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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 10/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice est.
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 315 del ruolo generale dell'anno 2023 tra cf: , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei, ed elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Maria Efisia Congiu, che la rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente contro
, cf: , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
resistente- contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
Voglia il Tribunale:
- dichiarare la separazione dei coniugi;
- disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 5 - disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore con dimora abituale presso la Per_1
madre;
- stabilire che il padre possa vedere ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le Per_1
esigenze del minore e previo accordo con la madre, così come si dichiara disposta, se ve ne fosse la concreta possibilità, di stabilire congiuntamente un piano genitoriale;
- stabilire in capo al signor una somma mensile di euro 300,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione la ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con il sig. il 15.04.1994, presso il Controparte_1
Tribunale Notarile Giudice di Rabat (Marocco) incaricato del Notariato e degli Affari dei
Minorenni (atto di matrimonio prodotto);
- che dalla loro unione sono nati: (Rabat, 09.05.2003), (Rabat, 04.09.2000) Per_2 Per_3
e (Lanusei 12.05.2010); i primi due ormai maggiorenni e lavorano saltuariamente;
Per_1
- che dal 2009 tutta la famiglia risulta essere residente in [...], in un appartamento in locazione;
- che dal 2022 il resistente ha fatto rientro in Marocco, senza più far avere sue notizie.
Il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate.
***
Il Collegio, letti gli atti e le conclusioni presentate da parte ricorrente, esaminati i documenti e alla luce delle dichiarazioni rese in udienza, così dispone.
Sull'affido del minore e sul diritto di visita del padre. Per_1
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo di : ha dedotto episodi di violenza e Per_1
minacce nei suoi confronti - a suo tempo tempestivamente denunciati alle autorità competenti - e l'assenza del padre nella vita del minore dal 2022.
Il resistente non si è mai costituito in giudizio.
Ora, la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità, disponendo l'affido esclusivo solo se teso a garantire l'interesse del minore;
ipotesi che si verifica allorché emerga in giudizio il completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore.
pagina 2 di 5 Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che può mancare allorché si provi l'inidoneità ovvero la non volontà effettiva di un genitore ad occuparsi in maniera costante del figlio.
L'affido esclusivo non esclude la possibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha la funzione di consentire al (solo) genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogni.
Alla luce di detti principi, il Collegio ritiene che l'affido esclusivo in favore della madre sia la soluzione che meglio risponde all'interesse del minore, in grado di Parte_1
garantire una sua stabilità e serenità.
Questi gli elementi considerati dal Collegio:
1) il convenuto, regolarmente citato, non si è mai costituito. Considerando che il presente giudizio è stato radicato dalla ricorrente per ottenere l'affido esclusivo di , con tutto Per_1
ciò che da esso consegue, la sua contumacia equivale ragionevolmente ad un disinteresse assoluto a far parte della vita e crescita del ragazzo;
2) nell'estate del 2022, a seguito di richiesta di presentazione di querela da parte della ricorrente per ripetuti episodi di violenza e minacce, il sig. ha subito Controparte_1 un TSO ed è stata disposta una misura precautelare di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari.
L'assunto trova conferma nella dichiarazione del 17 novembre 2022 dei Carabinieri della
Stazione di Tortolì, in persona del sottoscritta in occasione del Parte_2
rinnovo del passaporto del piccolo (dichiarazione CC- ricorso). Per_1
Nella stessa si trova riscontro anche del trasferimento del resistente in Marocco, dall'8 settembre 2022; data da cui, anche la sig.ra riferisce di non averlo più visto né Pt_1 sentito, seppure lo stesso sia ancora formalmente residente a [...](“Nel 2022 è stato ricoverato per un TSO dopo è rientrato in Marocco e non è più tornato. […] Non so se è mai rientrato dal 2022 in Italia, a casa in Italia non è mai venuto” – dichiarazioni rese all'udienza del 18 marzo 2025);
3) emerge dalle dichiarazioni della ricorrente, non contrastate dalla controparte (rimasta contumace), la totale assenza del resistente anche dal punto di vista economico (“Non mi passa alcun mantenimento per i ragazzi. Ma neppure fa arrivare a loro dei soldi.” - dichiarazioni rese all'udienza del 18 marzo 2025).
pagina 3 di 5 Questo Tribunale non ha ragioni per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, tanto più a fronte della contumacia del convenuto, che conferma un suo disinteresse ad ogni decisione che il Tribunale sia chiamato a prendere sui figli.
