Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 338/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 338/2018
TRA
C.F. - Avv. Francesco Ortaggio Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
P.IVA: - Avv. Leo Decembrino Controparte_1 P.IVA_2
opposta
Conclusioni di parte opponente:
Nel merito:
a) In via principale: previo l'accertamento e la declaratoria della riconducibilità dell'inadempimento contrattuale di cui in narrativa sub II dell'atto di opposizione a dolo e/o colpa grave di parte opposta, dichiarare la congruità della somma di € 6.002,00= già a Parte_2 Controparte_2
a titolo risarcitorio con la fattura n. 2901511005526 del Controparte_1
30.11.2015 e, conseguentemente, dichiarare altresì la legittimità della compensazione operata dall'opponente all'atto del pagamento parziale della fattura azionata in sede monitoria eseguito il 04.01.2016. Per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.
64/2018 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di Controparte_2
(ora in quanto relativo a somme non dovute.
[...] Parte_1
1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare in favore di (già ), a titolo Parte_1 Controparte_2 risarcitorio di tutti i danni patiti e patiendi, la somma di € 6.002,00= (di cui €
4.400,00= per la ripetizione degli indebiti pagamenti eseguiti da
[...] in favore di dei corrispettivi dei Controparte_2 Controparte_1 trasporti contestati), già quantificata dall'opponente con l'emissione della fattura n. 2901511005526 del 30.11.2015, ovvero quella diversa somma, minore
o maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, da contenersi comunque entro il limite delle somme complessivamente ingiunte. Per l'effetto, imputando la somma stessa a compensazione integrale e/o parziale del credito ingiunto, revocare, annullare e/o dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 64/2018 emesso dall'intestato Tribunale nei confronti di
[...]
(ora , con ogni consequenziale Controparte_2 Parte_1 provvedimento.
In ogni caso ed ipotesi:
1) in conseguenza dell'accoglimento totale o parziale delle sovraesposte conclusioni nel merito, accertare e dichiarare conseguentemente la ripetibilità, in favore di della complessiva somma di € 8.788,00=, o di Parte_1 quella diversa somma risultante di giustizia, pagata dall'originaria opponente alla in data 23.01.2020 Controparte_2 Controparte_1
(cfr. doc. 40) a seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto concessa con ordinanza del 29-30 ottobre 2019, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
2) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Conclusioni di parte opposta: CP_ 1) rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale avanzate da in quanto destituite di fondamento, in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare il D.I. n.
64/18 ritenendo e dichiarando la dovutezza delle somme ingiunte e quindi condannare l'opponente al rimborso del complessivo importo di € 7.079,00 oltre interessi moratori, spese legali del monitorio già liquidate in € 460,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi oltre spese generali e cassa;
oltre onorari del presente giudizio di opposizione;
2 2) ritenere e dichiarare, con specifico riguardo alla domanda riconvenzionale, che nulla è dovuto dalla in favore della Stef;
CP_1
3) con vittoria di spese e compensi difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la società Controparte_2
(poi fusa per incorporazione in proponeva opposizione avverso il
[...] Parte_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 64/2018, notificato ad istanza della società per ottenere il pagamento della somma di € 7.079,00 (comprensivo Controparte_1 di € 6.002,00 per sorte capitale quale residuo dovuto in pagamento della fattura n.
700/15A del 31.10.2015, € 827,00 per interessi moratori sull'importo residuo di €
6.002,00 dal 30.12.15 al 18.09.17, ed € 250,00 per spese legali per la fase stragiudiziale), oltre spese di procedura, eccependo la prescrizione per annuale, prevista dall'art. 2951
c.c. in materia di crediti per corrispettivi di prestazioni di trasposto, e la compensazione con un controcredito risarcitorio.
In subordine, proponeva domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di trasporto e conseguente condanna dell'opposta al risarcimento del danno.
In particolare, l'opponente deduceva che la fattura azionata in sede monitoria dall'opposta, dell'importo complessivo di € 13.993,40, era in realtà stata pagata solo parzialmente, ovvero nella misura di € 7.991,40, poiché la differenza, pari a € 6.002,00
(che corrisponde infatti all'importo della fattura n. 2901511005526 azionata in monitorio) era stata portata in compensazione con i danni subiti in conseguenza del grave inadempimento dell'opposta verificatosi in occasione dell'operazione di trasposto eseguita nel mese di agosto 2015.
Esponeva infatti che, in occasione di un trasposto affidato dall'opponente alla società opposta, l'intero carico, del valore di circa € 150.000,00, era rimasto danneggiato, divenendo inutilizzabile per causa imputabile a dolo e/o colpa grave dell'autista incaricato dalla società . L'opponente specificava di avere ricevuto in CP_1 affidamento, dai mittenti AT TA s.p.a. e generi alimentari Parte_3 deperibili in data 04.08.2015, e di aver assunto l'impegno di curarne il trasporto a temperatura controllata fino alla destinazione finale, situata in Gran Bretagna. Al fine di eseguire il trasporto, aveva provveduto ad incaricare, quale sub-vettore, la società opposta che provvedeva a caricare la merce sul “complesso veicolare” targato Controparte_1
EJ973AX (motrice) - AF26326 (semirimorchio), condotto da tale . Persona_1
Il carico, tuttavia, non raggiungeva la destinazione in quanto, nella notte tra il 5 ed il 6
3 agosto 2015, durante un controllo di routine da parte delle autorità francesi, all'interno del mezzo venivano rinvenuti sei immigrati clandestini, datisi immediatamente alla fuga.
In conseguenza di quanto accaduto, la merce veniva interamente respinta “a destino”, e la società ne curava il rientro in presso il magazzino della opponente. CP_1 CP_2
In data 07.08.2015 l'opponente contestava immediatamente la gravità dei fatti alla società , riservando di rivalersi nei suoi confronti dei gravi danni subiti. CP_1
Dopo l'apertura del sinistro veniva predisposta una relazione di perizia da cui emergeva la completa inutilizzabilità della merce che, pertanto, veniva definitivamente smaltita il 15.10.2015. A fronte di tali avvenimenti, l'opponente dichiarava di aver subito danni diretti per complessivi € 116.937,83 (di cui € 103.236,47 ed € 9.519,36 per gli addebiti delle merci danneggiate, ricevuti rispettivamente dai propri clienti AT TA
e , € 2.282,00 per spese di smaltimento ed € 1.900,00 per spese di perizia), che Parte_3 venivano solo parzialmente rimborsati dall'assicurazione, per la minor somma di €
115.388,83, rimanendo quindi scoperti per la l'ammontare della franchigia di € 1.549,00,
e delle spese di viaggio di andata e ritorno, addebitate dall'opposta alla opponente e da quest'ultima erroneamente pagate per un ammontare, rispettivamente, di € 2.250,00 e di
€ 2.150,00. Tali importi erano quindi in realtà non dovuti e, pertanto, ripetibili, trattandosi, quanto ai primi, di corrispettivi di prestazioni di trasporto non adempiute, e quanto ai secondi di costi generati dal grave inadempimento della stessa parte opposta.
A fronte di un importo complessivo di € 5.949,00, l'opponente aveva dunque addebitato alla società opposta la somma di € 6.000,00, così effettuando la compensazione tra le reciproche partite di debito/credito.
La prova dell'inadempimento dell'opposta per dolo o colpa grave era offerta “dalle dichiarazioni rese dallo stesso autista incaricato del trasporto, sig. , il Persona_1 quale ha dichiarato di aver provveduto personalmente a chiudere la serratura delle porte del semirimorchio alla partenza da e che, all'atto del ritrovamento dei Parte_4 clandestini all'interno del semirimorchio, non è stata rinvenuta alcuna traccia di manomissione della serratura”; dunque, l'introduzione dei clandestini nel rimorchio era avvenuta per fatto doloso o grave negligenza del dipendente della società opposta.
Sulla scorta di ciò, l'opponente chiedeva pertanto accertarsi la legittimità della compensazione del controcredito per come quantificato ed addebitato all'opposta e, in subordine, in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale e condannare l'opposta al pagamento dei danni patiti, da determinare in € 6.002,00.
4 1.2. Si costituiva in giudizio la società contestando tutte le Controparte_1 domande ed eccezioni proposte dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sostenendo che il decorso del termine annuale di cui all'art. 2951 c.c. era stato interrotto più volte, e producendo in giudizio due atti interruttivi.
