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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale
In persona dei magistrati:
dott. Aldo De Luca Presidente rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3836/2023, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, n. a Benevento il 7/1/1988 (avv. Maurizio Curatolo, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente
E
(contumace) Controparte_1
Parte resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate all'udienza del 10/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo artt. 132 e 118 d.a. c.p.c.)
1. All'udienza del 10/10/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto i buoni postali e che il resistente ha effettuato pagamenti parziali, residuando a suo carico una esposizione debitoria pari a complessivi €.1.497/54, di cui €.696/73 a titolo di omesso versamento del mantenimento da giugno 2023 a settembre 2024 ed €.800/81 a titolo di rivalutazione ISTAT. Parte resistente non costituendosi in giudizio non ha fornito prova dell'adempimento, dunque, del pagamento della somma di cui innanzi, che ha titolo nella pronuncia di divorzio nr. 1003/2019. La domanda,
pertanto, sul punto è meritevole di accoglimento, non rendendosi necessaria alcuna specificazione
p. 1/2 del contenuto dell'obbligo posto a carico del resistente, essendo adeguatamente indicato e perimetrato nella sentenza de qua.
2. Sotto altro e concorrente profilo si rileva che con la sentenza di divorzio il tribunale, nell'omologare le condizioni pattuite tra le parti, ha già preso atto dell'accordo tra le medesime circa la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro di
. Tale pattuizione deve intendersi riferita non solo al datore di lavoro di Controparte_1
al momento del divorzio, ma, in generale, a quelli che, perdurando a suo Controparte_1
carico l'obbligo di pagare l'assegno di mantenimento, rivestiranno tale qualifica. In definitiva, la previsione del versamento diretto del mantenimento a carico del datore di lavoro è già contenuta nella sentenza di divorzio, di modo che non è ammissibile una sua ripetizione in questa sede per carenza di interesse. La parte, pertanto, già dispone dell'azione diretta nei confronti del terzo ex art. 8, co. 3 e ss. l. nr. 898/1970, essendo suo onere accertare, in mancanza di spontanea comunicazione da parte dell'obbligato, mediante accesso presso gli uffici competenti, il datore di lavoro attuale di quest'ultimo al fine di agire ai sensi della suindicata norma.
3. Tutto ciò premesso, in parziale accoglimento della domanda, parte resistente è condannata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €.1.497/54, come innanzi specificata, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della maturazione e sino al soddisfo. Disattesa la richiesta di applicazione di misure cautelari o coercitive, attesa la condotta conciliativa tenuta dal resistente ed in mancanza di allegazione specifica e circostanziata del periculum in mora.
4. Spese di lite secondo soccombenza e liquidate secondo i criteri di cui al Protocollo d'Intesa nr.
101/2021.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda, ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la somma di €.1.497/54, come in motivazione specificata, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della maturazione e sino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in €.
1.000 per onorari, disponendo che il pagamento sia effettuato in favore dello
Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Benevento, 7/1/2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 2/2