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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/11/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3041/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. FREDA ETTORE e con questi elett.te domiciliato in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 59.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. PAOLA AMMENDOLA e con questi elett.te domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la sanzione, consistente nella sospensione dal lavoro con privazione della Cont retribuzione per 15 giorni, irrogata dall' presso la resistente
, che si è costituita, con provvedimento datato 10- Controparte_1
04-2024 fascicolo 135/2023.
2) Con nota prot. n. 114364-2023 del 18-12-2023 (all. 2), l' CP_2 presso di Avellino ha formalizzato alla ricorrente CP_3
1 contestazione di addebito disciplinare, con riferimento a due distinte vicende.
Ai fini che qui rilevano, premesso che “…Con nota prot. n.
ASLAV-0107335-2023 del 28/11/2023, il Direttore
Amministrativo … ha inviato a questo Ufficio la Segnalazione del
28/11/2023 a firma dei dirigenti afferenti all'Area Assistenza
Giuridica legale, … e la seguente documentazione: Deliberazione del Commissario Straordinario dell' n. 918 del Parte_2
20/07/2016 di conferimento incarico all'Avv. Di Trolio Maria-
Rosaria, Direttore dell' Legale dell' Controparte_4 [...]
, per appello a sentenza n. 87 del 13/01/2016; Nota Pt_2 dell'Area Assistenza Giuridico Legale dell' del Parte_2
06/11/2023 a firma dei Dirigenti Avvocati … di trasmissione del verbale di incontro del 02/11/2023 tra
[...]
verbale di incontro del Parte_3
02/11/2023 tra Parte_3
Sentenza n. 4445/2017 della Corte di Appello di
[...]
Napoli – V sez. civ.”, era mossa la contestazione di addebito Cont disciplinare per avere iscritto la “.. impugnazione dell' avverso una sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino al ruolo del
Tribunale di Napoli e non a quello della Corte di Appello, determinando non solo la declaratoria giudiziale di improcedibilità dell'impugnazione, ma anche la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese legali” così limitando “nonostante le richieste, il margine di manovra e di trattati-va dal punto di vista economico…”.
Seguiva l'applicazione di sanzione con provvedimento del
10/11.4.2024 fascicolo 135/2023: “Ritenuto che il suddetto comportamento, che ha causato la declaratoria di improcedibilità Cont del gravame e la condanna dell' alle spese legali, nonché al doppio del contributo unificato come per legge, integra la violazione dell'art. 59 c. 8 relativo al personale dell'area delle funzioni locali (violazione di doveri ed obblighi di comportamento
2 non ricompresi specificamente nel-le lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi) …”.
3) Con primo motivo di contestazione la ricorrente, all'epoca
Direttore dell'UOC Assistenza Giuridico Legale, con funzioni anche di Avvocato, ed iscritta nell'albo degli Avvocati di Avellino, nella sezione dedicata agli Avvocati dipendenti di enti pubblici, sostiene che la condotta sarebbe riconducibile non già ai doveri verso la datrice, ma a quelli connessi al ruolo di Avvocato, in Cont connessione alla prestazione d'opera professionale con l' in veste di cliente unico. Da qui soggezione al potere disciplinare dell'Ordine Professionale, e non già del datore di Lavoro.
Il Tribunale ritiene che “Non vi è dubbio che l'avvocatura degli enti pubblici costituisce un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica a salvaguardia delle prerogative di libertà nel patrocinio dell'amministrazione che si caratterizza per l'assenza di ingerenza nelle modalità di esercizio della professione, ma resta pur sempre un dato normativo ineludibile cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato… “
(Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 05/06/2024) 03/07/2024, n.
5878) nel caso di specie con , la quale, quindi, Parte_2 esercita tutti i poteri del datore, anche disciplinari, laddove questi attengano a vicende che nella esecuzione del rapporto si sostanzino.
3) Ricondotta la vicenda nell'alveo della applicabilità del Dlgs
165/2001, il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento sanzionatorio.
La disciplina applicabile è quella vigente al momento del fatto, ossia nel 2016, e quindi prima delle innovazioni portate dal Dlgs
75/2017.
Le modifiche introdotte con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 Capo
VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 22).
3 A mente dell'art. 55 bis dlgs 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4...Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
4 disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
Quindi, il procedimento deve concludersi, con l'eventuale irrogazione della sanzione, entro i centoventi giorni successivi alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
5 Nel caso di specie, nello stesso provvedimento sanzionatorio si afferma che “…dagli atti del procedimento risulta che il segnalante,
Direttore Amministrativo, abbia avuto piena conoscenza dei fatti in data 28.11.2023, con la ricezione della relazione degli avvocati dell'Area Affari legali, o al più in data 02.11.2023 con la partecipazione all'incontro di cui al verbale …”.
