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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 252/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
10.10.1976 a Pagani (SA) e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Longobardi e con lei elettivamente domiciliata nel suo studio in Nocera Inferiore (SA) alla Via
Famiglia Pietro Lamberti n. 33
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.”
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2025, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio
[...]
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della stessa, della somma complessiva pari ad € 1.000,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 2 di 10 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato dalla ricorrente e rimasto privo di riscontro .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
10.06.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il Ministero costituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2023/2024, in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione
Pag. 3 di 10 lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale, non raggiungendo nell'a.s. 23/24 i 180 giorni effettivi di servizio che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro
Pag. 4 di 10 aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 5 di 10 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 6 di 10 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
Pag. 7 di 10 - nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si evince dal medesimo “Stato matricolare completo”. Contro Il eccepisce che la ricorrente non ha svolto Parte_2
alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale nell'a.s. 2023/2024. Contro In particolare, il eccepisce che nell'a.s. 2023/2024 la ricorrente è stata assente dal servizio per malattia, assistenza a familiare con handicap, assenza per gravi patologie, totalizzando un periodo di assenze complessivo tale per cui la docente non ha raggiunto i 180 giorni effettivi di servizio che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio .
Tale eccezione non può essere accolta.
Infatti, a modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, nel caso di assenze per malattia, gravidanza obbligatoria, gravidanza c.d. a rischio ovvero altre
Pag. 8 di 10 assenze non suscettibili di detrazione economica (come, nel caso di specie, oltre alla malattia, assenze per assistenza a familiare con handicap, assenza per gravi patologie) , si ritiene che tali circostanze non possano essere ritenute elementi di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tali elementi non pregiudicano l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per le motivazioni suesposte non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”. Contro Di conseguenza, l'eccezione del va rigettata e la domanda cumulativa della ricorrente va accolta interamente.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 252/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con
Pag. 9 di 10 conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo.
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_9
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 28.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 252/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nata il Parte_1 C.F._1
10.10.1976 a Pagani (SA) e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Longobardi e con lei elettivamente domiciliata nel suo studio in Nocera Inferiore (SA) alla Via
Famiglia Pietro Lamberti n. 33
ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_2
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_3
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_4
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_5 [...]
, sito in Controparte_2 CP_2
, via G. Mazzini 6
[...]
resistente OGGETTO: “Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.”
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2025, Parte_1
chiede l'accertamento del diritto al beneficio
[...]
economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della stessa, della somma complessiva pari ad € 1.000,00.
La ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
In esecuzione di questi contratti, la ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del
Pag. 2 di 10 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, nonostante l'atto di diffida inviato dalla ricorrente e rimasto privo di riscontro .
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
10.06.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_6
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente il Ministero costituito chiede di rigettarsi la domanda della ricorrente riferita all'a.s. 2023/2024, in quanto la stessa non ha svolto alcuna concreta ed effettiva prestazione
Pag. 3 di 10 lavorativa ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale, non raggiungendo nell'a.s. 23/24 i 180 giorni effettivi di servizio che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della palese e notevole controvertibilità della fattispecie giuridica in esame”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione.
Nel merito, sull'accertamento del diritto al beneficio “Carta del docente” in capo alla ricorrente, va osservato che la presente controversia si inquadra nell'ambito di un ampio contenzioso serialmente proposto in tutte le sedi giudiziarie e concernente la pretesa dei docenti a termine di conseguire, per il loro
Pag. 4 di 10 aggiornamento professionale, la c.d. “carta docente”, del valore di € 500 annui.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_7
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Pag. 5 di 10 Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Pag. 6 di 10 Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - stanti le identiche mansioni svolte dalla ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto. Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dalla documentazione prodotta, risulta che Parte_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche ed in particolare:
- nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al
30.06.2023;
Pag. 7 di 10 - nell'a.s. 2023/2024 con contratto decorrente dal 01.09.2023 al
30.06.2024.
Le prestazioni di attività di docenza sopra indicate sono documentate, oltre che dai contratti prodotti dalla ricorrente, anche dallo “Stato matricolare completo” che il costituito ha prodotto, non contestando specificamente i relativi CP_1
contratti, sottoscritti dal Dirigente scolastico per ogni anno scolastico sopraindicato.
Va altresì rilevata la sussistenza del presupposto della permanenza nel sistema scolastico della ricorrente al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale, come si evince dal medesimo “Stato matricolare completo”. Contro Il eccepisce che la ricorrente non ha svolto Parte_2
alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale nell'a.s. 2023/2024. Contro In particolare, il eccepisce che nell'a.s. 2023/2024 la ricorrente è stata assente dal servizio per malattia, assistenza a familiare con handicap, assenza per gravi patologie, totalizzando un periodo di assenze complessivo tale per cui la docente non ha raggiunto i 180 giorni effettivi di servizio che secondo la giurisprudenza prevalente costituiscono il requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio .
Tale eccezione non può essere accolta.
Infatti, a modifica del precedente orientamento adottato dall'odierno giudicante, nel caso di assenze per malattia, gravidanza obbligatoria, gravidanza c.d. a rischio ovvero altre
Pag. 8 di 10 assenze non suscettibili di detrazione economica (come, nel caso di specie, oltre alla malattia, assenze per assistenza a familiare con handicap, assenza per gravi patologie) , si ritiene che tali circostanze non possano essere ritenute elementi di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tali elementi non pregiudicano l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per le motivazioni suesposte non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”. Contro Di conseguenza, l'eccezione del va rigettata e la domanda cumulativa della ricorrente va accolta interamente.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 252/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con
Pag. 9 di 10 conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi sino Parte_1
al soddisfo.
2) Condanna il in persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere alla ricorrente, con CP_9
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 per compensi oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 28.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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