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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7024/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7024/2024 promossa da:
nato a [...] in data [...] Parte_1 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori nata a [...] in data [...] e Persona_1
nata a [...] in data [...] Parte_2
nato a [...] in data [...] Parte_3
nata a [...] in data [...] in Parte_4 proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato negli STATI UNITI in data 25/04/2019 Persona_2
nato a [...] in data [...] in Parte_5 proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata negli STATI UNITI in data 26/11/2018 e Persona_3
nato negli STATI UNITI in data 07/07/2021 Persona_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti GUIDO SOLLINI e SERGIO MAROZZI
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati e, per l'effetto, ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle
Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi.
Parte resistente non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 20.3.2025, la Difesa – dopo avere chiesto e ottenuto di essere autorizzata al deposito di documentazione integrativa, con termine al 25.3.2025 – ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Nicaragua e El Salvador, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni).
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_7
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine
2 generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il
Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte
3 di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre,
4 un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
5 4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
6. Occorre aggiungere che l'avo italiano risulta nato prima dell'Unificazione del Regno di
Italia. e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del
Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto
Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Come si vedrà, nel caso di specie, l'avo emigrato è nato prima della nascita del Regno
d'Italia ma è deceduto successivamente;
sicché è possibile ritenere che l'avo emigrato abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Conseguentemente, l'avo
6 emigrato – ove non abbia abdicato alla cittadinanza italiana – ha potuto trasmetterla ai propri discendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino straniero. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso, apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti quanto segue.
L'avo è nato il [...] a [...]; ha contratto Controparte_2
matrimonio con la sig.ra ; la coppia generava un figlio, Parte_8 [...]
nato a [...] il giorno 01/06/1849. Persona_5 Controparte_2
decedeva in Nicaragua il giorno 19/10/1899 (cfr. docc. 1-3).
[...]
Va evidenziato che - all'udienza del 20 marzo 2025 - parte ricorrente ha rappresentato che – nonostante ripetuti tentativi – le autorità nicaraguensi non hanno rilasciato certificati negativi di naturalizzazione relativamente a . Controparte_2
In effetti, con riferimento all'avo emigrato, , Controparte_2
non è in atti il Certificato negativo di naturalizzazione (che, nonostante i solleciti, le autorità nicaraguensi non hanno rilasciato ai ricorrenti); tuttavia, è agli atti (all'allegato n. 1) l'atto di nascita dell'avo emigrato – nato a [...] – che dunque consente di avere contezza della sua cittadinanza italiana;
nello stesso allegato 1 si trova l'atto di morte – apostillato e tradotto - ove si menziona unicamente la sua origine italiana, senza alcun riferimento ad una naturalizzazione dell'avo come cittadino straniero.
A ciò si deve aggiungere il fatto che la Difesa di parte ricorrente ha prodotto un certificato negativo di naturalizzazione relativo al sig. (figlio del Persona_5
sig. ); si tratta di un certificato negativo di naturalizzazione, Controparte_2
rilasciato dalle autorità di El Salvador in cui si fa menzione della cittadinanza italiana del sig.
(cfr. documento prodotto con nota di deposito del Persona_5
20.3.2025). Inoltre occorre considerare la produzione una copia – apostillata e tradotta – della
7 Gazzetta ufficiale di El Salvador del 18.12.1888, in cui si dà atto della apertura di una procedura di eredità giacente relativa a;
in tale documento si fa Persona_5
menzione dell'origine italiana del sig. (senza nessun Persona_5
riferimento alla naturalizzazione salvadoregna o nicaraguense) [cfr. documento prodotto con nota di deposito del 13.12.2024].
Il che porta a ritenere che né lui, né il genitore avessero Controparte_2
rinunciato alla cittadinanza italiana, acquisendone una straniera. Si tratta, del resto, di aspetti non contestati nemmeno da parte resistente.
In conclusione: anche in difetto di contestazioni sul punto, si può ritenere che non sia emersa in questo giudizio la circostanza (che sarebbe ostativa all'accoglimento del ricorso), di una rinuncia dell'avo emigrato alla cittadinanza italiana.
Ciò posto, occorre ripercorrere la linea di discendenza che dai predetti avi conduce sino agli odierni ricorrenti.
- dall'unione tra il figlio dell'avo e Persona_5 [...]
nasceva a Masaya, in Nicaragua, il 23/10/1879, la figlia Controparte_3 [...]
