CA
Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
RG nr. 589/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Consigliere Relatore dott. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/5/2016 da
(P. Iva , Parte_1 P.IVA_1 resso lo aolo BU in Venezia (VE), S. Polo n. 2362, Parte appellante contro
CP_1 con l'avv. Antonella Tomasello e domicilio eletto presso l'ufficio dell'avvocatura di Venezia, CP_1 Dorsoduro 3500/D, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 446/2015 in data 4/12/2015. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro. CONCLUSIONI Per parte appellante: chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio a spese legali compensate in quanto a provveduto al saldo di tutti i pagamenti rateali Parte_1 disposti d tazione di pagamento dell Organizzazione_1 già agli atti. Per parte appellata: che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, - Dichiarare l'estinzione del giudizio - Disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
*
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda con la quale l'odierno appellante ha fatto opposizione all'avviso di addebito n. 424 2013 00011513 06 000 relativo a contributi Gestione per il periodo dal 10/2010 al Pt_2
03/2011 somme aggiuntive, compensi di riscossione e diritti di notifica.
1 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di numero quattro motivi di gravame tutti attinenti a profili di merito
[...] inerenti alla prova ed alla ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure.
3. Parte appellata, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze della parte appellante domandandone il rigetto.
4. Le parti hanno dato atto avere l'appellante aderito nel corso del giudizio di appello alla proceduta estintiva del debito contributivo - qualificata come rottamazione ter – di cui al DL 119/2018 e di avere quindi integralmente onorato il proprio debito mediante corresponsione delle rate concordate.
Le parti, pur non rinunciando l'appellante agli atti del giudizio né avendo l'appellata accettato una rinunci non espressa, hanno conseguentemente concluso come in epigrafe.
5. La Corte, preso atto dell'estinzione del debito e così delle conclusioni dalle parti formulate dirette ad ottenere, nella sostanza, la cancellazione della sentenza impugnata, ha provveduto all'esito della procedura di cui all'art. 127 ter cpc nei termini di cui al dispositivo.
6. Quanto alle spese di lite le stesse, in ragione del sostanziale accordo intervenuto tra le parti in merito all'entità della somma da corrispondersi da parte dell'appellante ad estinzione del proprio debito, ben possono essere integralmente compensate in relazione al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, 6 giugno 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott. Gianluca Alessio Presidente dott. Paolo Talamo Consigliere Relatore dott. Silvia Burelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 31/5/2016 da
(P. Iva , Parte_1 P.IVA_1 resso lo aolo BU in Venezia (VE), S. Polo n. 2362, Parte appellante contro
CP_1 con l'avv. Antonella Tomasello e domicilio eletto presso l'ufficio dell'avvocatura di Venezia, CP_1 Dorsoduro 3500/D, Parte appellata
* Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 446/2015 in data 4/12/2015. in punto: obbligo contributivo del datore di lavoro. CONCLUSIONI Per parte appellante: chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del giudizio a spese legali compensate in quanto a provveduto al saldo di tutti i pagamenti rateali Parte_1 disposti d tazione di pagamento dell Organizzazione_1 già agli atti. Per parte appellata: che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia, ex art. 3, comma 6, del D.L. n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018, - Dichiarare l'estinzione del giudizio - Disporre la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
*
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domanda con la quale l'odierno appellante ha fatto opposizione all'avviso di addebito n. 424 2013 00011513 06 000 relativo a contributi Gestione per il periodo dal 10/2010 al Pt_2
03/2011 somme aggiuntive, compensi di riscossione e diritti di notifica.
1 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
sulla base di numero quattro motivi di gravame tutti attinenti a profili di merito
[...] inerenti alla prova ed alla ricostruzione del fatto da parte del giudice di prime cure.
3. Parte appellata, costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle doglianze della parte appellante domandandone il rigetto.
4. Le parti hanno dato atto avere l'appellante aderito nel corso del giudizio di appello alla proceduta estintiva del debito contributivo - qualificata come rottamazione ter – di cui al DL 119/2018 e di avere quindi integralmente onorato il proprio debito mediante corresponsione delle rate concordate.
Le parti, pur non rinunciando l'appellante agli atti del giudizio né avendo l'appellata accettato una rinunci non espressa, hanno conseguentemente concluso come in epigrafe.
5. La Corte, preso atto dell'estinzione del debito e così delle conclusioni dalle parti formulate dirette ad ottenere, nella sostanza, la cancellazione della sentenza impugnata, ha provveduto all'esito della procedura di cui all'art. 127 ter cpc nei termini di cui al dispositivo.
6. Quanto alle spese di lite le stesse, in ragione del sostanziale accordo intervenuto tra le parti in merito all'entità della somma da corrispondersi da parte dell'appellante ad estinzione del proprio debito, ben possono essere integralmente compensate in relazione al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ad entrambe i gradi di giudizio.
Venezia, 6 giugno 2024.
Il Consigliere estensore dott. Paolo Talamo
Il Presidente dott. Gianluca Alessio
2