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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'udienza del 12.2.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7257/2024
TRA
elettivamente domiciliata in Catania, via Umberto I, n. 255, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Davide Alfredo Luigi Negretti, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonella Cardillo, giusta procura rilasciata su foglio separato e congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, in persona del Direttore Generale Dott. Controparte_1 [...]
, con sede in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, Cod, Fisc. e P. IVA , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa Morina, per procura in atti
Resistente
Oggetto: proroga incarico straordinario di continuità assistenziale, risarcimento danni.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da conclusioni di cui al verbale del
12.2.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 23 luglio 2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le seguenti conclusioni: «Disapplicare: - la deliberazione n. 981 del 2.7.2021, con la quale i medici sono stati suddivisi in due elenchi A e B sulla base dell'errato criterio dell'anzianità distrettuale, nonché, ad ogni buon fine e ove occorra, della ivi richiamata nota soprassessoria prot. 209089 del 7.6.2021; - la deliberazione n. 627 del 13.4.2022, adottata dall' , con la quale l'Ente ha disposto la proroga degli incarichi dei medici CP_3 collocati nell'Elenco A della delibera n. 981 del 2.7.2021 pretermettendo il ricorrente;
- le successive deliberazioni nn. 1224 del 15.7.2022, 1294 del 3.8.2022, 1507 del 30.9.2022, 1616 del 14.10.2022, Cont 1935 del 13.12.2022, con la quale l' ha continuato a prorogare gli incarichi sino al gennaio
2023 pretermettendo sempre il ricorrente;
- ogni altra deliberazione dal medesimo contenuto anche sconosciuta e/o non ostesa in sede d'accesso; in via preliminare: - accogliere l'istanza cautelare incidentale ex art. 700 cpc per come proposta;
Cont nel merito: accertare e dichiarare la violazione da parte dell' dell'ordine della graduatoria di cui all'avviso del 4.12.2020 nell'individuazione dei medici cui conferire la proroga dell'incarico dal
18.4.2022 al 17.1.2023 e conseguentemente:
- accertare e dichiarare il diritto ora per allora della ricorrente alla proroga del proprio incarico dal 19.4.2022 al 17.1.2023 con il consequenziale riconoscimento dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari;
- condannare l'amministrazione resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente consistente nella mancata percezione dei compensi (recte: mancato guadagno) fin dal momento della doverosità della proroga dei contratti USCA, e dunque della somma di € 18.720,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo e/o la maggior o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio, anche con l'ausilio del CTU, del quale all'uopo di chiede sin d'ora la nomina per lo svolgimento dei conteggi, laddove ritenuto opportuno e/o dirimente da Codesto
Giudicante.
Con vittoria di spese e compensi di causa».
In punto di fatto, la parte ricorrente ha esposto:
- di avere svolto durante il periodo emergenziale la propria attività presso le Unità speciali di
Continuità Assistenziali (da ora USCA), introdotte con l'art. 8 d.l. n. 14/2020 e successivamente istituite su tutto il territorio nazionale con l'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020;
- di essersi collocato in posizione utile nella graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 e secondo le indicazioni dell'assessorato regionale di cui alla Direttiva prot. N. 57422 del 31.12.2021;
- che, a seguito della rimodulazione e riduzione delle USCA da 44 a 22, intervenuta con deliberazione
Asp n. 981 del 2.7.2021, ai fini dell'individuazione dei medici da collocarvi, erano stati redatti due elenchi sulla base dell'anzianità di servizio maturata dai singoli medici presso le USCA di ciascun
Distretto sanitario;
- che in particolare nel primo elenco, denominato allegato A, erano stati inseriti i medici da assegnare e assegnati alle USCA e nel secondo elenco, denominato allegato B, erano stati inseriti i medici in eccedenza destinati a supportare la campagna vaccinale;
- di essere stato inserito nell'elenco di cui all'allegato B;
- di avere, quindi, prestato servizio fino al 18 aprile 2022 senza ottenere la proroga dell'incarico a differenza dei medici collocati nell'allegato A, i quali, pur essendo in origine collocati in graduatoria in posizione deteriore rispetto ad essa ricorrente, avevo ricevuto la proroga dell'incarico presso le
USCA, in quanto collocati nell'elenco di cui all'Allegato A.