In tale contesto, si ritine opportuno disporre l'affido esclusivo del minore in favore Per_1
della madre, quale unica misura idonea a garantire la serenità del ragazzo.
La madre dovrà comunque comunicare al coniuge, ove rintracciabile, le scelte più importanti relative a . Per_1
Il padre potrà vedere , ove lo volesse, solo in presenza della madre e previo accordo Per_1 con la stessa non reputandosi conforme all'interesse e al benessere del minore disciplinare diversamente gli incontri.
Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente ha dichiarato di vivere in un appartamento in locazione in Tortolì, di cui chiede l'assegnazione. Nel ricorso ha dichiarato altresì di esser l'unica ad occuparsi dei figli dal punto di vista affettivo, educativo ed economico.
Il contratto di locazione è a suo nome quindi il Tribunale nulla deve disporre sul punto.
Sull'assegno di mantenimento in favore del minore . Per_1
La ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro Per_1
300,00. Ha dichiarato di svolgere il lavoro di aiuto cuoca presso il Ristorante Pizzeria Star
2 ad Arbatax.
Nulla sull'eventuale occupazione e/o reddito del resistente.
Il Collegio, sul punto, è pertanto chiamato a decidere in base alla sola richiesta di parte ricorrente.
Stante il preciso dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio minorenne e non ancora economicamente autonomo, appare congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in euro 250,00; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e da versarsi a mani della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Il sig. dovrà corrispondere altresì alla sig.ra il 50% delle Controparte_1 Pt_1
spese straordinarie quali ad esempio quelle per libri scolastici, spese mediche, spese per viaggi e attività sportive o ludiche, previamente concordate, salva urgenza e salvo che si tratti di spese indefettibili documentate.
Sulle spese di causa.
pagina 4 di 5 Le spese di causa sono poste a carico di parte soccombente atteso Controparte_1
che sono state accolte tutte le domande avanzate dalla ricorrente.
Le stesse si liquidano ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminato (complessità bassa), valori minimi per tutte le fasi del giudizio, alla luce di un'istruttoria non complessa. Si dispone il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al PSS (nella misura dimidita ex art. 130 TU Spese Giustizia).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali hanno contratto matrimonio il 15.04.1994, presso il Tribunale Notarile
Giudice di Rabat (Marocco) incaricato del Notariato e degli Affari dei Minorenni;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dispone l'affido esclusivo di alla madre Per_1 Parte_1
- il padre potrà vedere il figlio nel rispetto della volontà dello stesso, compatibilmente ai suoi impegni e alle sue attività e pur sempre in accordo con la madre affidataria;
- pone a carico di un assegno di mantenimento di euro 250,00 in Controparte_1
favore del figlio , che sarà versato alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate;
- condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che Controparte_1
liquida nella misura di euro 1.904,50 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Giada Rutili Giudice est.
Dott.ssa Giulia Aresu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 315 del ruolo generale dell'anno 2023 tra cf: , nata il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Lanusei, ed elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'Avv. Maria Efisia Congiu, che la rappresenta e difende come da procura in atti, ricorrente contro
, cf: , nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2
resistente- contumace
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.
Oggetto della causa: separazione dei coniugi– materia famiglia.
Conclusioni nell'interesse di Parte_1
Voglia il Tribunale:
- dichiarare la separazione dei coniugi;
- disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
pagina 1 di 5 - disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore con dimora abituale presso la Per_1
madre;
- stabilire che il padre possa vedere ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le Per_1
esigenze del minore e previo accordo con la madre, così come si dichiara disposta, se ve ne fosse la concreta possibilità, di stabilire congiuntamente un piano genitoriale;
- stabilire in capo al signor una somma mensile di euro 300,00 per il Controparte_1
mantenimento del figlio minore, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione la ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con il sig. il 15.04.1994, presso il Controparte_1
Tribunale Notarile Giudice di Rabat (Marocco) incaricato del Notariato e degli Affari dei
Minorenni (atto di matrimonio prodotto);
- che dalla loro unione sono nati: (Rabat, 09.05.2003), (Rabat, 04.09.2000) Per_2 Per_3
e (Lanusei 12.05.2010); i primi due ormai maggiorenni e lavorano saltuariamente;
Per_1
- che dal 2009 tutta la famiglia risulta essere residente in [...], in un appartamento in locazione;
- che dal 2022 il resistente ha fatto rientro in Marocco, senza più far avere sue notizie.
Il resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
La ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate.
***
Il Collegio, letti gli atti e le conclusioni presentate da parte ricorrente, esaminati i documenti e alla luce delle dichiarazioni rese in udienza, così dispone.
Sull'affido del minore e sul diritto di visita del padre. Per_1
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo di : ha dedotto episodi di violenza e Per_1
minacce nei suoi confronti - a suo tempo tempestivamente denunciati alle autorità competenti - e l'assenza del padre nella vita del minore dal 2022.
Il resistente non si è mai costituito in giudizio.
Ora, la giurisprudenza di legittimità è compatta nello statuire che il giudice, nel decidere sull'affidamento della prole, deve far riferimento in via prioritaria al principio della bigenitorialità, disponendo l'affido esclusivo solo se teso a garantire l'interesse del minore;
ipotesi che si verifica allorché emerga in giudizio il completo disinteresse del padre ai bisogni sia morali che materiali del minore.
pagina 2 di 5 Invero l'affido condiviso presuppone la costante collaborazione tra genitori nel percorso di crescita, educativo e formativo del minore, che può mancare allorché si provi l'inidoneità ovvero la non volontà effettiva di un genitore ad occuparsi in maniera costante del figlio.
L'affido esclusivo non esclude la possibilità per il genitore di vedere i figli, ma ha la funzione di consentire al (solo) genitore affidatario esclusivo di esercitare la responsabilità genitoriale nell'interesse della prole, sul presupposto di avere un rapporto consolidato con i figli e di conoscere e comprendere i loro bisogni.
Alla luce di detti principi, il Collegio ritiene che l'affido esclusivo in favore della madre sia la soluzione che meglio risponde all'interesse del minore, in grado di Parte_1
garantire una sua stabilità e serenità.
Questi gli elementi considerati dal Collegio:
1) il convenuto, regolarmente citato, non si è mai costituito. Considerando che il presente giudizio è stato radicato dalla ricorrente per ottenere l'affido esclusivo di , con tutto Per_1
ciò che da esso consegue, la sua contumacia equivale ragionevolmente ad un disinteresse assoluto a far parte della vita e crescita del ragazzo;
2) nell'estate del 2022, a seguito di richiesta di presentazione di querela da parte della ricorrente per ripetuti episodi di violenza e minacce, il sig. ha subito Controparte_1 un TSO ed è stata disposta una misura precautelare di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai familiari.
L'assunto trova conferma nella dichiarazione del 17 novembre 2022 dei Carabinieri della
Stazione di Tortolì, in persona del sottoscritta in occasione del Parte_2
rinnovo del passaporto del piccolo (dichiarazione CC- ricorso). Per_1
Nella stessa si trova riscontro anche del trasferimento del resistente in Marocco, dall'8 settembre 2022; data da cui, anche la sig.ra riferisce di non averlo più visto né Pt_1 sentito, seppure lo stesso sia ancora formalmente residente a [...](“Nel 2022 è stato ricoverato per un TSO dopo è rientrato in Marocco e non è più tornato. […] Non so se è mai rientrato dal 2022 in Italia, a casa in Italia non è mai venuto” – dichiarazioni rese all'udienza del 18 marzo 2025);
3) emerge dalle dichiarazioni della ricorrente, non contrastate dalla controparte (rimasta contumace), la totale assenza del resistente anche dal punto di vista economico (“Non mi passa alcun mantenimento per i ragazzi. Ma neppure fa arrivare a loro dei soldi.” - dichiarazioni rese all'udienza del 18 marzo 2025).
