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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4435 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 07/04/1974; Parte_1
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 08/02/1979; Controparte_1
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 06/11/1968; Controparte_2
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 29/01/1999; Controparte_3
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 23/10/1994; Controparte_4
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 13/09/1993; Parte_2
, nato in [...]/SP, Brasile, in data 11/08/1995; Parte_3
, nata in [...]/SP, Brasile, in data 11/02/1977, in proprio e Persona_1 Parte_4 in qualità di titolare della responsabilità genitoriale di , nato il [...], in Persona_2
Natanya, Israele, e di , nata il [...], in [...], Israele;
Persona_3 tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Giovanni Bonato, presso il cui studio domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_5 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_5 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_4
nato a [...] il giorno 08.10.1890 ed emigrato in Brasile, il quale non aveva
[...] mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che (o o Parte_5 Persona_5
ha contratto matrimonio con in data 01/06/1912. Persona_6 Controparte_6
Dall'unione coniugale tra (o o e Parte_5 Persona_5 Persona_6 sono nati tre figli: Controparte_6
nato in data [...], nato in data [...], e Persona_7 Persona_8 Per_9
nato in data [...].
[...]
Discendenza di Persona_7
ha contratto matrimonio con in data 30/01/1937 e
[...] Persona_10 dalla loro unione coniugale è nata in data [...]. Persona_11
in data 05/12/1965, ha contratto matrimonio con e dalla loro Persona_11 Controparte_7 unione coniugale sono nati due figli: , nato in data [...], ed Persona_12 [...]
, odierna ricorrente, nata in data [...]. Persona_13
Discendenza di Persona_12
Dall'unione di con è nato, in data Persona_12 Persona_14
11/08/1995, , odierno ricorrente. Parte_3
Discendenza di Persona_13
ha contratto matrimonio, in data 26/09/1992, con
[...] Controparte_8
e dalla loro unione coniugale sono nati due figli: , odierno
[...] Controparte_4 ricorrente, nato in data [...], e , odierno ricorrente, nato in [...] Controparte_3
29/01/1999.
Discendenza di Persona_8 ha contratto matrimonio con in data 25/09/1937 e dalla
[...] Persona_15 loro unione coniugale è nato, in data 19/07/1938, . Persona_16
Quest'ultimo ha contratto matrimonio, in data 06/12/1960, con e dalla loro unione Parte_6 coniugale è nato, in data 14/09/1963, Persona_17
2 ha contratto matrimonio con , in data Persona_17 Persona_18 Pt_2
31/10/1992, e dalla loro unione coniugale è nata , odierna ricorrente, in data Parte_2 Parte_2
13/09/1993.
Discendenza di Persona_9 ha contratto matrimonio con in data 05/09/1946, e dalla loro
[...] Persona_19 unione coniugale è nata, in data 21/05/1950, Persona_20
Quest'ultima ha contratto matrimonio con in data 06/09/1972, e dalla loro Controparte_9 unione coniugale sono nate tre figlie: odierna ricorrente, nata in [...] Parte_1
07/04/1974, odierna ricorrente, nata in data [...], e Persona_21 [...]
odierna ricorrente, nata in data [...]. Controparte_1
Discendenza di Persona_21 ha contratto matrimonio con in data
[...] Controparte_10
11/07/2009, e dalla loro unione coniugale sono nati due figli, odierni ricorrenti: , Persona_2 nato in data [...], e , nata in data [...]. Persona_3
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_7
d'Italia di San PA (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_7 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_5 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via preliminare, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna;
in via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede nulla ha opposto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza dell'01 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte
Costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le
3 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di ON (KR), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino Persona_4 agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun
4 ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_7
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_8 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San
PA (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la natura delle questioni trattate Controparte_5 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
5 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_5 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 12.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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