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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/11/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 2° grado iscritta al n° 90/2022 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(P.I. ), in persona dell'amministratore p.t. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall' Avv. ANDREA BIANCA – Parte_2
APPELLANTE
CONTRO
, (C.F./P.I. ) in persona del Presidente p-t, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. CATIA SCIGLIANO – APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 539/2021
- risarcimento danni a cose ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: per l'APPELLANTE: <PRELIMINARMENTE, - dichiarare
l'ammissibilità del presente appello ricorrendone i presupposti di cui agli art. 348 bis e ter c.p.c.; - sospendere inaudita altera parte l'esecutività della sentenza impugnata essendo presenti i requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, ovvero in subordine disporre la comparizione delle parti ai fini della richiesta sospensione;
IN
DIRITTO E NEL MERITO - riformare la citata sentenza n. 539/2021, emessa e depositata il 07/10/2021 dal Giudice di Pace di Castrovillari, dichiarando accolta la domanda di parte attrice, per i motivi esposti nel presente atto;
- in subordine, accogliere la richiesta Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare la conformità della dinamica e delle spese sostenute - Con vittoria di spese ed onorari del primo grado del giudizio e del presente grado, oltre IVA e CPA e spese generali al 15%>>; per l'APPELLATO: sentenza n. 539/2021 del Giudice di Pace di Castrovillari, previo rigetto della proposta istanza di sospensione in quanto inammissibile, poiché infondato in fatto ed in diritto, oltreché non provato, per la mancanza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile alla
, con conferma della sentenza impugnata;
3) Condannare parte Controparte_1
1 appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti
Pubblici>>.
I FATTI
1. Con atto di citazione in riassunzione del 16.04.2020 -a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace di Cosenza- la conveniva in Parte_1 giudizio la , dinanzi il Giudice di Pace di Castrovillari, deducendo Controparte_1 che:
- il giorno 6.08.2018, alle ore 1.50, , a bordo dell'autovettura BMW Parte_2
530D, tg. CP240SL, di proprietà della Costruzioni S.C.S. Srl, percorreva a ridotta andatura di marcia la SP 241 in direzione Spezzano Albanese/Castrovillari;
- giunto all'altezza del Km 62 + 400, rovinava con le ruote anteriori e posteriori lato sinistro dentro una pericolosa e profonda buca presente nel manto stradale, inevitabile e non visibile, di notevoli dimensioni;
- si rendeva necessario l'intervento del soccorso stradale della “G.F. vendita auto officina meccanica di ”, stante l'impossibilità di riprendere la marcia e Controparte_2 si affrontava una spesa di € 150,00, come da fattura allegata;
- sul luogo intervenivano i Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, redigendo apposito verbale;
- l'istante era costretto a pernottare presso l'hotel “Il Baronetto di ”, Persona_1 unitamente alla propria famiglia affrontando la spesa di € 90,00, come da fattura allegata;
- il giorno successivo procedeva alla sostituzione degli pneumatici danneggiati al costo di € 220,01, come da fattura del “Gommista Cardamone di ”; Persona_2
- ulteriori danni erano derivati dal mancato utilizzo del mezzo, nonché dal disagio, calcolati in via equitativa nella misura complessiva di € 400,00;
- veniva formulata rituale richiesta di risarcimento danni alla , Controparte_1 nonché invito alla negoziazione assistita, entrambi senza alcun riscontro;
- la responsabilità dell'accaduto era da attribuire alla ex art. 2051 Controparte_1
c.c., quale ente proprietario della strada obbligato alla manutenzione, gestione e pulizia della stessa ed in via subordinata ex art. 2043 c.c.;
2 -il risarcimento dei danni richiesti ammontava complessivamente alla somma di €
1.260,00, comprensivo delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale (€
400,00).
2. Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta dell'11.09.2020, la che eccepiva l'infondatezza della domanda per assenza di prova Controparte_1
e del nesso di causalità, sussistendo, nel caso di specie, un'ipotesi di caso fortuito, costituita da una condotta di guida negligente, considerata l'adeguata segnalazione della presenza di buche sul manto stradale e del limite di velocità di 30 km/h, oltre che la posizione della buca posta al centro della carreggiata.
In ordine al quantum debeatur la convenuta sosteneva che la pretesa attorea appariva scollegata da qualunque nesso di causalità con l'evento e che la richiesta di risarcimento relativa ai danni materiali era priva di riscontro probatorio non essendo sufficiente la sola fattura senza che sia dimostrato l'effettivo pagamento, oltre che il danno da mancato utilizzo del mezzo calcolato “in via equitativa” non poteva considerarsi in re ipsa, ma necessitava di esplicita prova circa una durata apprezzabile e significativa e della perdita economica derivata.