Riguardo l'eccezione di compensazione (e contestualmente anche la domanda riconvenzionale), contestava la legittimità dell'addebito unilaterale effettuato dall'opponente sulla scorta di un preteso grave inadempimento in occasione del trasporto eseguito il 06.08.15.
Al riguardo, rappresentava che, mentre stava eseguendo un trasporto di derrate alimentari (in qualità di sub-vettore dell'opponente) dall'Italia verso l'Inghilterra, durante la sosta in Francia, nelle prime ore del 07.08.15, l'autista veniva svegliato dalla gendarmeria francese per un controllo, in occasione del quale erano rinvenuti all'interno del rimorchio sei clandestini, che venivano immediatamente rilasciati. L'autista veniva lasciato libero di riprendere la marcia, con la sola annotazione sulla bolla di trasporto del controllo effettuato. L'opposta rappresentava inoltre che in quel periodo storico si erano verificati innumerevoli episodi di assalti ai mezzi in transito dall' verso altri Paesi CP_2
d'Europa, ad opera di immigrati clandestini in cerca di fortuna.
Dopo il controllo del 07.08.2015, il mezzo giungeva con il carico presso il primo ricevente (GIST), ove veniva sottoposto a controllo da parte di un funzionario dell'autorità sanitaria inglese, che rilevava il danneggiamento soltanto di una piccola parte dei prodotti trasportati (ed esattamente di quelli posti in cima alla prima serie di pacchi prospiciente il portellone del rimorchio) e consigliava il rientro al mittente per un'analisi approfondita del carico, al fine di valutarne in concreto la commerciabilità.
A tal punto, sarebbe stata la stessa opponente ad organizzare il rientro della merce presso il proprio stabilimento in , ove essa giungeva in data 10.08.2015. Parte_4
All'arrivo erano presenti i periti delle assicurazioni di entrambe le società. Secondo parte opposta, dalle perizie redatte emergerebbe che: “a) il semirimorchio frigorifero risultava in perfette condizioni, con l'impianto refrigerante in funzione e temperatura interna del veicolo 2.4° come da prescrizioni;
dalla registrazione delle temperature del veicolo non risultavano interruzioni della catena del freddo dal momento della partenza
(04.08.2015) al momento dell'arrivo a (10.08.2015); b) all'apertura delle Parte_4 portiere l'interno del veicolo risultava perfettamente pulito;
c) il carico appariva imballato e confezionato così come da fotografie allegate alla perizia, correttamente
5 stivato con la dovuta cura di lasciare opportuni corridoi per la circolazione del flusso refrigerante;
d) le tre partite di carico (una della ditta TA e due della ditta ), Parte_3 destinate a tre differenti ditte, risultavano opportunamente separate;
il carico nel suo complesso risultava regolarmente vincolato ed arrestato alla struttura del veicolo.”
La merce veniva quindi scaricata e le parti accertavano in contraddittorio, secondo la rappresentazione dell'opponente, “che le uniche tracce della presenza dei clandestini erano rilevabili esclusivamente su alcuni dei cartoni collocati nella parte più alta dei bancali antistanti il portellone, che risultavano parzialmente compressi da schiacciamento ed alcuni aperti, appartenenti esclusivamente alla partita di merci ' Per_2
, risultando invece il resto del carico in perfette condizioni.
[...]
Quindi, la società opposta e la propria assicurazione avrebbero sollecitato l'opponente e il loro perito a richiedere con urgenza l'intervento dell'Azienda Sanitaria
Locale, al fine di stabilire in contraddittorio con l'Ufficiale Veterinario incaricato il destino delle merci. L'opposta rilevava infatti che anche le autorità inglesi non avevano sequestrato la merce, facendola rientrare nel luogo di origine affinché si provvedesse ad una nuova ispezione.
In data 24.08.2015 l'opponente sollecitava il controllo sanitario richiesto, evidenziando la deperibilità delle merci con scadenza ravvicinata. Soltanto in data
21.09.2015, allorquando il termine di scadenza dei prodotti era già decorso,
l'assicurazione dell'opponente avrebbe richiesto il 'benestare' all'eventuale alienazione del carico alla zootecnia (per recuperare in parte il valore della merce), nonostante esso fosse oramai andato definitivamente perduto.
L'opposta, sulla scorta della diversa rappresentazione degli avvenimenti, negava quindi ogni addebito di responsabilità per l'accaduto, affermando il corretto operato dell'autista, neppure sanzionato dalle autorità francesi.
