i compleanni del genitore e della festa della mamma e del papà con il rispettivo genitore cui la ricorrenza si riferisce;
fatti salvi diversi accordi tra le parti;
l'assegno unico universale sarà percepito per l'intero dalla madre dei minori, che potrà farne richiesta anche in assenza di consenso del padre dei minori;
il padre provvederà al mantenimento dei figli mediante versamento alla madre di un assegno entro il giorno 5 di ogni mese pari ad euro 850,00
(425,00 per ogni figlio), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat;
laddove
l'ammontare dell'assegno unico e universale in favore della madre dei minori, non raggiungesse la somma di 160,00 euro a figlio, il padre verserà alla madre la somma di euro mensili di 450,00 euro per ogni figlio;
il padre provvederà al 70% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Pagina 2 universitaria; f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Ogni coniuge provvederà in via autonoma al proprio mantenimento. Spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la regolamentazione delle relative condizioni.
La ha allegato di avere contratto matrimonio il 29.8.2009 in Porto Viro (RO), atto Pt_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Viro (RO), parte II
Serie A al numero 15 anno 2009 e di essersi separata consensualmente dal coniuge in forza di sentenza n. 754 di questo tribunale pubblicata l'08.09.2023, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 8.9.2023, specificando che dall'unione sono nati il Per_1
31.03.2012 e il 23.12.2014, entrambi studenti non economicamente Per_2
autosufficienti.
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso e paritario ad entrambi i genitori dei figli minorenni, con collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre;
un contributo per il mantenimento dei figli di € 1.200,00 (€ 600,00 a figlio); la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 65% a carico del e del 35% CP_1 della madre;
la percezione esclusiva dell'assegno unico universale;
un assegno divorzile pari ad euro 250,00 mensili.
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, il quale ha aderito alla domanda sullo status, di affidamento condiviso e paritetico dei figli e alla attribuzione dell'assegno unico universale in via esclusiva alla ricorrente, oltre alla ripartizione percentuale 65-35% delle spese straordinarie;
il ha chiesto al tribunale di statuire CP_1
il mantenimento diretto o, in subordine, di stabilire in euro 600,00 complessivi la contribuzione dovuta per il mantenimento ordinario dei figli. Si è, infine, opposto al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della ricorrente.
Con decreto del 12.12.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 e disposto la trasmissione degli atti al PM.
Pagina 3 Con provvedimento del 12.12.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 19.3.2025, nella quale sentite le parti ed il giudice ha formulato una proposta conciliativa che le parti hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in forma congiunta.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione, senza i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. giusta l'espressa rinuncia formulata dalle parti.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che il Tribunale di Rovigo con sentenza n. 754 di pubblicata l'08.09.2023, all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 8.9.2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e all'interesse della prole di minore età.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto dell'accordo raggiunto, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , contratto in PORTO VIRO in data Pt_1 CP_1
29/08/2009, con atto trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di
PORTO VIRO nell'anno 2009, parte II Serie A al numero 15;
B. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970;
C. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
D. DICHIARA la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.03.2025
Il Presidente
dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4