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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 06/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3975/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 15/04/2025 da
con l'Avv. MASTROPIERRO MARIA ANTONIA;
Parte_1
e
con l'avv. MARCOLONGO Controparte_1 Parte_2
ROBERTA;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine alla separazione:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Le parti vicendevolmente concordano che l'immobile sito in Padova, alla Via Santa Sofia
n. 86 nonché i beni mobili tutti ivi presenti, di proprietà esclusiva di Parte_1
restino in esclusivo diritto d'uso e abitazione al medesimo, a fronte del fatto che la signora
ha già da anni reperito altra soluzione abitativa e già Parte_3
asportato dall'abitazione familiare i propri beni personali;
2
3) Le utenze di casa, attualmente intestate al sig. resteranno intestate al Parte_1
medesimo;
4) Il sig. continuerà a versare alla moglie, come di fatto già avviene, a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento della medesima, la somma mensile di € 1.500,00, la
cui corresponsione verrà meno solo a seguito di sentenza di divorzio quando la
corresponsione avverrà a mezzo di assegno una tantum di € 300.000,00 (trecentomila/00)
che il sig. si impegna sin d'ora a versare, alla signora Parte_1 Parte_3
in un'unica soluzione, entro e non oltre dieci giorni dalla
[...]
notificazione della relativa sentenza, oltre il versamento mensile della somma di € 500,00
non rivalutabile secondo gli indici ISTAT, sempre a favore della medesima, a titolo di mero
contributo forfettario per le spese ed utenze domestiche a far data dal mese successivo alla
notificazione della sentenza di divorzio;
5) Le parti dichiarano di aver già regolamentato altri e diversi aspetti economici,
dichiarandosi reciprocamente soddisfatti;
6) Le parti riconoscono la validità dei seguenti accordi anche nel caso in cui il matrimonio
de quo abbia effetti nel paese di origine della NO . In ogni caso le parti già Parte_3
si danno reciproco consenso alla firma dei documenti utili per far valere la separazione ed il
divorzio, anche in territorio irlandese.”
Per il P.M: “conclude per l'omologa della separazione”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e Parte_1 Parte_3
hanno contratto matrimonio civile il 16.07.1976 in SELVAZZANO
[...]
DENTRO (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
SELVAZZANO DENTRO (PD), Atto n. 1, parte I, Anno 1976. 3
Dalla loro unione sono nati i figli , il 25.10.1971, Persona_1
, l'8.07.1977, e , il 13.07.1982, da tempo Persona_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Preliminarmente, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio secondo il Regolamento (UE)
n. 1111/2019 del Consiglio, del 25/06/2019, che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno
Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del Regolamento stesso;
nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del Reg. n. 1111/2019, che indica, fra le varie ipotesi, la residenza abituale dei coniugi.
Si ritiene applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 lett. a) del regolamento
1259/2010
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. 4
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse della prole minore;
le condizioni di cui ai nn. 2 e 3, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituiscono espressione della libertà negoziale delle parti.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
autorizzandoli a vivere separati nel Parte_3
reciproco rispetto;
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo;
5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, 3.6.2025
Il Presidente
dr.ssa Alina Rossato