; Persona_6
- , a sua volta dopo aver sposato il sig. Persona_6 Persona_7
il 13/11/1898 a Masaya, aveva poi un figlio, ,
[...] Persona_8
nato nella stessa città il 30/12/1918. La figlia degli avi, Persona_6
decedeva in Nicaragua in data 08/02/1955 (cfr. doc. 4-5);
- in data 27/02/1942, si univa in matrimonio con la Persona_8
sig.ra in data 27/02/1947, presso la città di San Persona_9
Salvador, a El Salvador, e dalla loro unione nasceva il giorno 04/06/1947, il figlio
, sposatosi a sua volta con Persona_10 Persona_11
nel 1972 in Costa Rica;
[...]
- e generavano, a Persona_10 Persona_11
El Salvador, quattro figli, ricorrenti nel presente giudizio:
o in data 31/08/1973, Parte_1
o in data 07/11/1977, Parte_3
o in data 20/06/1986, e;
Parte_4
8 o infine, in data 19/04/1989, (cfr. docc. 6, 7, 10, Parte_5
11 e 13);
- dall'unione tra il ricorrente e Parte_1 Persona_12
del 1974, nascevano a El Salvador due figlie minori ricorrenti per il tramite
[...]
del padre esercente la potestà genitoriale:
o in data 07/10/2007, e, Per_1 Persona_1
o in data 02/02/2012, la sorella (cfr. docc. 7-9); Parte_2
- dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_4 Persona_13
del 2014, nasceva negli Stati Uniti il figlio minore, ricorrente per il
[...]
tramite della madre esercente la potestà genitoriale, , nato Persona_2
a Lawrence, Kansas, Stati Uniti, il giorno 25/04/2019 (cfr. docc. 11 e 12);
- dall'unione coniugale tra il ricorrente e Parte_5 [...]
del 2017, nascevano a Tulsa, Oklahoma, Stati Uniti, due Persona_14
figli minori, ricorrenti nel presente giudizio per il tramite del padre esercente la potestà genitoriale:
o in data 26/11/2018, e, Persona_3
o in data 07/07/2021, (cfr. docc. 13-15). Persona_4
La linea di discendenza che origina dagli avi italiani e che conduce agli odierni ricorrenti – per come riportata in ricorso – trova dunque esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Come anticipato, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Controparte_2
discendenti (tra essi ) abbiano mai rinunciato alla Persona_5
cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal certificato di morte – che lo indica come cittadino italiano (all. 1) – si può evincere (anche in difetto di contestazioni sul punto) che
[...]
non si è mai naturalizzato cittadino nicaraguense o salvadoregno e che Controparte_2
(morto in El Salvador) non si è mai naturalizzato Persona_5
cittadino salvadoregno (e nella gazzetta ufficiale che apre la sua eredità giacente egli è indicato come persona di origine italiana). Conseguentemente, i predetti avi hanno potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
9 Merita l'apertura di un inciso la posizione della sig.ra . Persona_6
Quest'ultima - nipote di e figlia di Persona_5 Controparte_2 [...]
– è nata il [...], ossia ben prima della entrata in vigore della legge Persona_5
sulla cittadinanza n. 555 del 1912. Come detto, ha sposato un Persona_6
cittadino nicaraguense;
in ragione di ciò, potrebbe avere perso la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. Tuttavia, occorre anche considerare che non è dimostrato che la legge vigente in Nicaragua all'epoca determinasse l'acquisto della cittadinanza nicaraguense per effetto del matrimonio con un cittadino straniero;
conseguentemente, non risulta dimostrato che la sig.ra Parte_9
ascendente dei ricorrenti, possa avere perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con cittadino straniero del 1898 e in virtù dell'applicazione del Codice civile del 1865. A ciò si deve aggiungere la portata delle sentenze della Corte costituzionale menzionate al paragrafo 3.1. e ss. della motivazione che precede.
Ne discende che – dimostrata positivamente la linea di discendenza dall'avo italiano emigrato e rilevata l'assenza di rinunce alla cittadinanza italiana che avrebbero interrotto la linea di trasmissione della stessa – il ricorso deve dunque essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato a [...] in data [...], Parte_1
, nata a [...] in data [...] Persona_1
, nata a [...] in data [...]; Parte_2
, nato a [...] in data [...]; Parte_3
, nata a [...] in data [...], Parte_4
10 , nato negli STATI UNITI in data 25/04/2019; Persona_2
, nato a [...] in data [...], Parte_5
, nata negli STATI UNITI in data 26/11/2018 Persona_3
, nato negli STATI UNITI in data 07/07/2021 Persona_4
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.03.2025
Il Giudice
Andrea Natale
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7024/2024 promossa da:
nato a [...] in data [...] Parte_1 in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori nata a [...] in data [...] e Persona_1
nata a [...] in data [...] Parte_2
nato a [...] in data [...] Parte_3
nata a [...] in data [...] in Parte_4 proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore nato negli STATI UNITI in data 25/04/2019 Persona_2
nato a [...] in data [...] in Parte_5 proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori nata negli STATI UNITI in data 26/11/2018 e Persona_3
nato negli STATI UNITI in data 07/07/2021 Persona_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti GUIDO SOLLINI e SERGIO MAROZZI
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
1 Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti sopra indicati e, per l'effetto, ordinare al
e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico Controparte_1 ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle
Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi.
