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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVIL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dott.ssa Alberta Balloni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2951 del Ruolo Generale degli affari civili dell' anno 2024 promossa da:
(P.IVA. , con sede legale in Roma, Via Archimede n. 164, in persona del CP_1 P.IVA_1 suo Presidente Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, come ONroparte_2 C.F._1 da procura in calce al detto atto, dall'Avv. Giuseppe Gallo (C.F. ) del Foro di C.F._2
Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza del Viminale 5,che indica, per le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria, il n. fax 06/48916650 e l'indirizzo pec:
Email_1
-ATTRICE- OPPONENTE
CONTRO
p. iva con sede in Perugia (PG), Via Settevalli n. 466, in persona del legale CP_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Assisi (PG), Via Raffaello, presso lo studio dell'Avv. Paolo Favini ( - fax 075 / 5005118 - C.F._3 Ema_2 Email_3
, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione,
[...] rilasciata su foglio separato
-CONVENUTA-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione avverso D.I. n. .708/2024 – RG n. 1295/2024, – RG n. 1295/2024,
CONCLUSIONI: Come all'udienza del 8.10.2025 con termini per note conclusive antecedenti detta udienza ex art.189 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
ON atto di citazione del 22.7.2024 la (P.IVA. , con sede legale in Roma, Via CP_1 P.IVA_1
Archimede n. 164, in persona del suo Presidente Dott. (C.F. ), rap- ONroparte_2 C.F._1 presentata e difesa, come da procura in calce al detto atto, dall'Avv. Giuseppe Gallo (C.F.
) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, C.F._2
Piazza del Viminale 5,che indica, per le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria, il n. fax 06/48916650
e l'indirizzo pec: proponeva opposizione avverso il decreto ingiun- Email_1 tivo n. 708/2024 – RG n. 1295/2024, emesso dal Tribunale di Perugia il 13.06.2024 e notificato il 14.06.2024 dalla ricorrente per il pagamento della somma di €. 27.450,00, oltre interessi moratori dalla do- CP_3 manda al saldo, nonché spese e compensi professionali della procedura e successive occorrende.
A sostegno dell'opposizione l'esponente, in via pregiudiziale ed in rito, rilevava che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto ad un Tribunale territorialmente incompetente, in quanto il Tribunale che doveva ON ON essere adito era quello di Roma, in cui la aveva la propria sede legale e anche qualora la (così d'ora in poi per brevità n.d.r.) avesse adito l'intestata Giustizia in forza del criterio del foro facoltativo ex art. 20
c.p.c., per il quale competente a conoscere la causa era anche Giudice del luogo in cui l'obbligazione era sorta o doveva essere eseguita, none era dato sapere, dalle allegazioni contenute nel ricorso, asseriva l'opponente, quale fossero effettivamente i luoghi in cui avrebbe dovuto radicarsi la competenza, in quanto controparte non forniva alcun elemento documentale in ordine all'esistenza di un contratto tra le parti, né allegava altre circo- stanze da cui desumere la stipula del contratto, il luogo dello stesso e modalità di tempo e luogo di adempi- mento. Pertanto, si chiedeva al Giudice di dichiarare il proprio difetto di competenza territoriale, in favore del
Tribunale di Roma.
Nel merito, l'opponente asseriva che la società opposta affermava che, a gennaio/febbraio 2022, su mandato della così d'ora in poi per brevità m.d.r.) aveva curato l'allestimento della mostra “ – anche CP_1 Parte_1 se il tempo passa”, che si era tenuta a Bologna, presso gli spazi del Museo Civico Archeologico dal 4 marzo
ON al 17 luglio 2022, che al termine dell'esposizione, avrebbe smontato le strutture, trasportandole presso il proprio deposito e siccome la stessa mostra avrebbe fatto tappa a Roma, a fine agosto - inizi settembre 2022, ON ON avrebbe chiesto a di curare l'allestimento della mostra anche a Roma, presso il Museo dell'Ara
ON Pacis, ma , stante le problematiche insorte per il pagamento del corrispettivo della mostra di Bologna, ON preferiva rinunciarvi;
che il legale rappresentante della insieme alla socia , aveva Parte_2
ON manifestato la necessità di utilizzare comunque il materiale realizzato da , asserendo di non riuscire a reperire altre imprese capaci, in breve tempo, di allestire l'esposizione di Roma. e che a questo punto, “ce-
ON dendo alla varie insistenze e vista l'offerta di un corrispettivo per il noleggio, aderì alla richiesta”,ma ON secondo quanto asserito da controparte, la non solo non avrebbe poi corrisposto alcunché, ma avrebbe
ON impiegato i beni di proprietà di “nonostante la diffida alla restituzione”, per presentare la mostra su Pt_1
sia a Napoli che a Pesaro.
