TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2789
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990

    La motivazione contenuta nel preavviso di diniego, relativa all'opponibilità del vincolo di inedificabilità, è rimasta insuperata dalle argomentazioni presentate in sede di osservazioni, pertanto la P.A. non aveva un vincolo motivazionale ulteriore rispetto alla conferma della decisione anticipata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976 (prima parte)

    L'immobile non era ancora esistente alla data del 1979, pertanto era opponibile ai danti causa dell'attuale ricorrente il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976 (seconda parte)

    L'immobile non era ancora esistente alla data del 1979, pertanto era opponibile ai danti causa dell'attuale ricorrente il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2, comma 3 della l.r. n. 15/1991

    La Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, ritenendo che la disposizione regionale censurata non abbia leso alcun affidamento legittimo. L'affidamento non può riguardare la edificabilità delle costruzioni realizzate in difetto di titolo abilitativo. La legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di tale portata. La natura interpretativa dell'art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991 comporta la saldatura delle due disposizioni, che esprimono fin dall'origine il precetto normativo unitario consistente nel divieto, anche per i privati, di costruire entro i 150 metri dalla battigia.

  • Rigettato
    Eccesso di potere

    L'immobile non era ancora esistente alla data del 1979, pertanto era opponibile ai danti causa dell'attuale ricorrente il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, ritenendo che la disposizione regionale censurata non abbia leso alcun affidamento legittimo. L'affidamento non può riguardare la edificabilità delle costruzioni realizzate in difetto di titolo abilitativo.

  • Rigettato
    Irragionevolezza delle disposizioni di legge

    La Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991, ritenendo che la disposizione regionale censurata non abbia leso alcun affidamento legittimo. L'affidamento non può riguardare la edificabilità delle costruzioni realizzate in difetto di titolo abilitativo. La legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di tale portata. La natura interpretativa dell'art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991 comporta la saldatura delle due disposizioni, che esprimono fin dall'origine il precetto normativo unitario consistente nel divieto, anche per i privati, di costruire entro i 150 metri dalla battigia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2789
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 2789
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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