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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale Civile di Torre Annunziata, II Sezione Civile, in funzione monocratica, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 2086 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: inadempimento contrattuale, contratto di subappalto TRA
in persona del l.r.p.t. , Parte_1 Parte_2 iovanni alla via Vittor , elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Plinio n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Zinno che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'atto di citazione
-opponente- e in persona del Legale Rapp.te p.t. Controparte_1 sentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Senatore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla Via Nazionale n.461 -opposta-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione La società con atto di citazione Parte_1 regolarmente opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/21, reso da questo Tribunale il 04.02.21, con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 55.000,00, oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
in particolare la Parte_3
, stipulava contratto di sub-appalto volto alla
[...] di un edificio residenziale in Sant'Agnello, consistente in n. 4 corpi di fabbrica, suddivisi per n. 4 scale, eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto l'opposto non avrebbe depositato a sostegno della domanda di ingiunzione estratti autentici delle scritture contabili corredati da autentica notarile e, nel merito, contestava l'avversa pretesa. In particolare, ad avviso di parte opponente, la Controparte_1 si sarebbe occupata della sola tinteggiatura di n. 2 scale,
[...] mentre le restanti opere, ovvero l'intonaco delle quattro scale e la tinteggiatura di due, sarebbero state realizzate interamente dalla “Nuova Fragalà”. Parte opposta, dunque, avrebbe richiesto
1 il pagamento per lavori mai effettuati. Per i lavori effettuati, invece, ha ricevuto da parte opponente l'importo di 70.000,00 euro con il quale, dunque, il suo credito sarebbe stato integralmente soddisfatto. Si costituiva la società opposta impugnando l'avverso atto introduttivo e. espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa è stata introitata a sentenza in data 17.7.2025. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In ordine all'esistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo va rilevato che, ai sensi dell'art. 634 secondo comma c.p.c. “per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia ”. Avendo la CP_3 allegato alla i ingiunzione Controparte_1 copia delle fatture elettroniche la suddetta eccezione non può essere accolta. Per quanto concerne il merito della vicenda, le parti divergono sulla individuazione dell'opere effettivamente eseguite dal subappaltatore e si pone, dunque, il problema del riparto dell'onere probatorio. In base alla costante opinione della giurisprudenza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
2 assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
“L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che nel caso in cui il committente contesti l'adempimento dell'appaltatore la domanda non può essere accolta a meno che non venga accertato nel giudizio che la prestazione sia stata integralmente e correttamente eseguita. Come richiesto da entrambe le parti all'udienza del 13/12/2022 veniva disposta a tal fine CTU. L'ing. , al quale l'incarico è stato conferito, ha Testimone_1 ricono tà di verificare la paternità di parte delle opere realizzate, ossia quelle su cui vi è contestazione delle parti. Nondimeno ha riconosciuto che il valore delle opere su cui non vi è contestazione è pari a 79.691,69. Applicando i principi relativi all'onere della prova sopra enunciati, il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale deve essere revocato. Difatti, il credito asseritamente vantato dall'opposto è pari a 125.000,00 euro di cui 70.000,00 già corrisposti dall'opponente. La “ ” ha, pertanto, agito CP_1 per ottenere i restanti 55.000,00 euro. Essendo stata raggiunta la prova dell'esecuzione di lavori ad opera della “ ” CP_1 soltanto per il valore di 79.691,69 l'odierno opponente ha diritto
3 alla somma di 9.691,69 euro, pari alla differenza tra tale valore e la somma già corrisposta dall'opponente. Per le ragioni sopra illustrate l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato e sostituito dalla condanna dell'opponente al pagamento di 9.691,69 euro. Per quanto concerne le spese del presente giudizio e del giudizio monitorio, essendo stata accolta solo in parte la domanda dell'opposto si impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 152/2021;
-condanna parte opponente al pagamento in favore della al pagamento della somma di 9.691,69 Controparte_1 euro.
