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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. DARIO NARDI Giudice
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI L'AQUILA
RICORRENTE
E
, nata a [...], l'[...] e residente a [...]Controparte_1
Forconese (AQ) fraz. Casentino, in persona del Tutore Provvisorio Avv. Giuliana
TI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “dichiarare l'interdizione e/o l'inabilitazione di ” Controparte_1
Per la resistente: il Curatore provvisorio all'udienza si rimetteva al Tribunale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 13 gennaio 2025, la PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O
TRIBUNALE DI L'AQUILA, su segnalazione della dott.ssa Chiara Di
Venanzio, della struttura ospedaliera San Salvatore di L'Aquila, Servizio
Psichiatrico Universitario di diagnosi e cura, chiedeva pronunciarsi l'interdizione e/o l'inabilitazione della sig. , generalizzata in Controparte_1 pigrafe.
2. La Procura ricorrente, su sollecitazione del giudicante, informava i prossimi congiunti, tutte sue sorelle, dell'avvio del procedimento e dell'udienza fissata per l'esame dell'interdicenda, cui provvedeva il GOP Roberta Papa su delega del giudice. Venivano sentiti anche i medici della struttura, come da verbale dell'udienza del 7 marzo 2025.
3. Quindi, veniva nominato il tutore provvisorio nella persona dell'avv.Giuliana
TI e venivano sentiti i prossimi congiunti dell'interdicenda. Tra essi, la sorella chiedeva di essere nominata tutrice. Controparte_2
4. Si procedeva quindi al conferimento di incarico alla dott.ssa
[...]
per la valutazione dei presupposti per la pronuncia richiesta e la Per_1 verifica delle esigenze di protezione dell'interdicenda. La consulenza veniva depositata nei termini e consentiva di confermare come la signora
[...]
è affetta da Disturbo schizofrenico paranoide cronico, con CP_1 esacerbazione acuta.
5. Alla luce dell'osservazione condotta, la valutazione del CTU appare assolutamente congrua ed attendibile, idonea a costituire il fondamento del giudizio demandato a questo collegio.
6. Va dunque osservato che sussistono i presupposti per dichiarare l'interdizione della sig. Va premesso che la schizofrenia è un grave disturbo psicotico e CP_1 che chi ne è affetto diventa del tutto indifferente a ciò che accade, reagisce in modo assurdo o incoerente agli eventi esterni, perde il contatto con la realtà e si isola in un mondo proprio, incomprensibile agli altri. In considerazione della sua caratteristica destrutturante della personalità, la malattia – come illustrato dal
CTU - compromette tutti gli aspetti della vita del soggetto, sconvolgendo profondamente la sua rete relazionale e, quindi, coinvolgendo anche il nucleo familiare.
7. Nello specifico, richiamato quanto accuratamente esposto nella relazione peritale, dall'esame documentale dell'amplissima storia clinica della interdicenda, risulta che signora sia affetta dal sottotipo paranoide CP_1 cronico della schizofrenia, in cui domina il delirio di persecuzione: la paziente
è convinta di essere oggetto di cospirazione, di inganno, di essere spiata o pag. 2/5 seguita. Il mondo è percepito come ostile e tale sospetto mette in atto comportamenti aggressivi e violenti, come forme preventive di difesa da eventuali minacce percepite. Non avendo la signora consapevolezza della CP_1 malattia, la stessa rifiuta il trattamento farmacologico, che, invece, quando attuato in regime di TSO, riesce a controllare parzialmente i sintomi, come accaduto nel corso del lunghissimo recente ricovero ospedaliero, protrattosi da novembre 2024 a giugno 2025. Al suo ritorno a casa, però, la paziente, come di consuetudine, ha interrotto la terapia, per cui la sua condizione psichiatrica cronica è andata incontro ad una fase di intensificazione dei sintomi
(esacerbazione) che ne ha considerevolmente peggiorato lo stato psichico, compromettendone ulteriormente la capacità di distinguere la realtà.
8. La condizione descritta inficia fortemente la capacità della paziente di accettare le cure psichiatriche e mediche proposte e necessarie e rende assai complessa ogni procedura medica, non garantendo, conseguentemente, un'adeguata gestione della sua condizione di salute.
9. Alla luce del quadro sopra descritto, date le oggettive difficoltà a gestire la quotidianità e la cura del sé, i deficit del funzionamento interpersonale e i sintomi psicotici residuali ascrivibili alla natura cronica del disturbo, l'esperto ha evidenziato come sia indispensabile la prosecuzione delle cure presso una struttura residenziale che preveda un supporto continuativo h 24. La patologia psichiatrica da cui è affetta la paziente, inoltre, non consente alla medesima di curare da sé i propri interessi, per cui è necessario procedere all'interdizione ed alla nomina di un tutore.