Parte resistente non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Oggetto del processo è la domanda di accertamento dei ricorrenti del diritto a vedere riconosciuta la cittadinanza italiana jure sanguinis. All'uopo i ricorrenti hanno allegato i fatti costitutivi del diritto e prodotto documentazione – apostillata e debitamente tradotta – tesa a dimostrare la discendenza dei ricorrenti da un avo cittadino italiano.
2. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione resistente, che non si è costituita.
3. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza del 20.3.2025, la Difesa – dopo avere chiesto e ottenuto di essere autorizzata al deposito di documentazione integrativa, con termine al 25.3.2025 – ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti. La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.
Sull'interesse ad agire
1. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Nicaragua e El Salvador, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in diversi anni (talora anche dieci anni).
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_6
2. Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, deve infatti ritenersi che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e che contraddicano l'articolo 3 Parte_7
del D.P.R 362/1994, norma che fissa in 730 giorni (due anni) il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine
2 generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
3. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
4. Un ulteriore elemento che dimostra la sussistenza di interesse ad agire è legato al fatto che – stando alla domanda – la trasmissione della cittadinanza passa anche per linea femminile (con trasmissione determinatasi in epoca pre-costituzionale). I ricorrenti allegano infatti che il
Consolato generale d'Italia ha comunicato all'utenza che «hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana per via amministrativa i figli di donna italiana, soltanto se nati a partire dall'1.1.1948 e i loro discendenti». Sussiste, pertanto, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato che - essendo il passaggio generazionale per linea femminile avvenuto in epoca precostituzionale – l'amministrazione non riconosce in via amministrativa il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. A fronte di tale posizione dell'Amministrazione si rende dunque necessario l'accertamento del diritto in sede giurisdizionale (anche alla luce di quanto si dirà in merito alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/1983 e dei suoi effetti nel tempo, secondo l'interpretazione data sul punto da
Cass. Sez. Un. n. 4466/2009).
5. Ne discende l'interesse dei ricorrenti ad agire in sede giudiziaria.
Sulla competenza per territorio
1. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che quest'ultima ha competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana" ex art. 3, co. 2,
d.l. n. 13/2017.
2. In ordine alla competenza territoriale del Tribunale di Torino, l'art. 4, co. 5, d.l. n.
13/2017dispone che «Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3. Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo italiano era nato a [...] (ora provincia di Torino), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte
3 di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino,
Sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (in generale)
1. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi
è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
2. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
3. Come si vedrà trattando della situazione concreta dei ricorrenti, nel caso in esame, la trasmissione della cittadinanza è passata anche per linea femminile. Ciò posto, occorre considerare – sebbene le leggi dell'epoca (segnatamente l'art. 1 e l'art. 10 della legge n.
555/1912) non prevedessero la possibilità per le donne di trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti – il dato non è di ostacolo all'accoglimento del ricorso. Occorre infatti considerare l'intervento di due sentenze della Corte costituzionale e di una della Corte di cassazione a Sezioni unite.
3.1. Con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per violazione degli artt. 3 e 29 Cost. – «nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna» nel caso in cui la perdita della cittadinanza sia riferita alla donna che si mariti con uno straniero;
ciò in ragione del fatto che tale disposizione creava «un'ingiustificata e non razionale disparita' di trattamento fra i due coniugi (…) e, inoltre,
4 un'ingiustificata disparita' di trattamento fra le stesse donne italiane sposate a stranieri, facendo dipendere la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera che preveda l'acquisto della cittadinanza del marito da parte della moglie».
3.2. Con sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina».
3.3. Con riferimento agli effetti nel tempo di tali sentenze della Corte costituzionale, occorre poi dare conto del principio di diritto – condiviso dal Tribunale (e oramai consolidato come diritto vivente) – secondo cui «per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status"di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria». [Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009, Rv. 606994 – 01]
5 4. Di conseguenza e in linea di estrema sintesi, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
5. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può pertanto chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue, purché documenti la discendenza e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza da parte degli ascendenti.