[...] ON Quindi, asseriva l'opponente, in primo luogo, parlava di materiali dati a noleggio senza fornire alcuna indicazione sulla loro effettiva consistenza, omettendo totalmente l'enunciazione dei singoli elementi da cui erano composti né alcuna prova era stata data in ordine ad un accordo tra le parti sul corrispettivo..
In secondo luogo, proseguiva l'opponente, il decreto ingiuntivo, emesso sulla base di fatture unilateralmente ON emesse da , era privo dei presupposti richiesti dalla legge, poiché mancava il requisito della liquidità, ovvero un dato certo sull'importo asseritamente dovuto, il quale non risultava da alcuna prova scritta in quanto controparte non forniva alcuna prova documentale sulla pattuizione di un compenso;
anzi confessava di aver applicato unilateralmente un prezzo ritenuto congruo e di favore.
Infatti, dalla documentazione allegata dalla difesa avversaria al ricorso: il doc. 3 non conteneva alcuna richiesta ON da parte di di proseguire il rapporto anche per la mostra di Roma, il successivo doc. 4 conteneva solo una manifestazione di disponibilità a recarsi a Foligno per ritirare i beni ed a corrispondere eventualmente un cor- ON ON rispettivo (“dimmi…quanto ti dobbiamo”). il doc. 5 non conteneva alcuna adesione di a proposte di il che confermava l'infondatezza della ricostruzione avversaria e la mancanza di accordo sul prezzo . ON In realtà, continuava l'opponente, nel momento in cui si recavano sul posto, gli incaricati della avevano ON potuto constatare che i beni proposti erano gravemente logorati ed obsolescenti e a quel punto, la accettava ON di consegnarli senza alcun corrispettivo. In altri termini, le parti non pattuivano alcun corrispettivo e , al fine di liberarsi di materiali fatiscenti ed ingombranti, era addivenuta ad una consegna gratuita dei beni, anche ON a sanatoria di vicende pregresse intercorse tra le parti. A quel punto ritirava i beni, provvedeva a proprie spese a ristrutturarli, riammodernarli e riverniciarli per renderli fruibili in una successiva mostra. La circo- stanza per cui i materiali furono semplicemente consegnati, ovvero dati gratuitamente, è confermata dal fatto ON che non ha più richiesto la restituzione degli stessi
Ancora, l'opponente asseriva che controparte menzionava una diffida alla restituzione di cui nel ricorso non vi era traccia. in quanto, nelle uniche due diffide prodotte come docc. 11 e 12, non veniva avanzata alcuna richiesta di restituzione dei beni a cui, invece, controparte alluderebbe e mancava un'esplicita domanda di ON restituzione nelle conclusioni del ricorso con cui la ha richiesto esclusivamente una somma di denaro, non anche la riconsegna di cose determinate, pure espressamente previste dall'art. 633 c.p.c. e ciò dimostrava ON ON che la aveva rinunciato ai beni al momento della loro consegna al personale di e non aveva stipulato alcun noleggio.
Da ultimo, parte opposta aveva emesso tre fatture, ciascuna dell'importo di euro 9.150,00, così determinato;
la n. 87 del 22 dicembre 2022 (doc. 8 allegato al ricorso); la n. 59 del 10 giugno 2023 (doc. 9 allegato al ricorso); la n. 60 del 10 giugno 2023 (doc. n. 10 allegato al ricorso). ON La aveva altresì dichiarato che la somma richiesta sarebbe assolutamente congrua,, considerandola mo- desta, in quanto il corrispettivo per il noleggio delle strutture corrisponderebbe a circa un 30% di quello che sarebbe stato pattuito per l'offerta totale,di cui non c'era traccia. In definitiva, le affermazioni avversarie confermano che non c'è stato alcun accordo su un corrispettivo e la ON
aveva emesso le fatture unilateralmente,la prima dopo 4 mesi dal ritiro del materiale e le ultime due a distanza di parecchio tempo, al solo fine di utilizzarle per la proposizione della domanda d'ingiunzione.
