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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/05/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2328/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sassari, via Zanfarino, n. 25/a, presso e nello studio dell'avv. Laura Secchi (C.F.
) che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour, n. 65, presso e nello studio dell'avv. Gabriele Sechi
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c., depositato il 13.9.2023, premesso di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con dalla quale era nata a [...] il Controparte_1
4.10.2020 la figlia minore ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la modifica della Persona_1
regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 5 Ha dedotto che il Tribunale di Sassari, adito per richiedere la regolamentazione del diritto di visita e la corresponsione del mantenimento a favore della figlia minore, con provvedimento in data 4.5.2023
(R.G.V.G. n. 351/2023), prendendo atto dell'accordo delle parti, aveva così provveduto:
«affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e la settimana successiva negli stessi giorni oltre al fine settimana o il Sabato o la Domenica dalle ore 10.00 alle ore
20.00; la minore trascorrerà le principali festività e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive la minore potrà soggiornare con il padre per un periodo non continuativo di due settimane da concordare tra le parti;
Il padre dovrà versare a titolo di mantenimento della minore un contributo pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della SI.ra , oltre rivalutazione annuale Parte_1
Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F. L'assegno unico erogato dall'Inps in favore della minore sarà percepito interamente dalla SInora ». Parte_1
Ha rappresentato che il resistente si era completamente disinteressato delle eSIenze materiali ed educative della minore e che non aveva mai rispettato le condizioni stabilite dal Tribunale, in quanto esercitava il diritto di visita di rado e non aveva mai contribuito al mantenimento ordinario della bambina né ad alcuna spesa.
Inoltre, ha lamentato che era estremamente difficile mantenere dei rapporti proficui con il CP_1
Ha in particolare riferito che tale situazione comportava una estrema difficoltà di gestire ogni aspetto della vita della minore in quanto si trovava costretta a richiedere l'intervento del proprio legale di fiducia per ottenere anche una semplice firma da parte del come ad esempio per l'iscrizione CP_1 scolastica o per la richiesta del documento d'identità della minore, aggiungendo che ogni tentativo della ricorrente di trovare un dialogo con il padre della figlia si era rivelato un fallimento, e che egli, peraltro, aveva un atteggiamento sempre molto violento nei suoi confronti.
Ha, quindi, concluso, chiedendo:
«1) L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. della minore alla madre SI.ra Persona_1
2) Con vittoria di spese e onorari». Parte_1
Il 24.1.2024 si è costituito il quale ha contestato le richieste formulate nel Controparte_1
ricorso introduttivo.
Ha ammesso che effettivamente nel 2023 aveva tenuto con sé la minore in poche occasioni, ma non per disinteresse, quanto -piuttosto- in ragione dell'atteggiamento ostativo ed aggressivo della che Pt_1
gli aveva impedito di vedere la figlia ledendo pertanto il rapporto con quest'ultima.
pagina 2 di 5 Ha aggiunto che in diverse occasioni la ricorrente aveva insultato e minacciato sia lui che la sua fidanzata e che altre volte lo aveva accusato di non versare il mantenimento in favore della figlia, impedendogli con prepotenza, anche per detta ragione, di vedere la bambina.
In merito al mantenimento ha rappresentato che, se era vero che inizialmente si era detto disponibile a versare € 300,00 mensili per il mantenimento della minore, tuttavia, ciò aveva fatto sul presupposto di un'offerta di lavoro che non si era poi concretizzata e che da quel momento aveva svolto solo lavori saltuari, così trovandosi quindi nell'impossibilita di onorare il suo impegno.
Ha comunque contestato di essersi rifiutato di collaborare nelle pratiche burocratiche con la Pt_1
giacché era impossibile, per i motivi suddetti, conferire serenamente con la stessa.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
«a) rigettare la domanda di affidamento esclusivo della figlia in favore della madre, Per_1 confermando l'affidamento congiunto in favore di entrambi i genitori;
b) con vittoria di spese e onorari».
All'udienza del 25.1.2024, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio.
La ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato che il non vedeva la figlia dal 17.12.2023 CP_1
e che, comunque, egli non aveva mai incontrato la minore con regolarità. Inoltre, ha rappresentato che il comportamento noncurante del resistente rispetto alle eSIenze della minore rendeva difficili i rapporti instaurati con le autorità scolastiche e amministrative nell'interesse di quest'ultima.
Il resistente ha ribadito che era la ad ostacolare l'esercizio del diritto di visita ed ha confermato Pt_1
il suo impegno a corrispondere le somme dovute a titolo di mantenimento.
Il Collegio ha, perciò, adottato i seguenti provvedimenti provvisori: «a parziale modifica del provvedimento reso in data 4.4.2023, autorizza la SInora a poter richiedere ed Parte_1
ottenere - in via autonoma ed esclusiva – i documenti necessari ed indispensabili per la vita della minore (amministrativi e scolastici); invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi sociali del Comune di Sassari, i quali, all'esito della presa di carico, dovranno relazionare l'Ufficio sul percorso intrapreso e sugli esiti degli stessi entro il 15.6.2024».
All'udienza del 20.6.2024, il Collegio ha disposto su accordo delle parti la seguente regolamentazione del diritto di visita: «il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il Mercoledì dalle ore 10:00 sino alle ore 15:30, il Giovedì dalle ore 16:00 alle 21:00 oltre a fine settimana alternati il sabato dalle ore
16:00 sino alle ore 21:00 della domenica successiva».
All'udienza del 6.5.2025, le parti sono comparse davanti al Giudice relatore.
pagina 3 di 5 La ricorrente ha affermato che la conflittualità tra le parti era diminuita, che il stava incontrando CP_1
regolarmente la figlia (che ne era contenta) e che stava anche provvedendo al mantenimento, versando circa € 200,00/250,00 al mese.
Inoltre, ha dichiarato di percepire al 100% l'Assegno Unico per € 200,00 mensili, di lavorare come commessa, guadagnando € 1.100,00 al mese e di pagare € 250,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Il resistente ha dichiarato di aver interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità, ma ha confermato che la conflittualità con la ricorrente era diminuita.
Dal punto di vista economico, ha riferito di essere disoccupato, di percepire € 900,00/1.000,00 al mese a titolo di indennità di disoccupazione e di corrispondere € 300,00 mensili per l'immobile che conduceva in locazione.
Nella medesima udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
«affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui sono attribuiti poteri autonomi decisionali nei rapporti con le autorità scolastiche, extrascolastiche, sanitarie e pubbliche amministrazione, previo avviso al padre con congruo termine. Il padre potrà vedere e tenere con sé una settimana il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì Per_1 dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00, la settimana successiva il martedì e giovedì con i medesimi orari e dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza, durante il periodo estivo potrà stare col padre 15 giorni Per_1
a luglio e15 ad agosto anche non consecutivi. Il padre verserà a titolo di mantenimento la somma di €
200,00 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Spese compensate». Parte_1
Preso atto dell'accordo delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni stabilite dalle parti all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i Persona_1
genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eSIenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo tra le parti raggiunto all'udienza del 6.5.2025 e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.9.2023 da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Sassari, via Zanfarino, n. 25/a, presso e nello studio dell'avv. Laura Secchi (C.F.
) che la rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso introduttivo, C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour, n. 65, presso e nello studio dell'avv. Gabriele Sechi
(C.F.: ) che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 337-quinquies c.c., depositato il 13.9.2023, premesso di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con dalla quale era nata a [...] il Controparte_1
4.10.2020 la figlia minore ha adito l'intestato Tribunale per ottenere la modifica della Persona_1
regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 5 Ha dedotto che il Tribunale di Sassari, adito per richiedere la regolamentazione del diritto di visita e la corresponsione del mantenimento a favore della figlia minore, con provvedimento in data 4.5.2023
(R.G.V.G. n. 351/2023), prendendo atto dell'accordo delle parti, aveva così provveduto:
«affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà vederla e tenerla con sé nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e la settimana successiva negli stessi giorni oltre al fine settimana o il Sabato o la Domenica dalle ore 10.00 alle ore
20.00; la minore trascorrerà le principali festività e i compleanni con l'uno o con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. Durante le vacanze estive la minore potrà soggiornare con il padre per un periodo non continuativo di due settimane da concordare tra le parti;
Il padre dovrà versare a titolo di mantenimento della minore un contributo pari ad € 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 05 di ogni mese presso il domicilio della SI.ra , oltre rivalutazione annuale Parte_1
Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F. L'assegno unico erogato dall'Inps in favore della minore sarà percepito interamente dalla SInora ». Parte_1
Ha rappresentato che il resistente si era completamente disinteressato delle eSIenze materiali ed educative della minore e che non aveva mai rispettato le condizioni stabilite dal Tribunale, in quanto esercitava il diritto di visita di rado e non aveva mai contribuito al mantenimento ordinario della bambina né ad alcuna spesa.
Inoltre, ha lamentato che era estremamente difficile mantenere dei rapporti proficui con il CP_1
Ha in particolare riferito che tale situazione comportava una estrema difficoltà di gestire ogni aspetto della vita della minore in quanto si trovava costretta a richiedere l'intervento del proprio legale di fiducia per ottenere anche una semplice firma da parte del come ad esempio per l'iscrizione CP_1 scolastica o per la richiesta del documento d'identità della minore, aggiungendo che ogni tentativo della ricorrente di trovare un dialogo con il padre della figlia si era rivelato un fallimento, e che egli, peraltro, aveva un atteggiamento sempre molto violento nei suoi confronti.
Ha, quindi, concluso, chiedendo:
«1) L'affidamento esclusivo ex art. 337 quater c.c. della minore alla madre SI.ra Persona_1
2) Con vittoria di spese e onorari». Parte_1
Il 24.1.2024 si è costituito il quale ha contestato le richieste formulate nel Controparte_1
ricorso introduttivo.
Ha ammesso che effettivamente nel 2023 aveva tenuto con sé la minore in poche occasioni, ma non per disinteresse, quanto -piuttosto- in ragione dell'atteggiamento ostativo ed aggressivo della che Pt_1
gli aveva impedito di vedere la figlia ledendo pertanto il rapporto con quest'ultima.
pagina 2 di 5 Ha aggiunto che in diverse occasioni la ricorrente aveva insultato e minacciato sia lui che la sua fidanzata e che altre volte lo aveva accusato di non versare il mantenimento in favore della figlia, impedendogli con prepotenza, anche per detta ragione, di vedere la bambina.
In merito al mantenimento ha rappresentato che, se era vero che inizialmente si era detto disponibile a versare € 300,00 mensili per il mantenimento della minore, tuttavia, ciò aveva fatto sul presupposto di un'offerta di lavoro che non si era poi concretizzata e che da quel momento aveva svolto solo lavori saltuari, così trovandosi quindi nell'impossibilita di onorare il suo impegno.
Ha comunque contestato di essersi rifiutato di collaborare nelle pratiche burocratiche con la Pt_1
giacché era impossibile, per i motivi suddetti, conferire serenamente con la stessa.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
«a) rigettare la domanda di affidamento esclusivo della figlia in favore della madre, Per_1 confermando l'affidamento congiunto in favore di entrambi i genitori;
b) con vittoria di spese e onorari».
All'udienza del 25.1.2024, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio.
La ricorrente ha confermato il ricorso ed ha dichiarato che il non vedeva la figlia dal 17.12.2023 CP_1
e che, comunque, egli non aveva mai incontrato la minore con regolarità. Inoltre, ha rappresentato che il comportamento noncurante del resistente rispetto alle eSIenze della minore rendeva difficili i rapporti instaurati con le autorità scolastiche e amministrative nell'interesse di quest'ultima.
Il resistente ha ribadito che era la ad ostacolare l'esercizio del diritto di visita ed ha confermato Pt_1
il suo impegno a corrispondere le somme dovute a titolo di mantenimento.
Il Collegio ha, perciò, adottato i seguenti provvedimenti provvisori: «a parziale modifica del provvedimento reso in data 4.4.2023, autorizza la SInora a poter richiedere ed Parte_1
ottenere - in via autonoma ed esclusiva – i documenti necessari ed indispensabili per la vita della minore (amministrativi e scolastici); invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso i Servizi sociali del Comune di Sassari, i quali, all'esito della presa di carico, dovranno relazionare l'Ufficio sul percorso intrapreso e sugli esiti degli stessi entro il 15.6.2024».
All'udienza del 20.6.2024, il Collegio ha disposto su accordo delle parti la seguente regolamentazione del diritto di visita: «il padre potrà vedere e tenere con sé la minore il Mercoledì dalle ore 10:00 sino alle ore 15:30, il Giovedì dalle ore 16:00 alle 21:00 oltre a fine settimana alternati il sabato dalle ore
16:00 sino alle ore 21:00 della domenica successiva».
All'udienza del 6.5.2025, le parti sono comparse davanti al Giudice relatore.
pagina 3 di 5 La ricorrente ha affermato che la conflittualità tra le parti era diminuita, che il stava incontrando CP_1
regolarmente la figlia (che ne era contenta) e che stava anche provvedendo al mantenimento, versando circa € 200,00/250,00 al mese.
Inoltre, ha dichiarato di percepire al 100% l'Assegno Unico per € 200,00 mensili, di lavorare come commessa, guadagnando € 1.100,00 al mese e di pagare € 250,00 mensili a titolo di canone di locazione.
Il resistente ha dichiarato di aver interrotto il percorso di sostegno alla genitorialità, ma ha confermato che la conflittualità con la ricorrente era diminuita.
Dal punto di vista economico, ha riferito di essere disoccupato, di percepire € 900,00/1.000,00 al mese a titolo di indennità di disoccupazione e di corrispondere € 300,00 mensili per l'immobile che conduceva in locazione.
Nella medesima udienza, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
«affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui sono attribuiti poteri autonomi decisionali nei rapporti con le autorità scolastiche, extrascolastiche, sanitarie e pubbliche amministrazione, previo avviso al padre con congruo termine. Il padre potrà vedere e tenere con sé una settimana il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì Per_1 dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00, la settimana successiva il martedì e giovedì con i medesimi orari e dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 21,00. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza, durante il periodo estivo potrà stare col padre 15 giorni Per_1
a luglio e15 ad agosto anche non consecutivi. Il padre verserà a titolo di mantenimento la somma di €
200,00 mensili rivalutabili Istat entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Spese compensate». Parte_1
Preso atto dell'accordo delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni stabilite dalle parti all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i Persona_1
genitori, sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue eSIenze, e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle condizioni di cui all'accordo tra le parti raggiunto all'udienza del 6.5.2025 e dispone in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide: dispone conformemente all'accordo delle parti da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di conSIlio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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