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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/12/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Joelle CP_1
Piccinino presso il cui studio sito in Milano, Via Fontana,
22 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
IM ST presso il cui studio sito in
Genova, Via B. Bosco, 45/1 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellato –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA: dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento a carico del marito EX ART. 89 C.P.C.: accertata la violazione dell'art. 89 c.p.c., condannare parte appellata ad un congruo risarcimento dei danni in favore dell'appellante
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che ha abbandonato il tetto Controparte_2
coniugale in data 06.02.2023 ed ha rifiutato di comunicare al marito ove è attualmente domiciliata;
2. Vero che ha aperto la porta della casa Controparte_2
coniugale in data 26.06.23 con le chiavi in suo possesso ed è entrata con un uomo dicendo che era un amico e che doveva prendere dei vestiti;
3. Vero che ha cambiato numero telefonico Controparte_2
senza comunicare al marito ed alle figlie il nuovo numero;
4. Vero che dal 2022 rifiutava di Controparte_2
accompagnare il marito alle visite mediche
5. Vero che dopo la donazione in suo Controparte_2
favore dell'azienda, dal gennaio 2018 rifiutava di accompagnare il marito alle visite e lo insultava;
6. Vero che nel novembre 2019 ha dato un Controparte_2
pugno ad , il quale ha chiesto l'intervento CP_1
della Forza Pubblica.
Si indicano a testi:
- residente in [...], alla Salita Ca' Testimone_1
dei Baghini n. 15;
2 - residente in [...]
n. 25, int. 5.
Con riguardo alle prove orali ex adverso richieste se ne deduce l'inammissibilità per i seguenti motivi:
1. Il capitolo è generico e valutativo;
2. La circostanza è pacifica ed irrilevante;
3. Il capitolo è generico e valutativo ed irrilevante;
4. Il capitolo è generico, valutativo ed irrilevante;
5. Il capitolo è generico e valutativo;
6. È pacifico che il Sig. sia stato ospitato nel CP_1
2020 a Camogli, presso l'abitazione della Sig.ra Per_1
– sua cognata - per le ragioni - del resto
[...]
irrilevanti non essendo stata da alcuno dei coniugi richiesto l'addebito – già esplicitate nel ricorso introduttivo e ribadite nel presente atto, legate ai comportamenti della resistente;
7. Il capitolo è generico e, in ogni caso, irrilevante;
8.
La circostanza è pacifica e comunque irrilevante;
9. Il capitolo è generico e del tutto irrilevante;
10. La circostanza è del tutto irrilevante in considerazione del fatto che è pacifico e documentale che la Sig.ra viva stabilmente in altra abitazione da CP_2
lei stessa locata nel novembre 2022.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove ex adverso dedotte si chiede ammissione di prova contraria con i seguenti testi:
- residente in [...], alla Salita Ca' Testimone_1
dei Baghini n. 15;
3 - residente in [...]
n. 25, int. 5.
Si reitera la richiesta di interrogazione all'Anagrafe
tributaria affinché fornisca gli estratti completi dal
01.01.2021 a oggi dei conti correnti, conti titoli, polizze e carte di credito intestati o cointestati a CP_2
.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, competenze e compensi professionali di difesa e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adìta, disattesa ogni
contraria istanze ed eccezione, rigettate le istanze
tutte, anche istruttorie, dell'appellante, così
provvedere:
1) in via principale: rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato, in fatto ed in diritto,
per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto,
confermare la sentenza ex adverso impugnata;
2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi
di parziale riforma della sentenza impugnata, porre a
carico del marito, sig. l'obbligo di CP_1
corrispondere alla moglie, sig.ra a Controparte_2
titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma
mensile di € 500,00/mese ovvero quella ritenuta adeguata
sulla base degli elementi dedotti in atti ed emergendi in
corso di causa, rivalutabile annualmente nella misura
della variazione dell'indice del costo della vita
accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza
4 alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro
il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dalla relativa
domanda in giudizio della moglie (maggio 2024 - data della
comparsa di costituzione nel giudizio nanti il CP_2
Tribunale) ovvero dalla data emergenda in esito al
procedimento di correzione dell'errore materiale n. 1764-
1/2024 r.g. pendente nanti Il Tribunale di Genova, Dott.
D. Pellegrini.
Con vittoria di compensi professionali, rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge”.
In via istruttoria, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte
Voglia:
− ordinare, ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c.:
- al sig. e/o al Tribunale di Roma in CP_1
persona del Ministro pro tempore, l'esibizione e/o l'acquisizione degli atti esecutivi relativi alla/alle azione/i espropriative intraprese dall'appellante con riferimento alla sentenza n. 5348/2024 del Tribunale di
Roma, Giudice Dott.ssa Roberta Nardone (datata 18/03/2024
– pubblicata il 25/03/2024);
- al sig. e/o all'Agenzia delle Entrate, CP_1
l'esibizione dell'anagrafe dei rapporti tributari e finanziari del sig. ivi comprese copie degli CP_1
atti soggetti a imposta di registro con riferimento agli immobili di sua proprietà ubicati su tutto il territorio nazionale.
Sempre in via istruttoria, si reiterano, ove ritenute rilevanti e ammissibili, le istanze di prova orale già
5 dedotte nel primo grado di giudizio e si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel corso della vita coniugale con il sig.
è sempre stata la sola sig.ra CP_1 CP_2
a farsi carico della cura della famiglia, delle
[...]
figlie e della casa coniugale?
2. Vero che la sig.ra ha lavorato per la Controparte_2
“Ditta Cose di Carta di , con sede in CP_1
Genova, Via Lodi n. 2, ininterrottamente dal 1991 sino al
31/12/2017?
3. Vero che la sig.ra nel corso degli Controparte_2
anni di vita coniugale con il sig. e sin a CP_1
quando il marito ne è stato proprietario, si è occupata
essa sola e personalmente della manutenzione ordinaria
degli immobili di proprietà del marito in Genova e in La
Thuile?