Inoltre, continuava l'opponente, anche le fatture si limitavano a riportare come causale “Noleggio strutture per allestimento mostra “ ”, senza alcuna menzione dei beni oggetto del noleggio che controparte Parte_1 non indicava né documentava nemmeno in altra parte del ricorso o con altre produzioni ed anche sotto tale profilo, asseriva l'opponente, il ricorso era indeterminato e generico, oltreché infondato per quanto esposto e doveva essere revocato.
Si costituiva in giudizio la p. iva , con sede in Perugia (PG), Via Settevalli n. 466, in CP_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Assisi (PG), Via Raffaello, presso lo studio dell'Avv. Paolo Favini ( - fax 075 / 5005118 - paolo C.F._3 Email_3
, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, rilasciata
[...] su foglio separato, per chiedere il rigetto delle domande avversarie, palesemente infondate in fatto e in diritto.
In merito all'eccepita incompetenza territoriale di questo Ufficio l'opposta asseriva che l'opponente. sosteneva che il Tribunale dove il procedimento monitorio avrebbe dovuto correttamente instaurarsi, in quanto compe- tente per territorio, era quello di Roma, ovvero quello nel cui circondario aveva la propria sede ed aggiungeva ON che, se avesse “utilizzato il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c., che assegna la causa al Giudice del luogo in cui l'obbligazione è sorta o doveva essere eseguita, non è dato sapere dalle allegazioni contenute nel ricorso quale siano effettivamente i luoghi ove dovrebbe radicarsi la competenza”, ma tale eccezione non meritava accoglimento in quanto la norma che regola la competenza territoriale in materia di obbligazioni era dettata dall'articolo 20 terzo comma cc, laddove si legge testualmente che: “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. e nella ON fattispecie, avendo sede a Perugia, ben sussisteva la competenza del Tribunale adito. Inoltre continuava l'opposta, era noto che l'eccezione di incompetenza, per essere validamente proposta, doveva contenere non solo l'indicazione del Giudice che si riteneva competente, ma anche l'indicazione di tutti i criteri di collega- mento prospettabili, come da univoco insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale, quando una parte eccepiva il difetto di competenza territoriale del Giudice adito, aveva l'onere di indicare tutti i possibili fori, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, con conseguente radicamento della competenza innanzi detto Giudice e nella fattispecie, questo onere non era stato assolto da e CP_1 quindi conseguiva l'infondatezza dell'eccezione.
In merito all'asserita mancanza di prova del credito fatto valere, l'opposta asseriva che era pacifico che, a fine ON ON agosto - inizi settembre 2022, avesse chiesto a di curare anche l'allestimento della mostra a Roma, presso il Museo dell'Ara Pacis, dal 22 settembre 2022 al 6 gennaio 2023 come dimostrato dall' estratto della chat prodotta come documento sub 3 del fascicolo monitorio dove si leggeva che , socia Parte_2 ON ON della rivolgendosi a ora amministratore di , così scriveva: “Scusami Persona_1 Pt_3 ma noi abbiamo la necessità di avere certezza che tu fai il lavoro del quale parlavamo da luglio… il
[...] primo settembre era solo un sollecito per avere il preventivo (della mostra di Roma ndr). Ma vista la situazione non ti preoccupare, procediamo noi all'allestimento. Venerdì mattina (9 settembre 2022, ndr) manderei un camion a Foligno per ritirare gli arredi di tua proprietà utilizzati a Bologna. Dammi conferma per cortesia
e dimmi indirizzo, orario e quanto di dobbiamo….” ed ancora il Dott. , Presidente del ONroparte_2 ON ONsiglio di Amministrazione della così scriveva a come da doc. 4 del fascicolo Persona_1 monitorio: “06/09/22, 09:26:45: Buongiorno, abbiamo provato a cercarla ieri anche se immaginavamo che lei fosse travolto con l'inaugurazione di oggi a Mantova/Depero. Anche 5 minuti per accordarci su timing/pre- ventivo etc,etc.. (mancano pochi giorni e siamo in alto mare) la prego di chiamarci. e gli Archi- Parte_2 tetti, se Lei non può, verrebbero giovedì a trovarla a Foligno. Grazie, e ONroparte_2 Parte_2
06/09/22, 18:05:53: Buonasera. Non le nascondo che non riuscendo a sentirLa comincio a pensare che non vuole / non può fare la mostra. Se così fosse (e mi dispiacerebbe molto) la prego di dirmelo . In caso contrario diamoci un appuntamento preciso domattina x definire il programma. Le ripeto che se vuole giovedì mattina
+ architetto la possono raggiungere a Foligno. In attesa di una sua cortese risposta a quanto Per_2 sopra un cordiale saluto A.N.
