Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1554/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1554/2014 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con scadenza in data
6.9.2024, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. sino al 2.12.2024, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIA DONATA IERINO' (C.F.: ), giusta procura in atti, elettivamente C.F._2
domiciliato in San Mauro Forte (MT) al vico V° G. Di Vittorio n. 11/b presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-APPELLANTE-
E
(C.F.: ), in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., CP_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in Potenza al viale Marconi n. 75 presso il proprio studio, pec:
Email_2
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come in atti;
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 219/2014 emessa dal Giudice di Pace di Potenza il 26.3.2014
- depositata il 27.3.2014 a definizione del giudizio di primo grado R.G. N. 1404/2013, notificata il
18.4.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
I L'appellante a impugnato dinanzi all'intestato Tribunale la sentenza n. Parte_1
219/2014 emessa dal Giudice di Pace di Potenza a definizione del giudizio di primo grado R.G. N.
1404/2013, domandando di:
«Piaccia Ecc. ma Tribunale adito respinta ogni contraria istanza ritenere fondati i motivi esposti nonché tutte le eccezioni preliminari, e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- dichiarare nulla la sentenza impugnata con sospensione dell'esecuzione della stessa, essendo pregiudizievole per l'appellante in quanto, lo stesso, essendo attualmente disoccupato e con tre figli a carico di cui uno disabile, come da stato di famiglia che si allega alla presente, allo stato non dispone dei mezzi sufficienti per poter provvedere al pagamento di quanto riportato in sentenza».
Necessita premettere che con atto di citazione del 6.6.2013 l'appellata aveva CP_1 citato in giudizio l'appellante R.G.N. 1404/2013) dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di Potenza al fine di sentir accogliere la seguente domanda:
«-Accertare e dichiarare che all'avv. , per l'attività svolta nel procedimento n. 1619/09 CP_1 del Tribunale di Potenza, spetta il compenso di €1.200,00;
-Condannare al pagamento della somma di € 755,04 (di cui € 600,00 per competenze, Parte_1
€ 131,04 per IVA ed € 24,00 per Cassa Avvocati) in ragione della metà, oltre interessi dalla messa in mora (29.10.12) al soddisfo, da contenere nel limite di € 1.000,00».
Conseguentemente, con sentenza n. 219/2014 emessa in data 26.3.2014, il Giudice di Pace aveva accolto la domanda attorea e aveva così provveduto:
«1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento della somma Parte_1 di Euro 755,04, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo a favore dell'avv. ; CP_1
2) Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 537,00, di cui
Euro 37,00 per esborsi, oltre accessori di legge».
La domanda di condanna formulata in primo grado da è stata totalmente accolta CP_1
con la sentenza oggetto di impugnazione.
Orbene, l'appellante ha indicato di impugnare le seguenti parti della sentenza di primo grado:
«A- “Del tutto destituita di fondamento appare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, dal cui tenore si evince sia la causa petendi che il petitum. Occorre premettere che parte attrice agisce nel presente giudizio per il pagamento delle competenze professionali spettanti in qualità di difensore del curatore speciale del minore, nominato su istanza dell'odierno convenuto nel procedimento di disconoscimento di paternità;
2 R.G. N. 1554/2014
B- “condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 537,00 di cui euro 37,00 per esborsi oltre accessori di legge».
E ha formulato i seguenti motivi di appello:
1) «Si fa osservare in primis e preliminarmente si eccepisce la nullità dell'atto di citazione, in quanto mancano gli elementi essenziali di cui all'art. 163 c.p.c., nello specifico la determinazione della cosa oggetto della domanda.
1. La domanda dell'attrice tende ad accertare un presunto compenso dovutole a suo dire dall'attività svolta nel procedimento per disconoscimento di paternità, tale compenso non è stato né riconosciuto né liquidato da alcun organo giudicante;
2. L'attività prestata nel suddetto procedimento in qualità di curatore speciale deve essere riconosciuta e liquidata dal Magistrato competente a decidere la causa, non può essere direttamente richiesta alle parti;
per quanto innanzi è chiaro che la citazione è priva anche dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni.
