Ordinanza cautelare 8 maggio 2019
Sentenza breve 13 novembre 2019
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2020
Parere interlocutorio 6 aprile 2021
Parere definitivo 5 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 13/11/2019, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/11/2019
N. 02000/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I.Co.L. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in SA, via SS. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Mercato San ER, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Perongini, Brunella Merola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in SA, via Domenico Coda, 8;
nei confronti
NC MP, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Messina, Giuseppe Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in SA, via F. Crispi, 1/7;
per l'annullamento
della nota prot. n. 27498 del 14.11.2018 e della determina n. 95 del 5.3.2019, aventi per oggetto la richiesta di pagamento dei maggiori costi sostenuti per la realizzazione del IP S. Felice – Monticelli – Oscato
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NC MP e del Comune di Mercato San ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, la I.CO.L. s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione: - la nota del 14 novembre 2018, prot. n. 27498, con la quale il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER aveva comunicato «l’avviso di pagamento per recupero maggiori costi sostenuti dall’ente per la realizzazione del IP» (piano per gli insediamenti produttivi) relativo ai comparti S. Felice, Monticelli e Oscato (in appresso, IP S. Felice – Monticelli – Oscato); - la determina n. 429 dell’8 agosto 2018, con la quale il Responsabile del SUAP del Comune di Mercato San ER aveva approvato il riparto dei maggiori costi sostenuti dall’ente locale per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del IP; - ove occorrente: -- la delibera del Commissario straordinario del Comune di Mercato San ER n. 9 del 1° febbraio 2017, con la quale era stato approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del d.lgs. n. 267/2000 e dove era stato previsto, tra l’altro, di avviare le procedure per il recupero delle somme sostenute dall’ente per la realizzazione del IP S. Felice – Monticelli – Oscato; -- la delibera del Consiglio comunale di Mercato San ER n. 2 dell’11 gennaio 2018, recante l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario dell’ente, nonché la successiva delibera del Consiglio comunale di Mercato San ER n. 12 del 23 febbraio 2018, di riformulazione del medesimo Piano di riequilibrio finanziario dell’ente; -- i verbali di Conferenza di servizi del 25 giugno 2013, del 19 luglio 2013 e del 26 ottobre 2013, nonché la perizia del 16 gennaio 2016, con i quali erano state quantificate le maggiori somme dovute per la realizzazione del IP S. Felice – Monticelli – Oscato.
2. La vicenda fattuale dedotta in giudizio è la seguente.
2.1. Con deliberazioni consiliari n. 1 del 24 gennaio 2001 e n. 5 del 27 giugno 2001, il Comune di Mercato San ER, rispettivamente, adottava e riadottava il IP S. Felice – Monticelli – Oscato, unitamente al connesso regolamento per la cessione in proprietà dei lotti ricadenti in area IP (in appresso, regolamento lotti IP) ed allo schema di convenzione di cessione con i soggetti assegnatari.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 2266 del 18 ottobre 2001, il IP era, infine, approvato.
2.2. In particolare, l’art. 6 del citato regolamento lotti IP stabiliva che ciascuna ditta assegnataria avrebbe dovuto provvedere al pagamento di L 20.000/mq, a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione, mentre, «per quanto attiene al residuo versamento, quantificati gli oneri di esproprio e di progettazione dei IP, nonché di realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie», esso avrebbe dovuto corrispondersi «con modalità successivamente definite in convenzione».
Analogamente, l’art. 2 dello schema di convenzione di cessione stabiliva espressamente che ciascuna ditta assegnataria doveva provvedere al pagamento di L 20.000/mq, a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione, e di un’ulteriore importo alla data di stipula dell’atto pubblico di trasferimento dell’area, «fino a concorrenza del 100% dell’importo complessivo di espropriazione suolo, della quota relativa alle spese tecniche di progettazione del IP, di progettazione e direzione dei lavori riguardanti le urbanizzazioni dell’area, nonché delle spese sostenute per indagini geologiche, geotecniche e geognostiche».
2.3. All’emanazione dei suindicati atti programmatori e regolamentari seguiva l’indizione e l’espletamento delle procedure di assegnazione dei lotti ricadenti in area IP (in appresso, lotti IP) in favore delle imprese interessate (bando approvato con determina dirigenziale n. 1347 del 31 ottobre 2001)
In particolare, l’art. 2 del pubblicato bando di assegnazione prevedeva che gli oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie fossero a carico delle ditte assegnatarie. Ancora, il successivo art. 4, comma 2, punto 5, precisava che i partecipanti avrebbero dovuto dichiarare l’impegno a pagare il corrispettivo per l’acquisizione in proprietà delle aree.
2.4. Con determine dirigenziali n. 1174 del 5 settembre 2002, n. 1229 del 19 settembre 2002 e n. 1393 del 29 ottobre 2002 veniva, quindi, stilata ed approvata la graduatoria definitiva dei soggetti assegnatari dei lotti IP.
2.5. Risultata assegnataria del lotto IP n. 2 (ricadente nel comparto di S. Felice ed avente superficie pari a mq 2.830) in base alla graduatoria anzidetta, l’impresa ricorrente, in data 17 dicembre 2002, stipulava col Comune di Mercato San ER apposita convenzione di cessione in proprietà di area IP (rep. n. 1076).
A tenore dell’art. 2 di tale convenzione, la ditta avrebbe dovuto provvedere al pagamento di complessivi € 247.908,00 (poi rideterminati in € 222.443,66 giusta atto dell’11 aprile 2006, rep. n. 430), di cui € 29.233,90 a titolo di caparra e in acconto, contestualmente alla stipula della convenzione medesima, e € 218.674,10 alla data di stipula dell’atto pubblico di trasferimento, fino alla concorrenza del 100% dell’importo complessivo comprensivo degli oneri di esproprio, di progettazione dei IP, di realizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie, nonché delle spese sostenute per indagini geologiche, geotecniche e geognostiche.
Nell’atto di sottomissione aggiuntivo alla predetta convenzione, le parti convenivano, altresì, che: - la ditta avrebbe dovuto versare al Comune – per la cessione del lotto – la somma di € 10,33/mq, «a titolo di caparra e in acconto»; - successivamente al predetto versamento, la ditta avrebbe dovuto pagare, in relazione a ogni stato di avanzamento dei lavori riguardanti la realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie appaltate dal Comune, una quota proporzionale all’estensione del lotto assegnato, comprensiva di: -- quota parte dell’importo dei lavori effettuati e contabilizzati nello stato di avanzamento; -- quota parte della indennità di esproprio del lotto assegnato e delle aree infrastrutturate, in proporzione diretta all’ammontare di ogni singolo stato di avanzamento; -- quota parte delle spese tecniche di progettazione.
2.6. Ai fini dell’effettiva attuazione del IP approvato e del celere insediamento delle imprese beneficiarie sui lotti rispettivamente assegnati, il Comune di Mercato San ER, con decreti n. 5 e n. 11 del 29 novembre 2002, disponeva l’occupazione d’urgenza dei suoli in proprietà, tra l’altro, di MP NC (aventi superficie pari a mq 13.517 e ubicati in località Oscato), una porzione dei quali (pari a mq 9.029) era successivamente acquisita al patrimonio comunale, giusta determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1458 del 22 novembre 2005 (prot. n. 644), n. 255 del 16 febbraio 2006 (prot. n. 104), n. 288 del 7 marzo 2006 (prot. n. 146), n. 359 del 9 marzo 2006 (prot. n. 149), n. 454 del 24 marzo 2006 (prot. n. 187), n. 456 del 24 marzo 2006 (prot. n. 189), n. 567 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 221), n. 563 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 216), n. 566 dell’11 marzo 2006 (prot. n. 220), n. 663 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 266) e n. 624 del 2 maggio 2006 (prot. n. 246).
