TRIB
Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano Sezione Lavoro - Previdenza
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
(art. 445 bis CPC)
Il Giudice del Lavoro
nella causa n. 1036/2023 RLPA
▪ Letti gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso da assistito e difeso dall'avvocato GREGGIU Parte_1
CARLA, nei confronti dell , difeso dal funzionario incaricato per l'udienza; CP_1
▪ esaminata la relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata dal CTU nominato entro i termini fissati all'atto del conferimento dell'incarico;
▪ osservato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato proposto entro il termine di 6 mesi prescritto dall'articolo 42, comma 3°, del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
▪ richiamato il decreto pronunciato all'udienza fissata per l'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio, comunicato alle parti mediante lettura in udienza, con il quale, ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 4°, CPC, veniva assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 per la contestazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico di ufficio;
▪ osservato che il termine é decorso senza che alcuna contestazione sia intervenuta;
▪ osservato che ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 5°, CPC, in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
▪ ritenuto di dovere pertanto omologare l'accertamento del requisito sanitario richiesto dal ricorrente per il conseguimento del beneficio assistenziale indicato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo;
▪ osservato che oggetto del presente procedimento è esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale richiesto, senza alcuna indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici, il cui accertamento è esclusivamente demandato, come indicato nella norma sopra riportata, dall'ente competente per l'erogazione del beneficio;
▪ ritenuto pertanto di non dover adottare alcuna pronuncia sul punto, nonostante l'eccezione formulata dall in memoria difensiva;
CP_1
1 ▪ osservato che l'inciso provvedendo sulle spese impone altresì al giudice di liquidare le spese del presente procedimento in applicazione analogica della regola fissata dell'articolo 91 CPC in punto di soccombenza, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale di merito formatosi sulla questione, atteso che da un lato il procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio è necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale dal ricorrente, dall'altro lato che l , costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1 sussistenza del requisito sanitario;
▪ ritenuto di dovere pertanto porre a carico dell soccombente le spese del CP_1 presente procedimento, liquidate ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge
31 dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, e le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
P.Q.M.
➢ omologa l'accertamento del requisito sanitario contenuto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel presente procedimento;
➢ condanna l al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in CP_1 euro 1.500 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Oristano, addì 01/04/2025
Il Giudice dott. ssa Elisabetta Sanna
2
Tribunale di Oristano Sezione Lavoro - Previdenza
DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
(art. 445 bis CPC)
Il Giudice del Lavoro
nella causa n. 1036/2023 RLPA
▪ Letti gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio promosso da assistito e difeso dall'avvocato GREGGIU Parte_1
CARLA, nei confronti dell , difeso dal funzionario incaricato per l'udienza; CP_1
▪ esaminata la relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata dal CTU nominato entro i termini fissati all'atto del conferimento dell'incarico;
▪ osservato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato proposto entro il termine di 6 mesi prescritto dall'articolo 42, comma 3°, del Decreto
Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326;
▪ richiamato il decreto pronunciato all'udienza fissata per l'esame della relazione di consulenza tecnica di ufficio, comunicato alle parti mediante lettura in udienza, con il quale, ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 4°, CPC, veniva assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 30 per la contestazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico di ufficio;
▪ osservato che il termine é decorso senza che alcuna contestazione sia intervenuta;
▪ osservato che ai sensi dell'articolo 445 bis, comma 5°, CPC, in assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
▪ ritenuto di dovere pertanto omologare l'accertamento del requisito sanitario richiesto dal ricorrente per il conseguimento del beneficio assistenziale indicato nel ricorso per accertamento tecnico preventivo;
▪ osservato che oggetto del presente procedimento è esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale richiesto, senza alcuna indagine sulla sussistenza dei requisiti socio-economici, il cui accertamento è esclusivamente demandato, come indicato nella norma sopra riportata, dall'ente competente per l'erogazione del beneficio;
▪ ritenuto pertanto di non dover adottare alcuna pronuncia sul punto, nonostante l'eccezione formulata dall in memoria difensiva;
CP_1
1 ▪ osservato che l'inciso provvedendo sulle spese impone altresì al giudice di liquidare le spese del presente procedimento in applicazione analogica della regola fissata dell'articolo 91 CPC in punto di soccombenza, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale di merito formatosi sulla questione, atteso che da un lato il procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio è necessario per il conseguimento del beneficio assistenziale dal ricorrente, dall'altro lato che l , costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1 sussistenza del requisito sanitario;
▪ ritenuto di dovere pertanto porre a carico dell soccombente le spese del CP_1 presente procedimento, liquidate ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della legge
31 dicembre 2012 n° 247, degli articoli 1, 4 e 28 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014 n° 55 e delle tabelle ad esso allegate, e le spese di CTU, liquidate con separato decreto;
P.Q.M.
➢ omologa l'accertamento del requisito sanitario contenuto nella relazione di consulenza tecnica di ufficio depositata nel presente procedimento;
➢ condanna l al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in CP_1 euro 1.500 per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Oristano, addì 01/04/2025
Il Giudice dott. ssa Elisabetta Sanna
2