Ordinanza cautelare 8 aprile 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado Vecchio, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto e Elisabetta Ciulla, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Molfetta e Silvio Giardiniero, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
per l’annullamento,
- delle risultanze della Selezione interna per progressione tra le aree ex art. 13, commi 6, 7 e 8 CCNL 16.11.2022 riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, approvato dal Comune di Lecce, Settore Risorse Umane, con la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- in data 17.07.2024 e indetto con la D.D. in data 18.07.2024, integrato e rettificato con Determinazione n. -OMISSIS-in data 13.08.2024, e segnatamente, per quanto di interesse:
- della Determinazione dirigenziale n° -OMISSIS- in data 23.12.2024, pubblicata all’albo pretorio dal 27.12.2024 sino al 15.01.2025, con la quale sono stati approvati i verbali delle varie commissioni esaminatrici, tra i quali i Verbali nn. -OMISSIS-, relativi alla selezione per l’Area funzionari ed Elevata Qualificazione ( ex Cat. D)Profilo Amministrativo Ufficio TARI, nonché le graduatorie finali, compresa quella relativa al CDR 3 Ufficio TARI per n° posti 1, e proclamato il relativo vincitore;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra, nelle parti di interesse, delle Schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e dell’Avviso di selezione in data 18.07.2024 come rettificato con la D.D. n. -OMISSIS-in data 13.08.2024, anche con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2026 il dott. SO BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 291 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 24.02.2025 e depositato il 20.03.2025, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, delle risultanze della Selezione interna per progressione tra le aree ex art. 13 commi 6,7 e 8 CCNL 16.11.2022 riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, approvato dal Comune di Lecce, Settore Risorse Umane, con la Determina Dirigenziale n. -OMISSIS- in data 17.07.2024 e indetto con la D.D. in data 18/7/2024, integrato e rettificato con Determinazione n. -OMISSIS-in data 13.08.2024, e segnatamente, per quanto di interesse: a) della Determinazione dirigenziale n° -OMISSIS- in data 23.12.2024, pubblicata all’albo pretorio dal 27.12.2024 sino al 15.01.2025, con la quale sono stati approvati i verbali delle varie commissioni esaminatrici, tra i quali i Verbali nn. -OMISSIS-, relativi alla selezione per l’Area funzionari ed Elevata Qualificazione (ex Cat. D)Profilo Amministrativo Ufficio TARI, nonché le graduatorie finali, compresa quella relativa al CDR 3 Ufficio TARI per n° posti 1, e proclamato il relativo vincitore; b) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed, ove occorra, nelle parti di interesse, delle Schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e dell’Avviso di selezione in data 18/7/2024 come rettificato con la D.D. n. -OMISSIS-in data 13.08.2024, anche con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli dei candidati ”.
1.1. In sintesi, con un’unica doglianza, la parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito quanto al requisito dell’ “esperienza maturata nell’area di provenienza (massimo 40 punti)” di cui all’art. art. 3, lett. a) del regolamento per la disciplina della progressione tra le aree (cfr. doc. 5 della parte ricorrente) e di cui all’art. 5, lett. a) dell’avviso di selezione del 17.07.2024, come integrato in data 13.08.2024, in quanto – a differenza di quanto sostenuto dall’ente locale – non era richiesta dall’avviso alcuna documentazione a comprova del predetto requisito e comunque l’Amministrazione – in forza dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990 – avrebbe dovuto tenere conto dell’esperienza lavorativa specifica, quantomeno a far data dal 28.03.2011 e sino a tutto il 2015, in quanto risultante dalle formali determinazioni adottate dalla stessa Amministrazione che ha indetto la selezione (cfr. Determinazioni Dirigenziali del Settore Tributi e Fiscalità Locale del Comune di Lecce n° 10 in data 28.03.2011, ed alla n° 1 in data 21.01.2014 prodotte agli atti).
2. In data 25.03.2025, con atto di mero stile, si è costituita la parte controinteressata che, con memoria depositata il 02.04.2025, ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. In data 03.04.2025, si è costituito l’ente locale intimato con memoria ove ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. All’esito dell’udienza camerale del 07.04.2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare e ha ordinato all’Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
5. In vista dell’udienza pubblica, l’ente locale resistente ha depositato la determinazione n. -OMISSIS- del 29.04.2025 con cui all’esito della nuova istruttoria operata dalla Commissione esaminatrice, dietro input giurisdizionale, ha dichiarato vincitrice la parte ricorrente e ha riformulato la graduatoria di merito.
6. Sempre in vista dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ha depositato il contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla stessa sottoscritto con l’ente locale resistente; la parte resistente – di contro – ha ridepositato, in sostanza, la medesima memoria già prodotta in fase cautelare.
