Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01025/2026REG.PROV.COLL.
N. 07638/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7638 del 2024, proposto da
Aktina S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Gitto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Nota SI AN in qualità di Commissario Liquidatore della GE - Fiduciaria Romana S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 04357/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. BE AS, nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con provvedimento del 30.10.2015 il Ministero per lo Sviluppo Economico disponeva, a carico della GE Fiduciaria Romana s.r.l. (in prosieguo anche solo “GE”) la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di revisione.
2. Con successivo decreto del 23.12.2015 il Ministero disponeva anche, a carico della medesima GE, la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 233/86 e contestualmente veniva nominato commissario liquidatore l’avv. AN Nota SI: a motivo di tale decisione il provvedimento richiamava un provvedimento di sospensione di sei mesi disposto nei confronti della GE il 25 marzo 2015, motivato dalla necessità di sanare alcune irregolarità, nonché una nota del 6 ottobre 2015, a mezzo della quale veniva segnalata alla GE l’avvenuta scadenza del termine e veniva concesso un ulteriore termine di dieci giorni per regolarizzare.
3. La Atkina s.r.l. in liquidazione, premettendo di essere titolare delle quote della GE, con ricorso passato a notifica il 15 marzo 2015 impugnava tale secondo provvedimento deducendone l’illegittimità per (i) per violazione di legge, non potendo considerarsi la liquidazione coatta quale conseguenza dovuta e conseguente alla revoca dell’autorizzazione a svolgere attività fiduciaria e di revisione, nonché (ii) irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità, motivazione errata, ed eventuale incostituzionalità dell’art. 1 DL 233/86, sul presupposto che la liquidazione coatta amministrativa non costituirebbe un esito necessitato della revoca dell’autorizzazione.
4. In esito al giudizio di primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, respingeva il ricorso, ritenendo la liquidazione coatta amministrativa una sanzione proporzionata anche in considerazione del fatto che la Società aveva omesso di effettuare comunicazioni obbligatorie al Ministero e che l’istruttoria aveva evidenziato gravi carenze organizzative; il TAR rilevava, inoltre, che la mera sospensione dell’attività essere avrebbe potuto essere comminata solo in presenza di irregolarità sanabili.
5. Avverso l’indicata decisione ha proposto appello la società Aktina s.r.l. in liquidazione, deducendo, a giustificazione dell’interesse ad impugnare, di essere la titolare delle quote della GE Romana s.r.l.
6. Si è costituito in giudizio, per resistere al gravame, il Ministero delle Imprese e del made in Italy.
7. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appellante ha dedotto i seguenti motivi d’appello, che possono essere esaminati congiuntamente:
(i) erroneità della sentenza per error in iudicando e falsa applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 233/1986, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.M. 16/01/1995.
L’appellante sostiene che il TAR avrebbe errato nell’affermare che l’assoggettamento alla
liquidazione coatta amministrativa sarebbe consequenziale a seguito della disposta revoca. Il TAR non avrebbe considerato che tale misura presuppone che la società che viene ad essa assoggettata eserciti ancora l’attività fiduciaria; tale situazione non ricorreva nel caso di specie, posto che l’attività fiduciaria era stata abbandonata almeno dal 2006, da quando la Società aveva proseguito solo l’attività di gestione di patrimoni immobiliari; dal febbraio 2013, poi, la Società aveva anche deliberato la messa in liquidazione volontaria, chiudendo 92 mandati e mantenendo formalmente aperti solo 8 mandati, ascrivibili a fiducianti irreperibili, morosi nel pagamento del mandato e nel deposito dei rispettivi bilanci. Pertanto, secondo l’appellante la Società non possedeva più, nel momento in cui ne veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa, lo status prescritto dalla L. n. 1966/1939, tant’è che lo stesso commissario giudiziale ha attestato la chiusura di tutti i mandati, ad eccezione degli 8 facenti capo a soggetti irreperibili, per i quali non è stata più svolta attività alcuna. L’atto impugnato, dunque, sarebbe viziato da carenza di potere in concreto.
(ii) con il secondo motivo l’appellante deduce l’erroneità della appellata sentenza per error in iudicando , violazione e falsa applicazione del D.L. n. 233/1086, della L.n. 1966/1939, del R.D. n. 531/1940, del D.P.R. n. 261/1994, dell’art. 18 della L. n. 241/90 e degli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione.
In sintesi, con tale censura l’appellante mira a dimostrare che il Ministero, a fronte delle irregolarità in concreto contestate alla GE avrebbe, semmai, dovuto disporre una istruttoria o, al più, la mera sospensione dell’autorizzazione, posto che la GE non era incorsa in irregolarità tali da giustificarne la revoca definitiva: l’appellante richiama espressamente l’art. 9, comma 3, del D.M. 16.01.1995 e sostiene che il TAR “ avrebbe dovuto ritenere la revoca dell’autorizzazione del tutto
illegittima perché illegittimamente giustificata in base all’omessa trasmissione del bilancio
sociale 2013 che, in ogni caso, l’amministrazione avrebbe potuto (anzi, dovuto) acquisire
automaticamente attraverso la consultazione dei registri pubblici (cfr. art. 18 della L. n.