6. Occorre aggiungere che l'avo italiano risulta nato prima dell'Unificazione del Regno di
Italia. e non è nota la data della sua emigrazione. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del
Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice civile del Regno Sardo (Statuto
Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Come si vedrà, nel caso di specie, l'avo emigrato è nato prima della nascita del Regno
d'Italia ma è deceduto successivamente;
sicché è possibile ritenere che l'avo emigrato abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861). Conseguentemente, l'avo
6 emigrato – ove non abbia abdicato alla cittadinanza italiana – ha potuto trasmetterla ai propri discendenti.
4. Sul riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis: il caso dei ricorrenti
Nel presente giudizio i ricorrenti reclamano il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana deducendo di essere discendenti di cittadini italiani, in conseguenza dell'emigrazione di un avo italiano, mai naturalizzatosi cittadino straniero. La prova della discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano si fonda su certificati depositati in allegato al ricorso, apostillati e tradotti.
Ciò premesso, si può ripercorrere la catena che dall'avo italiano giunge sino agli odierni ricorrenti. Dai documenti allegati al ricorso (come detto, apostillati e debitamente tradotti), risulta infatti quanto segue.
L'avo è nato il [...] a [...]; ha contratto Controparte_2
matrimonio con la sig.ra ; la coppia generava un figlio, Parte_8 [...]
nato a [...] il giorno 01/06/1849. Persona_5 Controparte_2
decedeva in Nicaragua il giorno 19/10/1899 (cfr. docc. 1-3).
[...]
Va evidenziato che - all'udienza del 20 marzo 2025 - parte ricorrente ha rappresentato che – nonostante ripetuti tentativi – le autorità nicaraguensi non hanno rilasciato certificati negativi di naturalizzazione relativamente a . Controparte_2
In effetti, con riferimento all'avo emigrato, , Controparte_2
non è in atti il Certificato negativo di naturalizzazione (che, nonostante i solleciti, le autorità nicaraguensi non hanno rilasciato ai ricorrenti); tuttavia, è agli atti (all'allegato n. 1) l'atto di nascita dell'avo emigrato – nato a [...] – che dunque consente di avere contezza della sua cittadinanza italiana;
nello stesso allegato 1 si trova l'atto di morte – apostillato e tradotto - ove si menziona unicamente la sua origine italiana, senza alcun riferimento ad una naturalizzazione dell'avo come cittadino straniero.
A ciò si deve aggiungere il fatto che la Difesa di parte ricorrente ha prodotto un certificato negativo di naturalizzazione relativo al sig. (figlio del Persona_5
sig. ); si tratta di un certificato negativo di naturalizzazione, Controparte_2
rilasciato dalle autorità di El Salvador in cui si fa menzione della cittadinanza italiana del sig.
(cfr. documento prodotto con nota di deposito del Persona_5
20.3.2025). Inoltre occorre considerare la produzione una copia – apostillata e tradotta – della
7 Gazzetta ufficiale di El Salvador del 18.12.1888, in cui si dà atto della apertura di una procedura di eredità giacente relativa a;
in tale documento si fa Persona_5
menzione dell'origine italiana del sig. (senza nessun Persona_5
riferimento alla naturalizzazione salvadoregna o nicaraguense) [cfr. documento prodotto con nota di deposito del 13.12.2024].
Il che porta a ritenere che né lui, né il genitore avessero Controparte_2
rinunciato alla cittadinanza italiana, acquisendone una straniera. Si tratta, del resto, di aspetti non contestati nemmeno da parte resistente.
In conclusione: anche in difetto di contestazioni sul punto, si può ritenere che non sia emersa in questo giudizio la circostanza (che sarebbe ostativa all'accoglimento del ricorso), di una rinuncia dell'avo emigrato alla cittadinanza italiana.
Ciò posto, occorre ripercorrere la linea di discendenza che dai predetti avi conduce sino agli odierni ricorrenti.
- dall'unione tra il figlio dell'avo e Persona_5 [...]
nasceva a Masaya, in Nicaragua, il 23/10/1879, la figlia Controparte_3 [...]
; Persona_6
- , a sua volta dopo aver sposato il sig. Persona_6 Persona_7
il 13/11/1898 a Masaya, aveva poi un figlio, ,
[...] Persona_8
nato nella stessa città il 30/12/1918. La figlia degli avi, Persona_6
decedeva in Nicaragua in data 08/02/1955 (cfr. doc. 4-5);
- in data 27/02/1942, si univa in matrimonio con la Persona_8
sig.ra in data 27/02/1947, presso la città di San Persona_9
Salvador, a El Salvador, e dalla loro unione nasceva il giorno 04/06/1947, il figlio
, sposatosi a sua volta con Persona_10 Persona_11
nel 1972 in Costa Rica;
[...]