4. Vero che la sig.ra nel corso degli Controparte_2
anni di vita coniugale con il sig. si è CP_1
occupata anche in prima persona e concretamente della
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
dell'immobile di proprietà del marito in La Thuile?
5. Vero che la moglie ha sempre prestato la dovuta
assistenza, morale e materiale e sotto ogni profilo, anche
sanitario, al marito?
6. Vero che il sig. nel mese di agosto 2020 CP_1
abbandonava la moglie ed il tetto coniugale e si trasferiva
in Camogli presso l'abitazione della sig.ra Per_1
?
[...]
6
7. Vero che il sig. nei mesi estivi CP_1
trascorreva periodi di vacanza presso la sua abitazione in
La Thuile in compagnia della sig.ra e Persona_1
all'insaputa della moglie?
8. Vero che il sig. faceva rientro presso CP_1
la casa coniugale nel mese di marzo 2021?
9. Vero che, dopo il suo rientro presso l'abitazione
coniugale, il sig. chiedeva con insistenza CP_1
alla moglie di andare via di casa in quanto di sua
proprietà ed in regime di separazione dei beni?
10. Vero che in data 11/03/2024 la sig.ra Controparte_2
non riusciva ad accedere nella casa coniugale in quanto le
chiavi della stessa in suo possesso risultavano inidonee?
Si indicano quali testi, anche in controprova sui capitoli ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi da Codesta
Ecc.ma Corte, i sig.ri:
− ; Testimone_3
− ; Tes_4
− ; Testimone_5
− ; − ; Tes_6 Tes_7
− ; Testimone_8
− ; Testimone_9
− ; Testimone_10
− ; tutti residenti in [...]”. Testimone_11
IN FATTO E DIRITTO
1. ed si sposavano il 25 Controparte_2 CP_1
gennaio 1992 e dal loro matrimonio nascevano due figlie,
(16.05.1992) e (28.04.1993) entrambe Tes_2 Tes_1
7 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non conviventi con i genitori.
Iniziato un procedimento di separazione dei coniugi il
Tribunale di Genova con sentenza n. 1067 del 17 aprile
2025 disponeva l'obbligo a carico di e a CP_1
favore della moglie il versamento Controparte_2
dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2025.
In motivazione il Tribunale riteneva che sussistesse fra i due coniugi una differenza reddituale superiore a 2-1
che giustificava un assegno per riequilibrio.
Infatti vi era un reddito medio da lavoro del marito di
2453,03 Euro al mese contro i 596,42 Euro al mese.
era pensionato dalla dichiarazione dei redditi del CP_1
2023 aveva percepito un reddito netto di Euro 24.684,00;
nel 2022 un reddito netto pari ad euro 34.370,00 e nel
2021 un reddito netto pari ad euro 40.242,00.
Inoltre, era proprietario: CP_1
-dell'immobile adibito originariamente a casa coniugale sito in Genova, Via Vesuvio n. 25/44;
-dell'immobile sito in La Thuile (Aosta), Via Piccolo San
Bernardo;
-dell'immobile sito in Genova, Via Milano 32/1;
-dell'immobile sito in Genova, Salita Angeli 15/5;
8 -dell'immobile sito in Roma, Via Degli Artisti 37, per cui aveva sostenuto ingenti spese ma che doveva essere di notevole valore.
Nel corso degli anni era stato pieno ed esclusivo CP_1
proprietario di ulteriori immobili siti in Genova, quali:
1) immobile sito in Genova, Via Lodi 2, oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
2) immobile sito in Genova, Via Canevari 80, di recente alienato a terzi.
La , ancor prima del matrimonio e sin dal 1991, CP_2
ancora minorenne, veniva a prestare attività lavorativa in favore della ditta “Cose di Carta di CO GE, con sede in Genova, Via Lodi 2. Successivamente, tale ditta veniva donata dal alla in data 19 dicembre CP_1 CP_2
2017.
La precisava che la donazione sarebbe avvenuta CP_1
allorquando lui, a causa della malattia, iniziò a fare fatica ad occuparsi dell'azienda e solo perché la CP_2
pretese la stessa donazione;
, per contro, CP_2
sosteneva di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione per l'attività lavorativa prestata presso la ditta del marito e di aver ricevuto una minimale contribuzione previdenziale solo sino alla seconda maternità, e dunque nel 1993.
Nel gennaio 2018 la avviava la propria attività CP_2
“Cose di Carta di Autuori Nunziata” con sede in Genova,
9 Via Lodi 2; tale attività, tuttavia, cessava nel febbraio
2023, quando veniva definitivamente estromessa dal possesso dei locali commerciali ove aveva esercitato la propria attività onde dare seguito al preannunciato esproprio per pubblica utilità.
A seguito della sopra citata procedura espropriativa l'indennizzo ex lege previsto veniva erogato al CP_1
quale proprietario dell'immobile interferito.
Nel mese di maggio 2023, la veniva assunta da CP_2
“ con mansioni di Parte_1
operaia-addetta alle pulizie, dapprima con contratto di lavoro subordinato e intermittente, a tempo determinato,
dal 11 maggio al 11 agosto 2023, contratto poi rinnovato per ulteriori mesi tre, e, successivamente, assunta, dalla medesima cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con medesime mansioni di addetta alle pulizie, dal 12 novembre 2023 sino al 12 maggio 2024,
allorquando il contratto cessava definitivamente.
Pertanto, dalla data del 13 maggio 2024, la era CP_2
priva di occupazione e faceva domanda per la disoccupazione
N.a.s.p.i.
La stessa aveva affermato di aver percepito, con riferimento all'anno 2022, un reddito netto pari ad euro
6.866,00; con riferimento all'anno 2021, un reddito pari ad euro 8.299,00; con riferimento all'anno 2020, un reddito pari ad euro 4.908,00.