Cont Parte ricorrente ha dedotto che l' nell'introdurre il criterio dell'anzianità computata secondo il periodo di permanenza all'interno della singola USCA, aveva violato le norme di legge sopra richiamate e le indicazioni della nota assessoriale in materia.
Ha aggiunto l'istante che, ove detto criterio dell'anzianità non fosse stato posto a base della formazione degli elenchi di cui agli allegati A e B, avrebbe avuto diritto alla proroga dell'incarico fino al 17 gennaio 2023 e, pertanto, avrebbe maturato un periodo di servizio da computarsi quale requisito curriculare utile ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione del personale precario di cui all'art. 4, comma 9 quinquiesdecies d.l. n. 198/2022 s.m.i.
L'istante ha inoltre addotto di avere diritto al risarcimento del danno per il mancato guadagno consistente nell'omessa percezione dei compensi che avrebbe ricevuto ove fosse stata destinataria della proroga dell'incarico dal 18.4.2022 al 17.1.2023.
Quindi, parte ha concluso nei termini sopra riportati.
Cont Con memoria depositata ai fini del giudizio di merito in data il 22.1.2025 si è costituita l' contestando in fatto e in diritto la pretesa attorea e, in punto di fatto, deducendo:
- che, durante l'emergenza sanitaria, in applicazione dell'art. 8 d.l. n. 14/2020, attuale art. 4 bis del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e in attuazione delle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 44 del 16.10.2020 e n. 51 del 24.10.2020, essa aveva proceduto alla istituzione di n. 44 Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA), come da deliberazioni n. 331 dell'8.4.2020, n. 398 del 24.4.2020, n. 1270 del 30.10.2020, n. 12318 del
06.11.2020, n. 1323 dell'11.11.2020, n. 66 del 15.1.2021;
- che, pertanto, erano stati conferiti diversi incarichi straordinari di continuità assistenziale a tempo determinato della durata di mesi tre;
- che tali incarichi erano stati conferiti in ordine alla posizione rivestita dai medici nelle graduatorie elaborate in esito a specifici avvisi pubblici, nel rispetto dei criteri di priorità previsti dall'art. 8 d.l.
n. 14/2020 e dell'art. 19 sexies della legge n. 176/2020;
- che, in ragione della proroga dello stato di emergenza, gli incarichi USCA conferiti erano stati prorogati nel tempo con specifiche delibere aziendali, sino al 30.04.2021;
- che con deliberazione n. 981 del 02.7.2021, atteso che l'Assessorato alla Salute con nota prot. n.
24708 del 18.5.2021 aveva disposto che «il numero delle USCA destinato all'assistenza dei soggetti positivi a domicilio venga ricondotto a quello definito dal D.M. 14/2020 (n. 1 USCA ogni 50.000 abitanti = 22 USCA) ed il personale eccedente tale numero sia destinato, previo consenso degli interessati, a supportare la campagna vaccinale svolta nei centri vaccinali o a favore dei soggetti a domicilio impossibilitati a recarsi presso i centri vaccinali», essa aveva rimodulato le USCA CP_1
predisponendo: un elenco, denominato allegato A, dei medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale, i cui incarichi venivano prorogati sino al 31.7.2021 per la funzionalità delle 22 USCA da mantenere;
un elenco, denominato allegato B, dei medici in sovrannumero rispetto alle necessità delle 22 USCA mantenute, i cui incarichi venivano prorogati sino al 04.7.2021 e cessavano il 5.7.2021;
- che la parte ricorrente era stata collocata nell'elenco sub B e assegnata alla campagna di vaccinazione di prossimità;
- che con deliberazione n. 1047 del 15.7.2021, essa le aveva conferito l'incarico di medico CP_1 vaccinatore presso il Distretto di Catania dal 14.7.2021 sino all'1.9.2021, termine di efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 75 del 7.7.2021;
- che, avuto riguardo all'andamento epidemiologico in continuo incremento, la ricorrente era stata riassegnata alla USCA di provenienza, con incarico prorogato sino al 31.12.2021;
- che con la deliberazione n. 359 del 25.2.2022, con riferimento alle direttive dell'Assessorato della
Salute prot. n. 57113 del 29.12.2021 e n. 57422 del 31.12.2021, era stata stabilita la proroga degli incarichi di continuità assistenziale dei medici USCA sino alla data del 31.3.2022;
- che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza in data 31.3.2022 e dell'adozione della direttiva assessoriale prot. n. 16876 del 23.3.2022, che aveva previsto la possibilità di procedere a una proroga degli incarichi USCA sino al 30.6.2022, l' con deliberazione n. 627 del CP_1
13.4.2022, aveva: i) ridotto le USCA da 22 a 21, considerata la popolazione residente nella provincia di Catania (rapporto 1 USCA ogni 50.000 abitanti); ii) disposto la proroga degli incarichi di cui all'allegato A della delibera n. 981/2021 sino al 30.6.2022; iii) disposto la cessazione degli incarichi di cui all'allegato B alla data del 18.4.2022, compreso quello della parte ricorrente;
iv) previsto per i medici risultati in soprannumero l'inserimento in un elenco per eventuale disponibilità a ricoprire incarichi temporanei presso le 21 USCA qualora fosse stato necessario per mantenere gli standard organizzativi delle stesse e nel caso di cessazione a vario titolo dei medici in attività.
Cont Tanto premesso in punto di fatto, l' ha argomentato in diritto in ordine all'infondatezza della pretesa attorea, evidenziando, quanto al primo motivo dedotto da parte ricorrente, tra l'altro, che le graduatorie erano state correttamente utilizzate al fine di conferire gli incarichi a tempo determinato condizionati allo stato di emergenza secondo l'ordine in esse previsto, considerata anche la diversità del profilo relativo alla gestione dei medici a seguito della rimodulazione delle USCA dal profilo relativo al reclutamento dei medici medesimi, essendo il primo lasciato alla discrezionalità dell' e dipendendo altresì dalla più o meno elevata richiesta distrettuale dell'assistenza CP_1 sanitaria, e, quanto al secondo motivo addotto dall'istante, tra l'altro, che non sussisteva alcun diritto alla proroga dell'incarico straordinario a tempo determinato e alla corresponsione dei compensi che Cont la parte ricorrente avrebbe potuto percepire in caso di proroga. Quindi l' ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite.
Svoltasi l'odierna udienza di discussione, la causa è stata discussa dai difensori delle parti e, all'esito della camera di consiglio, essendo matura per la decisione, è stata decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa di parte ricorrente a vedersi riconosciuto ora per allora il diritto alla proroga dell'incarico presso le USCA dal 19.4.2022 al 17.1.2023 e al conseguente, al computo – ai fini curriculari – dei corrispondenti mesi di servizio e al risarcimento del danno patito per la mancata percezione dei compensi.
3. CO è tra le parti che la ricorrente abbia svolto durante il periodo emergenziale la propria attività presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziali (da ora USCA), introdotte con l'art. 8 d.l.
n. 14/2020 e successivamente istituite su tutto il territorio nazionale con l'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, essendosi collocata in posizione utile nella graduatoria redatta secondo l'ordine di priorità indicato dall'art. 4 bis d.l. n. 18/2020 e secondo le indicazioni dell'assessorato regionale di cui alla Direttiva prot. N. 57422 del 31.12.2021 (v. doc. n.
8.1., fasc. ricorrente).
Del pari, non contestato tra le parti è che, a seguito dell'intervenuta rimodulazione e riduzione delle Cont USCA da 44 a 22, avvenuta con deliberazione n. 981 del 2.7.2021, ai fini dell'individuazione
Cont dei medici da collocarvi, l' resistente ha predisposto due elenchi sulla base dell'anzianità di servizio maturata dai singoli medici presso le USCA di ciascun Distretto sanitario, inserendo, nel primo elenco, denominato allegato A, i medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna
USCA distrettuale, e, nel secondo elenco, denominato allegato B, i medici in sovrannumero rispetto alle necessità delle 22 USCA mantenute, destinati a supportare la campagna vaccinale (v. doc. n. 10,
10.1. e 10.2., fasc. ricorrente).
CO è che parte ricorrente sia stata inserita nell'elenco di cui all'allegato B (v. doc. n. 10.2., fasc. ricorrente).
4. Ai fini della risoluzione della presente controversa occorre esaminare la questione relativa alla dedotta violazione da parte dell' dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito CP_4 con modificazioni dalla l. n. 27/2020, e della delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del
31.12.2021. Al riguardo assume rilievo assorbente il contenuto del primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, convertita dalla legge n. 27/2020, che prevede che «Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale;
i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, e per le attività svolte nell'ambito della stessa ai medici è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro per ora».
Il legislatore ha, quindi, individuato i criteri di composizione delle unità speciali per cui è causa, prevedendo espressamente che potevano fare parte di dette unità i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza.
Il criterio stabilito dalla legge si appunta, quindi, sul solo profilo del titolo professionale e di studio posseduto dall'aspirante medico USCA, contemplando peraltro il citato primo comma dell'art. 4 bis
d.l. n. 18/2020 un ordine di preferenza a partire dai medici titolari o supplenti di continuità assistenziale per arrivare ai medici che frequentano il corso di specializzazione in medicina generale ed infine ai laureati in medicina e chirurgia abilitati ed iscritti all'ordine di appartenenza.
Tale soluzione è stata ripresa dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 che ha previsto che «ai fini del conferimento dell'incarico al personale medico indicato in premessa,
l' di riferimento dovrà procedere secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 4 bis del d.l. 17 CP_3 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e, cioè, nell'ordine, i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale, i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale e, in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza» (v. doc. n. 23 fasc. ricorrente).
La delibera assessoriale è chiara, quindi, nell'esplicitare l'ordine di priorità cui le Asp dovevano attenersi nel conferimento degli incarichi al personale medico da assegnare presso le USCA.
Tale ordine è, invero, quello dettato dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020. 5. Ora, l' , nell'adottare la deliberazione n. 981 del 02.7.2021 (v. doc. n. 10, fasc. CP_4
ricorrente) e nel rimodulare le USCA, predisponendo un elenco, denominato allegato A, dei medici aventi maggiore anzianità di servizio presso ciascuna USCA distrettuale, assegnati alle mantenute 22
USCA con incarichi destinati ad essere prorogati dapprima sino al 31.7.2021 e successivamente sino al 30.6.2022 (v. deliberazione n. 627 del 13.4.2022, doc. n. 15, fasc. ricorrente), e, un secondo elenco, denominato allegato B, dei medici in sovrannumero rispetto alle esigenze di organico delle menzionate 22 USCA, assegnati questi ultimi alla campagna vaccinale con incarichi in scadenza dapprima 5.7.2021 (v. doc. n. 10. Fasc. ricorrente) e successivamente al 18.4.2022 (cfr. docc. 10, 10.1
e 10.2, fasc. ricorrente), ha all'evidenza violato quanto stabilito nella delibera dell'Assessorato alla
Salute n. 57422 del 31.12.2021 e a monte dall'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020.
Appare chiaro, infatti, che il criterio dell'anzianità di servizio presso le USCA di ciascun Distretto
Sanitario non era contemplato né dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021. Cont 5.1. In senso contrario, non giova la tesi dell' secondo cui la gestione del personale medico a seguito della rimodulazione delle USCA sarebbe profilo distinto rispetto a quello del reclutamento, Cont lasciato alla discrezionalità dell' e correlato alle richieste distrettuali di assistenza sanitaria, in Cont quanto la normativa nazionale e regionale sopra richiamata non assegna all' alcun potere discrezionale nell'individuazione del personale medico da assegnare alle USCA sia all'atto del conferimento del primo incarico sia all'atto del conferimento degli incarichi successivi al primo, essendo per contro evidente che l'assegnazione di nuovi – rectius la proroga degli – incarichi, successivi a quelli in scadenza o scaduti, doveva comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente e, quindi, nel rispetto della graduatoria formata sulla scorta dei criteri indicati dalla predetta normativa.
5.2. Del pari, infondata è la tesi di parte resistente secondo cui il rispetto della graduatoria in fase di rimodulazione del numero delle USCA non sarebbe stato possibile poiché sarebbe servito «un nuovo interpello dei medici in graduatoria, l'acquisizione delle preferenze di sede e i conseguenti Cont conferimenti di incarico» (vedi memoria difensiva), gravando comunque in capo all' anche a seguito delle rimodulazione delle USCA, l'obbligo di individuare il personale medico cui conferire gli incarichi presso le USCA secondo i criteri dettati dal primo comma dell'art. 4 bis d.l. n. 18/2020, né a valle dalla delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021.
Cont
6. La violazione, da parte dell' a monte, dell'art. 4 bis, comma 1, d.l. n. 18/2020 e della delibera dell'Assessorato alla Salute n. 57422 del 31.12.2021 e, a valle, della graduatoria del 4.12.2020 (v. doc. n. 8.1., fasc. ricorrente), sì come conseguenti all'adozione della a deliberazione n. 981 del
02.7.2021 (v. doc. n. 10, fasc. ricorrente), si è riverberata sulla situazione soggettiva della parte Cont ricorrente, che pacificamente collocatosi alla posizione n. 36 nella graduatoria formata dall' in Cont relazione all'avviso del 4.12.2020 (v. doc. n. 8.1., fasc. ricorrente), è stato tuttavia dall' collocato nell'elenco denominato allegato B di cui alla deliberazione n. 981 del 02.7.2021 in applicazione del criterio dell'anzianità di servizio presso le singole USCA distrettuali (v. doc. n. 10.2., fasc. ricorrente).
Parte ricorrente ha così prestato la propria attività continuativamente dal 18.1.2021 al 18.4.2022, Cont senza tuttavia risultare successivamente destinatario delle proroghe degli incarichi disposte dall'
a partire dal 19.4.2022 in favore dei medici inseriti nell'elenco denominato allegato A, circostanza Cont quest'ultima che peraltro non è stata contestata dall' resistente. Cont 6.1. L' nell'assegnazione degli incarichi presso le USCA, ha, quindi, preferito al ricorrente soggetti che, pur collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020, in posizione deteriore rispetto a quella dell'istante, erano stati tuttavia inseriti nel menzionato elenco di cui all'allegato A, in applicazione del criterio di anzianità presso ciascuna USCA. Cont 6.2. A tal fine e non essendo state tali circostanze contestate dall' è sufficiente osservare che nell'elenco denominato Allegato A risultano soggetti, quali ad esempio e Parte_2 [...]
collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore – e, in particolare, Persona_1
rispettivamente alla posizione n. 71 e n. 142 – rispetto a quella occupata dalla ricorrente posizionatasi alla posizione n. 36 (vedi doc. n. 8.1., fasc. ricorrente).
Ora, tali richiamati soggetti, e sono stati designati Parte_2 Persona_1
Cont dall' come assegnatari di incarichi presso le USCA di Paternò fino al mese di settembre 2022 (v. doc. n. 24.9, fasc. ricorrente).
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla posizione di e Controparte_5 CP_6
collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 rispettivamente alla posizione n. 81 e 78, deteriori
[...]
rispetto a quella del ricorrente, eppure inseriti nell'elenco di cui all'allegato A e destinatari di incarichi presso le USCA di Paternò sino al mese di ottobre 2022 (v. doc. n. 24.9, fasc. ricorrente).
Ma vi è di più. collocatasi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione Parte_3
deteriore – e, in particolare, alla posizione n. n. 148 – rispetto a quella occupata dal ricorrente, è stata
Cont designata dall' come assegnataria di incarichi presso l'USCA di Acireale fino al mese di gennaio
2023 (v. doc. n. 24.1, fasc. ricorrente).
Stesse osservazioni valgono con riguardo alla posizione di , collocatosi nella Persona_2
graduatoria del 4.12.2020 alla posizione n. 363, deteriore rispetto a quella del ricorrente, eppure inserita nell'elenco di cui all'allegato A e destinataria di incarichi presso l'USCA di Palagonia sino al mese di gennaio 2023 (v. doc. n. 24.8, fasc. ricorrente). 7. Sussisteva, quindi, il diritto di parte ricorrente ad ottenere la proroga del proprio incarico presso le
USCA dal 19.4.2022 al 17.1.2023, mese sino al quale hanno prestato servizio presso le USCA i soggetti sopra menzionati, collocatisi nella graduatoria del 4.12.2020 in posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente.
Cont 8. Da siffatto inadempimento dell' derivano plurime conseguenze giuridiche ed economiche.
Al riguardo reputa il Tribunale di fare applicazione del principio di diritto pronunciato dalla Corte di cassazione in materia di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A, essendo tale principio applicabile al caso di specie in ragione dell'identità della ratio ad esso sotteso, sì come volta ad individuare le conseguenze della mancata realizzazione degli effetti (qui, conferimento dell'incarico presso le USCA) che l'amministrazione aveva l'obbligo di determinare, che appunto determinano l'insorgenza del diritto della controparte dell'obbligazione a ricevere il risarcimento (art. 1223 c.c.) in forma specifica (Cass. n. 16665/2020, che evidenzia come sia da tempo pacifico che il rimedio risarcitorio è parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale: Cass. 2 luglio 2010, n. 15726; Cass. 30 luglio 2004, n. 3004) o per equivalente.
Ora, la Corte di cassazione ha affermato che «in materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento ex tunc del rapporto di lavoro;
il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori» (Così Cass. n. 16665/2020; conforme Cass. n. 22294/2023).
Cont 8.1. Pertanto e in applicazione del suesposto principio di diritto, l' deve essere condannata al riconoscimento virtuale in capo alla parte ricorrente dei mesi di servizio non espletati ai fini curriculari ossia quelli dal 19.4.2022 sino al 17.1.2023.
8.2. La quantificazione di tale danno deve essere parametrata, con riguardo al predetto periodo, sulla base del compenso lordo previsto per ora, pari ad euro 40,00, e all'impegno orario settimanale minimo Cont di 12 ore settimanali richiamato nella Deliberazione n. 331 del 2020, dipendendo la possibilità dell'aumento dell'impegno orario settimanale sino a 24 ore da esigenze contingenti e variabili rimesse alla valutazione discrezionale della P.A., che non possono pertanto assumere rilievo in questa sede ai fini della determinazione della pretesa risarcitoria.
Pertanto, tenuto conto di un impegno orario settimanale di 12 ore, di un compenso lordo pari ad euro
40,00 e di un periodo pari a 39 settimane, il risarcimento del danno spettante a parte ricorrente ammonta ad euro 18.720,00 [=(12x40x39)].
Sulle predette somme sono dovuti gli interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria (v. Cass., 2.7.2020, n. 13624). Cont 9. L' resistente deve quindi essere condannata ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal 19.4.2022 al 17.1.2023
e al risarcimento del danno nella misura di euro 18.720,00, oltre interessi legali, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere posti a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
pronunziando sulla domanda proposta da contro , in Parte_1 CP_4
persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: Cont
- condanna l' ad adottare i provvedimenti funzionali al riconoscimento a parte ricorrente, ai fini curriculari, dei mesi di servizio dal 19.4.2022 al 17.1.2023 e al risarcimento del danno in favore di nella misura di euro 18.720,00, oltre interessi legali, Parte_1
nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; Cont
- condanna l' alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente, avv.
Antonella Cardillo e avv. Davide Alfredo Luigi Negretti.
Così deciso in Catania, il 12 febbraio 2025
La giudice
Federica Porcelli