- e generavano, a Persona_10 Persona_11
El Salvador, quattro figli, ricorrenti nel presente giudizio:
o in data 31/08/1973, Parte_1
o in data 07/11/1977, Parte_3
o in data 20/06/1986, e;
Parte_4
8 o infine, in data 19/04/1989, (cfr. docc. 6, 7, 10, Parte_5
11 e 13);
- dall'unione tra il ricorrente e Parte_1 Persona_12
del 1974, nascevano a El Salvador due figlie minori ricorrenti per il tramite
[...]
del padre esercente la potestà genitoriale:
o in data 07/10/2007, e, Per_1 Persona_1
o in data 02/02/2012, la sorella (cfr. docc. 7-9); Parte_2
- dal matrimonio tra la ricorrente e Parte_4 Persona_13
del 2014, nasceva negli Stati Uniti il figlio minore, ricorrente per il
[...]
tramite della madre esercente la potestà genitoriale, , nato Persona_2
a Lawrence, Kansas, Stati Uniti, il giorno 25/04/2019 (cfr. docc. 11 e 12);
- dall'unione coniugale tra il ricorrente e Parte_5 [...]
del 2017, nascevano a Tulsa, Oklahoma, Stati Uniti, due Persona_14
figli minori, ricorrenti nel presente giudizio per il tramite del padre esercente la potestà genitoriale:
o in data 26/11/2018, e, Persona_3
o in data 07/07/2021, (cfr. docc. 13-15). Persona_4
La linea di discendenza che origina dagli avi italiani e che conduce agli odierni ricorrenti – per come riportata in ricorso – trova dunque esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Come anticipato, non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi Controparte_2
discendenti (tra essi ) abbiano mai rinunciato alla Persona_5
cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal certificato di morte – che lo indica come cittadino italiano (all. 1) – si può evincere (anche in difetto di contestazioni sul punto) che
[...]
non si è mai naturalizzato cittadino nicaraguense o salvadoregno e che Controparte_2
(morto in El Salvador) non si è mai naturalizzato Persona_5
cittadino salvadoregno (e nella gazzetta ufficiale che apre la sua eredità giacente egli è indicato come persona di origine italiana). Conseguentemente, i predetti avi hanno potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti.
9 Merita l'apertura di un inciso la posizione della sig.ra . Persona_6
Quest'ultima - nipote di e figlia di Persona_5 Controparte_2 [...]
– è nata il [...], ossia ben prima della entrata in vigore della legge Persona_5
sulla cittadinanza n. 555 del 1912. Come detto, ha sposato un Persona_6
cittadino nicaraguense;
in ragione di ciò, potrebbe avere perso la cittadinanza italiana: sul punto occorre infatti rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”. Tuttavia, occorre anche considerare che non è dimostrato che la legge vigente in Nicaragua all'epoca determinasse l'acquisto della cittadinanza nicaraguense per effetto del matrimonio con un cittadino straniero;
conseguentemente, non risulta dimostrato che la sig.ra Parte_9
ascendente dei ricorrenti, possa avere perso la cittadinanza italiana in ragione del matrimonio con cittadino straniero del 1898 e in virtù dell'applicazione del Codice civile del 1865. A ciò si deve aggiungere la portata delle sentenze della Corte costituzionale menzionate al paragrafo 3.1. e ss. della motivazione che precede.
Ne discende che – dimostrata positivamente la linea di discendenza dall'avo italiano emigrato e rilevata l'assenza di rinunce alla cittadinanza italiana che avrebbero interrotto la linea di trasmissione della stessa – il ricorso deve dunque essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite stante la peculiarità della controversia, il mancato ricorso alla via amministrativa e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis a
, nato a [...] in data [...], Parte_1
, nata a [...] in data [...] Persona_1
, nata a [...] in data [...]; Parte_2
, nato a [...] in data [...]; Parte_3
, nata a [...] in data [...], Parte_4
10 , nato negli STATI UNITI in data 25/04/2019; Persona_2
, nato a [...] in data [...], Parte_5
, nata negli STATI UNITI in data 26/11/2018 Persona_3
, nato negli STATI UNITI in data 07/07/2021 Persona_4
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 20.03.2025
Il Giudice
Andrea Natale
11