In subordine, contestava anche l'entità del danno, deducendo che in realtà, per come emerge dalla perizia prodotta in atti, solo 240 scatole riferibili alla mittente Persona_2
(su 1.689) non erano in condizioni ottimali, risultando il resto del carico perfettamente sigillato. Il danno complessivo sarebbe quindi derivato dalla scelta dei proprietari (TA
e ) e della opponente di ritenere l'intero carico non commerciabile, senza Parte_3 sollecitare le autorità sanitarie che avrebbero potuto certificare lo stato di commerciabilità dei beni, così facendo lievitare l'entità del pregiudizio che, in proporzione (240 scatole non integre su 1689), non poteva essere stimato oltre € 7.352,79.
Infine, l'opposta contestava anche l'addebito in fattura unilateralmente eseguito dalla opponente, affermando che la causale della fattura non coincide affatto con le
6 singole voci di presunto danno addebitato dalla opponente (ovvero, € 1.549,00 per franchigia;
€ 2.250,00 per il viaggio di andata ed € 2.150,00 per il viaggio di ritorno).
1.3. All'udienza del 05.06.2018 l'opponente rinunziava all'eccezione di prescrizione.
1.4 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5 D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
2. L'opposizione è fondata nei termini di cui infra.
2.1. L'opponente ha eccepito in compensazione un controcredito fondato sul previo accertamento dell'inadempimento e, in subordine, ha avanzato domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento della parte opposta nella prestazione di trasporto convenuta e conseguente diritto al risarcimento dei danni.
In merito all'eccezione di compensazione, deve rilevarsi che il controcredito è stato specificamente individuato.
L'opponente ha infatti dimostrato che l'importo addebitato unilateralmente in compensazione è costituito dalla somma di € 1.519,00 (quale franchigia assicurativa pagata) unitamente alla ripetizione degli indebiti pagamenti effettuati in favore dell'opposta per il viaggio di andata e di ritorno, rispettivamente pari a € 2.250,00 ed €
2.150,00. La somma complessiva di tali asseriti controcrediti, pari a € 5.949,00 sarebbe quindi stata arrotondata a € 6.000,00 ed addebitata in fattura all'opposta.
In tema di compensazione “l'art. 1243 c.c. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre, se il credito opposto è certo ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto
o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione” (Cass. 23924/2024).
Nel caso in esame, il controcredito unilateralmente addebitato dalla parte opponente
(peraltro arrotondato per eccesso) risulta contestato dall'opposta, sussistendo tuttavia i presupposti per procedere al suo accertamento ed alla relativa liquidazione.
7 2.2. Tra le parti è pacificamente intervenuto un rapporto di sub-trasporto, che ricorre allorquando il vettore si avvale, per l'esecuzione del trasporto, dell'opera di altro vettore, con il quale stipula in nome e per conto proprio un contratto di trasporto.
La disciplina del contratto di trasposto prevista agli artt. 1678 e seg. c.c. In particolare, l'art. 1693 c.c., rubricato “Responsabilità per perdita e avaria” stabilisce che: “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.”
In buona sostanza, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di perdita delle cose trasportate, l'art. 1693 c.c. pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità "ex recepto" che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile”(Cass. n. 15107/2013).
La norma consente quindi alla parte opposta di liberarsi dalla responsabilità dimostrando il ricorrere del caso fortuito, ovvero l'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento.
Orbene, tale prova non è stata fornita dall'opposta, quanto meno con riferimento ai danni specificamente invocati dall'opponente.
Dagli atti prodotti e dalle prove testimoniali assunte è certamente emerso l'inadempimento della prestazione richiesta, non essendo la merce stata consegnata a destinazione a causa della scoperta da parte della gendarmeria francese, durante il viaggio, di sei migranti clandestini a bordo del camion a mezzo cui stava eseguendo il trasposto. La potenziale contaminazione della merce destinata a consumo umano ha quindi indotto le autorità inglesi di destinazione a sollevare legittimi dubbi di commerciabilità, chiedendo pertanto la nuova verifica della merce prima della sua nuova immissione in commercio.