07/09/22, 17:21:19: Buonasera, la continua a chiamare e lei rifiuta la chiamata. Per chiudere il Parte_2 rapporto almeno per il momento in maniera civile, la prego di richiamarla una volta letto questo sms per darle conferma del ritiro degli arredi della mostra di di sua proprietà che mi servono e sui quali le rifonderò Pt_1 una somma per la locazione. Se continua a non rispondere alle nostre chiamate vuol dire che apre una criti- cità che, come le ho scritto ieri voglio evitare, nel rispetto delle nostre aziende e delle nostre identità”. ON Queste chat provavano a dire di parte opposta che: non accettò l'incarico di allestire la mostra di Pt_1 ON ON all'Ara Pacis;
il 9 settembre 2022, prelevò dalla tutti gli arredi utilizzati per la mostra di Bologna ma il godimento dei beni era subordinato al pagamento di un corrispettivo e in particolare, provano l'avvenuta ON ON conclusione, tra e di un contratto di noleggio. ON Non rispondeva al vero, sosteneva parte opposta che, una volta giunti al magazzino della , “gli incaricati ON della hanno potuto constatare che i beni proposti erano gravemente logorati ed obsolescenti. A quel ON punto, la ha accettato di consegnarli senza alcun corrispettivo. In altri termini, le parti non hanno pattuito ON alcun corrispettivo e , al fine di liberarsi di materiali fatiscenti ed ingombranti, è addivenuta ad una con- ON segna gratuita dei beni, anche a sanatoria di vicende pregresse intercorse tra le parti. A quel punto ha ritirato i beni, ha poi provveduto a proprie spese a ristrutturarli, riammodernarli e riverniciarli per renderli fruibili in una successiva mostra”.
Il duplice assunto, oltre che non provato, era smentito da un semplice dato temporale: gli arredi erano stati ritirati il 9 settembre 2022; la inaugurazione della mostra all'Ara Pacis era fissata per il 22 novembre ed era ON impensabile che, in meno di due settimane, fosse stata in grado di restaurarli ed allestire l'esposizione; ON infatti i beni erano in ottime condizioni ed , al momento del ritiro, lungi dal rinunciare a qualsiasi corri- spettivo, precisò che avrebbe applicato le usuali tariffe di noleggio, che corrispondono a circa un 30% del prezzo pattuito per l'offerta totale.
In questo caso, poi, chiese un corrispettivo ancor più vantaggioso per , quantificandolo - per ogni utilizzo CP_1 dei materiali nelle diverse mostre in circa 9.000,00 euro, ovvero intorno al 10% del prezzo che aveva riscosso per l'allestimento della mostra a Bologna, presso gli spazi del Museo Civico Archeologico, dal 4 marzo al 17 luglio 2022 .
L'opposta quindi concludeva come segue:in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione al decreto n.
708/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, ovvero di pronta soluzione;
nel merito: rigettare le domande avversarie, confermando il decreto opposto;
in ogni caso: condannare in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore all'integrale rifusione delle spese e dei compensi di lite.
