Articolo 50 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 49Articolo 51
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6 agosto 1890
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23 gennaio 1924
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5 marzo 1924
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16 luglio 1926
Art. 50.

Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorita' comunale, puo' ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.(3)(4)

((Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorita' superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale))

Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto puo' anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'art. 46.(3)(4)

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennita' che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli art. 29 e 30.

--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924.
Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 11 febbraio 1924 (in G.U. 19/02/19, n. 42), nel modificare l' art. 44 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' data esecuzione, a decorrere dal 1° marzo 1924, alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (ultimo comma), 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44 del predetto R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 , fatta eccezione per quelle di cui nei due ultimi capoversi dell'art. 5, alle lettere c) e d) dell'art. 19, negli ultimi dieci capoversi dell'art. 30 e nel penultimo comma dell'art. 31".
Entrata in vigore il 16 luglio 1926