È di tutta evidenza che spettava alla parte opposta dimostrare che la mancata consegna e necessità di rientro in della merce per la successiva verifica (peraltro CP_2 non effettuata) non fosse a lei imputabile per caso fortuito, ovvero per l'imprevedibilità ed inevitabilità della presenza a bordo (nel rimorchio) dei migranti clandestini.
8 A tal riguardo, l'opposta si è limitata a sostenere l'avvenuta chiusura del rimorchio alla partenza e l'integrità del portellone al momento dell'apertura da parte della gendarmeria francese. Ciò, tuttavia, non prova che l'intrusione a bordo - che pure, in qualche modo, deve ovviamente essere avvenuta - fosse inevitabile ed imprevedibile.
Sotto tale profilo, la prevedibilità dell'evento è stata documentata dalla stessa parte opposta nel richiamare la stampa del periodo, che documentava diversi e ripetuti assalti a tir in transito dall'Italia verso altri Paesi. Circostanza questa, che avrebbe dovuto indurre il vettore-custode ad elevare ulteriormente il grado di cautela.
In proposito, va specificato che l'obbligo di custodia del vettore (o sub-vettore) non si esaurisce al momento della chiusura del portellone con la merce a bordo, ma perdura durante l'intero trasporto.
Nel caso di specie, non risulta siano stati adottati accorgimenti ulteriori (sistema antifurto o antintrusione, accompagnatore o secondo autista in viaggio per rafforzare il controllo durante le soste, ecc.) per garantire la sicurezza del trasposto, né, tanto meno, è stato provato che l'intrusione fosse inevitabile. Quel che è certo è che un'intrusione vi è stata, e che spettava al sub-vettore che stava effettuando il trasporto evitare che ciò accadesse.
In conclusione, l'inadempimento della prestazione richiesta è effettivamente imputabile alla parte opposta, con conseguente obbligo della stessa di risarcire i danni cagionati.
2.3. Ai fini dell'accertamento del loro ammontare, deve rilevarsi che i danni derivanti dal deperimento delle merci sono stati integralmente risarciti dalle compagnie di assicurazione e, pertanto, non appartengono alla cognizione del presente giudizio. Ciò consente di evitare ogni ulteriore approfondimento in merito al reale ammontare del danno imputabile all'opposta, in conseguenza della decisione dei mittenti di non destinare più la merce al consumo umano.
Le somme oggetto dell'eccezione di compensazione si esauriscono negli importi di
€ 1.519,00, quale franchigia assicurativa rimasta a carico dell'opponente, ed in quelli, chiesti in ripetizione, derivanti dagli indebiti pagamenti effettuati in favore dell'opposta per i viaggi di andata e di ritorno, rispettivamente pari a € 2.250,00 ed € 2.150,00, per un ammontare complessivo di € 5.949,00.
Tutte le predette voci risultano effettivamente dovute, in quanto costituiscono esborsi sostenuti a cagione dell'inadempimento della prestazione da parte dell'opposta.
Ciò vale anche per il valore della merce rimasto carico della opponente (franchigia), che rappresenta una porzione del maggior danno che, ove non vi fosse stata una copertura
9 assicurativa, avrebbe dovuto essere risarcita dalla parte opposta;
le scatole risultate certamente danneggiate erano infatti 240, per un valore superiore rispetto all'ammontare della franchigia medesima.
In conclusione, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato, e l'opponente va condannata al pagamento della somma di € 53,00 (dati dalla differenza fra la sorte capitale di € 6.002,00 e l'importo dei danni subiti di € 5.949,00), oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo.
3. Stante la sostanziale soccombenza dell'opposta, le spese di giudizio devono essere compensate nella misura di 1/3, mentre i rimanenti 2/3 vanno liquidati, in favore dell'opponente ed a carico dell'opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo
D.M. 55/2014, in € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.100,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per € 172,50.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 338/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 64/2018;
2) accoglie la domanda di parte opponente e, per l'effetto, previo accertamento dell'inadempimento dell'opposta, quantifica il danno risarcibile nella misura di €
5.949,00;
3) accoglie parzialmente l'eccezione di compensazione e, per l'ulteriore effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
53,00, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura fino all'effettivo soddisfo;
4) compensa le spese di giudizio nella misura di 1/3;
5) condanna parte opposta alla rifusione della rimanente parte delle spese in favore dell'opponente, che liquida, al netto della già operata compensazione, in €
3.100,00 per compensi ed € 172,50 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 20/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
10