Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1025
CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per error in iudicando e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 233/1986, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.M. 16/01/1995

    La Corte rileva che il decreto di revoca dell'autorizzazione non è stato impugnato o è stato impugnato tardivamente, rendendo inammissibili le censure relative alla sua legittimità. Inoltre, la liquidazione coatta amministrativa è considerata un atto vincolato conseguente alla revoca dell'autorizzazione, secondo l'art. 1, comma 1, della L. n. 233/1986. La norma trova fondamento nella impossibilità della società di continuare l'attività e nella necessità di monitorare la liquidazione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza per error in iudicando, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 233/1086, della L.n. 1966/1939, del R.D. n. 531/1940, del D.P.R. n. 261/1994, dell’art. 18 della L. n. 241/90 e degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione

    La Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale generica e manifestamente infondata. La liquidazione coatta amministrativa non è una misura irragionevole a fronte della revoca dell'autorizzazione, poiché tale revoca indica la perdita di fiducia dello Stato nella società e giustifica la sostituzione degli organi societari nella liquidazione del patrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1025
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1025
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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