7. All’udienza pubblica del 09.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene che con riguardo all’atto introduttivo in esame – alla luce della nuova determinazione n. -OMISSIS- del 29.04.2025, pienamente satisfattiva per la parte ricorrente – debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
8.1. Invero, com’è noto, la cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., è caratterizzata dalla piena ed integrale soddisfazione delle pretese azionate da parte ricorrente, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni assunte dall’Amministrazione, sicché può essere pronunciata nel caso in cui l’odierna parte ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite. Ciò la distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che, invece, si verifica quando, pur senza il conseguimento del bene della vita perseguito, l’eventuale accoglimento del ricorso comunque non produrrebbe più alcuna utilità alla parte ricorrente, facendo venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. V, 26 ottobre 2020, n. 6485; T.A.R. Parma Emilia-Romagna sez. I, 21/11/2025, (ud. 19/11/2025- dep. 21/11/2025) – sentenza n. 503).
8.2. Ciò chiarito, va altresì evidenziato che l’ormai costante orientamento giurisprudenziale ritiene che: “ la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell’Amministrazione resistente (remand), non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito - come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio -, ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell’Amministrazione, assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l’ordinanza propulsiva, per il principio “factum infectum fieri nequit”, dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata ” (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. VI - 09/06/2023, sentenza n. 5660; Cons. St., V, sentenza n. 4820/2022; T.A.R. Lazio, Roma, IV- ter , sentenza n. 9394/2024; T.A.R. Lazio sez. II - Latina, 23/01/2025, sentenza n. 50).
8.3. Ancora la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “ il c.d. remand (id est, accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame) costituisce manifestazione della atipicità della tutela cautelare, ormai consolidata nell’art. 55 c.p.a., in cui non è presente riferimento alcuno a tipologie specifiche ed esclusive di provvedimenti cautelari, in ragione dell’attribuzione al giudice amministrativa, dell’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare in via provvisoria gli effetti della decisione sul ricorso (art. 55, comma 1, c.p.a.), il giudice della tutela può dunque modulare la misura in rapporto alla fattispecie concreta in esame e alla natura dell’interesse legittimo (di contenuto oppositivo o pretensivo) fatto valere in giudizio; è palese l’intento del legislatore, con l’esplicito superamento della tipicità delle misure cautelari, di assecondare fin da tale fase il progressivo spostamento del contenuto proprio del giudizio, non più incentrato sull’atto bensì sul rapporto sottostante tra privato e p.a.; in tale prospettiva, il c.d. remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza proprio per il fatto di rimettere in gioco l’assetto di interessi definiti con l’atto impugnato, restituendo alla p.a. l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale. Il nuovo atto, quando non sia meramente confermativo, costituendo una (rinnovata) espressione della funzione amministrativa, porta a una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; e, infatti, l’interesse del ricorrente è trasferito dall’annullamento dell’atto inizialmente impugnato all’annullamento dell’atto che lo ha interamente sostituito a seguito del riesame. In sede di riedizione del potere, peraltro, l’Amministrazione, fermo restando il dovere di conformarsi ai principi di diritto enucleati dal giudice, è libera di adottare un atto con identico contenuto dispositivo ma basato su una diversa motivazione o adottato all’esito di un differente procedimento” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. VI - 09/06/2023, sentenza n. 5660).
8.4. Ebbene, nel caso di specie, la nuova determinazione n. -OMISSIS- del 29.04.2025 – adottata all’esito del riesame disposto in sede cautelare –, oltre ad aver determinato l’integrale soddisfazione dell’interesse rappresentato dalla parte ricorrente perché l’Amministrazione ha formalmente dichiarato definitivamente vincitrice la parte ricorrente e ha stipulato con la stessa il contrato di lavoro a tempo indeterminato anelato, ha comportato per l’Amministrazione l’effettuazione di una nuova valutazione e l’adozione di un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisce pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguente cessazione della materia del contendere trattandosi di atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, sentenza n. 5662).
8.5. Dal verbale di riesame depositato in atti, infatti, emerge come la Commissione esaminatrice abbia effettuato il riesame della fattispecie alla luce di ulteriore documentazione trasmessa dall’ente locale resistente e come abbia riformulato la graduatoria dichiarando definitivamente vincitrice la parte ricorrente.
8.6. Si tratta dunque di atto sopravvenuto, innovativo, sia pure adottato su mero “ input ” giurisdizionale (cfr. T.A.R. Milano Lombardia sez. II, 04/12/2025, (ud. 23/09/2025- dep. 04/12/2025) – sentenza n. 3978).
9. In definitiva, il Collegio, alla luce degli atti depositato in giudizio, con riguardo al presente ricorso dichiara la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, confermata dall’emissione del provvedimento richiesto a seguito di riesame disposto e a seguito della rinnovata istruttoria che presentava i vizi dedotti nell’atto introduttivo, e sono liquidate come da dispositivo. Con riguardo alla parte controinteressata le spese di lite possono essere compensate, stante la marginalità della posizione della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Compensa le spese di lite con riguardo alla parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi -OMISSIS-,del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4,del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RE MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
SO BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO BO | RE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.