Inoltre manca totalmente l'indicazione specifica dei mezzi di prova nonché tutta la documentazione utile ai fini processuali»;
2) «Il Giudice di Prime Cure ha tra l'altro liquidato le spese processuali ponendole a carico dell'appellante, le stesse si debbono considerare, eccessive ed ingiuste rispetto al petitum, si fa notare che la richiesta dell'Avv. è pari ad Euro 755,00, e che le spese CP_1
processuali sono state liquidate in Euro 537,00, oltre accessori di legge».
II L'appellata Avv. si è tempestivamente costituita in giudizio, depositando CP_1
comparsa di costituzione e risposta in data 26.9.2014. Nel detto atto difensivo, l'appellata, dopo aver esposto la ragione per la quale si era resa necessaria l'instaurazione della causa di primo grado, ovvero per non aver ricevuto dall'appellante la quota dovutale a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva svolta in qualità di curatrice speciale della minore nella causa di disconoscimento Persona_1
di paternità incardinata presso l'intestato Tribunale e recante R.G. N. 1619/2009, ha ritenuto «infondato, inammissibile ed improponibile» l'appello proposto.
Segnatamente, l'appellata ha rappresentato che la domanda oggetto del giudizio di primo grado era stata ritenuta pienamente provata sia nell'an che nel quantum, tanto vero che «era stata affermata
l'esistenza del diritto […] a percepire il suo compenso sia in ottemperanza all'art. 2233 c.c. sia in ottemperanza al dettato costituzionale che all'art. 36 sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato». D'altro canto, l'attività per la quale aveva
3 R.G. N. 1554/2014
richiesto il pagamento dell'onorario «non era derivata dalla nomina di curatore speciale bensì dall'attività di difensore della minore, due attività che seppure erano convogliate nella stessa persona, restavano distinte nella loro funzione», prova ne era che all'esito del giudizio di disconoscimento della paternità era stata disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, la quale «[…] operava in maniera identica ad altri procedimenti con la conseguenza che ogni difensore poteva pretendere il proprio compenso dalla parte rappresentata». Inoltre, atteso che l'attività difensiva era stata prestata nei confronti di soggetto minorenne, erano obbligati a versare la somma dovutale coloro che esercitavano la responsabilità genitoriale.
L'appellata ha -altresì- contestato l'altro motivo di appello avente a oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, sostenendone l'infondatezza e l'inammissibilità «poiché parte appellante aveva omesso di chiarire secondo quale parametro le stesse fossero da considerare
“eccessive” ed “ingiuste”».
Si è opposta -infine- alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata,
«atteso il carattere pretestuoso e dilatorio del proposto appello non fondato su prova scritta né su motivi qualificati», evidenziando -peraltro- la mancata veridicità nonché la tardività dello stato di indigenza prospettato dall'appellante «posto che egli avrebbe potuto avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello
Stato per i non abbienti, ma di ciò non vi era traccia».
Per l'effetto, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'On.le Tribunale adìto, adversis reiectis, così provvedere:
-Rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza Parte_1
n. 219/14 del 26.03.2014 resa dal Giudice di Pace di Potenza;
-Rigettare la richiesta di sospensione della esecuzione della sentenza;
-Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di Parte_1
appello».
III All'udienza del 7.10.2014 è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per il dì
18.3.2015, con onere per parte appellante di specificare le ragioni in ordine all'impossibilità di produrre tempestivamente la documentazione fondante la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
All'udienza del 18.3.2015, l'appellante è stato nuovamente onerato degli adempimenti di cui all'ordinanza emessa in data 7.10.2014, sicché è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il dì 2.12.2015.
4 R.G. N. 1554/2014
Dopo rinvii giustificati dalla necessità di rimettere alla fase decisoria cause recanti anno di iscrizione al ruolo generale più risalente nel tempo, all'udienza del 12.7.2024, dato atto che erano state depositate note scritte solo dalla difesa dell'appellante e verificata la regolare comunicazione alla difesa della appellata della precedente ordinanza, la causa è stata rinviata al dì 6.9.2024 al fine di ottenere dagli organi competenti informazioni sulle sorti del difensore di parte convenuta, Avv.