10 era proprietaria di due immobili, quali: CP_2
- immobile sito in Genova, Via Benedetto da Porto 6,
acquistato per la complessiva somma di euro 80.000,00
pagata integralmente dal e che la l'aveva CP_1 CP_2
locata a terzi ricavando la somma annuale di euro 4.560,00;
- immobile sito in Genova, Salita Ca' dei Baghini 17,
acquistato per la complessiva somma di euro 62.000,00
pagata integralmente dal e concesso in comodato CP_1
d'uso gratuito alla figlia Testimone_1
La era domiciliata presso altra abitazione in CP_2
locazione e sosteneva mensilmente il canone di affitto di euro 380,00, oneri condominiali di euro 60,00, le utenze
(luce e gas) per circa euro 160,00, il vitto per circa euro 500,00 e le imposte (i.e. T.a.r.i.), per complessivi euro 7.700 circa all'anno.
3. proponeva appello contro la sentenza di CP_1
primo grado contestando l'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili a favore della moglie.
Sosteneva che la moglie percepiva redditi non dichiarati e che il giudice non aveva adeguatamente considerato le sue condizioni economiche e di salute.
I redditi dell'appellante dal 2023 erano pari ad euro
10.000,00 lordi e considerate le sue condizioni di salute,
erano sempre più intaccati dall'aumentare delle spese di cura e accudimento essendo affetto da una patologia
11 oncologica metastatica, residuando un reddito mensile netto di euro 793,16.
Non poteva sostenere un assegno di mantenimento di euro
700,00 in favore della moglie, di venticinque anni più
giovane e perfettamente in salute, che aveva abbandonato il tetto coniugale dal 06.02.2023 senza neppure comunicare al marito ed alle figlie la sua nuova residenza.
La situazione reddituale -patrimoniale a giudizio dell'appellante era la seguente:
- aveva anni 78, percepiva una pensione di euro 793,16
netti mensili;
- era affetto da “neoplasia prostatica (Gleason 4+5)
metastatica alla diagnosi con secondarismi ossei”, morbo di Parkinson, ostonecrosi, difficoltà di deambulazione,
affrontava annualmente spese mediche per euro 357,00,
necessitando di assistenza domiciliare h24;
-doveva pagare imposte di proprietà, spese condominiali e spese legali in relazione ad un immobile commerciale di 78
mq in Roma, che doveva essere liberato con la forza pubblica, in pessimo stato manutentivo, occupato senza alcun titolo da una società nullatenente;
-dalle locazioni degli altri due immobili in proprietà
siti in Genova percepiva euro 7.200,00 lordi l'anno, appena sufficienti a pagare le imposte derivanti dalla proprietà.
In particolare, risultava proprietario di:
12 - una casa familiare, di 90 mq, sita in Genova alla Via
Vesuvio n. 25/44, acquistata nel 1978 per euro 22.500,00;
-un appartamento di 40 mq, sito in Genova, alla Salita
Degli Angeli n. 15/5, ricevuto in eredità nel 2004, locato a terzi;
- un monolocale di 19 mq, sito in Genova, alla Via Milano
n. 32/1, acquistato nel 2015 per euro 25.000,00, locato a terzi;
- di un locale di 83 mq sito in Roma, alla Via Degli
Artisti n. 37, ricevuto in eredità, che aveva generato ingenti spese e, nello stato in cui si trovava, era invendibile in quanto il conduttore non esercitava alcuna attività all'interno dello stesso dal 2021 e lo deteneva senza titolo impedendo chiunque l'accesso.
-era comproprietario per 800/1000 di un appartamento di
40 mq a La Thuile, alla Via Piccolo San Beranrdo s.n.c.,
acquistato nel 2006 per euro 20.000,00, gravato da ipoteca ed invendibile in quanto sarebbe prima necessario esperire la divisione della comproprietà.
Controparte_2
- di 52 anni e perfettamente in salute pubblicando foto con il nuovo compagno;
- aveva lasciato il tetto coniugale in data 6 febbraio
2023 senza comunicare la nuova residenza al marito e alle figlie;
13 - aveva già locato l'immobile in cui viveva dal 10 ottobre
2022;
- aveva omesso di depositare la dichiarazione dei redditi
730/2024 e gli estratti conto di tutti i conti alla stessa intestati o cointestati e dagli unici estratti conto depositati risultava che mensilmente riceveva dal suo nuovo compagno il rimborso del canone di locazione pagato al locatore e non risultavano addebiti per le utenze non avendo di conseguenza alcun costo di locazione a carico.
Risultava proprietaria, da donazioni del marito avvenute durante il periodo di convivenza:
- una casetta indipendente con annesso giardino in Genova
(GE), alla Via Benedetto da Porto, acquistata in data
20.04.2014 per la complessiva somma di euro 80.000,00,
pagata integralmente dal marito, che veniva locata a terzi e dal quale l'appellata dichiarava di ricavare la somma annuale di euro 4.560,00
- un appartamento sito in Genova (GE), alla Salita Ca' dei
Baghini, acquistato in data 14.10.2014, per la complessiva somma di euro 62.000,00, integralmente pagata dal marito,
il quale aveva altresì sostenuto tutte le spese di ristrutturazione dell'immobile, destinato alla figlia e concesso in comodato d'uso gratuito alla stessa. Tes_1
- l'Azienda “Cose di carta” donata in data 19.12.2017 a rogito Dott. Notaio , registrato a Genova il Per_2
21.12.2017 al n. 20978 serie 1T che, all'epoca della
14 donazione, era stata valutata euro 140.000,00. La CP_2
dopo aver estromesso completamente il marito dall'attività
per motivi di salute, aveva deciso unilateralmente di cessarla, rinunciando al contributo del Comune per il trasferimento in altro luogo.
Durata del matrimonio
Il matrimonio era durato dal 1992 al 2023 errando il
Giudice di primo grado nell'averlo considerato sino al
2021.
Accudimento delle figlie
Il rapporto tra la madre e le figlie era conflittuale e la lavorava all'interno dell'azienda del marito in CP_2
qualità di collaboratrice familiare percependo gli utili derivante dall'attività.
4. si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello o in subordine la riduzione del contributo mensile al mantenimento a suo favore ad un importo non inferiore a 500,00 Euro mensili.
Riferiva che il marito, che come età era molto più grande di lei, era sempre stato un padre padrone e che quando lavorava nell'impresa familiare non la pagava né pagava i contributi
Le affermazioni che con la malattia del marito lo trattasse in modo violente erano false
La tesi che lei svolgesse lavoro in nero era avventata. Il
aveva preso come indennità di esproprio 232.490 CP_1
15 Euro dal Comune di Genova e doveva essere chiarita la situazione dell'immobile in Roma.
Esistevano notevoli difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro per una cinquantenne.
il suo lavoro a tempo indeterminato è cessata in data 12
luglio 2024 che negli anni precedenti le dava reddito netto annuale medio pari a € 6.691,00.
ha inoltre appena cessato di percepire la NASPI di 300
Euro
Era' proprietaria di due immobili pagati dal marito ma si trattava di monolocali che il marito ha comprato con l'eredità della madre al fine di mandarci ad abitare le figlie. Tanto che aveva fatto stipulare con la figlia un comodato trentennale. Tes_1
Lei risulta condebitrice di un mutuo di ancora circa 60.000
Euro.
Era disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado ove prevedeva un contributo al mantenimento della moglie superiore a 300,00 Euro mensili.
5.L'appellante faceva notare che la ha depositato Pt_2
dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024 da cui risulta che la stessa ha percepito redditi per 16.650,00 Euro
complessivi pari ad un reddito netto mensile di 1.372,83,
reddito paragonabile al suo.
16 Non vi sono quindi i presupposti per un riconoscimento di un assegno di mantenimento e presentava una nuova istanza di sospensiva.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 19 novembre 2025, Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
6.Sicuramente negli anni passati il era CP_1
economicamente in una condizione economica nettamente migliore rispetto alla moglie ma ora indiscutibilmente la sua situazione è drasticamente peggiorata.
Lo stesso ha 78 anni ed è pensionato.
Per l'età e per il suo stato di salute, risulta essere affetto da ipertensione, morbo di Parkinson, osteoporosi,
asma allergico, tumore prostatico con metastasi, è da escludere che possa svolgere altri lavori e sicuramente andrà incontro ad ingenti e crescenti spese per assistenza.
Nel 2024 (da 730 2025) ha percepito 10.118,00 Euro lorde di pensione , le detrazioni sono superiori al reddito quindi questo reddito da pensione è netto.
Si deve aggiungere inoltre il reddito da canoni di locazione di 7.200,00 Euro lorde, che dedotta la cedolare secca di 720,00 € diventa 6.480,00 Euro netti.
In totale il ha entrate nette di 16.598,00 Euro CP_1
pari a 1.383,16 Euro per 12 mensilità.
17 La dichiara per il 2024 (certificazione unica 2025 CP_2
e dichiarazione dei redditi) :
-5.162,56 Euro dalla da lavoro - Parte_1
dipendente a tempo determinato,
-2.833,53 Euro dall'Istituto Nazionale
-909,99 Euro da Parte_3
-4560,00 Euro da canone di locazione.
In totale 13.466 Euro con una imposta netta di 372,00 Euro,
addizionale regionale di 110,00 Euro, 958,00 Euro di cedolare secca, in totale 12.096,00 netti, paria 1.002,15
Euro netti al mese.
E' vero che si tratta di rapporti di lavoro a tempo determinato e che il rapporto di lavoro con la
[...]
è cessato. Ma è anche vero che la ha Parte_1 CP_2
ancora una capacità lavorativa avendo 52 anni ed ha una lunga esperienza lavorativa prima con l'impresa del marito, poi come titolare della stessa ed infine con le altre attività lavorative. Non è quindi paragonabile ad una persona che si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro.
Il patrimonio immobiliare del risulta sicuramente CP_1
superiore ma è anche vero che l'immobile in Roma presenta seri problemi con il conduttore moroso LD S.r.l. e che allo stato non risulta che tale conduttore abbia liberato l'immobile o pagati i canoni di locazione arretrati di
Euro 67.481,00.
18 Si deve anche tenere conto che la ha ricevuto non CP_2
poco dal marito in pendenza del matrimonio in quanto lo stesso le ha donato sia l'impresa con cui fino ad allora la famiglia si era almeno in parte mantenuta, sia due appartamenti, anche se solo uno è locato perché l'altro è
in comodato ad una figlia.
Dando il giusto rilievo alle crescenti spese che il CP_1
dovrà affrontare per le sue malattie ritiene la Corte che la differenza patrimoniale fra i due coniugi giustifichi il riconoscimento di un contributo di mantenimento a favore della moglie ma che questo debba essere ridotto a 300,00
Euro mensile a partire dal deposito della presente sentenza.
Si compensano le spese legali del giudizio data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da CP_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova con sentenza n.
1067 del 17 aprile 2025 in accoglimento parziale
dell'appello determina a partire dalla data della
pubblicazione della presente sentenza il contributo
19 mensile al mantenimento a carico di ed a CP_1
favore di in Euro 300,00 al mese Controparte_2
rivalutabili annualmente in agli indici ISTAT.
Spese del giudizio di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti
Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: Separazione giudiziale
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Joelle CP_1
Piccinino presso il cui studio sito in Milano, Via Fontana,
22 è elettivamente domiciliato come da procura in atti
- appellante -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
IM ST presso il cui studio sito in
Genova, Via B. Bosco, 45/1 è elettivamente domiciliata come da procura in atti
- appellato –
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
1 “IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA: dichiarare che non sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento a carico del marito EX ART. 89 C.P.C.: accertata la violazione dell'art. 89 c.p.c., condannare parte appellata ad un congruo risarcimento dei danni in favore dell'appellante
IN VIA ISTRUTTORIA: occorrendo, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che ha abbandonato il tetto Controparte_2
coniugale in data 06.02.2023 ed ha rifiutato di comunicare al marito ove è attualmente domiciliata;
2. Vero che ha aperto la porta della casa Controparte_2
coniugale in data 26.06.23 con le chiavi in suo possesso ed è entrata con un uomo dicendo che era un amico e che doveva prendere dei vestiti;
3. Vero che ha cambiato numero telefonico Controparte_2
senza comunicare al marito ed alle figlie il nuovo numero;
4. Vero che dal 2022 rifiutava di Controparte_2
accompagnare il marito alle visite mediche
5. Vero che dopo la donazione in suo Controparte_2
favore dell'azienda, dal gennaio 2018 rifiutava di accompagnare il marito alle visite e lo insultava;
6. Vero che nel novembre 2019 ha dato un Controparte_2
pugno ad , il quale ha chiesto l'intervento CP_1
della Forza Pubblica.
Si indicano a testi:
- residente in [...], alla Salita Ca' Testimone_1
dei Baghini n. 15;
2 - residente in [...]
n. 25, int. 5.
Con riguardo alle prove orali ex adverso richieste se ne deduce l'inammissibilità per i seguenti motivi:
1. Il capitolo è generico e valutativo;
2. La circostanza è pacifica ed irrilevante;
3. Il capitolo è generico e valutativo ed irrilevante;
4. Il capitolo è generico, valutativo ed irrilevante;
5. Il capitolo è generico e valutativo;
6. È pacifico che il Sig. sia stato ospitato nel CP_1
2020 a Camogli, presso l'abitazione della Sig.ra Per_1
– sua cognata - per le ragioni - del resto
[...]
irrilevanti non essendo stata da alcuno dei coniugi richiesto l'addebito – già esplicitate nel ricorso introduttivo e ribadite nel presente atto, legate ai comportamenti della resistente;
7. Il capitolo è generico e, in ogni caso, irrilevante;
8.
La circostanza è pacifica e comunque irrilevante;
9. Il capitolo è generico e del tutto irrilevante;
10. La circostanza è del tutto irrilevante in considerazione del fatto che è pacifico e documentale che la Sig.ra viva stabilmente in altra abitazione da CP_2
lei stessa locata nel novembre 2022.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle prove ex adverso dedotte si chiede ammissione di prova contraria con i seguenti testi:
- residente in [...], alla Salita Ca' Testimone_1
dei Baghini n. 15;
3 - residente in [...]
n. 25, int. 5.
Si reitera la richiesta di interrogazione all'Anagrafe
tributaria affinché fornisca gli estratti completi dal
01.01.2021 a oggi dei conti correnti, conti titoli, polizze e carte di credito intestati o cointestati a CP_2
.
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite, competenze e compensi professionali di difesa e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adìta, disattesa ogni
contraria istanze ed eccezione, rigettate le istanze
tutte, anche istruttorie, dell'appellante, così
provvedere:
1) in via principale: rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato, in fatto ed in diritto,
per i motivi tutti sopra esposti e, per l'effetto,
confermare la sentenza ex adverso impugnata;
2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi
di parziale riforma della sentenza impugnata, porre a
carico del marito, sig. l'obbligo di CP_1
corrispondere alla moglie, sig.ra a Controparte_2
titolo di contributo al mantenimento del coniuge, la somma
mensile di € 500,00/mese ovvero quella ritenuta adeguata
sulla base degli elementi dedotti in atti ed emergendi in
corso di causa, rivalutabile annualmente nella misura
della variazione dell'indice del costo della vita
accertata dall'ISTAT, il tutto automaticamente e senza
4 alcuna richiesta da parte della moglie, da versarsi entro
il giorno dieci di ogni mese, con decorrenza dalla relativa
domanda in giudizio della moglie (maggio 2024 - data della
comparsa di costituzione nel giudizio nanti il CP_2
Tribunale) ovvero dalla data emergenda in esito al
procedimento di correzione dell'errore materiale n. 1764-
1/2024 r.g. pendente nanti Il Tribunale di Genova, Dott.
D. Pellegrini.
Con vittoria di compensi professionali, rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge”.
In via istruttoria, si chiede che Codesta Ecc.ma Corte
Voglia:
− ordinare, ai sensi dell'art. 210 e/o 213 c.p.c.:
- al sig. e/o al Tribunale di Roma in CP_1
persona del Ministro pro tempore, l'esibizione e/o l'acquisizione degli atti esecutivi relativi alla/alle azione/i espropriative intraprese dall'appellante con riferimento alla sentenza n. 5348/2024 del Tribunale di
Roma, Giudice Dott.ssa Roberta Nardone (datata 18/03/2024
– pubblicata il 25/03/2024);
- al sig. e/o all'Agenzia delle Entrate, CP_1
l'esibizione dell'anagrafe dei rapporti tributari e finanziari del sig. ivi comprese copie degli CP_1
atti soggetti a imposta di registro con riferimento agli immobili di sua proprietà ubicati su tutto il territorio nazionale.
Sempre in via istruttoria, si reiterano, ove ritenute rilevanti e ammissibili, le istanze di prova orale già
5 dedotte nel primo grado di giudizio e si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che nel corso della vita coniugale con il sig.
è sempre stata la sola sig.ra CP_1 CP_2
a farsi carico della cura della famiglia, delle
[...]
figlie e della casa coniugale?
2. Vero che la sig.ra ha lavorato per la Controparte_2
“Ditta Cose di Carta di , con sede in CP_1
Genova, Via Lodi n. 2, ininterrottamente dal 1991 sino al
31/12/2017?
3. Vero che la sig.ra nel corso degli Controparte_2
anni di vita coniugale con il sig. e sin a CP_1
quando il marito ne è stato proprietario, si è occupata
essa sola e personalmente della manutenzione ordinaria
degli immobili di proprietà del marito in Genova e in La
Thuile?
