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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17467 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35533. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35533 dei procedimenti dell'anno 2024, vertente:
TRA
nato SA AL (Repubblica Dominicana) il Parte_1
25.4.1990, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Merlani ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Via I. Garbini, n. 46 presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente
Oggetto: ricorso avverso diniego carta soggiorno per coesione familiare con cittadino UE.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, cittadino della Repubblica
Dominicana ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di
1 Viterbo ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio, nato a [...] il [...], Parte_2 cittadino italiano, in applicazione dell'art. 20, d.lgs. n. 30/2007 per motivi di pericolosità sociale del soggetto e per mancato inserimento nel contesto sociale italiano.
2. L'amministrazione, ritualmente convenuta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi, nel merito, alla relazione della Questura di Viterbo allegata alla memoria di costituzione.
3. All'udienza di discussione, tenuta nelle forme della trattazione scritta, è comparso il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Con nota di deposito del 15.4.2025, il ricorrente ha prodotto verbale d'udienza del 20.03.2025, contenente il dispositivo della sentenza assoluzione pronunciata nei suoi confronti nel procedimento penale
R.G.N.R. 4449/2022 del Tribunale di Viterbo per i reati di cui agli artt. 572
e 609 bis c.p.
5. La causa, documentalmente istruita, è stata da ultimo rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, alla quale è comparso il difensore del ricorrente che, all'esito della discussione orale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
6. All'esito, il Giudice ha dato lettura della presente decisione.
7. Ritenuta ammissibile e rilevante la documentazione prodotta in data
15.4.2025, si osserva quanto segue.
8. Il ricorrente, cittadino dominicano, residente in Italia dal 2004, ove ha sempre vissuto con la famiglia d'origine (cfr. doc. 2 – stato di famiglia) e già titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia n. , ha P.IVA_1 chiesto in data 23.12.2021 il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre di minore italiano, nato il [...] dalla relazione con la cittadina italiana con la quale aveva Persona_1 convissuto, prima della rottura del rapporto.
9. Parte ricorrente espone di aver sempre mantenuto stabili rapporti con il figlio, anche dopo la fine della relazione con la di lui madre e la cessazione della convivenza con la stessa;
di avere in Italia anche tutta la famiglia di
2 origine;
con riguardo al provvedimento di diniego, rileva la lesione del suo diritto all'unità familiare e, in particolare, l'erroneità del provvedimento in relazione agli esiti del bilanciamento tra gli elementi di pericolosità sociale del richiedente e il suo diritto a mantenere stabili rapporti con il figlio minore e la famiglia di origine.
10. L'art. 30 del D.Lgs. 286/98 al comma 1, lett. d) chiarisce che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “[…] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.”
11. Il genitore di minore cittadino italiano può, quindi, ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale. Infatti, l'art.30 lettera d) del D.lgs
286/98 pone come unica condizione ostativa al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore straniero di minore italiano residente in Italia, l'avvenuta privazione della responsabilità genitoriale.
12. La norma deve tuttavia coordinarsi con l'art. 20 del decreto legislativo citato, che circoscrive con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno di questi richiedenti possa essere compresso, limitandole in particolare, alle ipotesi in cui ricorrano i motivi di pubblica sicurezza elencati dal primo comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007.
13. La norma, cui fa espresso riferimento il provvedimento impugnato, prevede che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, siano correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi); i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi, quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica”. Inoltre: “Ai fini dell'adozione del provvedimento, si
3 tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
14. In aggiunta, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute siano adottati “nel rispetto del principio della proporzionalità” e in relazione a
“comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” ed altresì che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”; il successivo comma 5 dispone che
“Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale
e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine”.
15. A riguardo, bisogna sottolineare come a tali conclusioni sia pervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008,
punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, Shala, punto 45), Per_2 secondo cui, prima di disporre l'espulsione di un cittadino straniero colpevole di reati occorre considerare: (a) la natura e la gravità dell'infrazione commessa, (b) la durata del soggiorno, (c) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta medio tempore, (d) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine.
4 16. Con riguardo al caso in esame, il diniego del Questore è stato disposto per motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui al comma 3 dell'art. 20 d.lgs.
n. 30/07; l'Amministrazione ha motivato la propria decisione sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità sociale del ricorrente, tenuto conto dell'emersione di alcuni precedenti penali del richiedente e dell'esistenza di un procedimento penale in corso alla data di richiesta del titolo di soggiorno;
in particolare la Questura fa riferimento a due sentenze di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, divenute irrevocabili, oltre che ad alcuni precedenti di polizia per delitti di furto aggravato e porto d'armi; riferisce ancora di episodi di maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata risalenti al 2016 e al 2021 per il quali, tuttavia, il relativo procedimento penale si è estinto per remissione di querela.
17. In particolare, alla data di emissione del provvedimento impugnato
(06.10.2023), nei confronti dell'istante risultava pendente il proc. pen. n.
PM 2022/4449 GIP 2023/1286 per reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale riferiti al periodo da giugno 2021 a dicembre 2022.
18. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione relativa allo stato di famiglia e agli esiti del procedimento penale incardinato nel 2022, da ultimo depositando il dispositivo della sentenza emessa a conclusione del procedimento penale n. 4449/2022 rgnr del Tribunale di Viterbo per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p.
19. Quanto alla situazione familiare, il ricorrente ha depositato documentazione relativa al più recente periodo e, in particolare, le relazioni redatte dal
Coordinamento di Psicologia Giuridica di Trapani, incaricato dal Tribunale nell'ambito della causa civile n. 105/2023 R.G. V.G., incardinata per disciplinare la gestione del figlio minore dalle quali risulta che il Pt_2 ricorrente insieme alla madre del figlio hanno seguito un percorso di sostegno alla genitorialità che si è positivamente concluso (cfr. doc. 7); dalle successive relazioni emerge l'importanza della presenza del padre nella vita del figlio con il quale, nonostante la distanza, mantiene un rapporto costante e significativo.
5 20. Per quanto concerne la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, posto che i precedenti di polizia sono di molto risalenti, si osserva che l'ultimo procedimento penale incardinato nei suoi confronti a seguito di una denuncia della ex convivente e madre del piccolo si è concluso Pt_2 con la sua assoluzione;
peraltro il ricorrente aveva già depositato in giudizio una dichiarazione della sig.ra parte offesa nel processo penale, Persona_1 nella quale si dava atto del riavvicinamento con il ricorrente e del costante impegno dello stesso nella cura del figlio (cfr. doc. 5).
21. Alla luce della documentazione prodotta con il ricorso introduttivo, il
Tribunale non ritiene che gli elementi valorizzati dalla per CP_1 formulare il giudizio di pericolosità sociale siano sufficienti per negare il permesso di soggiorno richiesto.
22. In primo luogo, infatti, va osservato che i procedimenti penali incardinati nel 2022 hanno avuto genesi in un contesto familiare segnato dalla crisi della relazione affettiva tra il ricorrente e la sig.ra Persona_1
Viceversa, la documentazione prodotta dal ricorrente fornisce prova del superamento dell'iniziale crisi della coppia e della positiva conclusione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
23. In tale contesto, non si ritiene che sussistano le condizioni per ritenere che il ricorrente rappresenti una “minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”, tenuto conto del fatto che le condotte ascritte appaiono tutte risalenti nel tempo, e che non risultano più ripetute, successivamente all'emissione del provvedimento impugnato (cfr. Corte di cassazione Sezione VI civile
Ordinanza 29 settembre 2016, n. 19337).
24. Peraltro, il bilanciamento tra la pericolosità ed il diritto all'unione familiare con il minore cittadino italiano, va effettuato valorizzando in modo preminente l'interesse del minore al mantenimento del legame con il padre, possibile solo ove questi abbia la concreta possibilità di permanere sul territorio nazionale.
25. Sebbene l'esistenza di condanne penali possa costituire un indice significativo della minaccia alla pubblica sicurezza, allo stesso tempo, l'art. 6 20 del d.lgs. n. 30/2007 non fa discendere in modo automatico un ordine di allontanamento dalla mera esistenza di precedenti, richiedendo che questi ultimi si caratterizzino per un certo grado di gravità ed attualità.
Nella fattispecie in esame, l'assoluzione di recente intervenuta per le condotte ascritte e la circostanza che le altre condotte delittuose appaiono risalenti nel tempo, non consentono di condividere la valutazione di pericolosità sociale formulata dalla Questura.
26. Vanno, inoltre, valorizzati ulteriori elementi, costituiti dalla presenza degli altri membri della famiglia di origine del ricorrente sul territorio italiano e dal lungo periodo di permanenza del ricorrente in Italia.
27. Considerate, pertanto, le nuove circostanze addotte nel corso del giudizio, era dovere dell'amministrazione quello di provare la persistente
“pericolosità sociale” del soggetto. Viceversa, la convenuta si è limitata a produrre e richiamare la relazione della Questura, senza addurre alcunché sulle più recenti vicende giudiziarie e sul percorso familiare del ricorrente.
