Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Decreto collegiale 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/06/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di attivazione delle misure di accoglienza suo favore, reso dalla Prefettura di Milano-Ufficio Territoriale del Governo, Prot. Uscita n. 0396165 del 11.12.2024, inoltrato via pec alla scrivente in pari data (11.12.2024), e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorrente, con apposita nota depositata in giudizio, ha dichiarato di avere formalizzato la domanda di protezione internazionale e di essere stato ammesso alle misure di accoglienza, ritenendo così soddisfatta la pretesa vantata;
Ritenuto che le sopravvenienze suindicate evidenzino la cessazione della materia del contendere, in coerenza con quanto dichiarato dal ricorrente e che le concrete modalità di definizione della lite consentano di compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.