241/1990). ”.
Inoltre il TAR avrebbe errato nel seguire acriticamente la tesi del Ministero secondo cui la revoca dell’autorizzazione imporrebbe di disporre la liquidazione coatta quale effetto necessitato dell’avvenuta revoca dell’autorizzazione: sostiene l’appellante che l’art. 1 del D.L. n. 233/1986 avrebbe dovuto essere letto in senso costituzionalmente orientato, con riferimento agli artt. 3, 47 e 97 della Costituzione, e quindi nel senso che la liquidazione coatta amministrativa deve essere disposta solo in presenza del presupposto logico, cioè dell’esercizio di una attività fiduciaria in essere: la diversa interpretazione che l’Amministrazione accredita di tale norma espone questa ultima a censura di costituzionalità poiché determinerebbe il trattamento uguale di situazioni totalmente diverse nonché l’imposizione di un trattamento sanzionatorio irragionevole e sproporzionato.
9. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in ragione della loro complementarietà, sono infondati.
9.1. Merita rilevare, preliminarmente, che con il ricorso di primo grado la Società appellante non ha impugnato il decreto ministeriale del 30.10.2015, che ha decretato la revoca dell’autorizzazione rilasciatale a suo tempo: in tale ricorso, invero, la Società non solo non individuava tale decreto tra gli atti di cui si chiedeva esplicitamente l’annullamento, ma neppure si articolavano censure dirette a farne valere l’illegittimità; inoltre va rilevato che il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio è stato passato a notifica in data 15 marzo 2016 (data del timbro postale di partenza), ma in tale atto non si allega neppure che il decreto di revoca dell’autorizzazione del 30 ottobre 2013 sia stato conosciuto dalla Società appellante in data posteriore: di conseguenza, anche a voler ritenere che con il ricorso di primo grado la società Aktina s.r.l. abbia inteso impugnare anche il decreto di revoca dell’autorizzazione del 30 ottobre 2013, una tale impugnativa dovrebbe essere ritenuta tardiva.
9.2. Consegue da quanto sopra esposto che la legittimità del decreto che ha revocato, nei confronti della GE, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria, non può essere rimessa qui in discussione, trattandosi di atto che non è stato impugnato o che è stato impugnato tardivamente, e che le censure con cui la appellante contesta la legittimità di tale decreto di revoca sono inammissibili in quanto nuove o, comunque, reiterative di censure inammissibili.
9.3. Tanto sopra precisato, il Collegio è dell’avviso che la liquidazione coatta amministrativa costituisce un atto di natura vincolata conseguente alla revoca dell’autorizzazione, non lasciando la norma di riferimento alcuno spazio interpretativo: l’art. 1, comma 1, della L. n. 233/1986, infatti, dispone che “ Le società fiduciarie e le società fiduciarie e di revisione, di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, nei confronti delle quali venga o sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2 della legge suindicata o venga dichiarato lo stato di insolvenza con sentenza dell'autorità giudiziaria competente, sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono altresì nominati il commissario o i commissari liquidatori. Con successivo decreto è nominato il comitato di sorveglianza ”.
9.4. L’argomento secondo cui il fondamento logico di tale previsione sarebbe il persistente esercizio dell’attività fiduciaria, che la liquidazione coatta dovrebbe pilotare con finalità di chiusura, è all’evidenza infondato: proprio il fatto che la norma fa conseguire la liquidazione coatta alla revoca dell’autorizzazione evidenzia che tale misura trova il suo fondamento, da una parte, nella circostanza che la società attinta dal provvedimento di revoca è impossibilitata a continuare ad esercitare l’attività fiduciaria, d’altra parte nella necessità di assicurare un monitoraggio sulle attività liquidatorie, in un contesto di evidente sfiducia per la società attinta dal provvedimento. Per tale ragione dirimente è infondato e irrilevante anche l’argomento secondo cui l’attività societaria era già cessata, avendo la Società deliberato la liquidazione sin dal febbraio 2013.
9.5. Quanto alla questione di legittimità costituzionale agitata da parte appellante, con riferimento all’art. 1, comma 1, della L. n. 233/1986, nella misura in cui tale norma rende la liquidazione coatta amministrativa un atto necessitato e conseguente alla revoca dell’autorizzazione, il Collegio ne rileva la assoluta genericità e, comunque, anche la manifesta infondatezza: non può infatti affermarsi che la liquidazione coatta amministrativa costituisca una misura palesemente irragionevole a fronte di un provvedimento precedente che ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria, tenuto conto del fatto che una tale revoca è espressione, ed è ricognitiva, del venir meno della fiducia risposta dallo Stato nella società, e che tale sfiducia giustifica la sostituzione dello Stato agli organi societari nella delicata operazione di liquidazione del patrimonio societario.
10. I motivi d’appello sono, conclusivamente, infondati.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del resistente Ministero, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori se per legge dovuti; nulla per le spese nei confronti del Commissario liquidatore, che non si è costituito in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
HA ET, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
BE AS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AS | HA ET |
IL SEGRETARIO