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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5267/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ANTONIO FERRETTO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. ALBERTO NEGRI e l'avv. ANNALISA
[...] P.IVA_2
VINCENZI
Parte convenuta opposta con la chiamata in causa di
(C.F. ), con l'avv. CARLO SCOFONE e l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
GIOVANNI TRETTI
Parte terza chiamata
Oggetto: Appalto.
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice
A – In rito
In via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, indirizzo PEC: Email_1
B – Nel merito
1 - In via preliminare, ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta ex art.648 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa.
2 - In via principale, dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocarsi lo stesso per i motivi di cui in narrativa nei confronti della opponente, dichiarandosi che per effetto della compensazione eccepita l'opponente nulla deve alla opposta per le ragioni accluse all'ingiunzione o altra ragione connessa all'esecuzione dei contratti di cui è causa.
3 - in via subordinata, accertarsi e dichiararsi tenuta , nella denegata e non Controparte_2
creduta ipotesi per cui un qualsiasi importo e per qualsiasi titolo siano riconosciuti dal
Tribunale alla opposta per le ragioni di cui è causa, a corrispondere il predetto importo al in ragione delle garanzie prestate, condannando la stessa Parte_1 Controparte_2
a versare il predetto importo, con interessi legali e rivalutazione dal 31.07.22 al saldo
[...]
effettivo.
C - Comunque con vittoria di spese e competenze di causa, incluso 15% oltre a IVA e CPA per legge.
Per parte convenuta (conclusioni di cui alla comparsa di risposta)
Nel merito.
2 Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n 1602/23 del Tribunale di
Vicenza, emesso in data 18.08.23.
In subordine nel merito.
Accertarsi e dichiararsi che risulta creditrice nei confronti del Controparte_1 Parte_2
della somma di euro € 10.017,12, (già decurtata del pagamento spontaneo) o della
[...]
maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte terza chiamata
Respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
in via preliminare: accerti e dichiari la carenza di legittimazione del ad Parte_1
azionare la garanzia fideiussoria al di fuori delle ipotesi previste dallo stesso contratto nonché dall'art. 113 D.L. n. 163/2006;
in via principale: accerti e dichiari l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziale formulata dal nei confronti di in quanto domanda Parte_1 Controparte_2 avente un oggetto del tutto estraneo all'oggetto della garanzia fideiussoria prestata da
; Controparte_2
in ogni caso: con favore di spese e compensi del presente giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A.
3 MOTIVAZIONE
1. Fatto
Fino al 31.7.2022 è stata assegnataria del servizio di raccolta rifiuti solidi Controparte_1
urbani per conto del Comune di in forza di un contratto di appalto del 1.12.2014. Pt_1
Con atto del 28.11.2014 ha rilasciato al una polizza Controparte_2 Pt_1 Parte_1
fideiussoria, costudendosi così fideiussore, nell'interesse dell'appaltatore, per le somme che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere all'amministrazione committente in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto d'appalto.
Nel 2019 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in Controparte_1
continuità aziendale.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con decreto ingiuntivo n 1602/23 del 16.8.2023 questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
di pagare a in concordato preventivo la somma di € 12.418,64, Parte_1 Controparte_1
comprensiva di IVA al 10%, quale corrispettivo dovuto per il servizio di cui al contratto d'appalto sopra ricordato reso nei mesi di giugno e luglio 2022, portato dalle fatture n. 39P
(relativa al mese di giugno) e n. 48P (relativa al mese di luglio), ciascuna per € 5.644,84 oltre
IVA.
2.2 Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo di non Parte_1
essere tenuta a pagare all'opposta l'IVA (che l'ente versa direttamente all'Erario in applicazione del sistema di split payment previsto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/72) e di non dovere corrispondere all'appaltatrice una parte delle somme richieste in ragione delle penali applicate per l'inesatta esecuzione del contratto nonché della spesa sostenuta per garantire il
4 servizio sostitutivo - resosi necessario a causa degli inadempimenti di e Controparte_1
affidato ad altra azienda – nel mese di luglio 2022.
L'opponente ha pertanto chiesto che venisse accertato il suo minor debito verso la convenuta, pari ad € 2.401,60, che ha effettivamente corrisposto in corso di causa (in forza di mandato di pagamento del 14.5.2024, doc. 20).