4. Vero che la sig.ra nel corso degli Controparte_2
anni di vita coniugale con il sig. si è CP_1
occupata anche in prima persona e concretamente della
realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria
dell'immobile di proprietà del marito in La Thuile?
5. Vero che la moglie ha sempre prestato la dovuta
assistenza, morale e materiale e sotto ogni profilo, anche
sanitario, al marito?
6. Vero che il sig. nel mese di agosto 2020 CP_1
abbandonava la moglie ed il tetto coniugale e si trasferiva
in Camogli presso l'abitazione della sig.ra Per_1
?
[...]
6
7. Vero che il sig. nei mesi estivi CP_1
trascorreva periodi di vacanza presso la sua abitazione in
La Thuile in compagnia della sig.ra e Persona_1
all'insaputa della moglie?
8. Vero che il sig. faceva rientro presso CP_1
la casa coniugale nel mese di marzo 2021?
9. Vero che, dopo il suo rientro presso l'abitazione
coniugale, il sig. chiedeva con insistenza CP_1
alla moglie di andare via di casa in quanto di sua
proprietà ed in regime di separazione dei beni?
10. Vero che in data 11/03/2024 la sig.ra Controparte_2
non riusciva ad accedere nella casa coniugale in quanto le
chiavi della stessa in suo possesso risultavano inidonee?
Si indicano quali testi, anche in controprova sui capitoli ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi da Codesta
Ecc.ma Corte, i sig.ri:
− ; Testimone_3
− ; Tes_4
− ; Testimone_5
− ; − ; Tes_6 Tes_7
− ; Testimone_8
− ; Testimone_9
− ; Testimone_10
− ; tutti residenti in [...]”. Testimone_11
IN FATTO E DIRITTO
1. ed si sposavano il 25 Controparte_2 CP_1
gennaio 1992 e dal loro matrimonio nascevano due figlie,
(16.05.1992) e (28.04.1993) entrambe Tes_2 Tes_1
7 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non conviventi con i genitori.
Iniziato un procedimento di separazione dei coniugi il
Tribunale di Genova con sentenza n. 1067 del 17 aprile
2025 disponeva l'obbligo a carico di e a CP_1
favore della moglie il versamento Controparte_2
dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal luglio 2025.
In motivazione il Tribunale riteneva che sussistesse fra i due coniugi una differenza reddituale superiore a 2-1
che giustificava un assegno per riequilibrio.
Infatti vi era un reddito medio da lavoro del marito di
2453,03 Euro al mese contro i 596,42 Euro al mese.
era pensionato dalla dichiarazione dei redditi del CP_1
2023 aveva percepito un reddito netto di Euro 24.684,00;
nel 2022 un reddito netto pari ad euro 34.370,00 e nel
2021 un reddito netto pari ad euro 40.242,00.
Inoltre, era proprietario: CP_1
-dell'immobile adibito originariamente a casa coniugale sito in Genova, Via Vesuvio n. 25/44;
-dell'immobile sito in La Thuile (Aosta), Via Piccolo San
Bernardo;
-dell'immobile sito in Genova, Via Milano 32/1;
-dell'immobile sito in Genova, Salita Angeli 15/5;
8 -dell'immobile sito in Roma, Via Degli Artisti 37, per cui aveva sostenuto ingenti spese ma che doveva essere di notevole valore.
Nel corso degli anni era stato pieno ed esclusivo CP_1
proprietario di ulteriori immobili siti in Genova, quali:
1) immobile sito in Genova, Via Lodi 2, oggetto di espropriazione per pubblica utilità;
2) immobile sito in Genova, Via Canevari 80, di recente alienato a terzi.
La , ancor prima del matrimonio e sin dal 1991, CP_2
ancora minorenne, veniva a prestare attività lavorativa in favore della ditta “Cose di Carta di CO GE, con sede in Genova, Via Lodi 2. Successivamente, tale ditta veniva donata dal alla in data 19 dicembre CP_1 CP_2
2017.
La precisava che la donazione sarebbe avvenuta CP_1
allorquando lui, a causa della malattia, iniziò a fare fatica ad occuparsi dell'azienda e solo perché la CP_2
pretese la stessa donazione;
, per contro, CP_2
sosteneva di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione per l'attività lavorativa prestata presso la ditta del marito e di aver ricevuto una minimale contribuzione previdenziale solo sino alla seconda maternità, e dunque nel 1993.
Nel gennaio 2018 la avviava la propria attività CP_2
“Cose di Carta di Autuori Nunziata” con sede in Genova,
9 Via Lodi 2; tale attività, tuttavia, cessava nel febbraio
2023, quando veniva definitivamente estromessa dal possesso dei locali commerciali ove aveva esercitato la propria attività onde dare seguito al preannunciato esproprio per pubblica utilità.
A seguito della sopra citata procedura espropriativa l'indennizzo ex lege previsto veniva erogato al CP_1
quale proprietario dell'immobile interferito.
Nel mese di maggio 2023, la veniva assunta da CP_2
“ con mansioni di Parte_1
operaia-addetta alle pulizie, dapprima con contratto di lavoro subordinato e intermittente, a tempo determinato,
dal 11 maggio al 11 agosto 2023, contratto poi rinnovato per ulteriori mesi tre, e, successivamente, assunta, dalla medesima cooperativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con medesime mansioni di addetta alle pulizie, dal 12 novembre 2023 sino al 12 maggio 2024,
allorquando il contratto cessava definitivamente.
Pertanto, dalla data del 13 maggio 2024, la era CP_2
priva di occupazione e faceva domanda per la disoccupazione
N.a.s.p.i.
La stessa aveva affermato di aver percepito, con riferimento all'anno 2022, un reddito netto pari ad euro
6.866,00; con riferimento all'anno 2021, un reddito pari ad euro 8.299,00; con riferimento all'anno 2020, un reddito pari ad euro 4.908,00.