E' la stessa Amministrazione quindi a dare atto che la conoscenza del fatto da parte del Direttore Amministrativo è avvenuta già in data 02.11.2023.
Non si condivide l'argomentazione spesa sul punto dall'UPD, che ha ritenuto non decisiva tale circostanza, sul presupposto che la conoscenza del fatto debba essere completa, e tale da permettere ogni valutazione disciplinare.
Se il principio è condivisibile, tale non appare la sua applicazione al caso di specie, poiché il fatto nella sua interezza era pienamente conosciuto già in data 02.11.2023, non essendovi, nella contestazione, alcun riferimento a fatti o circostanze diverse da quelle che, apprese appunto già in data 02.11.2023, come indicato nel provvedimento, sono state poi contestate.
Già in quella occasione il Direttore Amministrativo, pacificamente individuato come responsabile della struttura in cui il dipendente lavorava, aveva conoscenza del fatto nella sua completezza, e né nel provvedimento sanzionatorio né nel presente giudizio vengono indicati temi di indagine e di approfondimento che si siano resi necessari, una volta acquisito il dato che la causa era stata iscritta a ruolo presso una sede giudiziaria differente da quella naturale.
In senso conforme, e proprio con riferimento al testo applicabile ratione temporis del Dlgs 165/2001, Corte di Cassazione civile, sez. lav., ord., 11 gennaio 2024 n. 1164.
Così ricostruita la vicenda, e considerando anche i differimenti intervenuti e pacificamente indicati anche da parte ricorrente, e quindi un termine complessivo di #138# giorni, il procedimento
6 disciplinare si è concluso con provvedimento del 10-04-2024, allorchè il termine, decorrente dallo 02.11.2023, era già scaduto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4) va condannata al pagamento a favore di ricorrente Parte_2 delle spese di lite, delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al
D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.060#
(duemilasessanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3041/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la sanzione della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione per 15 Cont giorni, irrogata dall' presso la resistente , Controparte_1 che si è costituita, con provvedimento datato 10-04-2024 fascicolo 135/2023;
2) Condanna al pagamento a Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 di €#2.060# (duemilasessanta), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 06.11.2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 06 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3041/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.ta Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. FREDA ETTORE e con questi elett.te domiciliato in Avellino alla via Carlo del Balzo n. 59.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. PAOLA AMMENDOLA e con questi elett.te domiciliata come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta la sanzione, consistente nella sospensione dal lavoro con privazione della Cont retribuzione per 15 giorni, irrogata dall' presso la resistente
, che si è costituita, con provvedimento datato 10- Controparte_1
04-2024 fascicolo 135/2023.
2) Con nota prot. n. 114364-2023 del 18-12-2023 (all. 2), l' CP_2 presso di Avellino ha formalizzato alla ricorrente CP_3
1 contestazione di addebito disciplinare, con riferimento a due distinte vicende.
Ai fini che qui rilevano, premesso che “…Con nota prot. n.
ASLAV-0107335-2023 del 28/11/2023, il Direttore
Amministrativo … ha inviato a questo Ufficio la Segnalazione del
28/11/2023 a firma dei dirigenti afferenti all'Area Assistenza
Giuridica legale, … e la seguente documentazione: Deliberazione del Commissario Straordinario dell' n. 918 del Parte_2
20/07/2016 di conferimento incarico all'Avv. Di Trolio Maria-
Rosaria, Direttore dell' Legale dell' Controparte_4 [...]
, per appello a sentenza n. 87 del 13/01/2016; Nota Pt_2 dell'Area Assistenza Giuridico Legale dell' del Parte_2
06/11/2023 a firma dei Dirigenti Avvocati … di trasmissione del verbale di incontro del 02/11/2023 tra
[...]
verbale di incontro del Parte_3
02/11/2023 tra Parte_3
Sentenza n. 4445/2017 della Corte di Appello di
[...]
Napoli – V sez. civ.”, era mossa la contestazione di addebito Cont disciplinare per avere iscritto la “.. impugnazione dell' avverso una sentenza di primo grado del Tribunale di Avellino al ruolo del
Tribunale di Napoli e non a quello della Corte di Appello, determinando non solo la declaratoria giudiziale di improcedibilità dell'impugnazione, ma anche la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese legali” così limitando “nonostante le richieste, il margine di manovra e di trattati-va dal punto di vista economico…”.
Seguiva l'applicazione di sanzione con provvedimento del
10/11.4.2024 fascicolo 135/2023: “Ritenuto che il suddetto comportamento, che ha causato la declaratoria di improcedibilità Cont del gravame e la condanna dell' alle spese legali, nonché al doppio del contributo unificato come per legge, integra la violazione dell'art. 59 c. 8 relativo al personale dell'area delle funzioni locali (violazione di doveri ed obblighi di comportamento
2 non ricompresi specificamente nel-le lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'ente agli utenti o a terzi) …”.
3) Con primo motivo di contestazione la ricorrente, all'epoca
Direttore dell'UOC Assistenza Giuridico Legale, con funzioni anche di Avvocato, ed iscritta nell'albo degli Avvocati di Avellino, nella sezione dedicata agli Avvocati dipendenti di enti pubblici, sostiene che la condotta sarebbe riconducibile non già ai doveri verso la datrice, ma a quelli connessi al ruolo di Avvocato, in Cont connessione alla prestazione d'opera professionale con l' in veste di cliente unico. Da qui soggezione al potere disciplinare dell'Ordine Professionale, e non già del datore di Lavoro.
Il Tribunale ritiene che “Non vi è dubbio che l'avvocatura degli enti pubblici costituisce un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura disegnata dalla sua pianta organica a salvaguardia delle prerogative di libertà nel patrocinio dell'amministrazione che si caratterizza per l'assenza di ingerenza nelle modalità di esercizio della professione, ma resta pur sempre un dato normativo ineludibile cioè l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato… “
(Cons. Stato, Sez. VII, Sent., (data ud. 05/06/2024) 03/07/2024, n.
5878) nel caso di specie con , la quale, quindi, Parte_2 esercita tutti i poteri del datore, anche disciplinari, laddove questi attengano a vicende che nella esecuzione del rapporto si sostanzino.
3) Ricondotta la vicenda nell'alveo della applicabilità del Dlgs
165/2001, il ricorso è fondato e va accolto, con annullamento del provvedimento sanzionatorio.
La disciplina applicabile è quella vigente al momento del fatto, ossia nel 2016, e quindi prima delle innovazioni portate dal Dlgs
75/2017.
Le modifiche introdotte con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 Capo
VII si applicano agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 22).
3 A mente dell'art. 55 bis dlgs 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, “Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2.
Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4...Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente.
Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione
4 disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
Quindi, il procedimento deve concludersi, con l'eventuale irrogazione della sanzione, entro i centoventi giorni successivi alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
5 Nel caso di specie, nello stesso provvedimento sanzionatorio si afferma che “…dagli atti del procedimento risulta che il segnalante,
Direttore Amministrativo, abbia avuto piena conoscenza dei fatti in data 28.11.2023, con la ricezione della relazione degli avvocati dell'Area Affari legali, o al più in data 02.11.2023 con la partecipazione all'incontro di cui al verbale …”.
E' la stessa Amministrazione quindi a dare atto che la conoscenza del fatto da parte del Direttore Amministrativo è avvenuta già in data 02.11.2023.
Non si condivide l'argomentazione spesa sul punto dall'UPD, che ha ritenuto non decisiva tale circostanza, sul presupposto che la conoscenza del fatto debba essere completa, e tale da permettere ogni valutazione disciplinare.
Se il principio è condivisibile, tale non appare la sua applicazione al caso di specie, poiché il fatto nella sua interezza era pienamente conosciuto già in data 02.11.2023, non essendovi, nella contestazione, alcun riferimento a fatti o circostanze diverse da quelle che, apprese appunto già in data 02.11.2023, come indicato nel provvedimento, sono state poi contestate.
Già in quella occasione il Direttore Amministrativo, pacificamente individuato come responsabile della struttura in cui il dipendente lavorava, aveva conoscenza del fatto nella sua completezza, e né nel provvedimento sanzionatorio né nel presente giudizio vengono indicati temi di indagine e di approfondimento che si siano resi necessari, una volta acquisito il dato che la causa era stata iscritta a ruolo presso una sede giudiziaria differente da quella naturale.
In senso conforme, e proprio con riferimento al testo applicabile ratione temporis del Dlgs 165/2001, Corte di Cassazione civile, sez. lav., ord., 11 gennaio 2024 n. 1164.
Così ricostruita la vicenda, e considerando anche i differimenti intervenuti e pacificamente indicati anche da parte ricorrente, e quindi un termine complessivo di #138# giorni, il procedimento
6 disciplinare si è concluso con provvedimento del 10-04-2024, allorchè il termine, decorrente dallo 02.11.2023, era già scaduto.
Ogni altra questione resta assorbita.
4) va condannata al pagamento a favore di ricorrente Parte_2 delle spese di lite, delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al
D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#2.060#
(duemilasessanta), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3041/2024 vertente tra
[...]
nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto annulla la sanzione della sospensione dal lavoro con privazione della retribuzione per 15 Cont giorni, irrogata dall' presso la resistente , Controparte_1 che si è costituita, con provvedimento datato 10-04-2024 fascicolo 135/2023;
2) Condanna al pagamento a Controparte_1 favore di delle spese di lite, che liquida Parte_1 di €#2.060# (duemilasessanta), oltre spese generali al 15%, Iva
e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza dello 06.11.2024
Il GdL
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