Il ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e che venisse Parte_1 accertata l'insussistenza del proprio debito, in ragione della compensazione eccepita e del pagamento disposto. In subordine, per il caso in cui il Tribunale riconosca dovuta una somma all'opposta, l'opponente ha chiesto che chiamata in causa dalla stessa Controparte_2
attrice, sia condannata a versare la medesima somma al Pt_1
2.3 in concordato preventivo, dichiarata contumace con il decreto assunto ex Controparte_1
art. 171 bis c.p.c., si è costituita in causa solo in occasione della prima udienza, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2.4 costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione del Controparte_2
e comunque l'inammissibilità e infondatezza della domanda formulata Parte_1
nei suoi riguardi.
2.5 Con ordinanza 6.8.2024 il giudice istruttore ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviato la causa per discussione.
All'udienza del 24.4.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., si è svolta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Solo l'attrice opponente e la terza chiamata hanno dimesso note per l'udienza.
Il giudice si è riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
5
3. Ragioni della decisione
3.1 Sugli importi richiesti a titolo di IVA
Il decreto ingiuntivo reca l'intimazione al pagamento di una somma corrispondente all'ammontare delle due fatture azionate al lordo di IVA. Rispetto all'importo ingiunto,
l'imposta sul valore aggiunto ammonta complessivamente ad € 1.128,96.
A fronte dell'eccezione dell'opponente, la convenuta non ha contestato che, nel rapporto in esame, fosse applicabile il sistema della scissione dei pagamenti (split payment) - previsto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/72, come modificato dall'art. 1 comma 629 della legge n.
190/14 - in virtù del quale, nell'ambito delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali, il debitore dell'IVA è il committente anziché, come avviene normalmente, il prestatore del servizio. Pertanto il non è tenuto a Parte_1
corrispondere l'IVA all'appaltatore, dovendo versare l'imposta all'Erario.
3.2 Sull'applicazione della clausola penale
3.2.1 Il capitolato speciale d'appalto che regola il rapporto d'appalto per cui è causa prevede, all'art. 19, la facoltà dell'amministrazione, in caso di inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio, di applicare ai danni dell'appaltatore una penale compresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto “porta a porta” dei rifiuti e per ogni altra inadempienza al contratto. La norma del capitolato prevede una previa contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente, con facoltà dell'appaltatore di replicare entro dieci giorni e conseguente determinazione della penale mediante provvedimento del con trattenuta del Pt_1
corrispondente imposto sulla rata di canone immediatamente successiva alla notifica del provvedimento.
6 Con determina n. 59 del 30.6.2022 il dato atto di una serie di inadempienze di Pt_1 [...]
nel servizio di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti durante il mese di giugno 2022 CP_1 ed in quello della “consegna sacchi” nel periodo marzo/giugno 2022, ha definito in € 5.708,58 più IVA la penale da applicarsi mediante compensazione da operare sulla fatturazione di giugno. Lo stesso 30.6.2022 è stata data comunicazione del provvedimento alla ditta appaltatrice.
Con determina n. 71 del 22.8.2022 è stata quantificata in € 1.957,50 più IVA la penale per i disservizi occorsi nel mese di luglio 2022 nella raccolta rifiuti. Anche tale provvedimento è stato comunicato a il 22.8.2022. CP_1
3.2.2 L'opponente contesta la legittimità dell'applicazione della clausola penale di cui ai succitati provvedimenti in quanto:
1. sarebbe il a dovere dimostrare che vi siano stati disservizi di cui Parte_1
si duole;
2. la penale, quantificata dall'ente “al di fuori di un qualsiasi contraddittorio”, sarebbe comunque sproporzionata rispetto ai limitati disservizi censurati;
3. in ordine alle inadempienze contestate con la determina n. 59/22, viene eccepita la mancata previa contestazione degli asseriti disservizi del 7 e 29 giugno nella raccolta rifiuti, mentre nessuna inadempienza sarebbe avvenuta nella consegna dei sacchi, per la quale la scadenza prevista era il 30.6.2022;
4. quanto alle contestazioni relative al mese di luglio 2022, la convenuta osserva che esse sarebbero riferite “ad una parte del territorio non meglio quantificata/individuata”.
3.2.3 In relazione alle difese dell'opposta giova evidenziare che, anche nell'ipotesi di pattuizione di una penale con quale sia preventivamente quantificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, vige il principio per cui, laddove sia
7 prospettato un inesatto adempimento, incombe al creditore unicamente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto, e di dedurre l'inesattezza dell'adempimento (Cass. SSUU n. 13533/01, rv.
549956).
Circa l'entità della penale, risulta dai documenti in atti come il abbia applicato Pt_1
l'importo minimo previsto della sanzione contrattuale, in riferimento ad una pluralità di inadempienze, così come previsto dall'art. 19 del capitolato, sicché non può certo parlarsi di sproporzione.
Per il resto le argomentazioni difensive di si articolano su questioni che Controparte_1
sono state oggetto di eccezioni tardivamente formulate, in quanto proposte nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. e quando erano già spirati, altresì, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Anche i documenti dimessi dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione non possono essere considerati, non essendo stati versati in causa entro i termini concessi per le istanze di prova.
In tal senso vanno disattese le deduzioni di parte convenuta relative alle asserite violazioni della procedura di previa contestazione prevista dal capitolato o quelle relative ad una supposta ridefinizione della scadenza temporale prevista per la consegna dei sacchi (che per il
Comune sarebbe avvenuta con quattro mesi di ritardo) in ragione di comunicazioni di cui ai documenti dimessi tardivamente da CP_1
Quanto alla dedotta genericità delle contestazioni di inadempimento, i documenti di parte attrice sono sufficienti per chiarire in quali termini i servizi dovuti sarebbero stati omessi o tardivamente resi. In particolare, tali elementi si ricavano dalle determinazioni assunte dal
(docc. 4 e 10), dalla corrispondenza relativa alle contestazioni inoltrate Pt_1
all'appaltatore (docc. 17a e 17b) e dagli alti documenti attinenti ai disservizi rilevati (docc. 7,
8, 9 e 15).
Era quindi onere dell'opposta provare di avere correttamente adempiuto al contratto, a fronte degli addebiti mossi dalla committenza. La mancata attivazione sul piano istruttorio della
8 convenuta porta alla conferma della correttezza delle penali applicate, con correlativa riduzione del credito della convenuta.
3.3 Sul servizio sostitutivo
I gravi disagi creati dalla mancata esecuzione dell'appalto da parte di hanno Controparte_1
costretto il ad affidare ad altra impresa l'effettuazione del servizio Parte_1
sostitutivo nel mese di luglio, reso imprescindibile anche dall'importanza di una tempestiva raccolta dei rifiuti nei mesi estivi.
Di ciò, e dell'entità degli esborsi sostenuti dall'ente per compensare il detto servizio sostitutivo, vi è prova nei documenti 14, 18 e 19 di parte attrice.
Evidentemente un simile onere sostenuto dal costituisce, per lo stesso, un Parte_1
danno ingiusto, di cui è responsabile la società che avrebbe dovuto garantire il servizio ordinario di raccolta rifiuti. E' fondata pertanto la pretesa dell'opponente di vedere ridotto il credito nei suoi riguardi di in concordato preventivo anche dell'importo Controparte_1
corrispondente agli esborsi sostenuti dall'ente in ordine a detto servizio, pari ad € 1.222,00.
4. Conclusioni e spese
4.1 L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata. Il nulla deve a Parte_1 [...]
in concordato preventivo, avendo saldato la minor somma dovuta, rispetto a CP_1
quella ingiunta.
Atteso l'accoglimento dell'opposizione, non vi è motivo di esaminare la domanda subordinata svolta nei riguardi di dall'opponente. Controparte_2
4.2 in concordato preventivo, quale parte soccombente, va condannata a Controparte_1
rifondere le spese di lite al La convenuta deve altresì essere condannata Parte_1
9 a rifondere la terza chiamata delle spese di difesa. Ciò in quanto la Controparte_2
chiamata in causa è stata richiesta dall'opponente al fine di tutelarsi nei riguardi della domanda avanzata in sede monitoria dall'opposta. A tal fine, giova evidenziare che la domanda di garanzia svolta dal avverso la compagnia non è infondata o Parte_1
inammissibile, come eccepito dalla terza chiamata. Tale domanda va correttamente intesa, non già come volta ad ottenere la condanna della garante a pagare al le somme che la Pt_1
stessa attrice riconosce come dovute nei confronti dell'ingiungente, quanto come intesa ad essere manlevata per il caso in cui non fosse stata riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata. Ciò risulta chiaro ove si consideri che la domanda avverso
[...]