28. A riguardo, la Suprema Corte è intervenuta più volte a ribadire l'obbligo del giudice di attualizzare la valutazione sul bilanciamento tra pericolosità sociale e altri interessi convolti, rigorosamente al momento della decisione e non basandosi su “motivazioni apodittiche che non tengano conto della condotta del ricorrente negli ultimi anni” (cfr. tra le altre Cass. VI sez. civile, ordinanza 433/23).
29. Alla luce, quindi, delle mutate condizioni di vita del ricorrente;
operando un approfondito esame di tutti gli interessi coinvolti e tenuto conto del fatto che gli elementi forniti dimostrano chiaramente il radicamento ormai consolidato degli affetti del ricorrente e della sua famiglia sul territorio nazionale;
sulla base del già citato “principio di proporzionalità”, di cui all'art. 4 del D. Lgs 30/2007, che comporta inevitabilmente l'obbligo di bilanciare l'interesse pubblico perseguito con quello individuale;
si ritiene prevalente il diritto del ricorrente alla coesione con il figlio minore, seppur non convivente, con il quale mantiene un rapporto stabile e continuativo.
30. Conseguentemente, il provvedimento di diniego emesso – non proporzionato alle condotte denunciate, né giustificato dalla attuale situazione personale e
7 familiare dell'istante – deve ritenersi, allo stato, illegittimo ed il ricorso deve, quindi, essere accolto, con riconoscimento in capo al ricorrente del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio minore cittadino italiano.
31. Considerata la natura della controversia e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio in favore di Parte_1
, nato SA AL (Repubblica Dominicana) il 25.4.1990, di un permesso
[...] di soggiorno per motivi familiari per coesione con il figlio minore cittadino italiano;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, all'udienza dell'11 dicembre 2025
La Giudice
dott.ssa Francesca Giacomini
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVIII Sezione Civile specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e diritti della persona
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa
Francesca Giacomini, all'udienza dell'11 dicembre 2025, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35533 dei procedimenti dell'anno 2024, vertente:
TRA
nato SA AL (Repubblica Dominicana) il Parte_1
25.4.1990, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Merlani ed elettivamente domiciliato in Viterbo, via Via I. Garbini, n. 46 presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
- resistente
Oggetto: ricorso avverso diniego carta soggiorno per coesione familiare con cittadino UE.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, cittadino della Repubblica
Dominicana ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di
1 Viterbo ha rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio, nato a [...] il [...], Parte_2 cittadino italiano, in applicazione dell'art. 20, d.lgs. n. 30/2007 per motivi di pericolosità sociale del soggetto e per mancato inserimento nel contesto sociale italiano.
2. L'amministrazione, ritualmente convenuta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi, nel merito, alla relazione della Questura di Viterbo allegata alla memoria di costituzione.
3. All'udienza di discussione, tenuta nelle forme della trattazione scritta, è comparso il ricorrente insistendo per l'accoglimento del ricorso.
4. Con nota di deposito del 15.4.2025, il ricorrente ha prodotto verbale d'udienza del 20.03.2025, contenente il dispositivo della sentenza assoluzione pronunciata nei suoi confronti nel procedimento penale
R.G.N.R. 4449/2022 del Tribunale di Viterbo per i reati di cui agli artt. 572
e 609 bis c.p.
5. La causa, documentalmente istruita, è stata da ultimo rinviata per la discussione e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, alla quale è comparso il difensore del ricorrente che, all'esito della discussione orale, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
6. All'esito, il Giudice ha dato lettura della presente decisione.
7. Ritenuta ammissibile e rilevante la documentazione prodotta in data
15.4.2025, si osserva quanto segue.
8. Il ricorrente, cittadino dominicano, residente in Italia dal 2004, ove ha sempre vissuto con la famiglia d'origine (cfr. doc. 2 – stato di famiglia) e già titolare di permesso di soggiorno per motivi di famiglia n. , ha P.IVA_1 chiesto in data 23.12.2021 il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto padre di minore italiano, nato il [...] dalla relazione con la cittadina italiana con la quale aveva Persona_1 convissuto, prima della rottura del rapporto.
9. Parte ricorrente espone di aver sempre mantenuto stabili rapporti con il figlio, anche dopo la fine della relazione con la di lui madre e la cessazione della convivenza con la stessa;
di avere in Italia anche tutta la famiglia di
2 origine;
con riguardo al provvedimento di diniego, rileva la lesione del suo diritto all'unità familiare e, in particolare, l'erroneità del provvedimento in relazione agli esiti del bilanciamento tra gli elementi di pericolosità sociale del richiedente e il suo diritto a mantenere stabili rapporti con il figlio minore e la famiglia di origine.
10. L'art. 30 del D.Lgs. 286/98 al comma 1, lett. d) chiarisce che “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato “[…] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.”