Disposta la prima udienza per il giorno 5.3.2025 previa concessione dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art.171 ter c.p.c.,con ordinanza del 10.3.2025 il Giudice,ritenuto che la questione della compe- tenza territoriale di questo Ufficio poteva essere decisa unitamente al merito,che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non poteva essere concessa perché la questione doveva essere approfondita in sede istruttoria, ammetteva la prova per testi richieste da entrambe le parti e fissava per espletamento l'udienza del
28.5.2025 all'esito del quale fissava per discussione l'udienza del giorno 8.10.2025(prima erroneamente indi- cato nel 6.10.2025 e modificato con ordinanza del 7.10.2025) con concessione dei termini antecedenti detta udienza ex art.189 c.p.c. per deposito di memorie conclusive.
In detta sede il Giudice riservava la decisione.
In merito all'eccezione di incompetenza per territorio di questo Ufficio in favore del Foro di Roma, come sollevata da parte opponente, va rilevato che, la competenza territoriale derogabile, è determinata dalla do- manda che, nel caso di specie, è quella formulata da parte opposta, creditore procedente, volta al pagamento di una somma di denaro in suo favore e ad onere di parte opponente, il che induce e incardinare il presente giudizio ai sensi dell'art.20 c.p.c. nel luogo dove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, che rimanda all'art.1182 3° comma c.c.per il quale l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza e nel presente caso ,l'obbligazione pecuniaria porta la scadenza delle fatture poste a base del monitorio e il domicilio del creditore è la sede di parte opposta in Perugia,Via Settevalli
n.466 così che legittimamente la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è stata depositata innanzi questo
Ufficio. In secondo luogo, trattandosi di controversia concernente diritti di obbligazione, il combinato disposto degli artt. 18 e 20 c.p.c. prevede una serie di fori alternativamente competenti, così che l'eccezione di incom- petenza deve esser estesa a tutti i fori concorrenti. Invero, afferma la Giurisprudenza in modo costante, in tema di competenza territoriale, nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma
1, c.p.c., comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del Giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18,19 e 20 c.p.c., indicando specificamente, in rela- zione ai criteri medesimi, quale sia il Giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta deca- denza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il Giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non contestato. non avendo l'attore alcun onere di specificare il criterio di competenza scelto e le ragioni per le quali ha ritenuto di dover incardinare la controversia presso il giudice adito.(v. Cassazione civile sez. II - 24/10/2024, n. 27613; Corte appello sez. VII - Napoli, 27/06/2024, n. 2916; Tribunale sez. II - Milano, 29/12/2021, n. 10958). Ovviamente la questione della competenza non influisce sulla fondatezza o meno del credito fatto valere,che
è questione di merito e nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l' oggetto del processo non è costituito dal controllo sulla regolarità formale e sulla legittimità del procedimento monitorio, ma dalla verifica sostan- ziale della sussistenza del credito azionato. Ne consegue che grava sul creditore opposto l' onere di provare l' esistenza del rapporto contrattuale dedotto a fondamento della pretesa e di allegare l' inadempimento del debi- tore, mentre su quest' ultimo incombe l' onere di dimostrare l' avvenuta estinzione dell' obbligazione, totale o parziale, attraverso l' adempimento o altri fatti estintivi, secondo la regola generale dettata dall' art. 2697 c.c.(
Tribunale sez. I - Vicenza, 01/07/2025, n. 1015) e nello specifico, se nel procedimento iniziale di ingiunzione la fattura può essere utilizzata come prova scritta sufficiente per l' emissione del decreto perché in questa fase, in assenza di contraddittorio con il debitore, la fattura è considerata un documento idoneo a dimostrare l' esistenza del credito, tuttavia, il suo ruolo cambia in sede di opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore. Infatti, in questo giudizio, a cognizione piena, la fattura perde il suo valore di prova piena poiché si traduce pur sempre in un documento prodotto unilateralmente dalla parte, si che l' onere di provare l' esistenza, la validità e l' entità del credito ritorna interamente in capo al creditore. Questo dovrà dimostrare non solo l' emissione della fattura, ma anche che l' obbligazione da essa rappresentata è stata validamente adempiuta. In sintesi, la fattura è un elemento di prova, ma non è sufficiente da sola a ottenere una sentenza di condanna se il debitore la contesta. (v.Tribunale sez. II - Padova, 26/06/2025, n. 1013). Le fatture commerciali pertanto non fanno piena prova del credito e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione, con la conseguenza che ,se il debitore contesta l'"an" o il "quantum debeatur", le fatture non sono sufficienti a provare né il credito, né la sua liquidità ed esigibilità. Stesso discorso vale per l'estratto autentico del libro IVA., che ha solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, per cui non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al massimo rilevare come indizio. (Tribunale sez.