3. La causa veniva istruita attraverso prova per testi, prova documentale anche fotografica e, all'udienza del 23.09.2021, veniva trattenuta in decisione e definita con sentenza n. 539/2021 del 7.10.2021 con cui il Giudice di Pace rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in €. 1.205,00, oltre rimborso forfettario delle spese, CPA e IVA, come per legge.
4. La ha proposto appello avverso la detta sentenza in Parte_1 data 12.01.2022, lamentando:
- l'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea applicazione dei principi relativi al disposto di cui all'art. 2051, per essere stata la condotta dell'odierno appellante del tutto consona alle condizioni della strada e per non aver fornito l'ente convenuto la prova liberatoria positiva che consente l'invocazione del caso fortuito;
- la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c., per aver sostenuto il Giudice di Pace che la prova testimoniale non aveva dimostrato che l'autovettura procedeva a velocità moderata e per non aver preso in considerazione le dichiarazioni della teste
, confermative della ricostruzione attorea. Testimone_1
3 L'appellante ha, inoltre, censurato la mancata motivazione da parte del Giudice di
Pace circa il diniego circa l'espletamento di CTU richiesta da parte attrice e ha reiterato, anche in appello la richiesta di ammissione della stessa;
-la condanna alle spese del giudizio in primo grado da rivolgere alla CP_1
a seguito dell'accoglimento dei suesposti motivi.
[...]
La ha, infine, formulato istanza di sospensione dell'esecutività Parte_1 della sentenza.
5. Si è costituita la , con comparsa depositata in data Controparte_1
10.10.2022, e ha sostenuto l'infondatezza dell'appello, condividendo l'iter logico- fattuale e giuridico del Giudice di prime cure nello scagionare l'Ente dalla responsabilità per il sinistro verificatosi, ritenendo che la condotta del conducente abbia avuto un'efficacia causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento stesso.
Ha riproposto, inoltre, le argomentazioni già evidenziate in primo grado relativamente al quantum debeatur, privo di riscontro probatorio.
In merito all'istanza di sospensione, infine, l'Ente appellato ha sostenuto l'inammissibilità dello stesso posto che la sospensione della sentenza di condanna presuppone l'inizio dell'esecuzione che, nel caso di specie, non risultava aver avuto inizio.
6. Con ordinanza del 15.11.2022, il precedente giudice assegnatario del fascicolo rigettava l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Successivamente, la causa, giunta per variazione tabellare allo scrivente magistrato, veniva trattenuta per la decisione con ordinanza del 6.10.2025 emessa all'esito dell'udienza del 6.10.2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti
(gg 20 + 20).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
7. Dichiarata preliminarmente l'ammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e ter c.p.c., nel merito il gravame proposto risulta infondato.
Ritiene questo giudice di dover condividere le argomentazioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata, all'esito di una corretta valutazione delle prove e dell'analisi della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., cui deve essere sicuramente ricondotta quella in esame, per come invocato anche da parte attrice nel proprio atto introduttivo.
4 8. Risulta ormai consolidata la giurisprudenza di legittimità nel ritenere applicabile la disciplina della responsabilità per danni da cose in custodia anche nei confronti della pubblica amministrazione e, in particolare, per danni cagionati agli utenti dei beni demaniali, quali le strade pubbliche (cfr. tra le più recenti Cass. n. 2477/2018;
27724/2018).
Sebbene, infatti, fino a pochi anni fa, era controversa in Giurisprudenza l'applicabilità o meno della disposizione di cui all'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A., quando si trattava di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, oppure oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, quella più recente ha sposato l'orientamento opposto cui questo Giudice intende uniformarsi.
Secondo il suddetto orientamento, l'art. 2051 c.c. va applicato anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni oppure di uso generale, circostanze non automaticamente idonee ad escluderne l'applicabilità, ma rilevanti solo ai fini dell'individuazione del caso fortuito a causa delle implicazioni che determinano sulle modalità di svolgimento della vigilanza della cosa in custodia.
Esse vanno, dunque, ad incidere sull'onere della prova che la P.A. deve soddisfare per sottrarsi alla responsabilità una volta che sia dimostrato l'esistenza dell'evento, nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (Cass. civ. n.
8935 del 2003; n. 24529/2009).
Preme, inoltre, ricordare che non esiste alcun automatismo tra la presenza di una buca sulla strada e la responsabilità dell'ente proprietario della stessa, men che meno quando si tratti di una strada dissestata.
Il presupposto affinché il danno sia risarcito dall' custode della strada nel caso di CP_3 una insidia presente sul manto stradale, è la non visibilità della stessa. Ai fini della visibilità vengono in rilievo i seguenti parametri: la dimensione dell'insidia,
l'illuminazione della strada, la collocazione dell'insidia, la conoscenza dello stato dei luoghi.