è stata espressamente subordinata al mancato accoglimento delle difese svolte in CP_2
via principale avverso la pretesa di in concordato preventivo. Controparte_1
Sempre ai fini della regolazione delle spese va evidenziato come il pagamento parziale intervenuto in corso di causa non giustificherebbe una, nemmeno parziale, compensazione delle spese tra le parti. Il ha infatti pagato la minor somma dovuta solo in Parte_1
corso di causa avendo fondatamente sospeso i pagamenti in attesa che l'appaltatore, come da richieste tempestivamente inoltrate (docc. 6 e 12), emettesse le fatture per gli importi effettivamente dovuti. Fin dall'opposizione l'ente ha riconosciuto la debenza della somma di
€ 2.401,60, poi effettivamente corrisposta prima che la convenuta si costituisse in causa.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1602/23;
2) dichiara che, a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa, null'altro è
dovuto dal a in concordato preventivo, in Parte_1 Controparte_1
relazione ai crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
10 3) condanna in concordato preventivo a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 4.366,50, di cui € 3.670,00 per compensi, €
[...]
145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna in concordato preventivo a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 2.990,00, di cui € 2.600,00 per compensi ed il resto
[...]
per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 30 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. ANTONIO FERRETTO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice opponente contro
Controparte_1
(C.F. ), con l'avv. ALBERTO NEGRI e l'avv. ANNALISA
[...] P.IVA_2
VINCENZI
Parte convenuta opposta con la chiamata in causa di
(C.F. ), con l'avv. CARLO SCOFONE e l'avv. Controparte_2 P.IVA_3
GIOVANNI TRETTI
Parte terza chiamata
Oggetto: Appalto.
1 Conclusioni delle parti
Per parte attrice
A – In rito
In via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa 14, indirizzo PEC: Email_1
B – Nel merito
1 - In via preliminare, ci si oppone alla concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione opposta ex art.648 c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa.
2 - In via principale, dichiararsi la nullità ed inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo e, conseguentemente, revocarsi lo stesso per i motivi di cui in narrativa nei confronti della opponente, dichiarandosi che per effetto della compensazione eccepita l'opponente nulla deve alla opposta per le ragioni accluse all'ingiunzione o altra ragione connessa all'esecuzione dei contratti di cui è causa.
3 - in via subordinata, accertarsi e dichiararsi tenuta , nella denegata e non Controparte_2
creduta ipotesi per cui un qualsiasi importo e per qualsiasi titolo siano riconosciuti dal
Tribunale alla opposta per le ragioni di cui è causa, a corrispondere il predetto importo al in ragione delle garanzie prestate, condannando la stessa Parte_1 Controparte_2
a versare il predetto importo, con interessi legali e rivalutazione dal 31.07.22 al saldo
[...]
effettivo.
C - Comunque con vittoria di spese e competenze di causa, incluso 15% oltre a IVA e CPA per legge.
Per parte convenuta (conclusioni di cui alla comparsa di risposta)
Nel merito.
2 Respingersi tutte le domande ed eccezioni ex adverso proposte da controparte, anche in via riconvenzionale, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n 1602/23 del Tribunale di
Vicenza, emesso in data 18.08.23.
In subordine nel merito.
Accertarsi e dichiararsi che risulta creditrice nei confronti del Controparte_1 Parte_2
della somma di euro € 10.017,12, (già decurtata del pagamento spontaneo) o della
[...]
maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per parte terza chiamata
Respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
in via preliminare: accerti e dichiari la carenza di legittimazione del ad Parte_1
azionare la garanzia fideiussoria al di fuori delle ipotesi previste dallo stesso contratto nonché dall'art. 113 D.L. n. 163/2006;
in via principale: accerti e dichiari l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda giudiziale formulata dal nei confronti di in quanto domanda Parte_1 Controparte_2 avente un oggetto del tutto estraneo all'oggetto della garanzia fideiussoria prestata da
; Controparte_2
in ogni caso: con favore di spese e compensi del presente giudizio, gravati di I.V.A. e C.P.A.
