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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 525/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2295/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250033206230000 CONTR. CONSORT 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3516/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2295/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, propone opposizione a cartella di esattoriale n. 06820250033206230000, in quanto primo atto, relativa al recupero dei contributi consortili per l'anno 2019 del Consorzio di bonifica della Calabria, recante importi per € 662,00 a titolo di “beneficio da manutenzione impianti” oltre ad € 335,00, per “beneficio idraulico e di laminazione”.
Eccepisce la mancanza di benefici diretti effettivamente goduti in ragione delle opere di bonifica sostenute dal Consorzio.
Si costituisce l'agente della riscossione, il quale ritiene sussistere carenza di legittimazione a stare in giudizio, essendosi esso limitato a formare la cartella su ruolo del Consorzio.
Si costituisce altresì il Consorzio di bonifica della Calabria, il quale attribuisce forza probante delle proprie ragioni alla propria carenza di legittimazione, poiché, a proprio dire, estraneo al Consorzio_1
oggi in liquidazione. Contesta, in via generale, le eccezioni di controparte, sostenendo l'esistenza della propria attività di bonifica, che ha comportato, nell'anno in questione, i benefici per i quali ha richiesto di essere compensato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va rilevato poi che la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha stabilito che il contributo di bonifica deve ritenersi legittimo solo ove esista un beneficio diretto, specifico e concreto per l'immobile al quale viene addebitato il costo. Detto beneficio multiplo, in caso positivo, si configura nell'incremento di valore concreto per il bene o nella sua salvaguardia, e non può ritenersi, al contrario, risiedere nel mero beneficio generico. È illegittimo il contributo se il fondo, per posizione morfologica, non trae reale utilità dalle opere che il Consorzio abbia eventualmente comunque intrapreso. A tal proposito, l'ente costituito in giudizio, che figura quale titolare del ruolo di cui alla cartella, ha inteso affermare, nei propri scritti difensivi, la propria estraneità rispetto a tale “Consorzio_1 oggi in liquidazione”, che non figura in alcun modo quale gerente del ruolo e/o parte del presente giudizio. Non prova l'esistenza di un piano di classifica, unico elemento dirimente ai fini dell'eventuale inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente, relativamente alla da quest'ultimo sostenuta inesistenza di beneficio – ex multis Corte di Cassazione ordinanza n. 22176 depositata il 24 luglio 2023.
La mancanza di prova da parte del Consorzio circa l'effettiva esistenza del c.d. “beneficio diretto” a vantaggio del fondo del ricorrente ad opera del Consorzio di Bonifica, non potendosi ritenere sufficiente l'ubicazione dell'immobile di competenze nell'ambito territoriale in cui agisce il Consorzio stesso.
Deve quindi accogliersi il ricorso dovendosi ritenere nullo qualsiasi atto volto al recupero di somme per le quali non viene dimostrato siano dovute.
Motivi di economia processuale inducono il Collegio a ritenere compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte in costituzione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI GUIDO, Giudice monocratico in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2295/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Della Calabria - 97113430793
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250033206230000 CONTR. CONSORT 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3516/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto:
Con ricorso RGR n. 2295/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Nominativo_1, propone opposizione a cartella di esattoriale n. 06820250033206230000, in quanto primo atto, relativa al recupero dei contributi consortili per l'anno 2019 del Consorzio di bonifica della Calabria, recante importi per € 662,00 a titolo di “beneficio da manutenzione impianti” oltre ad € 335,00, per “beneficio idraulico e di laminazione”.
Eccepisce la mancanza di benefici diretti effettivamente goduti in ragione delle opere di bonifica sostenute dal Consorzio.
Si costituisce l'agente della riscossione, il quale ritiene sussistere carenza di legittimazione a stare in giudizio, essendosi esso limitato a formare la cartella su ruolo del Consorzio.
Si costituisce altresì il Consorzio di bonifica della Calabria, il quale attribuisce forza probante delle proprie ragioni alla propria carenza di legittimazione, poiché, a proprio dire, estraneo al Consorzio_1
oggi in liquidazione. Contesta, in via generale, le eccezioni di controparte, sostenendo l'esistenza della propria attività di bonifica, che ha comportato, nell'anno in questione, i benefici per i quali ha richiesto di essere compensato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevata l'ammissibilità del ricorso, che risulta essere tempestivo, stante la regolare proposizione ed instaurazione del contraddittorio nei confronti degli Enti che avevano provveduto alla formulazione dell'atto impugnato, la cui tipologia rientra tra quelle soggette a questa giurisdizione tributaria.
Va rilevato poi che la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, ha stabilito che il contributo di bonifica deve ritenersi legittimo solo ove esista un beneficio diretto, specifico e concreto per l'immobile al quale viene addebitato il costo. Detto beneficio multiplo, in caso positivo, si configura nell'incremento di valore concreto per il bene o nella sua salvaguardia, e non può ritenersi, al contrario, risiedere nel mero beneficio generico. È illegittimo il contributo se il fondo, per posizione morfologica, non trae reale utilità dalle opere che il Consorzio abbia eventualmente comunque intrapreso. A tal proposito, l'ente costituito in giudizio, che figura quale titolare del ruolo di cui alla cartella, ha inteso affermare, nei propri scritti difensivi, la propria estraneità rispetto a tale “Consorzio_1 oggi in liquidazione”, che non figura in alcun modo quale gerente del ruolo e/o parte del presente giudizio. Non prova l'esistenza di un piano di classifica, unico elemento dirimente ai fini dell'eventuale inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente, relativamente alla da quest'ultimo sostenuta inesistenza di beneficio – ex multis Corte di Cassazione ordinanza n. 22176 depositata il 24 luglio 2023.
La mancanza di prova da parte del Consorzio circa l'effettiva esistenza del c.d. “beneficio diretto” a vantaggio del fondo del ricorrente ad opera del Consorzio di Bonifica, non potendosi ritenere sufficiente l'ubicazione dell'immobile di competenze nell'ambito territoriale in cui agisce il Consorzio stesso.
Deve quindi accogliersi il ricorso dovendosi ritenere nullo qualsiasi atto volto al recupero di somme per le quali non viene dimostrato siano dovute.
Motivi di economia processuale inducono il Collegio a ritenere compensate tra le parti le spese relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte in costituzione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.