Tali provvedimenti erano impugnati dal proprietario spossessato dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.
Questo adito Tribunale amministrativo regionale, sez. II, nel ritenere tempestiva l’impugnazione delle sole determine n. 454 del 24 marzo 2006 (prot. n. 187), n. 456 del 24 marzo 2006 (prot. n. 189), n. 567 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 221), n. 563 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 216), n. 566 dell’11 marzo 2006 (prot. n. 220), n. 663 dell’11 aprile 2006 (prot. n. 266) e n. 624 del 2 maggio 2006 (prot. n. 246), accoglieva in parte qua le domande attoree con sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012, avendo rilevato l’illegittimità della disposta occupazione dei fondi in proprietà dei ricorrenti. Per l’effetto, accertava l’obbligo dell’amministrazione comunale: a) di restituire a questi ultimi i suoli occupati sine titulo, nonché di corrispondere agli stessi il «risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene da calcolarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno di illegittima occupazione» (con l’ulteriore incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza); b) in alternativa, di disporre l’acquisizione sanante ex art. art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei suoli medesimi, con conseguente corresponsione dell’importo pari al relativo valore venale e dell’ulteriore importo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazione illegittima.
Successivamente, dopo che questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, adito in sede di ottemperanza alla pronuncia dianzi richiamata, aveva nominato, con sentenza n. 239 del 28 gennaio 2013, il Commissario ad acta, le parti addivenivano alla stipula dell’atto di transazione del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), ove i suoli in proprietà del MP (in parte illegittimamente) occupati per la realizzazione dell’area IP erano ceduti al Comune di Mercato San ER, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 2.200.000, in aggiunta al già versato importo di € 410.370,00 (cfr. relazione del CTU nominato con ord. coll. n. 1222 del 29 giugno 2011 nell’ambito del giudizio definito dalla sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012).
2.7. Sempre ai fini dell’effettiva attuazione del IP approvato e del celere insediamento delle imprese beneficiarie sui lotti rispettivamente assegnati, il Comune di Mercato San ER, con decreto n. 14 del 29 novembre 2002, disponeva l’occupazione d’urgenza dei suoli in proprietà di De ON VI, PI SO e PI IA RE (aventi superficie pari a mq 26.868 e ubicati in località Monticelli), i quali erano successivamente acquisiti al patrimonio comunale, giusta determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1353 del 31 dicembre 2005 (prot. n. 610), n. 564 del 7 aprile 2006 (prot. n. 218), n. 620 del 12 aprile 2006 (prot. n. 227), n. 623 del 20 aprile 2006 (prot. n. 237), n. 622 del 20 aprile 2006 (prot. n. 236), n. 1694 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 642), n. 1695 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 643), n. 1696 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 644).
Tali provvedimenti erano impugnati dai proprietari spossessati dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.
Questo adito Tribunale amministrativo regionale, sez. II, nel ritenere tempestiva l’impugnazione delle sole determine n. 1353 del 31 dicembre 2005 (prot. n. 610), n. 1694 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 642), n. 1695 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 643) e n. 1696 del 19 dicembre 2006 (prot. n. 644), accoglieva in parte qua le domande attoree con sentenza n. 220 del 23 gennaio 2014, avendo rilevato l’illegittimità della disposta occupazione dei fondi in proprietà dei ricorrenti. Per l’effetto, accertava l’obbligo dell’amministrazione comunale: a) di restituire a questi ultimi i suoli occupati sine titulo, nonché di corrispondere agli stessi il «risarcimento del danno per la mancata utilizzazione del bene da calcolarsi in misura pari agli interessi moratori sul valore di mercato del bene per ciascun anno di illegittima occupazione» (con l’ulteriore incremento degli interessi e della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di proposizione del ricorso fino alla data di deposito della sentenza); b) in alternativa, di disporre l’acquisizione sanante ex art. art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei suoli medesimi, con conseguente corresponsione dell’importo pari al relativo valore venale e dell’ulteriore importo dovuto a titolo di ristoro per l’occupazione illegittima.
Successivamente, il Commissario ad acta nominato con sentenza n. 2210 del 22 ottobre 2015 da questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, adito in sede di ottemperanza alla pronuncia dianzi richiamata, con delibera n. 1 del 30 agosto 2016 disponeva l’acquisizione sanante ex art 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 dei fondi di proprietà dei ricorrenti, determinando le contestuali indennità di esproprio e di occupazione nella somma complessiva di € 2.296.407,96, così come analiticamente esplicate nella nota del Comune di Mercato San ER prot. n. 18440 del 5 agosto 2016.
2.8. In ragione dei maggiori costi (per un ammontare complessivamente pari a € 2.200.000,00 derivanti dalla controversia MP + € 1.312.233,12 derivanti dalla controversia De ON – PI = € 3.512.233,12) sostenuti in relazione alle procedure ablatorie illustrate retro sub n. 2.6-7, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER, con determina n. 429 dell’8 agosto 2018, ripartiva gli stessi tra i singoli lotti assegnati in area IP.
Di qui, poi, l’avviso di pagamento pro quota nei confronti dell’impresa ricorrente, in qualità di assegnataria.
3. Nell’insorgere avverso tali atti di addebito, la ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che: a) i maggiori costi della procedura espropriativa espletata non avrebbero potuto essere legittimamente riversati a proprio carico, in quanto cagionati dalla condotta illecita dell’amministrazione in sede di espletamento della procedura anzidetta e di occupazione sine titulo dei terreni in area IP, così come giurisdizionalmente accertata; conseguentemente la ditta assegnataria del lotto IP avrebbe già corrisposto il prezzo pattuito e null’altro avrebbe potuto richiederlesi in pagamento; b) la somma richiesta con l’avviso di pagamento impugnato, oltre a superare abnormemente quella dovuta e regolarmente versata in forza dei precedenti atti di cessione e trasferimento, non sarebbe certa, liquida ed esigibile, in quanto non riscontrabile nella delibera consiliare n. 12 del 23 febbraio 2018 (recante la riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Mercato San ER) né nelle allegate note del 29 dicembre 2016, prot. n. 30051, e del 18 febbraio 2018, prot. n. 48808, nonché in quanto resa indeterminata dalla clausola «salvo eventuale ulteriore maggiore conguaglio da determinarsi all’esito delle risultanze dei giudizi ad oggi pendenti»; c) inoltre, l’amministrazione comunale avrebbe richiesto il rimborso di opere di urbanizzazione primaria e secondaria non interamente ultimate e, per di più, coperte da finanziamenti pubblici; d) ancora, l’interessata non sarebbe stata posta in condizioni di partecipare al procedimento di rideterminazione del corrispettivo di acquisto del lotto IP; e) in ogni caso, il credito vantato dall’ente locale si sarebbe estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
4. All’indomani della proposizione del ricorso in epigrafe, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER, con determina n. 95 del 5 marzo 2019 (prot. n. 46 del 4 marzo 2019), precisava che il maggior costo sostenuto per l’acquisizione dei suoli in area IP (nell’ammontare complessivo di € (2.200.000,00 + 1.312.233,12 =) 3.512.233,12: - «è stato calcolato sulla scorta del valore a mq, definito dal CTU sulla base del più probabile valore di mercato delle aree fabbricabili a destinazione produttiva e del valore di trasformazione delle aree»; - «non è scaturito dai risarcimenti danni per procedure ablative, atteso che, a fronte delle somme calcolate in caso di acquisizione sanante, le parti con atto di transazione hanno definito la vicenda determinando la somma di € 2.200.000,00, necessaria per l’acquisto delle aree del signor MP, e determinando la somma di € 1.312.233,12, necessaria per l’acquisto delle aree del signor PI, calcolata in base al mero valore venale delle aree».