10. Ciò posto, va osservato come la sorella sia disponibile a Parte_1 svolgere tale funzione, essendosi a suo dire sempre occupata delle necessità della signora al riguardo, fermo restando che l'interdicenda si oppone alla CP_1 collaborazione di chiunque, sia che si tratti di un interno che di un esterno alla famiglia, va considerato che il tentativo di affidare l'incarico ad un soggetto esterno ha esacerbato e comunque non alleviato, come si ipotizzava potesse avvenire, le difficoltà relazionali della interdicenda con i sanitari, anche al limitato fine di consentire la prosecuzione delle cure. pag. 3/5 11. Appare dunque utile, fatte proprie le ragioni a tal fine esposte dal relatore, ripensare l'originaria soluzione ed adottare la soluzione che vede la scelta del tutore tra i familiari. In particolare, all'esito dell'istruttoria e tenuto conto di quanto emerso, appare conforme all'interesse del beneficiario individuare tale familiare in colei che, quale sorella maggiore, ha dichiarato di essere disponibile a svolgere tale incarico, che comporterà, naturalmente, la rappresentanza legale dell'incapace; la cura della salute, della sicurezza e della pulizia dell'interdetto; l'amministrazione del patrimonio dell'interdetto; lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con obbligo di rendiconto e previo giuramento dinanzi al giudice tutelare.
12. Anche la CTU non ha ravvisato particolari controindicazioni in tal senso, se si esclude l'atteggiamento oppositivo della paziente, che però si è manifestato anche nei riguardi del tutore provvisorio esterno. Sulla scorta di tali valutazioni, in accoglimento del ricorso formulato dal Pubblico Ministero, va dichiarata l'interdizione della sig. , con nomina del tutore nella persona Controparte_1 della sorella Parte_1
13. In ordine alle spese, ai sensi dell'art. 145 TU spese di giustizia: “1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. Secondo l'art. 131 TU spese di Giustizia “1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito “(…) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile”. Devono pertanto porsi in via definitiva a carico dell'erario l'onorario di CTU, mentre le altre spese restano prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
pag. 4/5 ▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di CP_1
[...]
▪ nomina tutore la sig. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, in sostituzione dell'avv. Giuliana TI;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione di legge;
▪ pone in via definitiva a carico dell'erario il compenso del CTU come separatamente liquidato e dispone la prenotazione a debito delle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile.
Così deciso il 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. DARIO NARDI Giudice
Dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2025 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI L'AQUILA
RICORRENTE
E
, nata a [...], l'[...] e residente a [...]Controparte_1
Forconese (AQ) fraz. Casentino, in persona del Tutore Provvisorio Avv. Giuliana
TI;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “dichiarare l'interdizione e/o l'inabilitazione di ” Controparte_1
Per la resistente: il Curatore provvisorio all'udienza si rimetteva al Tribunale.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 13 gennaio 2025, la PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O
TRIBUNALE DI L'AQUILA, su segnalazione della dott.ssa Chiara Di
Venanzio, della struttura ospedaliera San Salvatore di L'Aquila, Servizio
Psichiatrico Universitario di diagnosi e cura, chiedeva pronunciarsi l'interdizione e/o l'inabilitazione della sig. , generalizzata in Controparte_1 pigrafe.
2. La Procura ricorrente, su sollecitazione del giudicante, informava i prossimi congiunti, tutte sue sorelle, dell'avvio del procedimento e dell'udienza fissata per l'esame dell'interdicenda, cui provvedeva il GOP Roberta Papa su delega del giudice. Venivano sentiti anche i medici della struttura, come da verbale dell'udienza del 7 marzo 2025.
3. Quindi, veniva nominato il tutore provvisorio nella persona dell'avv.Giuliana
TI e venivano sentiti i prossimi congiunti dell'interdicenda. Tra essi, la sorella chiedeva di essere nominata tutrice. Controparte_2
4. Si procedeva quindi al conferimento di incarico alla dott.ssa
[...]
per la valutazione dei presupposti per la pronuncia richiesta e la Per_1 verifica delle esigenze di protezione dell'interdicenda. La consulenza veniva depositata nei termini e consentiva di confermare come la signora
[...]
è affetta da Disturbo schizofrenico paranoide cronico, con CP_1 esacerbazione acuta.
5. Alla luce dell'osservazione condotta, la valutazione del CTU appare assolutamente congrua ed attendibile, idonea a costituire il fondamento del giudizio demandato a questo collegio.
6. Va dunque osservato che sussistono i presupposti per dichiarare l'interdizione della sig. Va premesso che la schizofrenia è un grave disturbo psicotico e CP_1 che chi ne è affetto diventa del tutto indifferente a ciò che accade, reagisce in modo assurdo o incoerente agli eventi esterni, perde il contatto con la realtà e si isola in un mondo proprio, incomprensibile agli altri. In considerazione della sua caratteristica destrutturante della personalità, la malattia – come illustrato dal
CTU - compromette tutti gli aspetti della vita del soggetto, sconvolgendo profondamente la sua rete relazionale e, quindi, coinvolgendo anche il nucleo familiare.
7. Nello specifico, richiamato quanto accuratamente esposto nella relazione peritale, dall'esame documentale dell'amplissima storia clinica della interdicenda, risulta che signora sia affetta dal sottotipo paranoide CP_1 cronico della schizofrenia, in cui domina il delirio di persecuzione: la paziente
è convinta di essere oggetto di cospirazione, di inganno, di essere spiata o pag. 2/5 seguita. Il mondo è percepito come ostile e tale sospetto mette in atto comportamenti aggressivi e violenti, come forme preventive di difesa da eventuali minacce percepite. Non avendo la signora consapevolezza della CP_1 malattia, la stessa rifiuta il trattamento farmacologico, che, invece, quando attuato in regime di TSO, riesce a controllare parzialmente i sintomi, come accaduto nel corso del lunghissimo recente ricovero ospedaliero, protrattosi da novembre 2024 a giugno 2025. Al suo ritorno a casa, però, la paziente, come di consuetudine, ha interrotto la terapia, per cui la sua condizione psichiatrica cronica è andata incontro ad una fase di intensificazione dei sintomi
(esacerbazione) che ne ha considerevolmente peggiorato lo stato psichico, compromettendone ulteriormente la capacità di distinguere la realtà.
8. La condizione descritta inficia fortemente la capacità della paziente di accettare le cure psichiatriche e mediche proposte e necessarie e rende assai complessa ogni procedura medica, non garantendo, conseguentemente, un'adeguata gestione della sua condizione di salute.
9. Alla luce del quadro sopra descritto, date le oggettive difficoltà a gestire la quotidianità e la cura del sé, i deficit del funzionamento interpersonale e i sintomi psicotici residuali ascrivibili alla natura cronica del disturbo, l'esperto ha evidenziato come sia indispensabile la prosecuzione delle cure presso una struttura residenziale che preveda un supporto continuativo h 24. La patologia psichiatrica da cui è affetta la paziente, inoltre, non consente alla medesima di curare da sé i propri interessi, per cui è necessario procedere all'interdizione ed alla nomina di un tutore.
10. Ciò posto, va osservato come la sorella sia disponibile a Parte_1 svolgere tale funzione, essendosi a suo dire sempre occupata delle necessità della signora al riguardo, fermo restando che l'interdicenda si oppone alla CP_1 collaborazione di chiunque, sia che si tratti di un interno che di un esterno alla famiglia, va considerato che il tentativo di affidare l'incarico ad un soggetto esterno ha esacerbato e comunque non alleviato, come si ipotizzava potesse avvenire, le difficoltà relazionali della interdicenda con i sanitari, anche al limitato fine di consentire la prosecuzione delle cure. pag. 3/5 11. Appare dunque utile, fatte proprie le ragioni a tal fine esposte dal relatore, ripensare l'originaria soluzione ed adottare la soluzione che vede la scelta del tutore tra i familiari. In particolare, all'esito dell'istruttoria e tenuto conto di quanto emerso, appare conforme all'interesse del beneficiario individuare tale familiare in colei che, quale sorella maggiore, ha dichiarato di essere disponibile a svolgere tale incarico, che comporterà, naturalmente, la rappresentanza legale dell'incapace; la cura della salute, della sicurezza e della pulizia dell'interdetto; l'amministrazione del patrimonio dell'interdetto; lo svolgimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con obbligo di rendiconto e previo giuramento dinanzi al giudice tutelare.
12. Anche la CTU non ha ravvisato particolari controindicazioni in tal senso, se si esclude l'atteggiamento oppositivo della paziente, che però si è manifestato anche nei riguardi del tutore provvisorio esterno. Sulla scorta di tali valutazioni, in accoglimento del ricorso formulato dal Pubblico Ministero, va dichiarata l'interdizione della sig. , con nomina del tutore nella persona Controparte_1 della sorella Parte_1
13. In ordine alle spese, ai sensi dell'art. 145 TU spese di giustizia: “1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario. Secondo l'art. 131 TU spese di Giustizia “1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito “(…) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile”. Devono pertanto porsi in via definitiva a carico dell'erario l'onorario di CTU, mentre le altre spese restano prenotate a debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
pag. 4/5 ▪ accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'interdizione di CP_1
[...]
▪ nomina tutore la sig. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, in sostituzione dell'avv. Giuliana TI;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare;
▪ ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale di Stato civile competente per l'annotazione di legge;
▪ pone in via definitiva a carico dell'erario il compenso del CTU come separatamente liquidato e dispone la prenotazione a debito delle spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta dell'ufficio nel processo civile.
Così deciso il 30 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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