-compensa le spese del presente giudizio e del giudizio monitorio;
-condanna entrambe le parti alle spese di CTU in ragione del 50% ciascuna. Torre Annunziata, 11 novembre 2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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in persona del l.r.p.t. , Parte_1 Parte_2 iovanni alla via Vittor , elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via Plinio n. 60 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Zinno che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. ed allegata all'atto di citazione
-opponente- e in persona del Legale Rapp.te p.t. Controparte_1 sentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_2
Senatore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Superiore (SA) alla Via Nazionale n.461 -opposta-
Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione La società con atto di citazione Parte_1 regolarmente opposizione al decreto ingiuntivo n. 152/21, reso da questo Tribunale il 04.02.21, con il quale veniva ingiunto alla stessa il pagamento della somma di € 55.000,00, oltre interessi, spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
in particolare la Parte_3
, stipulava contratto di sub-appalto volto alla
[...] di un edificio residenziale in Sant'Agnello, consistente in n. 4 corpi di fabbrica, suddivisi per n. 4 scale, eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto l'opposto non avrebbe depositato a sostegno della domanda di ingiunzione estratti autentici delle scritture contabili corredati da autentica notarile e, nel merito, contestava l'avversa pretesa. In particolare, ad avviso di parte opponente, la Controparte_1 si sarebbe occupata della sola tinteggiatura di n. 2 scale,
[...] mentre le restanti opere, ovvero l'intonaco delle quattro scale e la tinteggiatura di due, sarebbero state realizzate interamente dalla “Nuova Fragalà”. Parte opposta, dunque, avrebbe richiesto
1 il pagamento per lavori mai effettuati. Per i lavori effettuati, invece, ha ricevuto da parte opponente l'importo di 70.000,00 euro con il quale, dunque, il suo credito sarebbe stato integralmente soddisfatto. Si costituiva la società opposta impugnando l'avverso atto introduttivo e. espletata attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa è stata introitata a sentenza in data 17.7.2025. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata la ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). In ordine all'esistenza dei presupposti del decreto ingiuntivo va rilevato che, ai sensi dell'art. 634 secondo comma c.p.c. “per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia ”. Avendo la CP_3 allegato alla i ingiunzione Controparte_1 copia delle fatture elettroniche la suddetta eccezione non può essere accolta. Per quanto concerne il merito della vicenda, le parti divergono sulla individuazione dell'opere effettivamente eseguite dal subappaltatore e si pone, dunque, il problema del riparto dell'onere probatorio. In base alla costante opinione della giurisprudenza di legittimità, fatta propria dal giudicante, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale
2 assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Secondo la granitica giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
“L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa” (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472). Con l'effetto che nel caso in cui il committente contesti l'adempimento dell'appaltatore la domanda non può essere accolta a meno che non venga accertato nel giudizio che la prestazione sia stata integralmente e correttamente eseguita. Come richiesto da entrambe le parti all'udienza del 13/12/2022 veniva disposta a tal fine CTU. L'ing. , al quale l'incarico è stato conferito, ha Testimone_1 ricono tà di verificare la paternità di parte delle opere realizzate, ossia quelle su cui vi è contestazione delle parti. Nondimeno ha riconosciuto che il valore delle opere su cui non vi è contestazione è pari a 79.691,69. Applicando i principi relativi all'onere della prova sopra enunciati, il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale deve essere revocato. Difatti, il credito asseritamente vantato dall'opposto è pari a 125.000,00 euro di cui 70.000,00 già corrisposti dall'opponente. La “ ” ha, pertanto, agito CP_1 per ottenere i restanti 55.000,00 euro. Essendo stata raggiunta la prova dell'esecuzione di lavori ad opera della “ ” CP_1 soltanto per il valore di 79.691,69 l'odierno opponente ha diritto
3 alla somma di 9.691,69 euro, pari alla differenza tra tale valore e la somma già corrisposta dall'opponente. Per le ragioni sopra illustrate l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato e sostituito dalla condanna dell'opponente al pagamento di 9.691,69 euro. Per quanto concerne le spese del presente giudizio e del giudizio monitorio, essendo stata accolta solo in parte la domanda dell'opposto si impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 152/2021;
-condanna parte opponente al pagamento in favore della al pagamento della somma di 9.691,69 Controparte_1 euro.
-compensa le spese del presente giudizio e del giudizio monitorio;
-condanna entrambe le parti alle spese di CTU in ragione del 50% ciascuna. Torre Annunziata, 11 novembre 2025
il Giudice Onorario di Tribunale
Dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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