11. Il genitore di minore cittadino italiano può, quindi, ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari a fronte della dimostrazione della non decadenza dalla potestà genitoriale. Infatti, l'art.30 lettera d) del D.lgs
286/98 pone come unica condizione ostativa al rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore straniero di minore italiano residente in Italia, l'avvenuta privazione della responsabilità genitoriale.
12. La norma deve tuttavia coordinarsi con l'art. 20 del decreto legislativo citato, che circoscrive con precisione le ipotesi in cui il diritto di ingresso e soggiorno di questi richiedenti possa essere compresso, limitandole in particolare, alle ipotesi in cui ricorrano i motivi di pubblica sicurezza elencati dal primo comma dell'art. 20 d.lgs. n. 30/2007.
13. La norma, cui fa espresso riferimento il provvedimento impugnato, prevede che i limiti all'ingresso e al soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, siano correlati a motivi di sicurezza dello Stato, motivi imperativi di pubblica sicurezza ed altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza (non imperativi); i motivi di pubblica sicurezza vengono definiti dal terzo comma imperativi, quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia, concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona umana ovvero all'incolumità pubblica”. Inoltre: “Ai fini dell'adozione del provvedimento, si
3 tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere”.
14. In aggiunta, l'art. 20, quarto comma, del decreto legislativo menzionato prevede espressamente che i provvedimenti limitativi di cui si discute siano adottati “nel rispetto del principio della proporzionalità” e in relazione a
“comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza” ed altresì che “l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”; il successivo comma 5 dispone che
“Nell'adottare un provvedimento di allontanamento si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale
e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine”.
15. A riguardo, bisogna sottolineare come a tali conclusioni sia pervenuta anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (v. CEDU GC 23 giugno 2008,
punto 71; CEDU Sez. II 15 novembre 2012, Shala, punto 45), Per_2 secondo cui, prima di disporre l'espulsione di un cittadino straniero colpevole di reati occorre considerare: (a) la natura e la gravità dell'infrazione commessa, (b) la durata del soggiorno, (c) il tempo trascorso dall'infrazione e la condotta mantenuta medio tempore, (d) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospite e con quello di origine.
4 16. Con riguardo al caso in esame, il diniego del Questore è stato disposto per motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui al comma 3 dell'art. 20 d.lgs.
n. 30/07; l'Amministrazione ha motivato la propria decisione sulla base di un giudizio prognostico di pericolosità sociale del ricorrente, tenuto conto dell'emersione di alcuni precedenti penali del richiedente e dell'esistenza di un procedimento penale in corso alla data di richiesta del titolo di soggiorno;
in particolare la Questura fa riferimento a due sentenze di condanna per resistenza a pubblico ufficiale, divenute irrevocabili, oltre che ad alcuni precedenti di polizia per delitti di furto aggravato e porto d'armi; riferisce ancora di episodi di maltrattamenti in famiglia e lesione personale aggravata risalenti al 2016 e al 2021 per il quali, tuttavia, il relativo procedimento penale si è estinto per remissione di querela.
17. In particolare, alla data di emissione del provvedimento impugnato
(06.10.2023), nei confronti dell'istante risultava pendente il proc. pen. n.
PM 2022/4449 GIP 2023/1286 per reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale riferiti al periodo da giugno 2021 a dicembre 2022.
18. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione relativa allo stato di famiglia e agli esiti del procedimento penale incardinato nel 2022, da ultimo depositando il dispositivo della sentenza emessa a conclusione del procedimento penale n. 4449/2022 rgnr del Tribunale di Viterbo per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p.
19. Quanto alla situazione familiare, il ricorrente ha depositato documentazione relativa al più recente periodo e, in particolare, le relazioni redatte dal
Coordinamento di Psicologia Giuridica di Trapani, incaricato dal Tribunale nell'ambito della causa civile n. 105/2023 R.G. V.G., incardinata per disciplinare la gestione del figlio minore dalle quali risulta che il Pt_2 ricorrente insieme alla madre del figlio hanno seguito un percorso di sostegno alla genitorialità che si è positivamente concluso (cfr. doc. 7); dalle successive relazioni emerge l'importanza della presenza del padre nella vita del figlio con il quale, nonostante la distanza, mantiene un rapporto costante e significativo.
5 20. Per quanto concerne la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, posto che i precedenti di polizia sono di molto risalenti, si osserva che l'ultimo procedimento penale incardinato nei suoi confronti a seguito di una denuncia della ex convivente e madre del piccolo si è concluso Pt_2 con la sua assoluzione;
peraltro il ricorrente aveva già depositato in giudizio una dichiarazione della sig.ra parte offesa nel processo penale, Persona_1 nella quale si dava atto del riavvicinamento con il ricorrente e del costante impegno dello stesso nella cura del figlio (cfr. doc. 5).