I - Fermo, 09/05/2025, n. 257).
Sostiene parte opposta che il proprio credito nasce dal contratto di noleggio di beni mobili insorto con parte opponente avente ad oggetto materiale utile all'allestimento di una Mostra itinerante su svoltasi a Parte_1
Bologna e la cui tappa successiva era Roma, al Museo dell'Ara Pacis dal 22.9.2022 al 6.1.2023,che il paga- mento del corrispettivo della Mostra di Bologna aveva presentato delle problematiche e quindi l'opposta ri- nunciava ad allestire la di Roma ma cedendo alle insistenze di controparte, sostiene l'opposta “…. e Pt_4 ON ON vista l'offerta di un corrispettivo per il noleggio, aderì alla richiesta (doc. n. 5). Tuttavia, – oltre a ON non corrispondere alcunché – impiegò i beni di proprietà di , nonostante la diffida alla restituzione, per presentare la mostra su : a Napoli, presso il MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), Parte_1 dal 4 marzo al 25 giugno 2023 (doc. n. 6); quindi a Pesaro, negli spazi di Palazzo Mosca – Musei Civici e del
Centro Arti Visive Pescheria, dal 1 luglio al 5 novembre 2023 (doc. n. 7). A fronte dell'utilizzo dell'allesti- ON ON mento da parte della ha emesso tre fatture, ciascuna dell'importo di euro 9.150,00, iva inclusa, vale a dire;
la n. 87 del 22 dicembre 2022 (doc. 8),(erroneamente indicata, afferma parte opposta in quanto soggetta a nota di credito e sostituita dalla n..1 del 2.1.1023. come da integrazione documentale del 28.5.2024); la n.
59 del 10 giugno 2023 (doc. 9); la n. 60 del 10 giugno 2023 (doc. n. 10). Peraltro, la somma richiesta era assolutamente congrua,( asserisce sempre parte opposta), ed anzi modesta, posto che – usualmente – il corri- spettivo per il noleggio delle strutture corrisponde a circa un 30% di quello pattuito per l'offerta totale” (v.me- moria di costituzione parte opposta).Sostiene parte opponente che al di la di una generica offerta di compenso per la .locazione dei beni mobili per l'allestimento della mostra ,come si afferma nel doc.n.5 di parte opposta o noleggio degli stessi, come questa identifica il rapporto sottostante nelle fatture poste a base del monitorio, da nessun elemento risulta il reale rapporto intercorso tra le parti, anche alla luce di quanto sostenuto da parte opponente circa il fatto che detti beni mobili erano in pessimo stato di manutenzione, che questi vennero ritirati dalla stessa presso il magazzino dell'opposta, che vennero dalla prima restaurati ed utilizzati per mostre suc- cessive e che parte opposta, oltre a determinare il prezzo del noleggio o della locazione degli stessi senza alcun accordo consensualmente stipulato in merito all'entità dello stesso, mai pretendeva la restituzione dei beni consegnati o a titolo di locazione o a titolo di noleggio e quindi di sua proprietà, in ciò mostrando che questi erano in cattive condizioni di manutenzione e se ne voleva liberare ,cedendoli a titolo gratuito.
A tal proposito si rileva che: allorchè le parti concludano un contratto a forma libera, quando cioè non occorre una foma particolare per la stipula dello stesso, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia,
l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal Giudice del merito.
(Cassazione civile sez. II - 05/01/2024, n. 315)
Il contratto di noleggio o contratto di locazione di beni mobili è un accordo tra due parti, il locatore che concede il bene in uso e il conduttore che utilizza il bene, con il quale vengono definite le condizioni per l'uso tempo- raneo di un bene mobile e che,giuridicamente, deve essere ricondotto alla locazione di beni mobili, per cui non può essere considerato un contratto c.d. “formale”, cioè che per la sua validità abbia bisogno di essere redatto per iscritto o per atto pubblico. Questo significa che un contratto di noleggio può essere concluso vali- damente tra le parti anche oralmente ed anche a distanza, al telefono per esempio, la durata, il costo, e le modalità di utilizzo e restituzione del bene sono elementi centrali del contratto e la peculiarità del noleggio rispetto alla locazione è che riguarda sempre beni mobili, come veicoli, attrezzature tecniche, strumenti musi- cali e molto altro. Per essere valido e completo, un contratto di noleggio deve contenere alcune clausole essen- ziali: l'identificazione delle parti: i dati personali o aziendali completi del locatore e del conduttore devono essere chiaramente indicati: una descrizione accurata del bene, compresi modello, caratteristiche e condizioni al momento della consegna, è fondamentale;
il contratto deve specificare il periodo di utilizzo del bene, con indicazioni su eventuali possibilità di proroga o di rinnovo automatico;
il canone di noleggio: l'importo dovuto per l'uso del bene, la periodicità dei pagamenti e le modalità ad esempio, mensile o settimanale vanno definiti chiaramente;
è importante specificare le condizioni per la restituzione del bene e le eventuali penali o inden- nizzi in caso di ritardo o danno;
il contratto deve stabilire chi è responsabile per la manutenzione e per i danni subiti dal bene durante il periodo di noleggio. Il noleggio prevede sempre il pagamento di un canone perchè se si mette a disposizione un bene gratuitamente, il contratto è il comodato d'uso gratuito, peraltro neanche citato nel presente giudizio. Nulla di quanto sopra evidenziato è stato dedotto e men che meno provato da parte opposta, che non ha, nean- che menzionato, le condizioni con cui veniva stipulato il contratto di noleggio/locazione mobiliare con parte opponente, non ha, neanche indicato, il prezzo della locazione e il consenso della controparte a corrisponderlo, quali erano le scadenze e le modalità di pagamento, quali beni erano oggetto del contratto, le condizioni di manutenzione degli stessi e soprattutto, la data di riconsegna degli stessi al proprietario noleggiatore/loca- tore,non menzionata nelle due diffide depositate con il monitorio di cui ai doc.n.11 e n.12 di parte opposta,con le quale si intima il pagamento delle fatture emesse dall'opposta nei confronti dell'opponente come indicate in atti.
Dai documenti prodotti da parte opposta emerge solamente l'insistente richiesta dell'opponente di avere i beni utili all'allestimento della Mostra su a Roma, la reiterata mancanza di risposta in merito da parte dell'op- Pt_1 posta e quindi il messaggio whatsapp del 6.9.2022 con il quale l'opponente propone di venire a ritirare perso- nalmente i beni utilizzati a Bologna nel magazzino dell'opposta in Foligno, “… Dammi conferma per cortesia e dimmi indirizzo, orario, e quanto ti dobbiamo…” ma né parte opposta né parte opponente hanno fornito chiarimenti o indizi in merito all'entità proposta e chiesta del “ quanto dobbiamo”.
L'unica teste indotta sia da parte opposta che da parte opponente, la Dr, , escussa all'udienza Testimone_1 del 28.5.2025, ha confermato di essersi recata a Foligno a ritirare i materiali utili all'allestimento della Pt_4 di Roma “…a fronte di una negoziazione già avvenuta” e che nella circostanza era presente il Sig. Persona_3 che era vera la circostanza che i materiali presenti a Foligno erano solo una parte di quelli messi a disposizione ON di in occasione della di Bologna e rispondendo sul cap.3 della prova di parte opponente in merito Pt_4 alle pessime condizioni di detto materiale ha asserito “E' vera la circostanza. Il materiale era in un magazzino dove erano posti materiali dismessi nel senso che non erano materiali pronti all'uso come da me personalmente constatato. Il fatto di essere prossimi al macero è stata una mia valutazione all'esito dell'esame delle condizioni di stato e deposito di detto maeriale”;rispondendo sul cap.4) della prova di parte opponente sulla circostanza ON se fosse stato vero che il titolare di ribadiva l'impossibilità dello stesso di procedere all'allestimento della
Mostra di Roma per impegni assunti e che acconsentiva, in ragione del logoramento dei beni e dei pregressi rapporti, a consegnarli, gratuitamente, senza alcun corrispettivo ha affermato “E' vera la circostanza a me ON comunicata più volte telefonicamente dal titolare di a me personalmente riferita dallo stesso anche nell'oc- ON ON casione dell'accesso a Foligno” , che era vero che delegava a la decisione in merito alla destinazione del materiale e l'eventuale rimpiego o macero dello stesso come riferito alla teste personalmente dal titolare ON di , teste che ha detto di non ricordare la quantità del materiale prelevato a Foligno utilizzati per la tappa di Roma e in piccola parte per quella di Napoli e Pesaro.
La medesima teste, sentita sui capitoli ammessi di parte opposta , ha dichiarato, confermandolo, che alla con- segna a Foligno era presente anche che i materiali non venivano riverniciati in bianco ma in un Persona_3 altro colore “..dopo i lavori di ripristino e manutenzione degli stessi” confermando l'uso degli stessi per la
Mostra allestita a Roma ,Napoli e Pesaro.
Anche dalla prova assertiva non è emerso alcun elemento teso al sostegno delle pretese di parte opposta, non l'effettiva stipula di una accordo di noleggio dei materiali di che trattasi e quindi del mero uso degli stessi e restituzione dei medesimi una volta usati, il termine di riconsegna dei beni, la cui restituzione non risulta mai chiesta, un inventario degli stessi e delle condizioni in cui venivano consegnati, una descrizione dei medesimi e la declaratoria di responsabilità in caso di loro danneggiamento, soprattutto il canone stabilito per il noleggio e le modalità di determinazione dello stesso comunicati alla controparte e da questa accettati.
Di contro parte opponente ha dimostrato con la teste indotta che i materiali consegnati dall'opposta erano in cattive condizioni di manutenzione, che venivano sistemati e riverniciati da essa opponente e che nessuno li aveva richiesti indietro e comunicato preventivamente che l'uso degli stessi avrebbe comportato la richiesta di un canone determinato, tale da indurre a restituire i beni se non si era intenzionati a corrisponderlo.
ONsegue che non avendo fornito, parte opposta quale creditore procedente in senso sostanziale, esauriente dimostrazione dell'esistenza ed entità del credito fatto valere nei confronti dell'opponente e neanche fornito elementi indiziari precisi e concordanti circa la fondatezza della propria pretesa l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Perugia Dr.Alberta Balloni,definitivamente pronunciando sulla opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n.708/2024 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia pro- posta da (P.IVA. ), con sede legale in Roma, Via Archimede n. 164, in persona del CP_1 P.IVA_1 suo Presidente Dott. (C.F. ), rappresentata e difesa, come da pro- ONroparte_2 C.F._1 cura in calce al detto atto, dall'Avv. Giuseppe Gallo (C.F. ) del Foro di Roma ed elet- C.F._2 tivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Piazza del Viminale 5,che indica, per le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria, il n. fax 06/48916650 e l'indirizzo pec: Email_4
nei confronti di p. iva , con sede in Perugia (PG), Via Settevalli n. 466, in
[...] CP_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Assisi (PG), Via Raffaello, presso lo studio dell'Avv. Paolo Favini ( - fax 075 / 5005118 - C.F._3 Ema_2 Email_3
, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione, rilasciata
[...] su foglio separato:
Accoglie l'opposizione, ritenutane la fondatezza e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n.708/2024 emesso dal Giudice Monocratico del Tribunale di Perugia in favore di parte opposta e nei confronti di parte opponente;
ONdanna parte opposta alla refusione delle spese di lite in favore di parte opponente ,determinate come segue.
€.7.616,00 per compenso professionale, oltre IVA CAP e Rimborso Forfetario come per legge.
Perugia 25.10.2025 Il Giudice Onorario Dr.Alberta Balloni