Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15539/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Ferdinando Loffredo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo
2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 15 dicembre 2023 Parte_1 ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3052/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, per l'accertamento del possesso dei requisiti sanitari necessari ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., “in quanto questi ha proceduto ad una non corretta valutazione delle patologie riscontrate, sottostimandole dal punto di vista diagnostico e medico legale e non ha considerato le ricadute che le stesse hanno nella sua vita quotidiana” (cfr. ricorso).
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Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, occorre dare immediatamente atto che nel corso della fase di merito del procedimento è stato disposto il richiamo del c.t.u.
, per rispondere alle critiche sollevate da Per_1 Parte_1
Ciò detto, l'opposizione va respinta senza che sia necessario disporre la rinnovazione della consulenza con altro esperto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 15263 del 6 luglio 2007, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado - come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse - sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio”).
Secondo questo giudice, infatti, le conclusioni del c.t.u. – secondo cui Parte_1 non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3,
[...]
L. 104/92 - meritano di essere condivise non soltanto perché sostanzialmente conformi a quelle raggiunte dalla Commissione medica in sede amministrativa (organo collegiale che, è bene ricordarlo, svolge un servizio pubblico, con la conseguenza che non possa dubitarsi della sua imparzialità) - , ma soprattutto perché dettagliate e ampiamente argomentate.
Ed infatti, all'esito delle contestazioni del (cfr. opposizione: “Nella CTU vengono Parte_1 indicate esclusivamente le seguenti patologie: l'obesità, il diabete melliti tipo II, l'ipertensione arteriosa. Quindi, il CTU non ha completamente valutato l'insufficienza cardiaca diastolica con scompenso acuto, le complicanze artrosiche collegabili anche all'obesità, il certificato affaticamento fisico, il piede costo, le certificate cefallee, etc... E' di tutta evidenza quindi che, per quanto evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio, per quanto detto e riportato nella documentazione e in difformità di quanto dedotto dallo stesso CTU, che il ricorrente presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e, quindi, ha diritto al riconoscimento dell'handicap grave ex art.3 co.3, L. 104”) la c.t.u. ha replicato con estrema puntualità e precisione, confermando le proprie conclusioni (cfr. relazione integrativa del 24 febbraio 2025:
“Premesso che tutta la documentazione versata in atti è stata oggetto di attenta valutazione, riguardo alla diagnosi formulata dall'Avv. Loffredo non si può che dissentire (…) In primo luogo “affaticamento fisico, psichico e astenia NON sono MALATTIE ma sintomi e come tali non possono rientrare nella formulazione di una diagnosi. Riguardo poi alla Sindrome Metabolica, detta anche sindrome da insulino-resistenza o sindrome x, è caratterizzata dalla presenza contemporanea di più condizioni, tra le quali: ipertensione, glicemia alta a digiuno, dislipidemia (cioè, livelli anomali dei lipidi nel sangue), obesità addominale, che predispongono a un elevato rischio cardiovascolare e di diabete di tipo 2. Tali patologie sono state ben attenzionate dal CTU in fase di ATP, contrariamente a quanto affermato dall'Avv. di parte ricorrente e la nuova documentazione versata in atti non aggiunge nulla di nuovo. Anche l'Ipertensione arteriosa è in buon compenso emodinamico, nonostante l'episodio di scompenso che
2 tuttavia, lo ricordiamo, risale al 2020 e dopo tale episodio non se ne sono verificati altri;
inoltre, al controllo cardiologico del 27/11/21 viene certificata l'assenza di angor e dispnea da sforzo. (…) Più che corrette appaiono dunque le conclusioni/valutazioni cui si è pervenuti, nulla è stato trascurato, non essendosi verificati altri episodi acuti né ricoveri e non essendo presenti agli atti altri controlli ambulatoriali di tipo cardiologico, a conferma che il Ricorrente ha goduto di benessere clinico tant'è che continua a svolgere la propria attività di fattorino. All'obiettività infine non sono presenti segni di scompenso quali cianosi, dispnea ed edemi. Si desidera infine sottolineare che l'Ipertensione arteriosa è stata valutata dal CTU tenendo conto delle complicanze verificatesi nel suo decorso ovvero l'episodio di scompenso acuto che nel giugno 2020 comportò il ricovero presso la cdc e Per quanto su Parte_2 argomentato NON appaiono esauditi i criteri previsti dalla L. 104/92 per il riconoscimento dell'Handicap grave“).
Soltanto per scrupolo motivazionale, inoltre, va osservato come le contestazioni attoree non risultano corroborate neppure da una relazione di c.t.p.
In definitiva, dunque, le valutazioni del c.t.u. meritano essere pienamente condivise, non sussistendo gravi motivi per rinnovare le operazioni con altro esperto (art. 196 c.p.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va respinta e conseguentemente va dichiarato che non ha i requisiti sanitari per il riconoscimento Parte_1 dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92.
Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), il ricorrente va esentato dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non ha i requisiti Parte_1 sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92; dichiara le spese dell' irripetibili nei confronti di CP_1 Parte_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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