5. Tale atto era impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
Oltre a reiterare le censure rassegnate con l’atto introduttivo del presente giudizio, la I.CO.L. lamentava, in estrema sintesi, che: a) la determina dirigenziale n. 95 del 5 marzo 2019 avrebbe apportato una inammissibile motivazione postuma degli atti ab origine gravati; b) i maggiori oneri per la realizzazione del IP, quantificati in complessivi € 3.512.233,12, corrisponderebbero, in realtà, alle somme dovute dall’amministrazione comunale non già a titolo di indennità di esproprio, bensì a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal suo illegittimo operato in sede di procedura ablatoria ed a titolo di corrispettivo del connesso accordo transattivo concluso con MP NC in ordine all’ammontare del ristoro patrimoniale e non patrimoniale, esteso all’apprezzamento dei suoli per loro mutata destinazione urbanistica, all’indennità per occupazione sine titulo, agli interessi ed alla rivalutazione monetaria; c) la quantificazione del valore venale delle aree IP da parte dei consulenti tecnici di ufficio nominati nei contenziosi instaurati con i soggetti espropriati non sarebbe opponibile ai soggetti assegnatari, i quali avrebbero già corrisposto l’intero controvalore dei lotti loro attribuiti; d) non sarebbe disposta la restituzione delle somme versate per opere di urbanizzazione primaria e secondaria coperte da finanziamenti regionali.
6. Costituitosi l’intimato Comune di Mercato San ER, eccepiva l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso.
Si costituiva, altresì, in resistenza, MP NC, il quale eccepiva, precipuamente, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e la carenza di interesse a impugnare l’atto transattivo del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089).
7. In esito all’udienza camerale dell’8 maggio 2019, fissata per la trattazione del proposto incidente cautelare, la Sezione, con ord. n. 213/2019, disponeva l’acquisizione di «una dettagliata relazione, a cura dell’amministrazione comunale resistente, ove siano indicate e documentate le somme finora versate dall’impresa ricorrente a titolo di corrispettivo per l’acquisizione in proprietà del lotto IP assegnatole».
8. In assolvimento dell’impartito incombente istruttorio, il Comune di Mercato San ER depositava in giudizio la determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici n. 377 del 7 giugno 2019, in allegato alla quale erano riportate le seguenti tabelle analitico-esplicative: A) dettaglio degli importi versati all’ente locale dai singoli assegnatari dei lotti IP, con specificazione delle quote corrispondenti alle indennità di esproprio ed ai costi di urbanizzazione; B) dettaglio degli importi liquidati dall’ente locale ai soggetti espropriati, titolari dei suoli in area IP; C) riparto analitico tra i singoli assegnatari dei lotti IP dei maggiori costi sostenuti dall’ente locale per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del IP; D) raffronto analitico tra le somme versate e le somme non ancora versate dai singoli assegnatari dei lotti IP a titolo di rimborso delle indennità di esproprio.
9. Successivamente, il ricorso veniva chiamato all’udienza del 24 luglio 2019 per la trattazione dell’incidente cautelare.
Nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
Le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone.
DIRITTO
1. In limine, il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo e di carenza di interesse a gravare l’atto transattivo del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), sollevate dal controinteressato MP, i quali atti rilevano solo indirettamente, a guisa di meri presupposti fattuali-circostanziali dei provvedimenti impugnati, ed esulano, quindi, dal thema decidendum definibile in relazione al petitum sostanziale e processuale formulato dalla proponente.
2. Nel merito, parzialmente fondato si rivela l’ordine di doglianze incentrato sull’assunto che i maggiori costi dell’espletata procedura ablatoria non avrebbero potuto essere legittimamente riversati a carico del soggetto assegnatario del lotto, in quanto cagionati dalla condotta illecita dell’amministrazione in sede di espletamento della procedura anzidetta e di occupazione sine titulo dei terreni in area IP, così come giurisdizionalmente accertata (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.a e 5.b).
2.1. In argomento, giova previamente rammentare, sul piano normativo, che:
- ai sensi dell’art. 27 della l. n. 865/1971: «I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del Comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate dai Comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia di espropriazione per pubblica utilità. Il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati dal CIPE. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e non superiore a novantanove anni. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza»;
- ai sensi del successivo art. 35, comma 12, disciplinante la materia dell’edilizia economica e popolare, ma esportabile anche nel campo degli insediamenti produttivi (cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 318/2014; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 149/2017): «I corrispettivi della concessione in superficie … ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167».
2.2. Dalla normativa dianzi riportata la giurisprudenza ha enucleato il principio ordinamentale di copertura dei costi sostenuti dall’amministrazione per l’espropriazione e l’infrastrutturazione di aree da devolvere in favore di soggetti privati (nella specie, a fini di insediamenti produttivi).
I citati artt. 27 e 35, comma 12, della l. n. 865/1971 sono stati, cioè, pacificamente intesi a presidio dell’obiettivo di ‘perfetto pareggio’ dell'operazione ablatorio-urbanizzatoria complessivamente sostenuta dall'amministrazione, ossia dell'esatta corrispondenza fra i costi sopportati dal Comune per l'acquisizione e l’infrastrutturazione delle aree e i corrispettivi dovuti dai privati beneficiari (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1751/2011; sez. V, n. 50/2012; sez. IV, n. 2854/2012; n. 2213/2014; sez. V, n. 3809/2014; sez. IV, n. 1117/2015). In altri termini, in base al principio riveniente dalle disposizioni legislative richiamate, il Comune deve recuperare dai privati gli esborsi affrontati per l’esproprio delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., n. 26/1983; Cons. Stato, sez. V, n. 462/1997; sez. IV, n. 421/2009; n. 4685/2014; n. 4686/2014 e n. 4687/2014).
2.3. Con specifico riguardo alle aree IP, TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 318/2014 ha statuito che: «L'applicabilità … del principio di pareggio dei costi di acquisizione trova ulteriore conferma nell'art. 16 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 786 (convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 26 febbraio 1982, n. 51), secondo il quale “i Comuni sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni gli stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione, urbanizzazione, alienazione e concessione di diritto di superficie di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457. Il prezzo di alienazione o di concessione in diritto di superficie delle aree e dei fabbricati, di cui al comma precedente, deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri per le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali”».
2.4. In quanto espressione del declinato principio di copertura o pareggio finanziario, l’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 è stato, dunque, qualificato come «disposizione legislativa avente natura inderogabile, idonea ad inserirsi automaticamente nel contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., al quale si collega l'art. 1419 cod. civ., comma 2, in base al meccanismo della cosiddetta ‘eterointegrazione del contenuto del contratto’, che comporta, in caso di difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa, la sanzione della nullità della stessa, con conseguente sostituzione di diritto da parte della norma imperativa … determinando, nella specie, in sostanza, il rimborso, da parte degli assegnatari delle aree e/o degli acquirenti degli alloggi, di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione del programma costruttivo … Conseguentemente, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione prevedano clausole di determinazione del prezzo in misura ‘fissa’ e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti per le procedure espropriative, il Comune può pretendere legittimamente il rimborso anche delle ulteriori somme relative alle maggiori spese pagate, per effetto della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014, n. 3809). Il principio del ‘pareggio di bilancio’ opera, quindi, anche nel caso in cui il maggior costo delle aree espropriate discenda da accertamenti giudiziali conseguenti ad atti di opposizione alla stima, introdotti dai privati proprietari delle aree espropriate davanti alle Corti d'appello» (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1430/2016; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 149/2017).
Nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 1018/2016 ha riconosciuto che l'art. 35 della l. n. 865/1971, in quanto disposizione orientata a assicurare il pareggio sul piano economico tra la spesa relativa all'acquisizione delle aree e il prezzo di cessione delle medesime, e a evitare che l'operazione si risolva in un indebito esborso di risorse finanziarie pubbliche, è inderogabile, e come tale integra la convenzione ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., anche in assenza di specifiche clausole: quand'anche quest'ultima non prevedesse l'adeguamento dei costi, dovrebbe comunque ritenersi operante il meccanismo dell'eterointegrazione, alla luce della natura vincolante della richiamata disposizione legislativa che esige la completa copertura delle spese sostenute dal Comune per l'acquisizione delle aree e per la relativa urbanizzazione (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, n. 7820/2003; sez. IV, n. 577/2005; sez. V, n. 3809/2014; TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 2951/2006; n. 820/2011; n. 900/2011; n. 901/2011; n. 693/2016; TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 39/2015).
Ancora, Cass. civ., sez. I, n. 6928/2016 ha statuito sull'art. 35 della l. n. 865/1971 che: «Questa disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria nel senso che il Comune ha l'obbligo di assicurare la copertura di tutti i costi di acquisto delle aree da destinare alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare, in applicazione del principio del perfetto pareggio economico, con corrispondenza delle entrate ed uscite e rimborso, da parte degli assegnatari delle aree o loro aventi causa, di tutte le spese sostenute per l'acquisto delle aree medesime … Si tratta … di una disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., al quale si collega l'art. 1419 cod. civ. , comma 2: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità del contratto, laddove la clausola, come nel caso in esame, possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (v. Cass. civ., n. 3018/2010; n. 11032/1994). Pertanto, si deve rispondere in senso affermativo al quesito di diritto … secondo cui il corrispettivo per la concessione dell'area deve obbligatoriamente corrispondere all'effettivo costo di acquisizione, di guisa che l'ente concedente, ove in concreto vi sia divergenza rispetto alla somma indicata in convenzione, è legittimato, in doverosa applicazione della norma, a pretendere la differenza».
2.5. Entro la sopra delineata cornice ordinamentale, si è, poi, consolidato l’indirizzo pretorio in base al quale, tra i costi di acquisizione delle aree assoggettati a copertura ai sensi dell’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971, non sono annoverabili gli esborsi sostenuti a seguito di accessione invertita, i quali rinvengono la propria fonte costitutiva non già in un legittimo provvedimento espropriativo, bensì nel titolo risarcitorio generato da una condotta illecita dell’amministrazione.
In tal caso – e cioè «allorquando … si fuoriesca dallo schema legale tipico e l'acquisizione delle aree … avvenga … non già attraverso le procedure espropriative di legge, bensì come effetto di un fatto illecito che, da un lato, determina l'acquisto della proprietà del suolo alla mano pubblica e, dall'altro, fa sorgere nei proprietari delle aree il diritto al risarcimento del danno per la perdita della proprietà ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.» (TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 776/2004) –, il principio di copertura o pareggio finanziario sancito dalla norma citata viene, dunque, meno, non potendosi far ricadere sui concessionari delle aree e sui loro aventi causa i maggiori oneri determinatisi in forza dell’acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto illecito, costituito dall'occupazione illegittima e dalla trasformazione irreversibile dei suoli (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 9024/2016, n. 9066/2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 4815/2010; n. 1018/2016; TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, n. 13/2012; TAR Campania, SA, sez. I, n. 1933/2012; TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 1405/2014).
2.6. Ora, riconducendo le regole dianzi enunciate alla controversa fattispecie di imputazione dei maggiori costi determinatisi in relazione alla procedura ablatoria espletata nei confronti del proprietario MP (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.6), è agevole avvedersi che di esse l’amministrazione comunale resistente non ha fatto del tutto buon governo.
Ed invero, costituisce, in primis, dato oggettivo e incontestato che detta procedura, all’esito del giudizio definito da questo Tribunale amministrativo regionale, SA, sez. II, con la sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012, si è rivelata illegittima.
Nel contempo, occorre rimarcare che, nell’assetto di interessi recepito nell’accordo del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), la concordata somma di € 2.200.000,00 non figura espressamente individuata a guisa di mero controvalore venale dei suoli ceduti dal MP al Comune di Mercato San ER, ma costituisce, piuttosto, la controprestazione di un contratto integrante, a tutti gli effetti, lo schema proprio della transazione (cfr. art. 1965 cod. civ.: «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti»); cosicché ad essa non possono non considerarsi (almeno parzialmente) immanenti, in quanto transatte, le poste risarcitorie riconosciute al cedente con la citata sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012.
In questo senso, milita il tenore del verbale di Conferenza di servizi del 19 luglio 2013 e del prospetto di liquidazione ad esso allegato, ove, ai fini della determinazione della somma da riconoscersi transattivamente al MP, figurano annoverate voci estranee al valore venale attualizzato dei suoli espropriati, quali, segnatamente, la quota di aumento corrispondente alla loro mutata destinazione urbanistica, la quota di danni non patrimoniali, l’indennità per occupazione sine titulo, l’ammontare degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Non è, pertanto, accreditabile la deduzione dell’amministrazione comunale resistente secondo cui la convenuta somma di € 2.200.000,00 rappresenterebbe non già la corresponsione dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad attività procedimentali illegittime poste in essere dallo stesso Comune di Mercato San ER, bensì il pagamento della somma di denaro necessaria per l’acquisto di un terreno.
A suffragio del superiore approdo militano, d’altronde, le risultanze della relazione del CTU nominato con ord. coll. n. 1222 del 29 giugno 2011 nell’ambito del giudizio definito dalla medesima sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012, così come recepite nel verbale di Conferenza di servizi del 19 luglio 2013.
In tale sede, è stato verificato che, sia alla stregua di un metodo sintetico-comparativo sia alla stregua di un metodo analitico, il valore venale unitario medio attualizzato dei suoli in proprietà del MP ricadenti in area IP si ragguaglierebbe a € 76,00/mq; - la quota di indennità ex art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 corrispondente al valore venale complessivo attualizzato dei suoli in proprietà del MP ricadenti in area IP si ragguaglierebbe a € 1.039.604,00.
Ebbene, moltiplicandosi tale valore per l’estensione totale dei fondi acquisiti dal menzionato MP (mq 13.679, a tenore della relazione del CTU nominato con ord. coll. n. 1222 del 29 giugno 2011, a fronte di mq 13.517, a tenore dell’accordo transattivo del 2 gennaio 2014, rep. n. 1089), si ottiene l’importo di € 1.039.604,00; importo, quest’ultimo, che corrisponde al valore venale complessivo attualizzato dei suoli in proprietà MP ricadenti in area IP, ossia all’entità dell’indennizzo del pregiudizio patrimoniale ex art. 42 bis, commi 1 e 3, del d.p.r. n. 327/2001; e che risulta, da un lato, ben superiore a quello riconosciutogli a titolo di indennità di esproprio, commisurata al prezzo unitario forfettario di € 30,00/mq (cfr. tabella A allegata alla determina n. 377 del 7 giugno 2019, ove tale valore si ottiene dal rapporto tra le quote versate dagli assegnatari dei lotti IP a titolo di rimborso delle indennità di esproprio e l’estensione dei singoli lotti assegnati; cfr. anche determine del Responsabile dell’Area Tecnica n. 1458 del 22 novembre 2005, prot. n. 644, n. 255 del 16 febbraio 2006, prot. n. 104, n. 288 del 7 marzo 2006, prot. n. 146, n. 359 del 9 marzo 2006, prot. n. 149, n. 454 del 24 marzo 2006, prot. n. 187, n. 456 del 24 marzo 2006, prot. n. 189, n. 567 dell’11 aprile 2006, prot. n. 221, n. 563 dell’11 aprile 2006, prot. n. 216, n. 566 dell’11 marzo 2006, prot. n. 220, n. 663 dell’11 aprile 2006, prot. n. 266 e n. 624 del 2 maggio 2006, prot. n. 246, ove detto valore figura espressamente indicato quale ‘prezzo unitario onnicomprensivo della cessione bonaria’) e complessivamente quantificato nell’importo di € (30,00 x 13.679 =) 410.370,00, nonché, d’altro lato, ben inferiore a quello effettivamente attribuitogli (€ 2.200.000,00 + 410.370,00 = 2.610.370,00).
