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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/06/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1520/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto” promossa da
(C.F. , elett.te domiciliata a Crotone (KR), via Parte_1 C.F._1
Firenze n. 65; rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Chiarello, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone (KR), via CP_1 C.F._2
Giordano Bruno n. 87; rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Maiolo, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 04.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con espressa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto ed in diritto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 12.10.2024, con cui CP_1 le intimava il pagamento dell'importo pari ad € 7.800,00, dovuto in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Crotone in seno al procedimento iscritto al n.
1179/2024 RG, oltre interessi e spese della procedura.
Ha eccepito, in particolare, l'inidoneità del predetto provvedimento monitorio a fungere da titolo esecutivo, in quanto, sprovvisto della dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex artt. 642, 647, 648 c.p.c.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la fondatezza dell'avanzata eccezione del primo motivo e conseguentemente dichiarare di nullità/invalidità/inesistenza e inefficacia del precetto opposto in quanto privo di titolo esecutivo poiché avverso il decreto ingiuntivo- posto quale titolo - è stato proposto giudizio di opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Crotone - nella persona del Giudice
Dott.sa Amelia Perri - RG 1790/2024;
2) In subordine e nella denegata ipotesi che non venga accertata la fondatezza dell'avanzata eccezione di nullità/invalidità/inesistenza in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per carenza dei requisiti essenziali
(mancanza numero di decreto di accoglimento e mancanza di decreto definitività esecutorietà);
3) Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nonché condannare il resistente per lite temeraria ex art. 97 c.p.c. con la pronuncia di risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma
c.p.c., in relazione all'esecuzione, poiché “se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave,” proprio sulla base di un titolo giudiziario opposto, nonché in subordine ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., poiché comunque il Sig. ha intrapreso Pt_1
“il giudizio in difetto della normale prudenza”».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, , il quale, CP_1 eccependo l'infondatezza delle doglianze attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via principale, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali e, in via subordinata, la compensazione delle spese per intero o in misura proporzionale a quella che sarà ritenuta di giustizia, in quanto la presente causa non avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo avendo la parte opposta palesato la rinuncia al precetto;
2 2) nel merito, accogliere la dichiarazione di rinuncia al precetto notificato con racc. a./r. il
22.10.2024 nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, chiede che venga dichiarata Parte_1
l'estinzione del procedimento per cui è causa;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oneri come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
04.06.2025 entrambi i procuratori delle parti hanno dato atto della sopravvenuta rinuncia al precetto da parte dell'odierno opposto e chiesto, quindi, la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza del 04.06.2025), senza però raggiungere l'accordo sulla compensazione delle spese di lite.
4. - Per tale ragione, preso atto della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. - In punto di regolamentazione delle spese (per la quale va fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale: Cass., n. 24234 del 29/11/2016; Cass. Sez. I, n. 10553 del 7/05/2009; Cass. 2.8.2004, n. 14775), rilevata la fondatezza dell'opposizione – peraltro espressamente ammessa dallo stesso difensore di parte opposta (cfr. verbale d'udienza) – deve darsi atto che entrambi i procuratori delle parti hanno concordato di contenere la liquidazione delle spese alle sole fasi “di studio” ed “introduttiva” della controversia (cfr., anche sotto questo profilo, verbale d'udienza del 04.06.2024).
Sicché, le spese di lite, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e tenuto conto esclusivamente delle fasi “di studio” ed “introduttiva”, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1720/2024 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, che, distratte CP_1 Parte_1 in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in € 849,00 a titolo di compensi professionali, oltre € 195,00 a titolo di spese vive nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 10.06.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1520/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto” promossa da
(C.F. , elett.te domiciliata a Crotone (KR), via Parte_1 C.F._1
Firenze n. 65; rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Chiarello, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(C.F. , elett.te domiciliato a Crotone (KR), via CP_1 C.F._2
Giordano Bruno n. 87; rappresentato e difeso dall'Avv. Domenica Maiolo, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 04.06.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con espressa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto ed in diritto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 12.10.2024, con cui CP_1 le intimava il pagamento dell'importo pari ad € 7.800,00, dovuto in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Crotone in seno al procedimento iscritto al n.
1179/2024 RG, oltre interessi e spese della procedura.
Ha eccepito, in particolare, l'inidoneità del predetto provvedimento monitorio a fungere da titolo esecutivo, in quanto, sprovvisto della dichiarazione di provvisoria esecutorietà ex artt. 642, 647, 648 c.p.c.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la fondatezza dell'avanzata eccezione del primo motivo e conseguentemente dichiarare di nullità/invalidità/inesistenza e inefficacia del precetto opposto in quanto privo di titolo esecutivo poiché avverso il decreto ingiuntivo- posto quale titolo - è stato proposto giudizio di opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Crotone - nella persona del Giudice
Dott.sa Amelia Perri - RG 1790/2024;
2) In subordine e nella denegata ipotesi che non venga accertata la fondatezza dell'avanzata eccezione di nullità/invalidità/inesistenza in accoglimento delle eccezioni proposte in narrativa accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per carenza dei requisiti essenziali
(mancanza numero di decreto di accoglimento e mancanza di decreto definitività esecutorietà);
3) Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nonché condannare il resistente per lite temeraria ex art. 97 c.p.c. con la pronuncia di risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma
c.p.c., in relazione all'esecuzione, poiché “se la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave,” proprio sulla base di un titolo giudiziario opposto, nonché in subordine ex art. 96, primo e secondo comma, c.p.c., poiché comunque il Sig. ha intrapreso Pt_1
“il giudizio in difetto della normale prudenza”».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio, , il quale, CP_1 eccependo l'infondatezza delle doglianze attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via principale, condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali e, in via subordinata, la compensazione delle spese per intero o in misura proporzionale a quella che sarà ritenuta di giustizia, in quanto la presente causa non avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo avendo la parte opposta palesato la rinuncia al precetto;
2 2) nel merito, accogliere la dichiarazione di rinuncia al precetto notificato con racc. a./r. il
22.10.2024 nei confronti della sig.ra e, per l'effetto, chiede che venga dichiarata Parte_1
l'estinzione del procedimento per cui è causa;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed oneri come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
04.06.2025 entrambi i procuratori delle parti hanno dato atto della sopravvenuta rinuncia al precetto da parte dell'odierno opposto e chiesto, quindi, la declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza del 04.06.2025), senza però raggiungere l'accordo sulla compensazione delle spese di lite.
4. - Per tale ragione, preso atto della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. - In punto di regolamentazione delle spese (per la quale va fatta applicazione del principio della soccombenza virtuale: Cass., n. 24234 del 29/11/2016; Cass. Sez. I, n. 10553 del 7/05/2009; Cass. 2.8.2004, n. 14775), rilevata la fondatezza dell'opposizione – peraltro espressamente ammessa dallo stesso difensore di parte opposta (cfr. verbale d'udienza) – deve darsi atto che entrambi i procuratori delle parti hanno concordato di contenere la liquidazione delle spese alle sole fasi “di studio” ed “introduttiva” della controversia (cfr., anche sotto questo profilo, verbale d'udienza del 04.06.2024).
Sicché, le spese di lite, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e tenuto conto esclusivamente delle fasi “di studio” ed “introduttiva”, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1720/2024 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna a rifondere a le spese di lite, che, distratte CP_1 Parte_1 in favore del relativo difensore dichiaratosi antistatario, liquida in € 849,00 a titolo di compensi professionali, oltre € 195,00 a titolo di spese vive nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, in data 10.06.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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