3 MOTIVAZIONE
1. Fatto
Fino al 31.7.2022 è stata assegnataria del servizio di raccolta rifiuti solidi Controparte_1
urbani per conto del Comune di in forza di un contratto di appalto del 1.12.2014. Pt_1
Con atto del 28.11.2014 ha rilasciato al una polizza Controparte_2 Pt_1 Parte_1
fideiussoria, costudendosi così fideiussore, nell'interesse dell'appaltatore, per le somme che quest'ultimo fosse tenuto a corrispondere all'amministrazione committente in virtù degli obblighi ed oneri assunti con il contratto d'appalto.
Nel 2019 è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in Controparte_1
continuità aziendale.
2. Svolgimento del processo
2.1 Con decreto ingiuntivo n 1602/23 del 16.8.2023 questo Tribunale ha ingiunto al
[...]
di pagare a in concordato preventivo la somma di € 12.418,64, Parte_1 Controparte_1
comprensiva di IVA al 10%, quale corrispettivo dovuto per il servizio di cui al contratto d'appalto sopra ricordato reso nei mesi di giugno e luglio 2022, portato dalle fatture n. 39P
(relativa al mese di giugno) e n. 48P (relativa al mese di luglio), ciascuna per € 5.644,84 oltre
IVA.
2.2 Il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo eccependo di non Parte_1
essere tenuta a pagare all'opposta l'IVA (che l'ente versa direttamente all'Erario in applicazione del sistema di split payment previsto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/72) e di non dovere corrispondere all'appaltatrice una parte delle somme richieste in ragione delle penali applicate per l'inesatta esecuzione del contratto nonché della spesa sostenuta per garantire il
4 servizio sostitutivo - resosi necessario a causa degli inadempimenti di e Controparte_1
affidato ad altra azienda – nel mese di luglio 2022.
L'opponente ha pertanto chiesto che venisse accertato il suo minor debito verso la convenuta, pari ad € 2.401,60, che ha effettivamente corrisposto in corso di causa (in forza di mandato di pagamento del 14.5.2024, doc. 20).
Il ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e che venisse Parte_1 accertata l'insussistenza del proprio debito, in ragione della compensazione eccepita e del pagamento disposto. In subordine, per il caso in cui il Tribunale riconosca dovuta una somma all'opposta, l'opponente ha chiesto che chiamata in causa dalla stessa Controparte_2
attrice, sia condannata a versare la medesima somma al Pt_1
2.3 in concordato preventivo, dichiarata contumace con il decreto assunto ex Controparte_1
art. 171 bis c.p.c., si è costituita in causa solo in occasione della prima udienza, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
2.4 costituitasi in giudizio, ha eccepito la carenza di legittimazione del Controparte_2
e comunque l'inammissibilità e infondatezza della domanda formulata Parte_1
nei suoi riguardi.
2.5 Con ordinanza 6.8.2024 il giudice istruttore ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rinviato la causa per discussione.
All'udienza del 24.4.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., si è svolta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Solo l'attrice opponente e la terza chiamata hanno dimesso note per l'udienza.
Il giudice si è riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma terzo c.p.c.
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3. Ragioni della decisione
3.1 Sugli importi richiesti a titolo di IVA
Il decreto ingiuntivo reca l'intimazione al pagamento di una somma corrispondente all'ammontare delle due fatture azionate al lordo di IVA. Rispetto all'importo ingiunto,
l'imposta sul valore aggiunto ammonta complessivamente ad € 1.128,96.
A fronte dell'eccezione dell'opponente, la convenuta non ha contestato che, nel rapporto in esame, fosse applicabile il sistema della scissione dei pagamenti (split payment) - previsto dall'art. 17 ter del DPR n. 633/72, come modificato dall'art. 1 comma 629 della legge n.
190/14 - in virtù del quale, nell'ambito delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali, il debitore dell'IVA è il committente anziché, come avviene normalmente, il prestatore del servizio. Pertanto il non è tenuto a Parte_1
corrispondere l'IVA all'appaltatore, dovendo versare l'imposta all'Erario.