21. Alla luce della documentazione prodotta con il ricorso introduttivo, il
Tribunale non ritiene che gli elementi valorizzati dalla per CP_1 formulare il giudizio di pericolosità sociale siano sufficienti per negare il permesso di soggiorno richiesto.
22. In primo luogo, infatti, va osservato che i procedimenti penali incardinati nel 2022 hanno avuto genesi in un contesto familiare segnato dalla crisi della relazione affettiva tra il ricorrente e la sig.ra Persona_1
Viceversa, la documentazione prodotta dal ricorrente fornisce prova del superamento dell'iniziale crisi della coppia e della positiva conclusione di un percorso di sostegno alla genitorialità.
23. In tale contesto, non si ritiene che sussistano le condizioni per ritenere che il ricorrente rappresenti una “minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”, tenuto conto del fatto che le condotte ascritte appaiono tutte risalenti nel tempo, e che non risultano più ripetute, successivamente all'emissione del provvedimento impugnato (cfr. Corte di cassazione Sezione VI civile
Ordinanza 29 settembre 2016, n. 19337).
24. Peraltro, il bilanciamento tra la pericolosità ed il diritto all'unione familiare con il minore cittadino italiano, va effettuato valorizzando in modo preminente l'interesse del minore al mantenimento del legame con il padre, possibile solo ove questi abbia la concreta possibilità di permanere sul territorio nazionale.
25. Sebbene l'esistenza di condanne penali possa costituire un indice significativo della minaccia alla pubblica sicurezza, allo stesso tempo, l'art. 6 20 del d.lgs. n. 30/2007 non fa discendere in modo automatico un ordine di allontanamento dalla mera esistenza di precedenti, richiedendo che questi ultimi si caratterizzino per un certo grado di gravità ed attualità.
Nella fattispecie in esame, l'assoluzione di recente intervenuta per le condotte ascritte e la circostanza che le altre condotte delittuose appaiono risalenti nel tempo, non consentono di condividere la valutazione di pericolosità sociale formulata dalla Questura.
26. Vanno, inoltre, valorizzati ulteriori elementi, costituiti dalla presenza degli altri membri della famiglia di origine del ricorrente sul territorio italiano e dal lungo periodo di permanenza del ricorrente in Italia.
27. Considerate, pertanto, le nuove circostanze addotte nel corso del giudizio, era dovere dell'amministrazione quello di provare la persistente
“pericolosità sociale” del soggetto. Viceversa, la convenuta si è limitata a produrre e richiamare la relazione della Questura, senza addurre alcunché sulle più recenti vicende giudiziarie e sul percorso familiare del ricorrente.
28. A riguardo, la Suprema Corte è intervenuta più volte a ribadire l'obbligo del giudice di attualizzare la valutazione sul bilanciamento tra pericolosità sociale e altri interessi convolti, rigorosamente al momento della decisione e non basandosi su “motivazioni apodittiche che non tengano conto della condotta del ricorrente negli ultimi anni” (cfr. tra le altre Cass. VI sez. civile, ordinanza 433/23).
29. Alla luce, quindi, delle mutate condizioni di vita del ricorrente;
operando un approfondito esame di tutti gli interessi coinvolti e tenuto conto del fatto che gli elementi forniti dimostrano chiaramente il radicamento ormai consolidato degli affetti del ricorrente e della sua famiglia sul territorio nazionale;
sulla base del già citato “principio di proporzionalità”, di cui all'art. 4 del D. Lgs 30/2007, che comporta inevitabilmente l'obbligo di bilanciare l'interesse pubblico perseguito con quello individuale;
si ritiene prevalente il diritto del ricorrente alla coesione con il figlio minore, seppur non convivente, con il quale mantiene un rapporto stabile e continuativo.
30. Conseguentemente, il provvedimento di diniego emesso – non proporzionato alle condotte denunciate, né giustificato dalla attuale situazione personale e
7 familiare dell'istante – deve ritenersi, allo stato, illegittimo ed il ricorso deve, quindi, essere accolto, con riconoscimento in capo al ricorrente del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio minore cittadino italiano.
31. Considerata la natura della controversia e l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dispone il rilascio in favore di Parte_1
, nato SA AL (Repubblica Dominicana) il 25.4.1990, di un permesso
[...] di soggiorno per motivi familiari per coesione con il figlio minore cittadino italiano;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, all'udienza dell'11 dicembre 2025
La Giudice
dott.ssa Francesca Giacomini
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