10 era proprietaria di due immobili, quali: CP_2
- immobile sito in Genova, Via Benedetto da Porto 6,
acquistato per la complessiva somma di euro 80.000,00
pagata integralmente dal e che la l'aveva CP_1 CP_2
locata a terzi ricavando la somma annuale di euro 4.560,00;
- immobile sito in Genova, Salita Ca' dei Baghini 17,
acquistato per la complessiva somma di euro 62.000,00
pagata integralmente dal e concesso in comodato CP_1
d'uso gratuito alla figlia Testimone_1
La era domiciliata presso altra abitazione in CP_2
locazione e sosteneva mensilmente il canone di affitto di euro 380,00, oneri condominiali di euro 60,00, le utenze
(luce e gas) per circa euro 160,00, il vitto per circa euro 500,00 e le imposte (i.e. T.a.r.i.), per complessivi euro 7.700 circa all'anno.
3. proponeva appello contro la sentenza di CP_1
primo grado contestando l'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili a favore della moglie.
Sosteneva che la moglie percepiva redditi non dichiarati e che il giudice non aveva adeguatamente considerato le sue condizioni economiche e di salute.
I redditi dell'appellante dal 2023 erano pari ad euro
10.000,00 lordi e considerate le sue condizioni di salute,
erano sempre più intaccati dall'aumentare delle spese di cura e accudimento essendo affetto da una patologia
11 oncologica metastatica, residuando un reddito mensile netto di euro 793,16.
Non poteva sostenere un assegno di mantenimento di euro
700,00 in favore della moglie, di venticinque anni più
giovane e perfettamente in salute, che aveva abbandonato il tetto coniugale dal 06.02.2023 senza neppure comunicare al marito ed alle figlie la sua nuova residenza.
La situazione reddituale -patrimoniale a giudizio dell'appellante era la seguente:
- aveva anni 78, percepiva una pensione di euro 793,16
netti mensili;
- era affetto da “neoplasia prostatica (Gleason 4+5)
metastatica alla diagnosi con secondarismi ossei”, morbo di Parkinson, ostonecrosi, difficoltà di deambulazione,
affrontava annualmente spese mediche per euro 357,00,
necessitando di assistenza domiciliare h24;
-doveva pagare imposte di proprietà, spese condominiali e spese legali in relazione ad un immobile commerciale di 78
mq in Roma, che doveva essere liberato con la forza pubblica, in pessimo stato manutentivo, occupato senza alcun titolo da una società nullatenente;
-dalle locazioni degli altri due immobili in proprietà
siti in Genova percepiva euro 7.200,00 lordi l'anno, appena sufficienti a pagare le imposte derivanti dalla proprietà.
In particolare, risultava proprietario di:
12 - una casa familiare, di 90 mq, sita in Genova alla Via
Vesuvio n. 25/44, acquistata nel 1978 per euro 22.500,00;
-un appartamento di 40 mq, sito in Genova, alla Salita
Degli Angeli n. 15/5, ricevuto in eredità nel 2004, locato a terzi;
- un monolocale di 19 mq, sito in Genova, alla Via Milano
n. 32/1, acquistato nel 2015 per euro 25.000,00, locato a terzi;
- di un locale di 83 mq sito in Roma, alla Via Degli
Artisti n. 37, ricevuto in eredità, che aveva generato ingenti spese e, nello stato in cui si trovava, era invendibile in quanto il conduttore non esercitava alcuna attività all'interno dello stesso dal 2021 e lo deteneva senza titolo impedendo chiunque l'accesso.
-era comproprietario per 800/1000 di un appartamento di
40 mq a La Thuile, alla Via Piccolo San Beranrdo s.n.c.,
acquistato nel 2006 per euro 20.000,00, gravato da ipoteca ed invendibile in quanto sarebbe prima necessario esperire la divisione della comproprietà.
Controparte_2
- di 52 anni e perfettamente in salute pubblicando foto con il nuovo compagno;
- aveva lasciato il tetto coniugale in data 6 febbraio
2023 senza comunicare la nuova residenza al marito e alle figlie;
13 - aveva già locato l'immobile in cui viveva dal 10 ottobre
2022;
- aveva omesso di depositare la dichiarazione dei redditi
730/2024 e gli estratti conto di tutti i conti alla stessa intestati o cointestati e dagli unici estratti conto depositati risultava che mensilmente riceveva dal suo nuovo compagno il rimborso del canone di locazione pagato al locatore e non risultavano addebiti per le utenze non avendo di conseguenza alcun costo di locazione a carico.
Risultava proprietaria, da donazioni del marito avvenute durante il periodo di convivenza:
- una casetta indipendente con annesso giardino in Genova
(GE), alla Via Benedetto da Porto, acquistata in data
20.04.2014 per la complessiva somma di euro 80.000,00,
pagata integralmente dal marito, che veniva locata a terzi e dal quale l'appellata dichiarava di ricavare la somma annuale di euro 4.560,00
- un appartamento sito in Genova (GE), alla Salita Ca' dei
Baghini, acquistato in data 14.10.2014, per la complessiva somma di euro 62.000,00, integralmente pagata dal marito,
il quale aveva altresì sostenuto tutte le spese di ristrutturazione dell'immobile, destinato alla figlia e concesso in comodato d'uso gratuito alla stessa. Tes_1
- l'Azienda “Cose di carta” donata in data 19.12.2017 a rogito Dott. Notaio , registrato a Genova il Per_2
21.12.2017 al n. 20978 serie 1T che, all'epoca della
14 donazione, era stata valutata euro 140.000,00. La CP_2
dopo aver estromesso completamente il marito dall'attività
per motivi di salute, aveva deciso unilateralmente di cessarla, rinunciando al contributo del Comune per il trasferimento in altro luogo.
Durata del matrimonio
Il matrimonio era durato dal 1992 al 2023 errando il
Giudice di primo grado nell'averlo considerato sino al
2021.
Accudimento delle figlie
Il rapporto tra la madre e le figlie era conflittuale e la lavorava all'interno dell'azienda del marito in CP_2
qualità di collaboratrice familiare percependo gli utili derivante dall'attività.
4. si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2
dell'appello o in subordine la riduzione del contributo mensile al mantenimento a suo favore ad un importo non inferiore a 500,00 Euro mensili.
Riferiva che il marito, che come età era molto più grande di lei, era sempre stato un padre padrone e che quando lavorava nell'impresa familiare non la pagava né pagava i contributi
Le affermazioni che con la malattia del marito lo trattasse in modo violente erano false
La tesi che lei svolgesse lavoro in nero era avventata. Il
aveva preso come indennità di esproprio 232.490 CP_1
15 Euro dal Comune di Genova e doveva essere chiarita la situazione dell'immobile in Roma.
Esistevano notevoli difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro per una cinquantenne.
il suo lavoro a tempo indeterminato è cessata in data 12
luglio 2024 che negli anni precedenti le dava reddito netto annuale medio pari a € 6.691,00.
ha inoltre appena cessato di percepire la NASPI di 300
Euro
Era' proprietaria di due immobili pagati dal marito ma si trattava di monolocali che il marito ha comprato con l'eredità della madre al fine di mandarci ad abitare le figlie. Tanto che aveva fatto stipulare con la figlia un comodato trentennale. Tes_1
Lei risulta condebitrice di un mutuo di ancora circa 60.000
Euro.
Era disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado ove prevedeva un contributo al mantenimento della moglie superiore a 300,00 Euro mensili.
5.L'appellante faceva notare che la ha depositato Pt_2
dichiarazione dei redditi 2025 per il 2024 da cui risulta che la stessa ha percepito redditi per 16.650,00 Euro
complessivi pari ad un reddito netto mensile di 1.372,83,
reddito paragonabile al suo.
16 Non vi sono quindi i presupposti per un riconoscimento di un assegno di mantenimento e presentava una nuova istanza di sospensiva.
Le parti esponevano le loro difese e conclusioni all'udienza del 19 novembre 2025, Sostituita dalla trattazione scritta;
all'esito la Corte decideva la causa in camera di consiglio.
6.Sicuramente negli anni passati il era CP_1
economicamente in una condizione economica nettamente migliore rispetto alla moglie ma ora indiscutibilmente la sua situazione è drasticamente peggiorata.
Lo stesso ha 78 anni ed è pensionato.
Per l'età e per il suo stato di salute, risulta essere affetto da ipertensione, morbo di Parkinson, osteoporosi,
asma allergico, tumore prostatico con metastasi, è da escludere che possa svolgere altri lavori e sicuramente andrà incontro ad ingenti e crescenti spese per assistenza.
Nel 2024 (da 730 2025) ha percepito 10.118,00 Euro lorde di pensione , le detrazioni sono superiori al reddito quindi questo reddito da pensione è netto.
Si deve aggiungere inoltre il reddito da canoni di locazione di 7.200,00 Euro lorde, che dedotta la cedolare secca di 720,00 € diventa 6.480,00 Euro netti.
In totale il ha entrate nette di 16.598,00 Euro CP_1
pari a 1.383,16 Euro per 12 mensilità.
17 La dichiara per il 2024 (certificazione unica 2025 CP_2
e dichiarazione dei redditi) :
-5.162,56 Euro dalla da lavoro - Parte_1
dipendente a tempo determinato,
-2.833,53 Euro dall'Istituto Nazionale
-909,99 Euro da Parte_3
-4560,00 Euro da canone di locazione.
In totale 13.466 Euro con una imposta netta di 372,00 Euro,
addizionale regionale di 110,00 Euro, 958,00 Euro di cedolare secca, in totale 12.096,00 netti, paria 1.002,15
Euro netti al mese.
E' vero che si tratta di rapporti di lavoro a tempo determinato e che il rapporto di lavoro con la
[...]
è cessato. Ma è anche vero che la ha Parte_1 CP_2
ancora una capacità lavorativa avendo 52 anni ed ha una lunga esperienza lavorativa prima con l'impresa del marito, poi come titolare della stessa ed infine con le altre attività lavorative. Non è quindi paragonabile ad una persona che si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro.
Il patrimonio immobiliare del risulta sicuramente CP_1
superiore ma è anche vero che l'immobile in Roma presenta seri problemi con il conduttore moroso LD S.r.l. e che allo stato non risulta che tale conduttore abbia liberato l'immobile o pagati i canoni di locazione arretrati di
Euro 67.481,00.
18 Si deve anche tenere conto che la ha ricevuto non CP_2
poco dal marito in pendenza del matrimonio in quanto lo stesso le ha donato sia l'impresa con cui fino ad allora la famiglia si era almeno in parte mantenuta, sia due appartamenti, anche se solo uno è locato perché l'altro è
in comodato ad una figlia.
Dando il giusto rilievo alle crescenti spese che il CP_1
dovrà affrontare per le sue malattie ritiene la Corte che la differenza patrimoniale fra i due coniugi giustifichi il riconoscimento di un contributo di mantenimento a favore della moglie ma che questo debba essere ridotto a 300,00
Euro mensile a partire dal deposito della presente sentenza.
Si compensano le spese legali del giudizio data la reciproca soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno
2003 n. 196 art. 53.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o
diversa istanza sull'appello proposto da CP_1
contro la sentenza del Tribunale di Genova con sentenza n.
1067 del 17 aprile 2025 in accoglimento parziale
dell'appello determina a partire dalla data della
pubblicazione della presente sentenza il contributo
19 mensile al mantenimento a carico di ed a CP_1
favore di in Euro 300,00 al mese Controparte_2
rivalutabili annualmente in agli indici ISTAT.
Spese del giudizio di appello compensate.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza
siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in
essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n.
196 art. 53.
Genova lì 20 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
20