2.7. Ciò comporta che la somma (€ 2.200.000,00) riconosciuta al MP in esubero a quella (€ 410.370,00) ab origine determinata a guisa di indennità di esproprio rimborsabile – unitamente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – a carico della ricorrente non possa considerarsi per intero sottratta, ma neppure per intero assoggettata al regime di copertura codificato dall’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971.
2.8. Al riguardo, giova rammentare che la citata sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, SA, sez. II, n. 1374 del 9 luglio 2012 individua i criteri dettati dall’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 per l’acquisizione sanante quali parametri di riferimento per la quantificazione del risarcimento per equivalente monetario del danno derivante dall’illegittima occupazione appropriativa dei suoli de quibus.
In particolare, il citato art. 42 bis, commi 1-3, del d.p.r. n. 327/2001 stabilisce che: «1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del 10% del valore venale del bene. 2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. 3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del 5% annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma».
2.9. E’ evidente, dunque, che nella somma determinata ai sensi della disciplina sopra riportata debba intendersi computato il valore venale attualizzato del bene acquisito al patrimonio pubblico, costituente la base di calcolo sia dell’indennizzo espropriativo sia delle poste risarcitorie dovute in caso di illegittima occupazione appropriativa sine titulo.
Ed è pure evidente che detto valore venale – costituente voce (“pregiudizio patrimoniale”) del danno risarcibile accertato dalla sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, sez. II, n. 1374 del 9 luglio 2012 e, quindi, voce del corrispettivo di transazione sulla base di quest’ultima stipulata in sede di accordo del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089) – non possa non rientrare negli importi rimborsabili dai soggetti assegnatari dei lotti IP ai sensi e per gli effetti dall’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971.
In questo senso, è stato condivisibilmente statuito da TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3628/2015, con riferimento a fattispecie analoga in materia di edilizia economica e popolare, che: «Quanto alla ripetizione delle somme, a titolo di rivalsa, una volta versate le indennità all’ablato, deve ritenersi che la relativa previsione costituisca corretta applicazione dell’art. 7 delle convenzioni che, a titolo di corrispettivo dell’assegnazione del diritto di proprietà sugli alloggi, prevede il pagamento, da parte delle cooperative e dei loro aventi causa, di tutte le somme versate per la procedura ablatoria, nella quale rientra, a pieno titolo, la stessa acquisizione sanante, provvedimento legittimo, pianamente adottabile anche nelle ipotesi di edilizia residenziale economica e popolare e che, come tale, richiede la copertura integrale dei costi. Non è ostativo a tale interpretazione il riferimento espresso, ivi contenuto, ai criteri indennitari di cui all’art. 35 della l. n. 865/1981, contenendo la medesima norma una clausola di rinvio dinamico alle successive modifiche legislative ed espressamente prevedendo l’inclusione tra le voci determinanti il corrispettivo del “costo delle spese che il Comune abbia sostenuto in dipendenza delle procedure di acquisizione di cui sopra”. Se è vero che l’atto di acquisizione sanante sostituisce il regolare procedimento ablativo prefigurato dal T.U. sulle espropriazioni, esso, lungi dal trarre origine da un fatto illecito, al più mero presupposto fattuale, si pone, a sua volta, come una sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma».
Il richiamato arresto giurisprudenziale è precipuamente suffragato, ad avviso del Collegio, dalla seguente argomentazione: se, per consolidata giurisprudenza, il principio di copertura o pareggio finanziario ex art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 è ritenuto operante nel caso in cui il maggior costo delle aree ablate discenda da giudizi di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio (cfr. retro, sub n. 2.4), non si intende come e perché esso non debba ritenersi, del pari, operante nel caso in cui detto maggior costo discenda dalla ricognizione in senso incrementativo del valore venale delle aree ablate ai fini della commisurazione dell’indennizzo ex art. 42 bis, commi 1-3, del d.p.r. n. 327/2001 (ossia dall’apprezzamento di una voce riparatoria strutturalmente omologa rispetto all’indennità di esproprio). E ciò, anche allorquando – come, appunto, nel caso in esame – una simile ricognizione sia effettuata in sede transattiva sulla scorta del dictum giurisdizionale emesso nell’ambito della lite assoggettata a componimento.
2.10. Sul punto, il Collegio non ritiene di dover recepire l’indirizzo che sembra stato di recente sancito da Cons. Stato, sez. II, n. 4960/2019, secondo cui, «pur in costanza del principio di pareggio sopra indicato, l'obbligazione propter rem inserita nell'originaria convenzione» (avente per oggetto il rimborso dei maggiori oneri per espropriazioni e urbanizzazioni da parte dei soggetti assegnatari dei lotti IP in favore dell’amministrazione cedente) «viene meno qualora il titolo di erogazione dell'indennità di esproprio non sia quello oggetto dell'obbligazione propter rem medesima» (ossia «quanto stabilito dalle norme sull'espropriazione per pubblica utilità, ovvero da sentenze che ne costituiscano l'applicazione»), «ma sia riconducibile ad un titolo giuridico diverso, inopponibile alle parti, come quello derivante dal … negozio di transazione».
Tanto, sulla scorta di un triplice ordine di considerazioni.
a) Innanzitutto, e in via di principio, alla stregua del ‘decalogo’ enunciato da Cons. Stato, ad. plen. n. 2/2016, l’accordo transattivo è atto idoneo a far cessare l’illecito permanente ex art. 2043 cod. civ. incidente sul diritto di proprietà, costituito dall’occupazione sine titulo, nonché a determinare l’acquisizione in proprietà del fondo occupato.
Non si intende, quindi, come i maggiori oneri derivanti da una vicenda ablatoria conclusasi con un simile atto, che non siano eziologicamente riconducibili alla condotta illecita dell’amministrazione, debbano restare esclusi dal perimetro applicativo dell’evocata regola di pareggio economico, così da vanificarne, nella sostanza, la funzione riequilibratrice rispetto al sinallagma di cessione di quei lotti IP che, siccome manifestamente sottostimati, risultino alienati a prezzi fuori mercato.
b) E’ pur vero, poi, che – come rilevato dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia - «la transazione … è il frutto di libere valutazioni di convenienza, che possono trarre la loro origine anche da fatti estranei alla materia di causa e tradursi nella composizione anche di rapporti giuridici estranei alla lite»; e che «il Comune può decidere di definire un contenzioso non soltanto perché ritenga (a ragione oppure a torto) che l'esito della causa possa causare oneri maggiori, ma anche per ragioni differenti, destinate a rimanere estranee alle pattuizioni contenute nella transazione, come per esempio la eliminazione di elementi di incertezza finanziaria e contabile che lo condizionano nella sua attività di programmazione».
