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Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2024, n. 14717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14717 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YO UN nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. LIBERTA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori presenti: avvocato SALVATORE IMPRADICE del foro di NAPOLI e avvocato ANTONIO GARGANO del foro di PALERMO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 14717 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 novembre 2023 (depositata il 22 dicembre 2023), il Tribunale di Palermo, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza pronunciata il 20 ottobre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha respinto l'istanza avanzata da UN EF volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Come risulta dalla lettura dell'ordinanza, UN EF è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 3 maggio 2023 con l'accusa di aver offerto in vendita ai coindagati NI La VA e AR RE un quantitativo ingente di hashish pari almeno a 3.000 chilogrammi. Le esigenze cautelari ritenute esistenti sono quelle di cui all'art. 274 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. La richiesta di attenuazione della misura è stata formulata documentando che l'indagato ha reperito un alloggio nel Comune di Ostia, in luogo distante da quello dove sono stati commessi i fatti dei quali è gravemente indiziato. Il G.i.p. l'ha respinta e il Tribunale, investito in grado di appello, ha confermato l'ordinanza di rigetto. Ha osservato a tal fine: - che il tempo trascorso in regime custodiate è breve e non consente quindi di valutare attenuate le esigenze cautelari;
- che i fatti dei quali EF è indiziato, a dispetto della incensuratezza, sono indicativi del suo stabile inserimento in un «contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di sostanze stupefacenti»; - che l'indagato non ha mai dato prova di segnali di ravvedimento;
- che gli arresti domiciliari, pur elettronicamente presidiati, non potrebbero impedirgli di riallacciare contatti con gli ambienti criminali nei quali è inserito «per l'organizzazione di ulteriori iniziative illecite ovvero ancora per darsi alla fuga e alla latitanza all'estero». 3. Contro l'ordinanza del Tribunale, EF ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei difensori di fiducia deducendo violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa sostiene che l'affermazione secondo la quale, pur ristretto agli arresti domiciliari, EF potrebbe riallacciare contatti con trafficanti di stupefacenti è apodittica e il Tribunale non l'ha spiegata. Osserva che, a differenza di altre persone indagate nel medesimo procedimento, EF non è gravemente indiziato 2 di aver fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e che, trattandosi di soggetto incensurato, la sua caratura criminale è asserita, ma non dimostrata. Osserva, inoltre, che l'alloggio del quale l'indaciato ha ottenuto la disponibilità si trova a Ostia ed è distante dalla Sicilia ove sarebbero stati commessi i reati per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRMO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la misura della custodia in carcere sia l'unica idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e ha motivato tale conclusione con riferimento all'esito delle indagini, dalle quali risulta che l'offerta in vendita dell'hashish oggetto di imputazione non costituisce episodio isolato. In particolare, l'ordinanza impugnata fa riferimento al contenuto di una conversazione intercettata il 13 gennaio 2020 dalla quale risulta che EF illustrò ai potenziali acquirenti le modalità di occultamento dello stupefacente adoperate dal gruppo criminale di appartenenza e spiegò: «a volte lo lasciamo tre, quattro mesi in fondo al mare». Riferisce, inoltre, che, in quella stessa conversazione, EF suggerì agli acquirenti di adottare cautele nelle comunicazioni adoperando telefoni criptati e si dichiarò disponibile a corrompere il personale preposto ai controlli di frontiera per assicurare il buon esito dell'operazione. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver desunto da queste affermazioni uno stabile inserimento nel traffico di stupefacenti, la disponibilità di contatti con produttori e trafficanti, la familiarità nell'utilizzo di canali di comunicazione idonei ad eludere i controlli delle Forze dell'ordine. Non è illogico, dunque, averne desunto la sussistenza di esigenze cautelari di particolare rilevanza sia con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie che con riferimento al pericolo di fuga che ben può essere desunt:o dalla dimostrata esistenza di rapporti - non rescissi - con trafficanti operanti all'estero. A fronte di ciò, la circostanza evidenziata dalla difesa, che l'abitazione della quale l'indagato ha acquisito la disponibilità si trova a Ostia non può essere considerata decisiva, tanto più che (come l'ordinanza impugnata ricorda): tale disponibilità è stata acquisita grazie a un contratto di comodato stipulato per soli sette mesi;
tale periodo non può essere valutato sufficiente a coprire i tempi del processo né appare tranquillizzante l'impegno assunto dalla moglie dell'indagato di individuare un'altra stabile dimora dopo la scadenza del contratto. 3 3. Nel sostenere che la misura carceraria non sarebbe proporzionata, il ricorso non si confronta col contenuto dell'ordinanza impugnata che ha argomentato in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il pericolo di fuga e il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Si deve ricordare, allora, che, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza dì illogicità evidenti;
