Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02789/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2024, proposto da
ES US, rappresentato e difeso dall’avvocato Fara Pipia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bagheria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Giuseppe Ilardo e Claudio Trovato, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Trovato in Palermo, al via delle Alpi n. 52;
per l’annullamento
- del provvedimento n. prot. 5616 del 24 gennaio 2024, notificato il 16 febbraio 2024, di diniego dell'istanza di sanatoria edilizia ai sensi della Legge 47/85 n.prot. 24095 del 19.9.1986 e relativo all'immobile sito ad Aspra - Bagheria– via Litoranea Aspra-Ficarazzi – fg. 8 p.lla 2735 N.C.E.U.
- di ogni atto e/o provvedimento ad esso presupposto, ivi compreso il preavviso di diniego di cui alla nota n. 0065222/2023 del 27 ottobre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bagheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. RC IA LL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è attualmente proprietario dell’immobile sito a Bagheria, località Aspra, via Litoranea Aspra-Ficarazzi, accatastata al fg. 8 p.lla 2735. Tale immobile, costruito senza concessione edilizia, era oggetto di un’istanza di sanatoria n. prot. 24095 del 19 settembre 1986.
Con provvedimento n. 5616 del 24 gennaio 2024, all’esito di contraddittorio procedimentale, l’ente locale denegava la sanatoria sul presupposto che l’immobile ricade nella fascia dei 150 mt. dalla battigia, sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. ES US ha impugnato il detto provvedimento negativo lamentandone l’illegittimità perché adottato: a) in violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto, nell’adozione del provvedimento, delle osservazioni presentate in data 30 gennaio 2024 in conseguenza del c.d. preavviso di diniego; b) in violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976 perché l’immobile sarebbe stato costruito in data antecedente al 1976 (motivo 2) o, comunque, in falsa applicazione della medesima disposizione che, interpretata letteralmente, prevedeva una prescrizione di arretramento non opponibile ai ricorrenti al tempo della realizzazione del manufatto (motivo 3); c) in violazione dell’art. 2, comma 3 della l.r. n. 15/1991 che non potrebbe essere intesa quale legge di interpretazione autentica dell’efficacia del vincolo previsto dal citato art. 15 l.r. n. 78/1976 nei confronti dei privati, anche in ragione dei diversi interessi (per lo più regolatori) che sarebbero stati la ragione dell’intervento normativo del 1976 (motivi 4, 5 e 6); d) con eccesso di potere variamente declinato in quanto il ricorrente non sarebbe il responsabile degli abusi e il trascorrere del tempo, oltre all’inserimento dell’area in esame (nel 2002) in zona B3, sarebbero circostanze sufficienti a fondare un legittimo affidamento.
Inoltre, veniva preliminarmente richiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, lett. a), della l.r. n. 78/1976, dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 e dell’art. 23 della l.r. n. 37 del 1985 che si appaleserebbero irragionevoli ove interpretati secondo quanto fatto dalla giurisprudenza di questo Tribunale.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato.
L’intera controversia deve essere preliminarmente inquadrata nel suo elemento dirimente, per come ricavabile dalla produzione documentale del Comune di Bagheria (v. all. f) alla memoria di costituzione del 1° novembre 2024): l’immobile per cui è stata denegata la sanatoria non era ancora esistente alla data del 1979, per cui era opponibile ai danti causa dell’attuale ricorrente il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. n. 78/1976.
Da questa constatazione in fatto deriva l’infondatezza dei motivi 2 e 1 del ricorso, quest’ultimo in quanto la motivazione contenuta nel preavviso di diniego (cioè l’opponibilità del vincolo di inedificabilità in ragione della corretta datazione dell’immobile) è rimasta insuperata dalle argomentazioni presentate in sede di osservazioni; dunque la p.a. non aveva un vincolo motivazionale ulteriore, che quello di conferma della decisione anticipata ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990.
Il medesimo esito di infondatezza è condiviso da tutti gli altri motivi di ricorso, che possono essere superati rappresentando che, di recente, la Corte costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991; in particolare “ questa Corte ritiene che la disposizione regionale censurata non abbia leso alcun affidamento legittimo.
L’affidamento non può certo riguardare la edificabilità delle costruzioni di cui si discute – realizzate in difetto di titolo abilitativo –, stante la «generale impossibilità di riconoscere, di per sé, un legittimo affidamento in capo a chi versi, non incolpevolmente, in una situazione antigiuridica, qual è quella della realizzazione di un’opera edilizia abusiva» (sentenza n. 181 del 2021).
L’affidamento – a voler seguire la tesi del giudice rimettente – potrebbe semmai avere a oggetto la possibilità di sanatoria edilizia e sarebbe sorto con l’introduzione della legge reg. siciliana n. 37 del 1985 sul condono (ai sensi dell’art. 23 di tale legge). Ciò sul presupposto che la disposizione regionale del 1976, non comportando l’efficacia immediata e diretta del vincolo di inedificabilità nei confronti dei privati, avrebbe consentito il condono delle costruzioni abusive realizzate entro i 150 metri dalla battigia nei comuni rimasti privi di strumenti urbanistici impositivi del predetto vincolo.
Tuttavia, la legge regionale del 1985 sul condono non era suscettibile di ingenerare nei privati un affidamento di questa portata.
In tal senso, sono determinanti le leggi regionali sopravvenute a quella del 1976 sino alla disciplina condonistica del 1985
[…]
Di conseguenza, l’inammissibilità della sanatoria prevista dal citato art. 3, primo comma, lettera e), colpiva anche le costruzioni realizzate entro i 150 metri dalla battigia nei comuni che, essendo privi di strumenti urbanistici, ovviamente non avevano ancora recepito il vincolo di inedificabilità assoluto
[…]
Questo comune presupposto, tuttavia, non sussiste, essendo stata verificata da questa Corte la natura genuinamente interpretativa dell’art. 2, comma 3, della legge reg. siciliana n. 15 del 1991. Ciò, come si è osservato, comporta la saldatura delle due disposizioni, che così esprimono fin dall’origine (e, quindi, fin dall’entrata in vigore della legge reg. siciliana n. 78 del 1976) il precetto normativo unitario consistente nel divieto, anche per i privati, di costruire entro i 150 metri dalla battigia.” (Corte cost., 28 maggio 2025, n. 72).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Bagheri, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre IVA cpa e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB AL, Presidente
LA RA SO, Primo Referendario
RC IA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC IA LL | OB AL |
IL SEGRETARIO