Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1468/2024 R.G. vertente tra:
), nato a [...] il [...] e residente a [...]
Triuggio (MB) in Via Cascina Montemerlo, n. 53, con il patrocinio dell'Avv. Maddalena Colombo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore, sito in Triuggio (MB) in Via Gasperi, n.
16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
( ) nata a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente a [...], con il patrocinio dell'Avv. Maddalena
Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, sito in Triuggio (MB) in Via
Gasperi, n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
“1. i ricorrenti vivranno nel reciproco rispetto continuando a cooperare nell'interesse primario delle minori;
Per_ 2. le figlie e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori secondo i dettami Per_2 della normativa sull'affidamento condiviso di cui all'art. 155 c.c.
- cosi modificato dalla Legge 54 del 15.03.2006 e dal D.Igv 154 - e collocate presso la madre : Per_ 3. e trascorreranno alternativamente 15 giorni al mese presso l'abitazione del padre e 15 Per_2 giorni presso quella della madre con la quale saranno residenti. Nei periodi in cui le minori staranno con il padre sarà quest'ultimo ad occuparsi della gestione delle minori anche quanto ad accompagnarle e andarle a riprendere a scuola e/o alle sedi delle attività ludico sportive frequentate l'anno in corso e di quelle che frequenteranno gli anni a venire previo consenso di entrambi i genitori.
Parimenti nei periodi in cui le minori staranno con la madre sarà quest'ultima ad occuparsi della gestione delle minori come sopra specificato con riferimento al padre. Resta comunque inteso che in
4. Le minori inoltre trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con la madre ed altrettanti con il padre;
detti periodi saranno concordati direttamente tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
In caso di sovrapposizione dei periodi di ferie dei genitori, negli anni pari prevarrà il periodo scelto dalla madre e in quelli dispari quello scelto dal padre. Infine, nel caso in cui un genitore non comunichi tempestivamente il proprio periodo, prevarra quello comunicato dall'altro genitore.
Quanto alle festività si seguirà il principio dell'alternanza; e così le figlie, salvo diversi accordi tra i ricorrenti, trascorreranno ad anni alterni con un genitore il pranzo e/o la cena del giorno di Natale.
Parimenti ad anni alterni i giorni di Santo Stefano, l'Ultimo dell'Anno ed il Primo dell'Anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo: in base al medesimo criterio di alternanza verranno suddivise anche le altre festività del calendario scolastico, sempre salvo diversi accordi degli odierni ricorrenti e rispettivi impegni lavorativi;
5. i genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza scelti e consentiranno un contatto telefonico quotidiano (indicativamente tra le 19,00 e le20,00) con i figli per tutta la durata della vacanza;
Per_
6. le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Per_2 naturale e delle aspirazioni delle minori. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte separatamente da ciascun genitore;
7. ogni genitore si preoccuperà, per il proprio ramo, di assicurare l'osservanza di cui all'art, 155
c.c., ai sensi dell'art. 317 bis c.c. così modificato, consentendo agli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento;
8. Tenuto conto della suddivisione paritaria dei tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, nulla verrà reciprocamente richiesto dai ricorrenti l'uno all'altro a titolo di contributo al Per_ mantenimento di e . Ognuno dei genitori, salvo diverso accordo, avrà infine diritto a Per_2 trattenere la quota di spettanza dell'Assegno Unico se richiesto.
9. i ricorrenti si faranno carico nell'ammontare del 50% ciascuno delle seguenti spese straordinarie:
-spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, apparecchio dentario ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
- spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
•spese per frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). I ricorrenti si faranno carico nell'ammontare del 50% ciascuno di ulteriori e diverse spese straordinarie solo se previamente concordate quali a mero titolo di esempio:
* spese per gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
* iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria:
•spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese per acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprieta, carburanti, manutenzione).
La richiesta di consenso dovrà pervenire all'altro genitore- salvo urgenze - in tempo utile prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore dovrà far pervenire sollecitamente il proprio eventuale dissenso motivato (producendo, ove lo ritenga, eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni); in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto di legge. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo -entro la fine del mese in cui si è verificato l'esborso e la rifusione della quota parte avverrà entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00
(cinquecento/00) ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi versare prima dell'erogazione - i relativi costi per la quota di propria spettanza;
I sigg. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla chiedere Pt_2 Pt_1
e/o pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento l'uno/a dall'altra/o:
I coniugi dichiarano altresi di aver già regolato ogni altra questione di natura patrimoniale in sede di separazione e di non avere più nulla a chiedere e/o pretendere reciprocamente con riguardo all'intercorso rapporto di coniugio:
Da ultimo i ricorrenti si danno reciprocamente atto di nulla opporre l'un l'altra per ciò che attiene alle formalità riguardanti il rilascio carte di espatrio delle minori.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 308/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 23.05.2024 e pubblicata in data
31.05.2024, passata in cosa giudicata.
Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali delle figlie minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 5.03.2024 così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Triuggio (MB) il 23 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato Parte_2 civile del Comune di Triuggio, anno 2007, n. 17, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 gennaio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi