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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14190/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pansini Michele che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con Controparte_1 Controparte_2 rito concordatario in NICHELINO il 26/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 125 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 07/03/2002 ed , l'11/06/2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 7.5.2008, omologato dal Tribunale di Torino in data 12.5.2008. Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
, affetto da sindrome di Surge Webwe, postumi di ischemie cerebrali subite nel 2007 e nel 2009 Per_1
e in cura ormai da tempo presso centri specializzati (patologie che lo rendono non in condizioni di non totale autosufficienza), vive con la madre e continuerà a coabitare con la stessa. Le parti precisano che, date le di lui condizioni è improbabile che lo stesso sarà mai economicamente autosufficiente.
Le parti si impegnano a far sì che comunque il padre mantenga, come peraltro ha fatto in questi anni, un rapporto costante con il figlio. Le decisioni in merito alle di lui necessità e cure saranno prese di comune accordo tra gli stessi;
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo alle spese CP_1 CP_2 ordinarie per il figlio l'importo mensile di € 150 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
Istat.
DISPONE che le parti si facciano carico delle spese straordinarie (su tutte quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) relative al figlio nella misura del 50% ciascuno;
Per_1 DÀ ATTO che le parti concordano che non vi è necessità alcuna di pronunciamenti in relazione all'abitazione familiare sita in Nichelino (TO) Via Galvani 20, poiché la stessa, di proprietà esclusiva della Sig.ra è rimasta nella disponibilità della stessa e continuerà ad esserlo;
CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile. Le parti dichiarano altresì di aver risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14190/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Pansini Michele che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ontraevano matrimonio con Controparte_1 Controparte_2 rito concordatario in NICHELINO il 26/07/1998.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 125 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998). Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: , il 07/03/2002 ed , l'11/06/2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 7.5.2008, omologato dal Tribunale di Torino in data 12.5.2008. Con ricorso depositato il 07/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla sulle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori i cui estremi di trascrizione nei registri Controparte_1 Controparte_2 dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
, affetto da sindrome di Surge Webwe, postumi di ischemie cerebrali subite nel 2007 e nel 2009 Per_1
e in cura ormai da tempo presso centri specializzati (patologie che lo rendono non in condizioni di non totale autosufficienza), vive con la madre e continuerà a coabitare con la stessa. Le parti precisano che, date le di lui condizioni è improbabile che lo stesso sarà mai economicamente autosufficiente.
Le parti si impegnano a far sì che comunque il padre mantenga, come peraltro ha fatto in questi anni, un rapporto costante con il figlio. Le decisioni in merito alle di lui necessità e cure saranno prese di comune accordo tra gli stessi;
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra a titolo di contributo alle spese CP_1 CP_2 ordinarie per il figlio l'importo mensile di € 150 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Per_1
Istat.
DISPONE che le parti si facciano carico delle spese straordinarie (su tutte quelle mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) relative al figlio nella misura del 50% ciascuno;
Per_1 DÀ ATTO che le parti concordano che non vi è necessità alcuna di pronunciamenti in relazione all'abitazione familiare sita in Nichelino (TO) Via Galvani 20, poiché la stessa, di proprietà esclusiva della Sig.ra è rimasta nella disponibilità della stessa e continuerà ad esserlo;
CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile. Le parti dichiarano altresì di aver risolto in separata sede ogni questione di ordine patrimoniale;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.