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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CA SAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
-GiudiceAnna CARBONARA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4199/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili
promossa da
Parte 1 rappresentata e difesa in proprio;
ricorrente nei confronti di
, rappresentato e difeso, dall'avv. LUPO ROSA come da mandato in atti;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
,premesso di aver contratto matrimonio Con ricorso depositato il 01/10/2024 Parte 1
in data 04/06/2005 in Grottaglie (TA) con Controparte 1 che dalla loro unione erano nate le figlie Per 1 e Per_2 rispettivamente 1'08.08.2005 e il 05.06.2009 e che con decreto n. 6893/2012 del
10.10.2012 il Tribunale di Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di cessazioni degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 28.01.2025 le parti, comparse personalmente, chiedevano di addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'accordo datato il 20.01.2025.
Il Giudice Delegato, esperito vanamente il rituale tentativo di conciliazione, prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in Camera di Consiglio per la sentenza di divorzio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione personale omologata dal Tribunale di Taranto con decreto n. 6893/2012 del
10.10.2012.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici secondo le condizioni di cui all'accordo del 20.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 01/10/2024 da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 così
,
provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 04/06/2005 nel
Comune di Grottaglie (TA) da Parte 1 nato a [...] il
,
nato a [...] il [...], trascritto negli atti 04/05/1976, e Controparte_1
dello stato civile del comune di Grottaglie, dell'anno 2005, parte II, numero 37;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1
[...] nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo del 20.01.2025
richiamato nel verbale di udienza del 28.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
nulla per le spese.
4. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL PRESIDENTE
DOTT. Martino Casavola