9. Nel caso di specie, dalla istruttoria espletata, è emerso, innanzitutto, che il danneggiato fosse a conoscenza della situazione di grave dissesto della strada, segnalato con apposita cartellonistica ben visibile dalla documentazione fotografica prodotta dalla Provincia di e allegata alla relazione di servizio redatta dal CP_1
Capo cantoniere a seguito della richiesta formulata dall'ufficio Parte_3 tecnico dell' convenuto, odierno appellato. CP_3
5 La sussistenza della cartellonistica stradale suddetta deve ritenersi provata, in particolar modo, dalla “Relazione di servizio” redatta dai Carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano intervenuti sul posto che, in quanto atto proveniente da pubblico ufficiale, gode di fede privilegiata rispetto a quanto accertato dal pubblico ufficiale rogante come avvenuto in sua presenza, fino a querela di falso (Cass. civ. sez. II, n. 29580/2021).
Nella stessa, infatti, si legge che “giova precisare che sulla predetta s.p., vi è riportata la seguente segnaletica verticale: pericolo generico con buche sparse per km 1, limite di velocità di 30 km/h in prossimità di intersezione”.
La relazione, inoltre, riporta le dimensioni della buca, “larghezza 80 cm, lunghezza138 cm profondità 12 cm della buca”, da cui si evince che la stessa, considerata l'estensione, risultava ben visibile.
La giurisprudenza della Suprema Corte sul punto ha di recente affermato che “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. Civ. n.
17443/2019).
Le circostanze su riferite circa la presenza di avvallamenti e buche indicate dalla cartellonistica stradale e della dimensione della buca de qua, eliminano, già da sole,
l'elemento della non visibilità e, di conseguenza, attestano l'evitabilità attraverso l'attuazione delle ordinarie regole di cautela.
10. A ciò deve aggiungersi che, benchè il conducente dell'autovettura dichiarava ai CC intervenuti che la buca si trovava “sul manto stradale della mia corsia”, in realtà tali dichiarazioni risultano contraddittorie rispetto a quanto riportato dagli agenti intervenuti nella già citata relazione di servizio - nella quale, invece, si legge che la buca era posta “al centro della carreggiata”.
Tale elemento risulta di fondamentale importanza per affermare che con una condotta di guida corretta da parte del conducente dell'autovettura danneggiata, dunque,
l'evento sarebbe stato evitato.
6 All'uopo è necessario rammentare che laddove l'utente stradale sia stato imprudente e negligente nel servirsi del bene demaniale, ed in conseguenza di ciò abbia riportato un danno, vi è la possibilità che si configuri una ipotesi di caso fortuito idonea a mandare esente da responsabilità il proprietario-custode.
Nel caso di specie, si ritiene che qualora il avesse mantenuto una condotta Parte_2 di guida rispettosa delle regole previste dal codice della strada, come quella che impone di mantenere la destra della carreggiata, una velocità commisurata a quanto imposto dalla cartellonistica stradale, ossia di 30 km/h e una maggiore prudenza data l'indicazione della presenza di buche, avrebbe potuto evitare l'impatto con la buca, date le dimensioni della stessa, la posizione al centro della carreggiata e l'assenza di qualsivoglia ostacolo atto ad impedirne la visibilità.
Si osserva, infatti, che quanto riferito dall'unica teste di parte attrice,
[...]
, moglie del , escussa il giorno 7.06.2021 con prova delegata Tes_2 Parte_2 dinanzi al Giudice di Pace di Siracusa, circa l'assenza totale di illuminazione della strada, non ha ricevuto un adeguato supporto probatorio non essendo tale circostanza menzionata nel verbale dei CC che ha descritto lo stato dei luoghi né vi è in atti una riproduzione fotografica idonea ad attestare tale condizione.
E, in ogni caso, la totale assenza di illuminazione non può essere considerata un elemento idoneo, da solo, a ritenere che la responsabilità dell'evento accaduto sia ascrivibile all' custode , considerate le precedenti argomentazioni. CP_3 CP_4
La mancata adozione di un comportamento ordinariamente diligente da parte del danneggiato, la cui efficienza causale è stata tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, induce, infatti, ad escludere che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento e a ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, rappresentato dal comportamento imprudente dell'appellato (Cass. civ. sez. III, n. 20943/2016; sez. 6-3, ord. n. 9315/2019; S.U. ord.
n. 20943/2022).
11. Ogni altro motivo proposto deve ritenersi assorbito nella presente statuizione.
Per tutti le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza di primo grado.
12. Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della , avverso la Parte_1 Controparte_1
7 sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 539/2021, rigettata ogni contraria istanza deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1 grado di giudizio in favore della COSENZA che liquida in € 1.270,00 CP_1
(milleduecentosettanta) per compenso d'avvocato, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, nonché oneri riflessi;
3) dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo pari, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Castrovillari, in data 26/11/2025
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Stefania Laurito, addetta all'Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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