pagina 3 di 5 Questo Tribunale non ha ragioni per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, tanto più a fronte della contumacia del convenuto, che conferma un suo disinteresse ad ogni decisione che il Tribunale sia chiamato a prendere sui figli.
In tale contesto, si ritine opportuno disporre l'affido esclusivo del minore in favore Per_1
della madre, quale unica misura idonea a garantire la serenità del ragazzo.
La madre dovrà comunque comunicare al coniuge, ove rintracciabile, le scelte più importanti relative a . Per_1
Il padre potrà vedere , ove lo volesse, solo in presenza della madre e previo accordo Per_1 con la stessa non reputandosi conforme all'interesse e al benessere del minore disciplinare diversamente gli incontri.
Sull'assegnazione della casa familiare
La ricorrente ha dichiarato di vivere in un appartamento in locazione in Tortolì, di cui chiede l'assegnazione. Nel ricorso ha dichiarato altresì di esser l'unica ad occuparsi dei figli dal punto di vista affettivo, educativo ed economico.
Il contratto di locazione è a suo nome quindi il Tribunale nulla deve disporre sul punto.
Sull'assegno di mantenimento in favore del minore . Per_1
La ricorrente ha chiesto un assegno di mantenimento in favore del figlio di euro Per_1
300,00. Ha dichiarato di svolgere il lavoro di aiuto cuoca presso il Ristorante Pizzeria Star
2 ad Arbatax.
Nulla sull'eventuale occupazione e/o reddito del resistente.
Il Collegio, sul punto, è pertanto chiamato a decidere in base alla sola richiesta di parte ricorrente.
Stante il preciso dovere del padre di contribuire al mantenimento del figlio minorenne e non ancora economicamente autonomo, appare congruo determinare l'importo dell'assegno di mantenimento in euro 250,00; somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati e da versarsi a mani della ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Il sig. dovrà corrispondere altresì alla sig.ra il 50% delle Controparte_1 Pt_1
spese straordinarie quali ad esempio quelle per libri scolastici, spese mediche, spese per viaggi e attività sportive o ludiche, previamente concordate, salva urgenza e salvo che si tratti di spese indefettibili documentate.
Sulle spese di causa.
pagina 4 di 5 Le spese di causa sono poste a carico di parte soccombente atteso Controparte_1
che sono state accolte tutte le domande avanzate dalla ricorrente.
Le stesse si liquidano ai sensi del DM 147/2022 con riferimento alle cause di valore indeterminato (complessità bassa), valori minimi per tutte le fasi del giudizio, alla luce di un'istruttoria non complessa. Si dispone il pagamento in favore dell'Erario essendo parte ricorrente ammessa al PSS (nella misura dimidita ex art. 130 TU Spese Giustizia).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o domanda respinta, così decide:
- pronuncia la separazione fra e come sopra Parte_1 Controparte_1
identificati, i quali hanno contratto matrimonio il 15.04.1994, presso il Tribunale Notarile
Giudice di Rabat (Marocco) incaricato del Notariato e degli Affari dei Minorenni;
- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- dispone l'affido esclusivo di alla madre Per_1 Parte_1
- il padre potrà vedere il figlio nel rispetto della volontà dello stesso, compatibilmente ai suoi impegni e alle sue attività e pur sempre in accordo con la madre affidataria;
- pone a carico di un assegno di mantenimento di euro 250,00 in Controparte_1
favore del figlio , che sarà versato alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici Istat;
- pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno il pagamento delle spese straordinarie, che dovranno essere documentate;
- condanna alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di lite che Controparte_1
liquida nella misura di euro 1.904,50 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 26 marzo 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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