3.2 Sull'applicazione della clausola penale
3.2.1 Il capitolato speciale d'appalto che regola il rapporto d'appalto per cui è causa prevede, all'art. 19, la facoltà dell'amministrazione, in caso di inadempienze contrattuali nello svolgimento del servizio, di applicare ai danni dell'appaltatore una penale compresa tra un minimo di € 200,00 ed un massimo di € 1.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio di raccolta e trasporto “porta a porta” dei rifiuti e per ogni altra inadempienza al contratto. La norma del capitolato prevede una previa contestazione dell'inadempienza da parte dell'ente, con facoltà dell'appaltatore di replicare entro dieci giorni e conseguente determinazione della penale mediante provvedimento del con trattenuta del Pt_1
corrispondente imposto sulla rata di canone immediatamente successiva alla notifica del provvedimento.
6 Con determina n. 59 del 30.6.2022 il dato atto di una serie di inadempienze di Pt_1 [...]
nel servizio di raccolta delle diverse tipologie di rifiuti durante il mese di giugno 2022 CP_1 ed in quello della “consegna sacchi” nel periodo marzo/giugno 2022, ha definito in € 5.708,58 più IVA la penale da applicarsi mediante compensazione da operare sulla fatturazione di giugno. Lo stesso 30.6.2022 è stata data comunicazione del provvedimento alla ditta appaltatrice.
Con determina n. 71 del 22.8.2022 è stata quantificata in € 1.957,50 più IVA la penale per i disservizi occorsi nel mese di luglio 2022 nella raccolta rifiuti. Anche tale provvedimento è stato comunicato a il 22.8.2022. CP_1
3.2.2 L'opponente contesta la legittimità dell'applicazione della clausola penale di cui ai succitati provvedimenti in quanto:
1. sarebbe il a dovere dimostrare che vi siano stati disservizi di cui Parte_1
si duole;
2. la penale, quantificata dall'ente “al di fuori di un qualsiasi contraddittorio”, sarebbe comunque sproporzionata rispetto ai limitati disservizi censurati;
3. in ordine alle inadempienze contestate con la determina n. 59/22, viene eccepita la mancata previa contestazione degli asseriti disservizi del 7 e 29 giugno nella raccolta rifiuti, mentre nessuna inadempienza sarebbe avvenuta nella consegna dei sacchi, per la quale la scadenza prevista era il 30.6.2022;
4. quanto alle contestazioni relative al mese di luglio 2022, la convenuta osserva che esse sarebbero riferite “ad una parte del territorio non meglio quantificata/individuata”.
3.2.3 In relazione alle difese dell'opposta giova evidenziare che, anche nell'ipotesi di pattuizione di una penale con quale sia preventivamente quantificato il danno risarcibile nel caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, vige il principio per cui, laddove sia
7 prospettato un inesatto adempimento, incombe al creditore unicamente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto, e di dedurre l'inesattezza dell'adempimento (Cass. SSUU n. 13533/01, rv.
549956).
Circa l'entità della penale, risulta dai documenti in atti come il abbia applicato Pt_1
l'importo minimo previsto della sanzione contrattuale, in riferimento ad una pluralità di inadempienze, così come previsto dall'art. 19 del capitolato, sicché non può certo parlarsi di sproporzione.
Per il resto le argomentazioni difensive di si articolano su questioni che Controparte_1
sono state oggetto di eccezioni tardivamente formulate, in quanto proposte nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta depositata ben oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c. e quando erano già spirati, altresì, i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. Anche i documenti dimessi dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione non possono essere considerati, non essendo stati versati in causa entro i termini concessi per le istanze di prova.
In tal senso vanno disattese le deduzioni di parte convenuta relative alle asserite violazioni della procedura di previa contestazione prevista dal capitolato o quelle relative ad una supposta ridefinizione della scadenza temporale prevista per la consegna dei sacchi (che per il
Comune sarebbe avvenuta con quattro mesi di ritardo) in ragione di comunicazioni di cui ai documenti dimessi tardivamente da CP_1
Quanto alla dedotta genericità delle contestazioni di inadempimento, i documenti di parte attrice sono sufficienti per chiarire in quali termini i servizi dovuti sarebbero stati omessi o tardivamente resi. In particolare, tali elementi si ricavano dalle determinazioni assunte dal
(docc. 4 e 10), dalla corrispondenza relativa alle contestazioni inoltrate Pt_1
all'appaltatore (docc. 17a e 17b) e dagli alti documenti attinenti ai disservizi rilevati (docc. 7,
8, 9 e 15).