Ma è altrettanto vero che tali rilievi non si attagliano al caso in esame, dove – come acclarato retro sub n. 1.6-9 – la somma transattivamente riconosciuta dal Comune di Mercato San ER al MP non ha riguardato circostanze estranee alla controversia definita da questo Tribunale amministrativo regionale, SA, sez. II, con sentenza n. 1374 del 9 luglio 2012 –, ma è stata ancorata alle poste sia indennitarie (tra cui, segnatamente, il valore venale dei suoli ablati) sia risarcitorie dell’eseguita occupazione illegittima, così come parametrate in quel giudizio mediante apposita CTU, ed ha, perciò, tratto fondamento – mediandosi le categorie adoperate da Cons. Stato, sez. II, n. 4960/2019 – in «quanto stabilito dalle norme sull'espropriazione per pubblica utilità, ovvero da sentenze che ne costituiscano l'applicazione».
c) Infine, l’impresa assegnataria del lotto IP risulta, nella specie, obbligata al rimborso dei maggiori costi di espropriazione non già in forza di eterointegrazione della convenzione di cessione con la regola ex art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971, bensì in forza dell’espressa clausola negoziale di rimborso «fino alla concorrenza del 100% dell’importo complessivo comprensivo degli oneri di esproprio», la quale, da un lato, contrattualizza la citata previsione legislativa e, d’altro lato, per il suo tenore, non incontra limiti quanto alla fonte (anche transattiva) generatrice degli anzidetti maggiori costi.
2.11. L’approccio ermeneutico dianzi prospettato, annoverante quale costo rimborsabile a carico dei beneficiari dell’espropriazione il valore venale attualizzato dei cespiti loro devoluti, costituente la posta principale di calcolo dell’indennizzo ex art. 42 bis, commi 1-3, del d.p.r. n. 327/2001, non può, tuttavia, sospingersi sino ad inglobare entro il perimetro applicativo dell’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 voci estranee a detta posta indennitaria, quali, segnatamente, la quota di aumento corrispondente alla (medio tempore) mutata destinazione urbanistica dei suoli, la quota di danni non patrimoniali, l’indennità per occupazione sine titulo, l’ammontare degli interessi e della rivalutazione monetaria, che, nella specie, a tenore del verbale di Conferenza di servizi del 19 luglio 2013 e del prospetto di liquidazione ad esso allegato, figurano espressamente computate ai fini della determinazione della somma da riconoscersi transattivamente al MP.
Simili voci rivestono, infatti, connotazione e funzione unicamente risarcitoria del danno arrecato dall’occupazione illegittima, e non possono essere, quindi, attratte all’orbita almeno lato sensu ‘remunerativo-indennitaria’ del valore venale attualizzato dei beni espropriati. Ed opinare per esse diversamente porterebbe a tradire l’evocato indirizzo pretorio secondo cui il principio di copertura o pareggio finanziario sancito dall’art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971 non consente di far ricadere i maggiori oneri direttamente ed esclusivamente derivanti dall’illecito costituito dall'occupazione illegittima e dalla trasformazione irreversibile dei suoli.
Sotto tale profilo, l’ordine di doglianze in esame si rivela, dunque, fondato.
Nel senso, cioè, che la somma complessivamente riconosciuta al MP per i suoli in sua proprietà ricadenti in area IP (€ 2.200.000,00 + 410.370,00 = 2.610.370,00) non è da reputarsi proporzionalmente riversabile sui soggetti assegnatari dei lotti, se non limitatamente alla porzione di essa identificabile come valore venale attualizzato complessivo dei suoli anzidetti, pari a € 1.039.604,00, alla stregua delle indicazioni rivenienti dalla relazione del CTU nominato con ord. coll. n. 1222 del 29 giugno 2011 nell’ambito del giudizio definito dalla citata sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale, SA, sez. II, n. 1374 del 9 luglio 2012.
2.12. Le considerazioni svolte retro, sub n. 2.9 lasciano, altresì, emergere l’infondatezza delle contestazioni attoree avverso l’imputazione dei maggiori costi determinatisi in relazione alla procedura ablatoria espletata nei confronti dei proprietari De ON – PI (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.7).
Nella nota del Comune di Mercato San ER prot. n. 18440 del 5 agosto 2016 la somma complessiva di € 2.296.407,96, riconosciuta ai sensi dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 380/2001, figura, infatti, analiticamente esplicata in modo che l’importo di € 1.312.233,12, proporzionalmente addebitato ai singoli assegnatari dei lotti, corrisponda unicamente al maggior valore venale accertato per i suoli acquisiti al patrimonio comunale, in aggiunta all’importo già corrisposto ai predetti proprietari (€ 837.206,88).
In dettaglio, si ha: € (mq 26.868 x 80 €/mq =) 2.149.440,00, a titolo di valore venale globale – 837.206,88 versati = 1.312.233,11 + (1.312.233,11 x 10% =) 131.223,31, a titolo di danno non patrimoniale = 1.443.456,42 + (1.312.233,11 x 5% = 65.611,66 x 13 anni =) 852.951,53, a titolo di risarcimento per occupazione illegittima = 2.296.407,96.
3. L’acclarata propagazione degli effetti economici dei provvedimenti di acquisizione sanante – cui è da reputarsi assimilabile l’accordo transattivo che, come, appunto, quello concluso 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089), di essi ripeta i moduli di quantificazione indennitaria – ai rapporti tra amministrazione espropriante e soggetti beneficiari, con conseguente possibilità di recupero dei maggiori costi sostenuti in esito alla loro adozione, sia pure limitatamente alla determinazione del solo valore venale dei beni ablati sine titulo, induce a dequotare il profilo di censura secondo cui sarebbero irrilevanti le risultanze delle CTU espletate nei giudizi promossi dai soggetti espropriati (cfr. retro, in narrativa, sub n. 5.c).
Tali risultanze hanno, infatti, costituito il rigoroso e circostanziato presupposto istruttorio in legittimo recepimento del quale il Comune di Mercato San ER è addivenuto alla determinazione ex art. 42 bis del d.p.r. n. 380/2001 ovvero alla soluzione transattiva su quest’ultima modellata.
4. A ripudio, poi, dell’adombrato profilo di censura secondo cui la ricorrente già avrebbe corrisposto tutte le somme dovute in virtù della convenzione stipulata con l’ente locale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.a), occorre rimarcare che l’amministrazione comunale resistente, nella tabella A allegata alla determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER n. 377 del 7 giugno 2019, ha dettagliato gli importi che i singoli assegnatari dei lotti IP (ivi compresa la ricorrente) le hanno versato, con specificazione del riparto tra la quota corrispondente ai costi previsti di espropriazione e la quota corrispondente ai costi previsti di urbanizzazione, mentre nella successiva tabella D, ha dettagliato gli importi che singoli assegnatari dei lotti IP (ivi compresa sempre la ricorrente) le hanno versato a titolo di rimborso dei costi previsti di espropriazione e gli importi che gli stessi ancora le dovrebbero versare a titolo di rimborso dei maggiori costi di espropriazione effettivamente sostenuti: dove emerge perspicuamente che: - la somma complessiva corrisposta dalla ricorrente al Comune di Mercato San ER ammonta a € 222.443,66; - nell’ambito di tale somma, € 87.981,87 risultano versati a titolo di costi previsti di urbanizzazione e € 134.461,79 risultano versati a titolo di costi previsti di espropriazione; - in aggiunta a quest’ultimo importo, risultano dovuti dalla medesima ricorrente in favore del Comune di Mercato San ER € 166.830,93 (da ridursi nei termini indicati retro, sub n. 2.11), a titolo di maggiori costi di espropriazione effettivamente sostenuti.
Ai superiori rilievi in punto di fatto è il caso di soggiungere, a definitivo ripudio del profilo di censura in esame, che – come già ampiamente argomentato retro, sub n. 2.4 – nonostante l’espressa quantificazione preventiva del costo delle aree e delle spese di urbanizzazione, quale contenuta nella convenzione stipulata tra le parti, il Comune di Mercato San ER, in omaggio al declinato principio di copertura o pareggio finanziario sancito ex art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971, aveva, comunque, diritto a ripetere dai singoli acquirenti l’importo pro quota di quanto effettivamente speso per l’acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione. Ciò anche qualora nessuna riserva in tal senso fosse stata contenuta nella convenzione anzidetta – ipotesi, questa, peraltro, esclusa, nella specie, dall’espressa clausola negoziale «fino alla concorrenza del 100% dell’importo complessivo comprensivo degli oneri di esproprio» –, dovendosi ritenere operante il meccanismo di inserzione automatica di clausole per l’integrazione del contenuto del contratto prevista dall’art. 1339 cod. civ., in relazione all’acclarata natura inderogabile del citato art. 35, comma 12, della l. n. 865/1971.
5. Ancora, le proposizioni attoree di non certezza, liquidità ed esigibilità delle somme addebitate a titolo di maggiori costi sostenuti per l’acquisizione delle aree IP (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.b) si infrangono contro il dato oggettivo ed attuale costituito: a) dalla loro avvenuta determinazione, da un lato, nell’atto di transazione del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089) e, d’altro lato, giusta delibera commissariale n. 1 del 30 agosto 2016; b) del loro versamento, disposto, per l’effetto, dall’ente locale in favore dei soggetti privati espropriati; c) del suo incorporamento nell’avviso di pagamento impugnato, emesso a titolo di conguaglio ai sensi dell’art. 2 della convenzione di cessione e del relativo atto aggiuntivo di sottomissione.
6. Esplorativo, in quanto non supportato da adeguato apparato probatorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., e, anzi, smentito, dall’attestazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER prot. n. 5443 del 4 marzo 2019, è l’ordine di doglianze volto a contestare la mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (la quale non esimerebbe, comunque, gli assegnatari fruitori dal pagamento dei corrispondenti oneri in vista della loro futura integrale realizzazione) (cfr. retro, in narrativa, sub 3.c). Così come esplorativo, e pure smentito dall’attestazione del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER prot. n. 10916 del 2 maggio 2019, è l’ordine di doglianze inteso a far valere la non debenza delle somme versate in corrispettivo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria coperti da imprecisati finanziamenti regionali (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.c e n. 5.d).
7. A dispetto di quanto propugnato da parte ricorrente, non è configurabile alcuna violazione infirmante delle garanzie di partecipazione procedimentale nell’ambito del rapporto negoziale instauratosi tra l’amministrazione comunale ed i privati ai fini della cessione in proprietà di lotti IP dalla prima ai secondi (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.d); né è fondatamente sostenibile la tesi dell’inammissibile integrazione postuma della motivazione ad opera della gravata determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San n. 95 del 5 marzo 2019 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 5.a).
7.1. Tanto, sulla scorta di un duplice premessa.
Innanzitutto, la controversia in esame, avendo per oggetto l’adempimento dell’obbligazione derivante dall’atto negoziale traslativo del lotto IP, riconducibile, come tale, ai ‘moduli convenzionali di urbanistica’, è da reputarsi devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'adito giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, b ed f, cod. proc. amm. (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 12 agosto 2019, n. 1420). Ebbene, in tale ambito di tutela giurisdizionale, la cognizione sul rapporto sostanziale e sull’intreccio di posizioni soggettive in gioco (diritti soggettivi e interessi legittimi) fa premio sui limiti di sindacato sull’atto e sui relativi vizi in punto di mera legittimità (quale, appunto, la carenza di motivazione).
In via, poi, di stretta conseguenza del superiore rilievo, nell’anzidetto perimetro di cognizione, i vizi di legittimità denunciati in tanto possono orientare la decisione dell’adito giudice amministrativo, in quanto riflettano l’antigiuridicità sostanziale dell’operato dell’amministrazione, senza che debbano cristallizzarsi nella singola manifestazione attizia.
7.2. Sulla base di tale duplice premessa, è, dunque, da escludersi che la pretesa creditoria vantata dal Comune di Mercato San ER nei confronti della ricorrente fosse inficiata da deficit partecipativi e motivazionali.
a) Sotto il profilo del denunciato deficit partecipativo, deve rilevarsi che l’impugnata nota del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER prot. n. 27498 del 14 novembre 2018 si configura formalmente e sostanzialmente a guisa di “avviso di pagamento”, prodromico ad una successiva ed eventuale ingiunzione fiscale; è, cioè, volta a innescare, prima della preannunciata iniziativa esecutiva, proprio quel contraddittorio procedimentale di cui si lamenta la violazione da parte ricorrente.
Essa reca, infatti, l’espresso avvertimento «che l’interessato può presentare osservazioni nel tempo di 15 giorni dal ricevimento della presente … trascorso tale tempo senza che l’interessato abbia presentato le proprie osservazioni o abbia provveduto al pagamento alle scadenze richiamate, sarà notificata, senza ulteriore avviso, la conseguente ordinanza-ingiunzione di pagamento e successivamente si procederà ad esecuzione forzata ai sensi del r.d. n. 639/1910 e s.m.i.».
Nel contempo, si colloca nell’ambito di un rapporto obbligatorio scaturente da un fonte convenzionale, dove le prerogative di interlocuzione procedimentale – nella specie, in ogni caso, come visto, debitamente assicurate – debordano dai ristretti margini delle rigide regole procedimentali per trasporsi nella prospettiva sostanzialistica della gestione concreta del rapporto anzidetto, e, quindi, segnatamente, dell’osservanza dei doveri di correttezza incombenti sulle parti sia nella fase genetica sia nella fase dinamica di quest’ultimo, sindacabile pleno iure nell’apposita sede di giurisdizione esclusiva.
Il tutto, per di più, in relazione ad una determinazione che, per essere circoscritta alla ricognizione di una pretesa creditoria alla percezione del (maggiore) corrispettivo della cessione del lotto IP, riveste, all’evidenza, natura vincolata e non richiede, come tale, il necessario apporto partecipativo del soggetto debitore.
b) Sotto il profilo del denunciato deficit motivazionale, osserva il Collegio che l’impugnata nota del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER prot. n. 27498 del 14 novembre 2018 risulta legittimamente motivata per relationem alla presupposta ed espressamente richiamata determina del Responsabile del SUAP del Comune di Mercato San ER n. 429 dell’8 agosto 2018, recante il riparto dei maggiori oneri sostenuti dall’ente locale per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del IP.
In particolare, in tale atto prodromico figurano puntualmente indicati i criteri di calcolo dell’ammontare richiesto a conguaglio, costituiti dalla proporzione tra la quota millesimale di superficie IP assegnata alla ditta interessata e l’ammontare complessivo dei maggiori oneri anzidetti.
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, «se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama».
Ora, i concetti di richiamo e disponibilità di cui al citato art. 3, comma 3, comporta non già che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito imprescindibilmente al documento o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, bensì che esso sia reso disponibile a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi, laddove concretamente esperibile. In altri termini, detto obbligo determina che la motivazione per relationem del provvedimento debba essere portata nella sfera di conoscibilità legale del destinatario, con la conseguenza che in tale ipotesi è sufficiente che siano espressamente indicati gli estremi o la tipologia dell'atto richiamato, mentre non è necessario che lo stesso sia allegato o riprodotto nel suo contenuto, dovendo essere messo a disposizione ed esibito ad istanza di parte (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 marzo 2014, n. 1502).
Non solo. Nella specie, la pretesa creditoria vantata nei confronti della I.CO.L. trova ulteriore sviluppo esplicativo: - nella determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER n. 95 del 5 marzo 2019, ove si precisa che il maggior costo sostenuto per l’acquisizione dei suoli: -- «è stato calcolato sulla scorta del valore a mq, definito dal CTU sulla base del più probabile valore di mercato delle aree fabbricabili a destinazione produttiva e del valore di trasformazione delle aree»; -- «non è scaturito dai risarcimenti danni per procedure ablative, atteso che, a fronte delle somme calcolate in caso di acquisizione sanante, le parti con atto di transazione hanno definito la vicenda determinando la somma di € 2.200.000,00, necessaria per l’acquisto delle aree del signor MP, e determinando la somma di € 1.312.233,12, necessaria per l’acquisto delle aree del signor PI, calcolata in base al mero valore venale delle aree»; - nella determina del Responsabile dell’Area Gestione del Territorio – Lavori Pubblici del Comune di Mercato San ER n. 377 del 7 giugno 2019, in allegato alla quale figurano riportate le seguenti tabelle analitico-esplicative: A) dettaglio degli importi versati all’ente locale dai singoli assegnatari dei lotti IP, con specificazione delle quote corrispondenti alle indennità di esproprio ed ai costi di urbanizzazione; B) dettaglio degli importi liquidati dall’ente locale ai soggetti espropriati, titolari dei suoli in area IP; C) riparto analitico tra i singoli assegnatari dei lotti IP dei maggiori costi sostenuti dall’ente locale per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del IP; D) raffronto analitico tra le somme versate e le somme non ancora versate dai singoli assegnatari dei lotti IP a titolo di rimborso delle indennità di esproprio.
In questo modo, devono ritenersi appieno assolti gli obblighi motivazionali incombenti sull’amministrazione comunale, da riguardarsi sempre quale estrinsecazione dei doveri di correttezza propri sia della fase genetica sia della fase dinamica del rapporto convenzionale con la singola ditta cessionaria del lotto IP.
E ciò, perché trattasi, come detto, di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dove i vizi di mera legittimità – quale la denunciata formazione postuma della motivazione – si scolorano di fronte alle ragioni sostanziali presidianti i rapporti in causa, che ben possono trovare oggettiva e plausibile giustificazione in successivi atti esplicativi dell’amministrazione.
Non senza soggiungere, subito dopo, che neppure si dubita della legittimità dell'integrazione della motivazione dell'atto amministrativo che – come, appunto, nella specie – avvenga, da parte dell'amministrazione, mediante atti del procedimento o un successivo provvedimento di convalida. Quanto si ritiene, invece, inammissibile è la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò soltanto costituendo un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, come tale non consentita, dacché non inserita nell'ambito di un procedimento amministrativo (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4303; sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4770; sez. III, 10 luglio 2015, n. 3488).
8. Non è, infine, predicabile l’invocata prescrizione quinquennale del credito vantato dal Comune di Mercato San ER (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3.e).
8.1. Ed invero, è, innanzitutto, da escludersi che si tratti di prescrizione quinquennale, anziché decennale, in quanto le pretese avanzate dall’amministrazione comunale resistente rinvengono la loro fonte contrattuale nella convenzione di cessione del lotto IP stipulata con l’impresa assegnataria.
8.2. Peraltro, anche a postulare, per assurdo, l’operatività della prescrizione quinquennale, collegandosi l’indennizzo per il quale è richiesto il recupero, tra gli altri profili, al danno subito dal proprietario illegittimamente privato del godimento del bene, la tempestività della richiesta in parola va necessariamente parametrata in ragione della natura permanente dell’illecito, sicché prima della definizione della controversia (nella specie, con l’atto transattivo del 2 gennaio 2014, rep. n. 1089, e con la delibera commissariale n. 1 del 30 agosto 2016) non si incorre in alcuna decadenza né, tanto meno, matura alcuna prescrizione. Costituisce, infatti, principio acquisito dalla giurisprudenza quello secondo il quale, anche se l'opera risulti ultimata, finché dura l'illegittima occupazione del bene senza che vi sia un eventuale titolo idoneo a determinare il trasferimento della proprietà in capo all'amministrazione medesima (quale, appunto, un atto transattivo ovvero un provvedimento di acquisizione sanante), non decorre, data la natura permanente dell'illecito, alcun termine di prescrizione ai fini dell'eventuale azione risarcitoria (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 757/2013; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3628/2015), e, quindi, anche ai fini della susseguente rivalsa dell’autorità espropriante nei confronti del soggetto beneficiario.
8.3. In realtà, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale della fonte costitutiva dell’obbligazione a carico della ricorrente, e, quindi, dalla durata decennale o quinquennale del relativo termine prescrizionale, è da ritenersi che il dies a quo per il computo del relativo termine prescrizionale sia cominciato a decorrere nel momento in cui la pretesa creditoria vantata sia divenuta esigibile in conseguenza della definizione delle controversie con i proprietari destinatari delle procedure ablatorie, identificabile, nel caso in esame, nella stipula dell’atto di transazione del 2 gennaio 2014 (rep. n. 1089) e nell’emanazione della delibera commissariale n. 1 del 30 agosto 2016.
In questo senso, con riferimento all’analoga ipotesi del recupero dei costi di urbanizzazione di un’area IP, Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4685, n. 4686 e n. 4687 ha statuito che il dies a quo debba intendersi decorrente non già dalla data di stipulazione della convenzione o da quella di rilascio del titolo concessorio, bensì dal momento in cui detti costi siano stati determinati e siano divenuti, come tali, ripetibili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7820; Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 577).
9. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va accolto limitatamente alla contestata imputazione dei maggiori costi determinatisi in relazione alla procedura ablatoria espletata nei confronti del proprietario espropriato MP (cfr. retro, sub n. 2.11), nella misura in cui figurano ivi ricomprese voci risarcitorie oltre al valore venale dei beni acquisiti al patrimonio comunale (dal quale va decurtato l’ammontare – pari a € 410.370,00 – già corrisposto al menzionato proprietario espropriato).
Per l’effetto, gli atti con esso impugnati vanno annullati in parte qua.
Sempre per l’effetto, il Comune di Mercato San ER, nel rideterminare il riparto dei maggiori costi sostenuti per l’acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del IP, dovrà aver riguardo: a) all’importo di € [(mq 13.679 x 76 €/mq =) 1.039.604,00 – 410.370,00 versati =) 629.234,00 (corrispondenti ai maggiori costi della procedura ablatoria relativa alla proprietà MP) + € [(mq 26.868 x 80 €/mq =) 2.149.440,00, – 837.206,88 versati =] 1.312.233,11 (corrispondenti ai maggiori costi della procedura ablatoria relativa alla proprietà PI) = 1.941.467,11 (ossia ad un importo ridotto del 44,72% rispetto a quello di € 3.512.233,12, individuato nella gravata determina del Responsabile del SUAP del Comune di Mercato San ER n. 429 dell’8 agosto 2018 e riveniente dalla differenza tra i valori venali dei suoli espropriati e le somme già versate dagli assegnatari dei lotti IP a titolo di rimborso delle indennità di esproprio (cfr. tabelle A e B allegate alla determina n. 377 del 7 giugno 2019); b) agli importi già versati dai singoli assegnatari dei lotti IP a titolo di rimborso delle indennità di esproprio (cfr. tabelle A e B allegate alla determina n. 377 del 7 giugno 2019), che andranno attualizzati in base all’indice di rivalutazione monetaria ed al tasso di interesse legale dal momento del loro originario pagamento sino a quello del relativo conguaglio.
10. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua gli atti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:
IA Abbruzzese, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Roberta Mazzulla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | IA Abbruzzese |
IL SEGRETARIO