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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1647 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. FRANCESCA BALDUCCI che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...], rappresentato dal signor Controparte_1 [...]
nato a Carbonia il [...], in [...] amministratore di sostegno, elettivamente CP_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. FABIO BARGELLINI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare il divorzio senza condizioni”.
MOTIVI
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
con ricorso depositato in data 18/03/2024 dalla e Controparte_1 Parte_1
costituzione in giudizio del in data 23/09/2024, all'udienza del 25/09/2024 i coniugi CP_1
personalmente comparsi davanti al giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare senza condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda formulata.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
Controparte_1
Considerata la natura della causa e l'accordo fra le parti le spese del giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPANNORI il 7/03/1992, tra nata in [...] il [...], e nato in Parte_1 Controparte_1
DOMUSNOVAS il 19/09/1969, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992,
atto n. 7, parte I);
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, l'8/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1647 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. FRANCESCA BALDUCCI che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
nei confronti di
nato a [...] il [...], rappresentato dal signor Controparte_1 [...]
nato a Carbonia il [...], in [...] amministratore di sostegno, elettivamente CP_2
domiciliato presso lo studio dell'avv. FABIO BARGELLINI che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale adito pronunciare il divorzio senza condizioni”.
MOTIVI
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
con ricorso depositato in data 18/03/2024 dalla e Controparte_1 Parte_1
costituzione in giudizio del in data 23/09/2024, all'udienza del 25/09/2024 i coniugi CP_1
personalmente comparsi davanti al giudice delegato hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di volere divorziare senza condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda formulata.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
Controparte_1
Considerata la natura della causa e l'accordo fra le parti le spese del giudizio devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPANNORI il 7/03/1992, tra nata in [...] il [...], e nato in Parte_1 Controparte_1
DOMUSNOVAS il 19/09/1969, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992,
atto n. 7, parte I);
2. compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Cagliari, l'8/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti