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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2829 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nata a [...] il [...] C.F: Parte_1
, e residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa come da procura in atti, dall' Avv. Vittoria Santoro
c.f. , con studio in Messina in Via Cavalluccio n. 3 C.F._2
pec: email Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
del Bosco n. 306/A, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato in Palagonia via V. Omero n. 32/A, rappresentato e difeso dall'avv. Salvina Campisi C.F.: , email: C.F._4
, fax 0957951701), PEC: Email_3
per mandato Email_4
in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.07.2025, premesso che Parte_1
con decreto dell'11.04.2014 era stata omologata dal Tribunale di Catania la separazione consensuale tra l'istante ed il marito che Controparte_1
in data 26.04.2016 era stata pubblicata la sentenza n. 2355/2016, con la quale il Tribunale di Catania aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa;
che nella sentenza di divorzio il
Tribunale aveva stabilito che il dovesse versare un assegno CP_1
mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore , nata a Per_1
Catania il 10.07.2009, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che il non aveva mai versato nella sua interezza l'assegno di CP_1
mantenimento né aveva partecipato alle spese straordinarie;
che il da circa tre anni non cercava neppure telefonicamente né CP_1
vedeva la figlia, la quale viveva con la madre a Messina;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in via esclusiva Per_1
alla madre deducente e che fosse stabilito il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del Centro Sportivo Polivalente Muri Antichi, datore di lavoro di chiedeva, altresì il pagamento Controparte_1
delle somme non versate a titolo di assegno di mantenimento.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17/23.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tempestivamente il 17.11.2025 si costituiva il quale Controparte_2
contestava la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
2 Negava che egli non vedesse la figlia da circa tre anni ed evidenziava Per_1
che recentemente si era occupato del disbrigo della pratica relativa al rilascio del passaporto della minore. Rilevava, in ogni caso, che non vi era motivo per modificare il regime di affidamento, sottolineando che egli aveva sempre versato l'assegno di mantenimento, anche se talvolta in ritardo a causa della non puntualità del proprio datore di lavoro a corrispondere la retribuzione, e, seppure con difficoltà, aveva cercato di mantenere i rapporti con la figlia. Osservava, infine, che egli doveva provvedere al mantenimento anche di altre tre figlie minori.
All'udienza del 18.12.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c.,
i procuratori delle parti dichiaravano che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo come risultava dal documento che era stato dalle stesse parti sottoscritto e che era stato depositato telematicamente, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza.
I procuratori delle parti chiedevano, pertanto, che si desse atto del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli
3 minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti nel menzionato accordo.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., disciplina l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il [...], il Per_1
mantenimento della stessa e le modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento, così come concordato dalle parti nella scrittura depositata telematicamente in data 18.12.2025; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.2829 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nata a [...] il [...] C.F: Parte_1
, e residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa come da procura in atti, dall' Avv. Vittoria Santoro
c.f. , con studio in Messina in Via Cavalluccio n. 3 C.F._2
pec: email Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], e ivi residente in [...]
del Bosco n. 306/A, C.F. , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliato in Palagonia via V. Omero n. 32/A, rappresentato e difeso dall'avv. Salvina Campisi C.F.: , email: C.F._4
, fax 0957951701), PEC: Email_3
per mandato Email_4
in atti;
PARTE RESISTENTE
1 E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 23.07.2025, premesso che Parte_1
con decreto dell'11.04.2014 era stata omologata dal Tribunale di Catania la separazione consensuale tra l'istante ed il marito che Controparte_1
in data 26.04.2016 era stata pubblicata la sentenza n. 2355/2016, con la quale il Tribunale di Catania aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in causa;
che nella sentenza di divorzio il
Tribunale aveva stabilito che il dovesse versare un assegno CP_1
mensile di € 200,00 per il mantenimento della figlia minore , nata a Per_1
Catania il 10.07.2009, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che il non aveva mai versato nella sua interezza l'assegno di CP_1
mantenimento né aveva partecipato alle spese straordinarie;
che il da circa tre anni non cercava neppure telefonicamente né CP_1
vedeva la figlia, la quale viveva con la madre a Messina;
tutto ciò premesso, chiedeva che la figlia minore fosse affidata in via esclusiva Per_1
alla madre deducente e che fosse stabilito il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del Centro Sportivo Polivalente Muri Antichi, datore di lavoro di chiedeva, altresì il pagamento Controparte_1
delle somme non versate a titolo di assegno di mantenimento.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 17/23.09.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata tempestivamente il 17.11.2025 si costituiva il quale Controparte_2
contestava la fondatezza delle domande avversarie e ne chiedeva il rigetto.
2 Negava che egli non vedesse la figlia da circa tre anni ed evidenziava Per_1
che recentemente si era occupato del disbrigo della pratica relativa al rilascio del passaporto della minore. Rilevava, in ogni caso, che non vi era motivo per modificare il regime di affidamento, sottolineando che egli aveva sempre versato l'assegno di mantenimento, anche se talvolta in ritardo a causa della non puntualità del proprio datore di lavoro a corrispondere la retribuzione, e, seppure con difficoltà, aveva cercato di mantenere i rapporti con la figlia. Osservava, infine, che egli doveva provvedere al mantenimento anche di altre tre figlie minori.
All'udienza del 18.12.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c.,
i procuratori delle parti dichiaravano che i loro assistiti avevano raggiunto un accordo come risultava dal documento che era stato dalle stesse parti sottoscritto e che era stato depositato telematicamente, con contestuale rinuncia alla comparizione personale in udienza.
I procuratori delle parti chiedevano, pertanto, che si desse atto del suddetto accordo ed il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli
3 minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti nel menzionato accordo.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., disciplina l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il [...], il Per_1
mantenimento della stessa e le modalità di pagamento dell'assegno di mantenimento, così come concordato dalle parti nella scrittura depositata telematicamente in data 18.12.2025; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/12/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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