CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 03/02/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 410/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1037/2020 depositato il 03/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1136/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 23/12/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12516 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, annullamento dell'impugnato atto di diniego di rimborso, con declaratoria di diritto al rimborso della somma pagata a titolo di TARSU per gli anni dal 2011 al 2013, con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Appellato: infondatezza dell'avverso gravame e rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1037/2020 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 1136/1/2019, depositata in Segreteria il 23/12/2019, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 700,00 oltre accessori, proposto avverso l'atto di diniego dell'istanza di rimborso delle somme versate in più a titolo di TARSU per gli anni dal 2011 al 2013.
La difesa della società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato atto di diniego di rimborso, con declaratoria di diritto al rimborso della somma pagata a titolo di TARSU per gli anni dal 2011 al 2013 con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito con rituali controdeduzioni in data 21/08/2020 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” è fondato.
La sentenza di prime cure, infatti, non ha tenuto conto della circostanza essenziale che anche per gli anni
2012 e 2013, come risulta dalla documentazione prodotta col ricorso di primo grado (allegato doc. n. 2), la stessa società aveva precisato all'Amministrazione Comunale di Vieste che intendeva <<...proseguire nell'attività con apertura stagionale>>.
Pertanto, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 16 del Regolamento comunale, all'Ricorrente_1
S.r.l. spetta la riduzione della tariffa del 20% trattandosi di una struttura alberghiera esercente l'attività di tipo stagionale.
Va, peraltro, rilevato che la stessa Amministrazione Comunale, a far data dall'anno 2014, ha applicato alla società contribuente la riduzione della tariffa TARSU con ciò riconoscendo la natura stagionale dell'attività alberghiera svolta dalla medesima società.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla società contribuente “Ricorrente_1
S.r.l.”, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento dell'impugnato atto di diniego di rimborso, meglio indicato in epigrafe.
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dalla società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato atto di diniego di rimborso, meglio in epigrafe indicato;
condanna il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della società “Ricorrente_1 S.r.l.”, che si liquidano nella complessiva somma di € 7.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA MA, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1037/2020 depositato il 03/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1136/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 23/12/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 12516 TARSU/TIA 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, annullamento dell'impugnato atto di diniego di rimborso, con declaratoria di diritto al rimborso della somma pagata a titolo di TARSU per gli anni dal 2011 al 2013, con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Appellato: infondatezza dell'avverso gravame e rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1037/2020 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 1136/1/2019, depositata in Segreteria il 23/12/2019, di rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese liquidate in € 700,00 oltre accessori, proposto avverso l'atto di diniego dell'istanza di rimborso delle somme versate in più a titolo di TARSU per gli anni dal 2011 al 2013.
La difesa della società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato atto di diniego di rimborso, con declaratoria di diritto al rimborso della somma pagata a titolo di TARSU per gli anni dal 2011 al 2013 con la condanna dell'Ente impositore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito con rituali controdeduzioni in data 21/08/2020 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” è fondato.
La sentenza di prime cure, infatti, non ha tenuto conto della circostanza essenziale che anche per gli anni
2012 e 2013, come risulta dalla documentazione prodotta col ricorso di primo grado (allegato doc. n. 2), la stessa società aveva precisato all'Amministrazione Comunale di Vieste che intendeva <<...proseguire nell'attività con apertura stagionale>>.
Pertanto, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 16 del Regolamento comunale, all'Ricorrente_1
S.r.l. spetta la riduzione della tariffa del 20% trattandosi di una struttura alberghiera esercente l'attività di tipo stagionale.
Va, peraltro, rilevato che la stessa Amministrazione Comunale, a far data dall'anno 2014, ha applicato alla società contribuente la riduzione della tariffa TARSU con ciò riconoscendo la natura stagionale dell'attività alberghiera svolta dalla medesima società.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla società contribuente “Ricorrente_1
S.r.l.”, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento dell'impugnato atto di diniego di rimborso, meglio indicato in epigrafe.
3) Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dalla società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato atto di diniego di rimborso, meglio in epigrafe indicato;
condanna il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore della società “Ricorrente_1 S.r.l.”, che si liquidano nella complessiva somma di € 7.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore, Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025