Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2117-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27 maggio 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chia-
mata la causa iscritta al n. 2117/2023 R.G.A.C., è presente l'avv. Aldo
Garofano per . Nessuno è presente per Controparte_1 Controparte_2
e Controparte_3
L'avv. Garofano discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e, in particolare, delle note conclusive e chiede che la stessa venga decisa.
L'avv. Garofano chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex
art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2117/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Aldo Garofano ( per procura in calce Email_1
all'atto di citazione;
- attore -
E
( ), in persona del suo le- Controparte_3 P.IVA_1
gale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste,Via Machiavelli n.4;
e
( ) nata a [...] 2 giugno Controparte_2 C.F._2
1976 e ivi residente, Via Albergheria n.71;
- convenuti contumaci -
Oggetto: risarcimento danni.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, nella contumacia di e Controparte_3 [...]
così provvede: CP_4
1) condanna e la in Controparte_2 Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento,
in solido tra loro, in favore di della somma di € Controparte_1
17.835,38, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo,
da determinarsi come in parte motiva;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese del giudizio tra le parti e condanna e in per- Controparte_2 Controparte_3
sona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da parte attrice nella misura dei restanti 2/3, che si distraggono in favore dell'Avv. Aldo
Garofano e si liquidano in complessivi € 3.582,29, di cui € 197,63
per esborsi ed € 3.384,66 per compenso professionale, oltre rim-
borso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e
C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di e in solido Controparte_2 Controparte_3
tra loro.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, ha chiesto la condanna solidale di Controparte_1 CP_2
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Sezione Terza Civile
e al risarcimento dei danni patri- CP_2 Controparte_3
moniali e non patrimoniali – quantificati nella complessiva somma di
25.490,42 di cui “Euro 17.970,00 per invalidità permanente, Euro
5.635,00 per inabilità temporanea, Euro 685,42 per spese mediche, Euro
1.200,00 per riparazione del motoveicolo HA MA Tg.DD47716” –
conseguenti ad un sinistro verificatosi a Palermo, intorno alle ore 18:30
del 15 maggio 2020, tra il motoveicolo HA MA targato DD47716,
condotto e di proprietà dell'attore e l'autovettura SS Controparte_1
MI targata EW 425 DX, condotta e di proprietà di e Controparte_2
assicurata con la A tal fine l'attore rappre- Controparte_3
senta che quel giorno “alla guida del proprio motoveicolo HA MA …
procedeva lungo la Piazza Leoni in direzione della Via OL … Pervenu-
to all'altezza del numero civico 74, il motoveicolo attoreo veniva in collisione
con l'autovettura SS MI … di proprietà della conducente, IG.ra
[...]
,la quale procedendo nello stesso di marcia del motoveicolo in Parte_1
posizione antistante, operava un'improvvisa e non presegnalata manovra di
inversione ad “U” … A cagione della collisione il IG. Parte_2
nava al suolo”, riportando lesioni personali e danni al mezzo [cfr. atto di cita-
zione, pag. 1 e 2].
❖❖❖
Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di CP_2
e (regolarmente evocati in giudizio
[...] Controparte_3
e non costituitisi) e deve darsi atto della proponibilità in rito della doman-
da risarcitoria di , alle luce della richiesta stragiudiziale Controparte_1
ritualmente inoltrata alla compagnia convenuta, nonché del verificarsi
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della condizione di procedibilità di cui all'art. 3 D.L. 132/2014 (conv., con modificaz., dalla L. 162/2014), stante l'esperimento (con esito negativo)
del procedimento di negoziazione assistita previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione di parte attrice].