Franca Nino.
In data 30.7.2024 è stata depositata nel fascicolo telematico comunicazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza in ordine alla cancellazione dell'Avv. Franca Nino dall'albo professionale.
Il 30.8.2024 si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., l'Avv. . CP_1
All'udienza del 6.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla fase decisoria, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato ritualmente gli scritti conclusionali.
IV Orbene, passando all'esame del proposto appello, si osserva preliminarmente che l'appello è stato ritualmente e tempestivamente proposto dandosi atto della regolare costituzione dell'appellante e dell'appellato.
Preliminarmente occorre vagliare l'ammissibilità dell'appello in ragione della limitazione dei motivi di appello disposta dall'art. 339 c.p.c. con riferimento alle pronunce del Giudice di Pace secondo equità, rientrando per valore la presente causa nei casi di pronunce secondo equità
"necessitate".
L'appello è -in parte- inammissibile per violazione dell'art. 339, comma 3, c.p.c. («Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia»), come sostituito dall'art. 1 d.lgs. n. 40/2006.
Invero, la presente controversia, per le ragioni che saranno esposte, ricade nell'ambito di operatività dell'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto decisa dal Giudice di Pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, c.p.c. (nella formulazione precedente a quella attuale applicabile ratione temporis al caso di specie) e 114 c.p.c., ossia nell'alveo della c.d. "giurisdizione equitativa necessaria", comunque improntata al rispetto dei "principi informatori della materia" (cfr. Corte
Cost., sent., 6.7.2004, n. 206).
5 R.G. N. 1554/2014
Nell'ambito di tale peculiare modus judicandi, il Giudice di Pace è tenuto a decidere («decide») secondo equità ogni causa di valore non eccedente l'importo di euro 1.100,00, salve le controversie derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., e sempre che trattasi di contenzioso vertente su diritti disponibili. Infatti, non può essere decisa dal Giudice di Pace secondo equità una causa che, pur avendo valore inferiore al limite previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., verta in materia di diritti indisponibili (cfr. Cass. civ., sez. lav., sent.,
7.5.2004, n. 8717; Cass. civ., sez. I, sent., 29.9.2004, n. 19531), dovendo tale disposizione essere letta in correlazione con quella di cui all'art. 114 c.p.c.
A ciò si aggiunga che è precluso il giudizio secondo equità anche nelle controversie di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative pecuniarie ex Legge n. 689/1981, in relazione alle quali è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che impone al Giudice di Pace di pronunciarsi secondo diritto e non secondo equità, anche in caso di controversie di valore non superiore a euro. 1.100,00, evidentemente considerando la giurisdizione equitativa incompatibile con la matrice illecita della condotta.
Esigono il giudizio secondo diritto anche le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, per espressa previsione dell'art. 7, comma 10,
d.lgs. n. 150/2011, il quale esclude espressamente che in siffatte cause, incardinate innanzi al Giudice di Pace, possa applicarsi l'art. 113, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., n. 182/2018 e n. 6563/2007).
IV.1 Ciò posto, in punto di operatività della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di Pace
e del correlato limite all'appellabilità delle relative sentenze ex art. 339, comma 3, c.p.c., sul piano sistematico, non vi è dubbio che la controversia oggetto del presente giudizio rientri nel campo applicativo della giurisdizione equitativa di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c.
Invero, la controversia in esame non ricade in alcuno dei predetti limiti alla pronuncia secondo equità, atteso che è stato chiarito che «le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità» (cfr. Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 3.4.2012, n. 5287).
6 R.G. N. 1554/2014
Valorizzando il dato letterale dell'art. 113, comma 2, c.p.c. («il giudice di pace deve»), la sentenza del Giudice di Pace, pronunciata in relazione a una domanda di condanna al pagamento di somma di denaro inferiore a euro 1.100,00, si presume juris et de jure adottata secondo equità, anche nel caso in cui l'organo giudicante non lo abbia espressamente richiamato.
In merito, la giurisprudenza ha ulteriormente puntualizzato che per stabilire se una sentenza del
Giudice di Pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c., ossia avendo riguardo al valore della domanda. Per completezza si osserva che l'art. 339, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche con riferimento alle pronunce del Giudice di Pace rese secondo diritto, acquisendo rilevanza dirimente il valore della controversia. In tema di impugnazione di sentenze del Giudice di Pace, in base al combinato disposto degli artt. 339, comma e, e 113, comma 2, c.p.c., sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal
Giudice di Pace in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (cfr.
Cass. civ., sez. III, 27.9.2011, n. 19724; Cass. civ., sez. II, sent., 1.3.2007, n. 4890).
Tuttavia, necessita precisare che la sentenza conclusiva di giudizi instaurati con domande "sotto- soglia" è da considerarsi decisa secondo diritto, e dunque appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c., soltanto nelle ipotesi in cui l'attore abbia accompagnato l'istanza con la richiesta della diversa ed eventualmente "maggior somma che sarà ritenuta di giustizia", dovendosi ritenere la causa, in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c., di valore indeterminato (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 12.2.2018, n. 3290).
Orbene, la domanda principale (di condanna) da doversi concretamente decidere, evincibile dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del giudizio di primo grado, ha un valore di euro 775,04, oltre interessi dalla messa in mora (29.10.2012) sino al soddisfo, il tutto nei limiti della somma di euro 1.000,00 (mille,00). Infatti, nell'atto di citazione redatto nell'interesse dell'Avv.ta
[...]
così sono state rassegnate le conclusioni: «condannare al pagamento CP_1 Parte_1
della somma di euro 755,04 (di cui euro 600,00 per competenze, euro 131,04 per IVA ed euro 24,00 per Cassa Avvocati) in ragione della metà, oltre interessi dalla messa in mora (29.10.12) al soddisfo, da contenere nei limiti di euro 1.000,00».
7 R.G. N. 1554/2014
L'equità si relaziona all'entità della domanda decisa in giudizio (azione di condanna), secondo i parametri dell'art. 10 c.p.c., con la conseguenza che l'appello è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 339, comma 3, c.p.c.; sicché, nell'ipotesi in discussione, il rimedio si qualifica come un'impugnazione a critica vincolata.
Nel caso concreto, nella citazione (di primo grado) non vi è alcun chiaro ed evidente indice in base al quale possa ritenersi che l'attrice -Avv.ta volesse vedersi attribuita una somma Parte_2
superiore a euro 1.000,00 (mille,00). Infatti, se è vero che nell'atto di citazione è stato chiesto che all'attrice spettasse (in via generale e sempre per le causali di cui alla citazione) la somma di euro
1.200,00, è pur vero che la volontà dell'attrice, quale evincibile dal complessivo esame dell'atto di citazione, è stata sostanzialmente e concretamente diretta all'azione di condanna nei confronti di
. Si intende dire che la reale domanda formulata all'organo giudicante da parte Parte_1
dell'attrice è stata quella di condanna per ottenere dall'appellante la corresponsione della somma di euro 755,04, oltre interessi dal dì della messa in mora sino al saldo, e comunque da contenere nel limite di euro 1.000,00. Invero, rispetto all'accertamento di cui si è detto, l'attrice ha specificato il bene della vita che mirava a ottenere con la proposizione dell'atto di citazione, e il Giudice di Pace si è pronunciato -così interpretando la domanda alla luce del contenuto dell'intero atto introduttivo- sull'azione di condanna. A ciò si aggiunga che dalle conclusioni rassegnate, così come sopra testualmente riportate, risulta l'univoca volontà dell'attrice di limitare la domanda a euro 1.000,00, circostanza che è avvalorata anche dalla nota di iscrizione a ruolo, che contiene l'importo di euro
1.000,00 quale valore della controversia.
Alla luce delle enunciate ragioni, il Giudice di secondo grado, in sede di appello avverso sentenza del Giudice di Pace pronunciata in controversia di valore inferiore di euro 1.100,00, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
Dunque, l'appellabilità della sentenza pronunciata secondo equità è assai circoscritta poiché limitata ai motivi tassativamente enucleati dal terzo comma dell'art. 339 c.p.c., il quale fa espresso richiamo alle norme costituzionali o comunitarie, alle norme sul procedimento e ai principi regolatori della materia (ossia alle regole fondamentali, dal punto di vista sostanziale, del rapporto dedotto in giudizio, ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato), lasciando all'interprete, in queste ultime due ipotesi, l'individuazione in concreto delle fattispecie.
8 R.G. N. 1554/2014
Alla luce di quanto premesso, occorre valutare se le doglianze formulate dall'appellante risultino
-nel caso di specie- afferenti alla violazione di: 1) norme sul procedimento;
2) norme costituzionali o comunitarie;
3) principi regolatori della materia.
IV.2 Circa i vizi procedurali, essi devono essere intesi come errori nell'osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo. In particolare, per "norme sul procedimento" devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al Giudice di Pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal Giudice di Pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.9.2022, n. 27384; Cass. civ., sez.
II, ord., 19.1.2021, n. 769).
Quanto, invece, alla violazione dei "principi regolatori della materia", la giurisprudenza di legittimità ha più volte rilevato che «grava sul ricorrente, il quale lamenti l'inosservanza da parte del giudice di pace, nel rendere una pronuncia secondo equità, dei principi regolatori della materia indicare i principi violati, senza che sia sufficiente, allo scopo, la mera deduzione della violazione di norme di diritto sostanziale alla cui osservanza, in caso di pronuncia secondo equità, quel giudice non è affatto tenuto» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent., 22.2.2011, n. 4282).
Dunque, il ricorrente non potrà limitarsi ad assumere l'esistenza del vizio, ma è necessario che indichi, in modo tale da rendere intellegibile la censura, quali siano i principi regolatori che si ritengono violati e/o falsamente applicati. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire e definire i margini di appellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità per violazione dei "principi regolatori della materia", affermando che essi «non corrispondono a singole norme regolatrici della specifica materia in questione, né alle regole accessorie e contingenti che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva complessiva della materia stessa», e che l'applicazione del principio iura novit curia «fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ponendo a fondamento della sua decisione anche principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, fermo restando, però, il divieto per il giudice di immutare gli elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa, pronunciandosi su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio»
(cfr. Cass. civ., sez. III, ord., 23.11.2022, n. 34432).
Si rileva in via ulteriore che i principi regolatori non sono soltanto quelli ricavabili, per via di astrazione, dalla ratio sottesa alle singole norme, ma anche quelli della materia, che non può
9 R.G. N. 1554/2014
identificarsi soltanto con gli istituti generali, bensì col singolo tipo di rapporto dedotto in giudizio;
la materia, dunque, è quella concreta della causa, la configurazione essenziale del rapporto, delle norme costituenti le linee-guida della sua disciplina, senza le quali quel tipo di rapporto non sussiste, ovvero in forza delle quali il rapporto passa da una configurazione a un'altra.
IV.3 Nel caso di specie, il primo motivo di impugnazione, limitatamente al quale l'impugnazione
è ammissibile, attiene a vizi procedurali, atteso che con esso è stata lamentata la violazione dell'art. 163 c.p.c. Infatti, l'appellante ha sostenuto la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della causa petendi e del petitum, da ciò traendone la carenza di motivazione della sentenza impugnata poiché nella stessa non sarebbero stati indicati la causa petendi e il petitum.
Ebbene, il motivo di impugnazione esposto è infondato in quanto, come correttamente ritenuto dal Giudice di primo grado, l'atto di citazione redatto nell'interesse dell'Avv.ta CP_1
contiene in sé tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. In particolare, l'atto di citazione contiene la determinazione dell'oggetto della domanda ex art. 163, comma 3, n. 3, c.p.c., nonché l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ex art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c. Invero, avuto riguardo al petitum, l'attrice ha indicato il bene della vita che mirava a ottenere mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, in quanto ha domandato condannarsi
[...]
alla corresponsione in suo favore della somma pari a euro 755,04, oltre interessi dal dì Parte_1
della messa in mora sino al soddisfo. Circa la causa petendi, emerge nitidamente dall'atto di citazione, tanto vero che il convenuto -attuale appellante- non ha subito vulnus alcuno al diritto di difesa ed è stato in grado di controbattere sull'avversa domanda, che l'attrice abbia posto alla base della sua pretesa creditoria l'esser stata nominata curatrice speciale della minore nella Persona_1
causa di disconoscimento di paternità e di aver -per tale ragione- svolto attività difensiva in favore della minore nel relativo giudizio.