di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Consiahere estensore Il Presidente;
udite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi i difensori presenti: avvocato SALVATORE IMPRADICE del foro di NAPOLI e avvocato ANTONIO GARGANO del foro di PALERMO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 14717 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 28/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15 novembre 2023 (depositata il 22 dicembre 2023), il Tribunale di Palermo, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza pronunciata il 20 ottobre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Palermo ha respinto l'istanza avanzata da UN EF volta a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Come risulta dalla lettura dell'ordinanza, UN EF è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 3 maggio 2023 con l'accusa di aver offerto in vendita ai coindagati NI La VA e AR RE un quantitativo ingente di hashish pari almeno a 3.000 chilogrammi. Le esigenze cautelari ritenute esistenti sono quelle di cui all'art. 274 lett. b) e lett. c) cod. proc. pen. La richiesta di attenuazione della misura è stata formulata documentando che l'indagato ha reperito un alloggio nel Comune di Ostia, in luogo distante da quello dove sono stati commessi i fatti dei quali è gravemente indiziato. Il G.i.p. l'ha respinta e il Tribunale, investito in grado di appello, ha confermato l'ordinanza di rigetto. Ha osservato a tal fine: - che il tempo trascorso in regime custodiate è breve e non consente quindi di valutare attenuate le esigenze cautelari;
- che i fatti dei quali EF è indiziato, a dispetto della incensuratezza, sono indicativi del suo stabile inserimento in un «contesto criminale dedito in modo professionale al traffico illecito di sostanze stupefacenti»; - che l'indagato non ha mai dato prova di segnali di ravvedimento;
- che gli arresti domiciliari, pur elettronicamente presidiati, non potrebbero impedirgli di riallacciare contatti con gli ambienti criminali nei quali è inserito «per l'organizzazione di ulteriori iniziative illecite ovvero ancora per darsi alla fuga e alla latitanza all'estero». 3. Contro l'ordinanza del Tribunale, EF ha proposto tempestivo ricorso per mezzo dei difensori di fiducia deducendo violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa sostiene che l'affermazione secondo la quale, pur ristretto agli arresti domiciliari, EF potrebbe riallacciare contatti con trafficanti di stupefacenti è apodittica e il Tribunale non l'ha spiegata. Osserva che, a differenza di altre persone indagate nel medesimo procedimento, EF non è gravemente indiziato 2 di aver fatto parte di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e che, trattandosi di soggetto incensurato, la sua caratura criminale è asserita, ma non dimostrata. Osserva, inoltre, che l'alloggio del quale l'indaciato ha ottenuto la disponibilità si trova a Ostia ed è distante dalla Sicilia ove sarebbero stati commessi i reati per cui si procede. CONSIDERATO IN DIRMO 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto che la misura della custodia in carcere sia l'unica idonea a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede e ha motivato tale conclusione con riferimento all'esito delle indagini, dalle quali risulta che l'offerta in vendita dell'hashish oggetto di imputazione non costituisce episodio isolato. In particolare, l'ordinanza impugnata fa riferimento al contenuto di una conversazione intercettata il 13 gennaio 2020 dalla quale risulta che EF illustrò ai potenziali acquirenti le modalità di occultamento dello stupefacente adoperate dal gruppo criminale di appartenenza e spiegò: «a volte lo lasciamo tre, quattro mesi in fondo al mare». Riferisce, inoltre, che, in quella stessa conversazione, EF suggerì agli acquirenti di adottare cautele nelle comunicazioni adoperando telefoni criptati e si dichiarò disponibile a corrompere il personale preposto ai controlli di frontiera per assicurare il buon esito dell'operazione. Non è manifestamente illogico né contraddittorio aver desunto da queste affermazioni uno stabile inserimento nel traffico di stupefacenti, la disponibilità di contatti con produttori e trafficanti, la familiarità nell'utilizzo di canali di comunicazione idonei ad eludere i controlli delle Forze dell'ordine. Non è illogico, dunque, averne desunto la sussistenza di esigenze cautelari di particolare rilevanza sia con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie che con riferimento al pericolo di fuga che ben può essere desunt:o dalla dimostrata esistenza di rapporti - non rescissi - con trafficanti operanti all'estero. A fronte di ciò, la circostanza evidenziata dalla difesa, che l'abitazione della quale l'indagato ha acquisito la disponibilità si trova a Ostia non può essere considerata decisiva, tanto più che (come l'ordinanza impugnata ricorda): tale disponibilità è stata acquisita grazie a un contratto di comodato stipulato per soli sette mesi;
tale periodo non può essere valutato sufficiente a coprire i tempi del processo né appare tranquillizzante l'impegno assunto dalla moglie dell'indagato di individuare un'altra stabile dimora dopo la scadenza del contratto. 3 3. Nel sostenere che la misura carceraria non sarebbe proporzionata, il ricorso non si confronta col contenuto dell'ordinanza impugnata che ha argomentato in ordine all'inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il pericolo di fuga e il compimento di azioni criminose analoghe a quelle per cui si procede. Si deve ricordare, allora, che, anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza dì illogicità evidenti;
di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il Consiahere estensore Il Presidente;