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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2024, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
RG 25547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'udienza del 13.3.2024 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, con l'avv. Christian Zurzolo che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E in persona del l.r.p.t., con l'avv. Matteo Rosati che la CP_1
rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , premesso di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della dall'1.10.2010 al CP_1
30.9.2021, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale la detta società
1 s.r.l. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in merito alla natura del rapporto accertare e dichiarare che tra il e la . è Parte_1 CP_2
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/10/2010 al 31 /12/2010 a tempo parziale al 60% e dal 01/01/2011 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/09/2021 full time indeterminato con diritto all'inquadramento del ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente disimpegnate inquadrabili nel livello I
V del C C N L per i dipendenti del turismo pubblici esercizi ovvero a quel diverso inquadramento e con le diverse decorrenze che saranno ritenute di giustizia;
in merito alle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la in persona del CP_3
legale rappresentante signora nata a [...] il Controparte_4
05/09/1957 (C. domiciliato in 00132 Roma via Guido C.F._1
Donegani 155 con sede legale in 00132 Roma via Massa di San Giuliano n. 593,
595 e 597, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente deal pagamento in favore dell'odierno ricorrente della complessiva somma lorda di € 171.214,19 (di cui euro
157.687,38 per differenze retributive (comprensive di permessi non 171.214,19 (di cui euro 157.687,38 per differenze retributive (comprensive di permessi non retribuiti, delle mensilità aggiuntive 13^ e, delle mensilità aggiuntive 13^ e 14^ anno per anno maturate, lavoro festivo e 14^ anno per anno maturate, lavoro festivo e straordinario) ed euro 13.526,82 a titolo di Tfr) il tutto come da conteggi analitici facenti parte gi analitici facenti parte integrante del presente ricorso integrante del presente ricorso come dal rivendicato come dal rivendicato livello di inquadramento di inquadramento IV del suddetto IV del suddetto C.C.N.L., ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre , ovvero quella diversa, maggiore o minore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con impegno a
2 regolarizzare la posizione contributiva e fiscale in relazione all'effettivo inquadramento;
Sempre in via principale - fermo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro a far data dal 01/10/2010 fino all'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/09/2021 con l'anzidetta società e le differenze retributive come sopra indicate - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per la mancata percezione degli AN per il proprio nucleo familiare, e condannare la in persona del legale rappresentante signora , nata Controparte_1 Controparte_4
a IN (TE) il 05/09/Dominicis Sofia, nata a [...] il [...]
(C.F , domiciliato in 00132 Roma via Guido Donegani C.F._1
155 –– con sede legale in 00132 Roma via Massa di San Giuliano n. 593, 595 e
597, con conseguente condanna al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della complessiva somma di € 26.558,82 (di cui……omissis, n.d.r.), ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con impegno a regolarizzare la posizione contributiva e fiscale in relazione all'effettivo inquadramento. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
La società convenuta si costituiva all'udienza odierna, nel corso della quale il difensore depositava copia della transazione stragiudiziale intervenuta tra le parti in data 1.3.2024.
Entrambi i difensori chiedevano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione tre la parti delle spese di giudizio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto accodo tra le parti in via stragiudiziale - così come documentato all'odierna udienza da parte del difensore della società convenuta - nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., è cessata tra le parti la materia del contendere, così come concordemente affermato dai difensori delle parti.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, come da accordo tra le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 13.3.2024
Il Giudice
Silvia Antonioni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Silvia ANTONIONI all'udienza del 13.3.2024 ha pronunciato, dandone pubblica lettura, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
, con l'avv. Christian Zurzolo che lo Parte_1
rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E in persona del l.r.p.t., con l'avv. Matteo Rosati che la CP_1
rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato , premesso di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della dall'1.10.2010 al CP_1
30.9.2021, ha convenuto davanti all'intestato Tribunale la detta società
1 s.r.l. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “in merito alla natura del rapporto accertare e dichiarare che tra il e la . è Parte_1 CP_2
intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01/10/2010 al 31 /12/2010 a tempo parziale al 60% e dal 01/01/2011 sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/09/2021 full time indeterminato con diritto all'inquadramento del ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente disimpegnate inquadrabili nel livello I
V del C C N L per i dipendenti del turismo pubblici esercizi ovvero a quel diverso inquadramento e con le diverse decorrenze che saranno ritenute di giustizia;
in merito alle differenze retributive e, per l'effetto, condannare la in persona del CP_3
legale rappresentante signora nata a [...] il Controparte_4
05/09/1957 (C. domiciliato in 00132 Roma via Guido C.F._1
Donegani 155 con sede legale in 00132 Roma via Massa di San Giuliano n. 593,
595 e 597, al pagamento in favore dell'odierno ricorrente deal pagamento in favore dell'odierno ricorrente della complessiva somma lorda di € 171.214,19 (di cui euro
157.687,38 per differenze retributive (comprensive di permessi non 171.214,19 (di cui euro 157.687,38 per differenze retributive (comprensive di permessi non retribuiti, delle mensilità aggiuntive 13^ e, delle mensilità aggiuntive 13^ e 14^ anno per anno maturate, lavoro festivo e 14^ anno per anno maturate, lavoro festivo e straordinario) ed euro 13.526,82 a titolo di Tfr) il tutto come da conteggi analitici facenti parte gi analitici facenti parte integrante del presente ricorso integrante del presente ricorso come dal rivendicato come dal rivendicato livello di inquadramento di inquadramento IV del suddetto IV del suddetto C.C.N.L., ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il
Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre , ovvero quella diversa, maggiore o minore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con impegno a
2 regolarizzare la posizione contributiva e fiscale in relazione all'effettivo inquadramento;
Sempre in via principale - fermo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro a far data dal 01/10/2010 fino all'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 30/09/2021 con l'anzidetta società e le differenze retributive come sopra indicate - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni per la mancata percezione degli AN per il proprio nucleo familiare, e condannare la in persona del legale rappresentante signora , nata Controparte_1 Controparte_4
a IN (TE) il 05/09/Dominicis Sofia, nata a [...] il [...]
(C.F , domiciliato in 00132 Roma via Guido Donegani C.F._1
155 –– con sede legale in 00132 Roma via Massa di San Giuliano n. 593, 595 e
597, con conseguente condanna al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della complessiva somma di € 26.558,82 (di cui……omissis, n.d.r.), ovvero quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà equa e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, con impegno a regolarizzare la posizione contributiva e fiscale in relazione all'effettivo inquadramento. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di causa, oltre accessori come per come per legge, di cui il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario”.
La società convenuta si costituiva all'udienza odierna, nel corso della quale il difensore depositava copia della transazione stragiudiziale intervenuta tra le parti in data 1.3.2024.
Entrambi i difensori chiedevano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione tre la parti delle spese di giudizio.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il giudicante che, atteso l'intervenuto accodo tra le parti in via stragiudiziale - così come documentato all'odierna udienza da parte del difensore della società convenuta - nelle more dell'odierna udienza di discussione ex art. 420 c.p.c., è cessata tra le parti la materia del contendere, così come concordemente affermato dai difensori delle parti.
Non sussiste invero in capo ad alcuna delle parti un interesse alla definizione del giudizio nel merito.
Le spese del giudizio, come da accordo tra le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 13.3.2024
Il Giudice
Silvia Antonioni
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