Sul punto, non è superfluo soggiungere che la sentenza secondo equità pronunciata dal Giudice di Pace non può essere impugnata per vizi di motivazione, «salva l'ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili» (cfr. Cass. civ., sez. II, sent.,
31.8.2011, n. 17897).
Pertanto, il primo motivo di impugnazione deve essere disatteso.
10 R.G. N. 1554/2014
IV.4 Procedendo a esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione, concernenti la non spettanza all'Avv.ta di quanto riconosciutole dal Giudice di Pace con l'emissione della sentenza CP_1
oggetto di impugnazione e la sproporzione delle spese di lite liquidate rispetto al domandato, si osserva che i detti motivi di impugnazione attengono all'errata qualificazione giuridica dei fatti e al malgoverno delle spese di lite.
Come emerge chiaramente dal tenore dei predetti motivi di appello, essi sono stati formulati al solo fine di sostenere l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado, senza-tuttavia- enucleare in maniera chiara quale sarebbe stata la violazione dei "principi regolatori della materia" operata dal
Giudice di Pace.
Conseguentemente, deve ritenersi che i motivi di appello in disamina esulino dalle ipotesi tassativamente enucleate dall'art. 339, comma 3, c.p.c., con relativa inammissibilità dell'impugnazione con riguardo a essi.
Si aggiunga che la Suprema Corte, nel rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. (sotto il profilo della esclusione del doppio grado di giurisdizione), dell'art. 339, comma 3, c.p.c., nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità in controversie non eccedenti il valore indicato nell'art. 113, comma 2, c.p.c., ha precisato che «il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, non essendo espresso dalla Costituzione, ma dalla legge ordinaria, può trovare in essa deroga e tale deroga, se correlata alla scarsa consistenza economica della controversia ed alla sua decisione secondo equità, non si espone a sospetti di violazione delle citate norme costituzionali, tenendo conto che il parametro del valore, quale possa essere la rilevanza del dibattito, rende giustificata e ragionevole l'opzione di accelerare il procedimento (negando il rimedio dell'appello) sulla scorta di un apprezzamento di predominanza dell'interesse (individuale e generale) ad una sollecita definizione della causa, e che inoltre la tutela del diritto di difesa va coordinata con l'esigenza, di pari livello costituzionale, di disciplinare i modi ed i limiti del suo esercizio in concreto, al fine di assicurare la conclusione della lite entro un congruo termine» (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., sent., 9.7.2004, n. 12749).
L'appello, pertanto, va rigettato con riguardo al primo motivo di impugnazione concernente vizi procedurali e dichiarato inammissibile con riguardo agli altri motivi di impugnazione.
V. In ordine alle spese di lite del presente giudizio di appello, si osserva che le stesse seguono il principio della soccombenza e, pertanto, si pongono a carico dell'appellante atteso l'esito del
11 R.G. N. 1554/2014
processo. Esse si liquidano, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni in applicazione dei valori medi previsti per tutte le quattro fasi di giudizio delle controversie rientranti nello scaglione sino a euro. 1.100,00, in complessivi euro 673,00 (seicentosettantatre,00), oltre accessori di Legge.
Infine, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Adelia
Tomasetti, nella causa civile di secondo grado recante n. 1554 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2014, vertente tra e , definitivamente Parte_1 CP_1
pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello con riguardo al motivo di impugnazione concernente vizi procedurali;
2) dichiara inammissibile l'appello con riguardo agli altri motivi di impugnazione;
3) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite Parte_3
nei confronti dell'appellata , le quali si liquidano in complessivi CP_1
euro 673,00 per compenso professionale, oltre al 15% forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per Legge;
4) dà atto dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Potenza, il 31.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adelia Tomasetti
12