TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 501/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
02/11/1987 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio , nato a [...] il [...] e ancora minore. Persona_1
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2006; nell'ultimo periodo i rapporti tra le parti si sono deteriorati a tal punto che le stesse hanno deciso di interrompere la loro relazione e sono giunte alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio minore.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i genitori, Sigg. e scelgono il regime Parte_1 Parte_2 dell'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto del figlio minore il quale, sarà inserito sullo Stato di famiglia del Persona_2 padre, Sig. i genitori, pertanto, terranno con sé il figlio minore una Parte_1 settimana per ciascuno in funzione dei rispettivi turni di lavoro in modo che quando il Sig. sarà al lavoro, starà con la madre, Sig.ra e Parte_1 Persona_1 Pt_2 viceversa, avendo cura, ciascun genitore, di portare il figlio all'abitazione dell'altro, con la previsione di fine settimana alternati. Ciascun genitore provvederà, quindi, al mantenimento del figlio minore allorché lo stesso starà con ognuno loro. Persona_1
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati riguardo tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare pagina 2 di 4 la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. i Sigg. e contribuiranno al pagamento del 50% Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie, (individuandosi le spese “straordinarie” come segue: tra le necessitate, che non richiedono preventivo consenso, le spese scolastiche tutte - comprensive di libri di testo, materiale scolastico e del trasporto all'Istituto scolastico, mensa), quelle medico-sanitarie terapeutiche tutte se corredate da prescrizione del medico curante, comprese le specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese dentistiche presso strutture pubbliche, i tickets sanitari e le spese farmaceutiche (con esclusione dei parafarmaci); le spese straordinarie, da concordarsi, s'intendono tutte le restanti quali, a titolo esemplificativo, le spese per la palestra, la rata dello smartphone, vestiario, ricarica telefonica, le spese mediche non prescritte dal medico, i trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ove non ci si avvalga di tale rogazione, fermo restando che, nell'ipotesi in cui il ricorso a Strutture private sia dettato da ragioni d'urgenza, la spesa s'intende comunque “necessitata”;
3. per le festività natalizie i genitori staranno con il figlio minore i giorni di Persona_1
Natale e Santo Stefano ad anni alterni in modo che il genitore che trascorrerà il giorno di
Natale un anno starà col figlio a Santo Stefano l'anno successivo e così anche per l'ultimo dell'anno e il primo giorno dell'anno nuovo come anche per i giorni di Pasqua e del giorno successivo Lunedì dell'Angelo in modo che il genitore che trascorrerà Pasqua con il figlio l'anno successivo starà col medesimo il Lunedì dell'Angelo e così per gli anni a seguire, salvo diverso accordo tra i genitori così, parimenti, alternativamente quindi, per il compleanno di;
Persona_1
4. il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza estiva della durata di 15 giorni, anche consecutivi, periodo da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, in modo che ogni genitore possa adeguatamente organizzare le proprie ferie;
i periodi di festività natalizie, pasquali ed estive sospendono la normale frequentazione;
5. si dà atto che il Sig. ha corrisposto in data 06.02.2025 alla Sig.ra che Parte_1 Pt_2 accusa ampia e liberatoria quietanza, anche a definizione dei rapporti patrimoniali, la somma in un'unica soluzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a mezzo di vaglia postale n. 0374340169-08 25.01.2025 da Poste Italiane S.p.A., Ufficio di Santhià Parte_3
(VC);
6. si dà atto che la Sig.ra qualora non dovesse trasferirsi presso altro immobile, spostando Pt_2 al contempo la residenza, rilasciando l'abitazione familiare in Bianzè (VC), alla Via Isnardi
n. 12, previa consegna delle chiavi a mani del Sig. entro il prossimo Parte_1 mese di settembre 2025, si obbliga, a semplice richiesta anche verbale, a restituire a quest'ultimo l'importo predetto di € 3.500,00 in un'unica soluzione entro 15 giorni;
7. la Sig.ra al momento del rilascio dell'abitazione familiare e il Parte_2 trasferimento altrove, preleverà oltre i propri effetti personali, a propria cura e spesa, i beni di proprietà compresi il mobilio della cameretta del figlio compreso il Persona_1 televisore ivi esistente;
8. l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dal Sig. Parte_1
9. si dà atto che le parti s'impegnano a prestare il loro consenso per ottenere il passaporto e/o la carta d'identità per il figlio minore, anche per consentire al genitore di portare con sé all'estero il bambino, sempre che il tipo di viaggio sia preventivamente concordato tra i genitori;
pagina 3 di 4 10. si dà atto che i genitori s'impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
s'impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11. si dà atto che i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono per essere conforme alle loro volontà;
12. si dà atto che le spese legali del presente ricorso dovranno intendersi interamente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 501/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. e 337-bis e ss. c.c., presentato dalle parti
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._2
02/11/1987 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 13/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato al di fuori del matrimonio (ex art. 337-bis e ss. c.c.), riguardante il figlio , nato a [...] il [...] e ancora minore. Persona_1
Le parti hanno convissuto more uxorio dal 2006; nell'ultimo periodo i rapporti tra le parti si sono deteriorati a tal punto che le stesse hanno deciso di interrompere la loro relazione e sono giunte alla decisione di presentare ricorso congiunto al fine di regolamentare i rapporti tra loro e il figlio minore.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire al figlio minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età del figlio minore, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta dello stesso (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
DISCIPLINA
I rapporti genitoriali, secondo la volontà congiunta dei ricorrenti, alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i genitori, Sigg. e scelgono il regime Parte_1 Parte_2 dell'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto del figlio minore il quale, sarà inserito sullo Stato di famiglia del Persona_2 padre, Sig. i genitori, pertanto, terranno con sé il figlio minore una Parte_1 settimana per ciascuno in funzione dei rispettivi turni di lavoro in modo che quando il Sig. sarà al lavoro, starà con la madre, Sig.ra e Parte_1 Persona_1 Pt_2 viceversa, avendo cura, ciascun genitore, di portare il figlio all'abitazione dell'altro, con la previsione di fine settimana alternati. Ciascun genitore provvederà, quindi, al mantenimento del figlio minore allorché lo stesso starà con ognuno loro. Persona_1
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati riguardo tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare pagina 2 di 4 la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. i Sigg. e contribuiranno al pagamento del 50% Parte_1 Parte_2 delle spese straordinarie, (individuandosi le spese “straordinarie” come segue: tra le necessitate, che non richiedono preventivo consenso, le spese scolastiche tutte - comprensive di libri di testo, materiale scolastico e del trasporto all'Istituto scolastico, mensa), quelle medico-sanitarie terapeutiche tutte se corredate da prescrizione del medico curante, comprese le specialistiche non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese dentistiche presso strutture pubbliche, i tickets sanitari e le spese farmaceutiche (con esclusione dei parafarmaci); le spese straordinarie, da concordarsi, s'intendono tutte le restanti quali, a titolo esemplificativo, le spese per la palestra, la rata dello smartphone, vestiario, ricarica telefonica, le spese mediche non prescritte dal medico, i trattamenti erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ove non ci si avvalga di tale rogazione, fermo restando che, nell'ipotesi in cui il ricorso a Strutture private sia dettato da ragioni d'urgenza, la spesa s'intende comunque “necessitata”;
3. per le festività natalizie i genitori staranno con il figlio minore i giorni di Persona_1
Natale e Santo Stefano ad anni alterni in modo che il genitore che trascorrerà il giorno di
Natale un anno starà col figlio a Santo Stefano l'anno successivo e così anche per l'ultimo dell'anno e il primo giorno dell'anno nuovo come anche per i giorni di Pasqua e del giorno successivo Lunedì dell'Angelo in modo che il genitore che trascorrerà Pasqua con il figlio l'anno successivo starà col medesimo il Lunedì dell'Angelo e così per gli anni a seguire, salvo diverso accordo tra i genitori così, parimenti, alternativamente quindi, per il compleanno di;
Persona_1
4. il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di vacanza estiva della durata di 15 giorni, anche consecutivi, periodo da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno, in modo che ogni genitore possa adeguatamente organizzare le proprie ferie;
i periodi di festività natalizie, pasquali ed estive sospendono la normale frequentazione;
5. si dà atto che il Sig. ha corrisposto in data 06.02.2025 alla Sig.ra che Parte_1 Pt_2 accusa ampia e liberatoria quietanza, anche a definizione dei rapporti patrimoniali, la somma in un'unica soluzione di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) a mezzo di vaglia postale n. 0374340169-08 25.01.2025 da Poste Italiane S.p.A., Ufficio di Santhià Parte_3
(VC);
6. si dà atto che la Sig.ra qualora non dovesse trasferirsi presso altro immobile, spostando Pt_2 al contempo la residenza, rilasciando l'abitazione familiare in Bianzè (VC), alla Via Isnardi
n. 12, previa consegna delle chiavi a mani del Sig. entro il prossimo Parte_1 mese di settembre 2025, si obbliga, a semplice richiesta anche verbale, a restituire a quest'ultimo l'importo predetto di € 3.500,00 in un'unica soluzione entro 15 giorni;
7. la Sig.ra al momento del rilascio dell'abitazione familiare e il Parte_2 trasferimento altrove, preleverà oltre i propri effetti personali, a propria cura e spesa, i beni di proprietà compresi il mobilio della cameretta del figlio compreso il Persona_1 televisore ivi esistente;
8. l'assegno unico e universale sarà percepito integralmente dal Sig. Parte_1
9. si dà atto che le parti s'impegnano a prestare il loro consenso per ottenere il passaporto e/o la carta d'identità per il figlio minore, anche per consentire al genitore di portare con sé all'estero il bambino, sempre che il tipo di viaggio sia preventivamente concordato tra i genitori;
pagina 3 di 4 10. si dà atto che i genitori s'impegnano, reciprocamente, a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
s'impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
11. si dà atto che i genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono per essere conforme alle loro volontà;
12. si dà atto che le spese legali del presente ricorso dovranno intendersi interamente compensate tra le parti.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 4 di 4