Era quindi onere dell'opposta provare di avere correttamente adempiuto al contratto, a fronte degli addebiti mossi dalla committenza. La mancata attivazione sul piano istruttorio della
8 convenuta porta alla conferma della correttezza delle penali applicate, con correlativa riduzione del credito della convenuta.
3.3 Sul servizio sostitutivo
I gravi disagi creati dalla mancata esecuzione dell'appalto da parte di hanno Controparte_1
costretto il ad affidare ad altra impresa l'effettuazione del servizio Parte_1
sostitutivo nel mese di luglio, reso imprescindibile anche dall'importanza di una tempestiva raccolta dei rifiuti nei mesi estivi.
Di ciò, e dell'entità degli esborsi sostenuti dall'ente per compensare il detto servizio sostitutivo, vi è prova nei documenti 14, 18 e 19 di parte attrice.
Evidentemente un simile onere sostenuto dal costituisce, per lo stesso, un Parte_1
danno ingiusto, di cui è responsabile la società che avrebbe dovuto garantire il servizio ordinario di raccolta rifiuti. E' fondata pertanto la pretesa dell'opponente di vedere ridotto il credito nei suoi riguardi di in concordato preventivo anche dell'importo Controparte_1
corrispondente agli esborsi sostenuti dall'ente in ordine a detto servizio, pari ad € 1.222,00.
4. Conclusioni e spese
4.1 L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata. Il nulla deve a Parte_1 [...]
in concordato preventivo, avendo saldato la minor somma dovuta, rispetto a CP_1
quella ingiunta.
Atteso l'accoglimento dell'opposizione, non vi è motivo di esaminare la domanda subordinata svolta nei riguardi di dall'opponente. Controparte_2
4.2 in concordato preventivo, quale parte soccombente, va condannata a Controparte_1
rifondere le spese di lite al La convenuta deve altresì essere condannata Parte_1
9 a rifondere la terza chiamata delle spese di difesa. Ciò in quanto la Controparte_2
chiamata in causa è stata richiesta dall'opponente al fine di tutelarsi nei riguardi della domanda avanzata in sede monitoria dall'opposta. A tal fine, giova evidenziare che la domanda di garanzia svolta dal avverso la compagnia non è infondata o Parte_1
inammissibile, come eccepito dalla terza chiamata. Tale domanda va correttamente intesa, non già come volta ad ottenere la condanna della garante a pagare al le somme che la Pt_1
stessa attrice riconosce come dovute nei confronti dell'ingiungente, quanto come intesa ad essere manlevata per il caso in cui non fosse stata riconosciuta la fondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata. Ciò risulta chiaro ove si consideri che la domanda avverso
[...]
è stata espressamente subordinata al mancato accoglimento delle difese svolte in CP_2
via principale avverso la pretesa di in concordato preventivo. Controparte_1
Sempre ai fini della regolazione delle spese va evidenziato come il pagamento parziale intervenuto in corso di causa non giustificherebbe una, nemmeno parziale, compensazione delle spese tra le parti. Il ha infatti pagato la minor somma dovuta solo in Parte_1
corso di causa avendo fondatamente sospeso i pagamenti in attesa che l'appaltatore, come da richieste tempestivamente inoltrate (docc. 6 e 12), emettesse le fatture per gli importi effettivamente dovuti. Fin dall'opposizione l'ente ha riconosciuto la debenza della somma di
€ 2.401,60, poi effettivamente corrisposta prima che la convenuta si costituisse in causa.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1602/23;
2) dichiara che, a seguito del pagamento intervenuto in corso di causa, null'altro è
dovuto dal a in concordato preventivo, in Parte_1 Controparte_1
relazione ai crediti oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
10 3) condanna in concordato preventivo a rifondere al Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 4.366,50, di cui € 3.670,00 per compensi, €
[...]
145,50 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna in concordato preventivo a rifondere a Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite, liquidate in € 2.990,00, di cui € 2.600,00 per compensi ed il resto
[...]
per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 30 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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