❖❖❖
Tanto premesso, nel merito può dirsi provato il fatto storico allegato da parte attrice, la cui verificazione secondo la dinamica descritta nell'atto introduttivo, oltre ad essere corroborata dalla mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale [cfr. verbale di Controparte_2
udienza del 23 gennaio 2024], ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal teste (da considerarsi attendibile in quanto privo di Testimone_1
alcun rapporto di parentela o dipendenza con le parti in causa) che ha confermato che “L'incidente è avvenuto a maggio del 2020. Erano circa le
18:00 e mi trovavo a Piazza Leoni sul marciapiede e mentre parlavo al cel-
lulare, ho visto un'autovettura, una SS bianca, che provenendo da Via
del Fante percorreva Piazza Leoni (con direzione Piazza Don Bosco). Im-
provvisamente l'autovettura eseguiva un'inversione di marcia ad “U” in di-
rezione stadio. Mentre la signora alla guida dell'autovettura SS esegui-
va l'inversione di marcia colpiva un ciclomotore che percorreva la Piazza
Leoni in direzione Piazza Don Bosco. Il conducente del motociclo (di colore
nero) cadeva a terra. Mi sono subito avvicinato per prestare aiuto e il con-
ducente del motociclo era a terra e lamentava dolori ad una gamba (credo
la sinistra). È arrivato il 118, chiamato da un altro passante. L'autovettura
colpiva il motociclo nella parte anteriore destra con la sua parte anteriore
sinistra. Sono andato via dopo avere lasciato i miei recapiti ad un ragazzo,
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il genero del conducente del ciclomotore” [cfr. verbale di udienza del 23 gennaio
2024].
Sulla scorta di tale deposizione va ravvisata una responsabilità esclu-
siva in capo a (alla guida dell'autovettura SS MI Controparte_2
targata EW 425 DX, autrice di una condotta in aperta violazione dell'art. 154 cod. strada (D.Lgs 285/1992), che impone a colui il quale intenda immettersi nel flusso della circolazione, cambiare direzione o corsia, in-
vertire il senso di marcia, fare retromarcia, voltare a destra o a sinistra ovvero impegnare un'altra strada, di assicurarsi di poter effettuare la ma-
novra senza pericolo o intralcio agli altri utenti della strada (tenendo con-
to di posizione, distanza e direzione di essi), di segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione e comunque, nelle manovre di immissione nel flusso della circolazione, di dare la precedenza ai veicoli in marcia normale (cfr., al riguardo Cass. civ. n. 8245/1987: “In tema di circolazione
stradale, il conducente il quale, … in generale, partendo da fermo, intende
immettersi nel flusso della circolazione, è tenuto […] ad assicurarsi che la
manovra sia possibile, ad effettuare la prescritta segnalazione luminosa e
a dare, in ogni caso, la precedenza agli altri veicoli in movimento, senza che
questi ultimi siano costretti a ricorrere a manovre di fortuna”).
Non è invece riscontrabile, nel caso di specie, un concorrente compor-
tamento colposo dell'attore, posto che la causazione del sinistro va ricon-
dotta esclusivamente alla condotta posta in essere da Controparte_2
(che “avrebbe potuto e dovuto accertarsi con ogni mezzo che non soprag-
giungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi
della manovra” (Cass. pen., IV, 16/3/2020, n. 10134).
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Va rilevato, in proposito, che “in tema di responsabilità da sinistro
stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno
dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabi-
lità di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di di-
mostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova libera-
toria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessa-
riamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver ar-
recato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indi-
rettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico
esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”
(Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n.
5226/2006 e n. 8622/1990).
Nel presente giudizio, invece, una prova siffatta non è stata raggiunta:
l'impossibilità oggettiva, per il conducente dell'autovettura SS MI
targata EW 425 DX di evitare l'impatto non è in alcun modo desumibile dagli atti di causa e dall'istruttoria svolta.
E allora, alla luce del mancato superamento della citata presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., il suddetto conducente va dichiarato re-
sponsabile dell'infortunio occorso a in data 15 maggio Controparte_1
2020; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non essendo ravvisabile alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente compor-
tamento colposo dell'attore.
Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell'an
debeatur, la domanda proposta da parte attrice.
A tal riguardo si osserva che il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio
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– le cui argomentazioni, condensate nella relazione in atti (e sul punto non contestate dalla parti), questo giudice ritiene di condividere – ha ac-
certato la compatibilità eziologica tra l'evento in questione e le lesioni
(“trauma contusivo all'arto inferiore sinistro con infrazione del calcagno e
dell'osso cuboide”) refertate all'attore presso il Pronto Soccorso
dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Paler-
mo [relazione del C.T.U. dott. , pag. 7]. Persona_1
Risulta pertanto integralmente fondata, sotto il profilo dell'an debeatur,
la domanda avanzata nei confronti della convenuta , Controparte_2
proprietaria e conducente dell'autovettura SS MI targata EW 425
DX, che - attesa la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente de quo - deve essere condannata a risarcire i danni sofferti dall'attore in conseguenza dell'incidente del 15 maggio 2020.
Al risarcimento dei danni medesimi va condannata, in solido, anche la data la pacifica esistenza di un valido rap- Controparte_3
porto assicurativo relativo al veicolo in questione.
❖❖❖
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che le lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a CP_1
una inabilità temporanea assoluta di 25 giorni, una inabilità
[...]
temporanea relativa di ulteriori 60 giorni (di cui 10 giorni al 75% delle at-
titudini del soggetto, 20 giorni al 50% e 30 giorni al 25%) e, infine, un danno biologico permanente, comprensivo dell'interferente pregiudizio di natura estetica, pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il
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quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) [relazione cit., pag. 7].
Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di
Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del
2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva,
confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, re-
cante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuisco-
no che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente
da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”), suscet-
tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore re-
cepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi at-
tinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessaria-
mente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185
c.p. – allorché cui tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualifica-
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bile come reato: cfr. Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e
7283 del 2003).
E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivi-
sione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determina-
ti tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze de-
scrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno
(cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in per-
centuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdi-
ta di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazio-
ne deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si fini-
sce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimonia-
le nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previ-
ste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimonia-
le, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichi-
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che patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una ta-
le voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio,
ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età
della parte lesa ed al grado di invalidità.
Occorre evidenziare che “qualora la lesione ad una persona derivi dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non patrimoniale da mi-
cro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi aredit-
tuali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti
dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro
delle attività produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo
l'aumento da parte del giudice, in misura non superiore ad un quinto, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”
(Cass. civ. n. 12408/2011).
In base alle tabelle aggiornate alla luce del D.M. 16 luglio 2024 (punto base € 947,30), compete all'attore, a titolo di danno biologico permanente,
tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del si-
nistro (64 anni), la somma di € 14.314,65 secondo i valori attuali.
Non si ritiene invece di potere accogliere un'autonoma voce di risarci-
mento per il danno morale, dal momento che l'attore non ha dato prova di alcun elemento da cui presumere la presenza di “fatti lesivi di significativa
ed elevata gravità [idonei] a provocare forme di sconvolgimento o di debor-
dante devastazione della vita psicologica individuale" tali da giustificare il
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riconoscimento anche di un'autonoma ed ulteriore voce di risarcimento per danno morale (Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).
Invero, “è onere del danneggiato fornire al giudice del merito i necessari
elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano processuale, tanto
l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibili asserita-
mente subite a seguito del prodursi di un evento di danno connotato dal ca-
rattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente predicabi-
le, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna fattispecie
di danni in re ipsa” (Cass. civ. n. 22890/2012).
Con riferimento poi al periodo di inabilità temporanea così come accer-
tato dal C.T.U., si liquida ad equità la somma di € 55,24 al giorno previ-
sta dal citato D.M. 16 luglio 2024, per un totale di € 2.762,00 in valori at-
tuali.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indi-
cati, pari ad € 17.076,65, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conse-
guenza dell'incidente.
Deve essere, inoltre, accordata a , quale ristoro del Controparte_1
danno patrimoniale, la somma di € 758,73 per le spese sanitarie docu-
mentate che il C.T.U. ha riconosciuto congrue e riferibili all'evento trau-
matico per cui è causa [cfr. relaz. cit., pag. 8].
Non può invece essere accordato all'attore (proprietario del motoveicolo
HA MA targato DD47716) il risarcimento dei (presunti) danni ma-
teriali subiti dal motociclo in conseguenza del sinistro del 15 maggio
2020, atteso che la richiesta risarcitoria è rimasta priva di valido suppor-
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to probatorio, essendosi parte attrice limitata ad affermare che “Nell'oc-
corso il motoveicolo HA MA Tg.DD47716 riportava danni ammon-
tanti ad Euro 1.200,00”, allegando un preventivo di spesa (di € 533,04)
che, come noto, quale atto unilaterale di per sé rappresenta un mero indi-
zio, ma non una prova determinante per quantificare il quantum de-
beatur.
Invero, la contraddizione in ordine all'ammontare dei danni tra la di-
chiarazione resa dall'attore (€ 1.200,00) e il preventivo di spesa in atti (€
533,04) e in assenza di qualsivoglia altro elemento da cui desumere gli ef-
fettivi danni riportati dal motoveicolo in conseguenza del sinistro del 15
maggio 2020, impongono il rigetto della domanda risarcitoria di parte at-
trice. Peraltro, al contrario, i rilievi fotografici in atti non rilevano alcun danno evidente al mezzo [cfr. produzione parte attrice].
Né d'altra parte è possibile procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso atteso che “la liquidazione equitativa non può sopperire al di-
fetto di prova del danno, giacchè essa presuppone che il pregiudizio del
quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza
ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla
quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi
all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio,
secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio
la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di li-
quidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune
insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n.
11698)” (Cass. civ. n. 9348/2019, cit.).
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A conclusione delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio sofferto dall'attore a causa del sinistro, come sopra complessivamente de-
terminato, ammonta dunque ad € 17.076,65 (€ 14.314,65 + € 2.762,00)
per il danno non patrimoniale e ad € 758,73 per il danno patrimoniale.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimonia-
le) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario equalizzare i cal-
coli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli in-
teressi, che – secondo l'insegnamento della Suprema Corte – debbono cal-
colarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.
Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “de-
valutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e pro-
cedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interes-
si alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalu-
tazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi,
mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla varia-
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bile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecu-
niario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuri-
dicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equita-
tivo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla
“somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si deter-
mina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro;
questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data
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della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via ma-
turati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.
Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sugli esborsi dalla data della relativa spesa, sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.
Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a - al cui pagamento devono essere condanna- Controparte_1
ti e in solido tra loro – Controparte_2 Controparte_3
ammonta ad € 17.835,38, oltre interessi, da calcolarsi con le modalità
sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.
Sulla somma in questione – al cui pagamento vanno solidalmente con-
dannati i convenuti – devono poi riconoscersi interessi, al tasso legale,
dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore di-
venta debito di valuta) e fino al soddisfo.
❖❖❖
Va da ultimo osservato che “la reciproca soccombenza che giustifica la
possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione
delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata
sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che
si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in
ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allor-
ché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
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e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell'accoglimento sia mera-
mente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo”
(Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n.
281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).
Nel caso di specie, tenuto conto dell'esito finale del giudizio (e, in parti-
colare, dell'attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€
17.835,38) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 25.490,42), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare e Controparte_2 Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamen-
[...]
to, in solido tra loro dei restanti 2/3 che devono essere distratti in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
La liquidazione del compenso al difensore – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri in-
trodotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia
147/2022, applicando in relazione al valore della causa (scaglione da €
5.201 a € 26.000), i parametri i parametri medi.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del suddetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soc-
combente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate dall'attore –
vanno poste, in via definitiva, a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
- 17 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
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Così deciso in Palermo il 27 maggio 2025
Il G.O.P.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 18 - Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile